Monitoring Gesetzessammlung

098G0198

IT - Regolamenti Ministeriali

098G0198

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione dei mercati e dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale. (DECRETO 18 marzo 1998 n. 147)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 29/5/1998 IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 ; Visto in particolare l'articolo 46, comma 3, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale;. Sentita la Consob; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988 , lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di professionalita' degli esponenti
delle societa' di gestione 1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (di seguito "societa' di gestione") devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' della societa' di gestione;
c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 46, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , e' il seguente:
"3. Il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione, nonche' i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale".

Art. 2

Situazioni impeditive 1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle societa' di gestione coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 3

Requisiti di onorabilita' 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle societa' di gestione non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall' art. 2382 del codice civile ;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle societa' di gestione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.
Note all' art. 3:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , recita: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'", e la legge 31 maggio 1965, n. 575 , recita: "Disposizioni contro la mafia".
- Il titolo XI del libro V del codice civile recita: "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi" e il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 , recita: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

Art. 4

Sospensione dalle cariche 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall' articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , da ultimo sostituito dall' articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
Nota all' art. 4 :
- L' art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , sostituito dall' art. 3 delle legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni e integrazioni, recita: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale".

Art. 5

Onorabilita' dei partecipanti al capitale
delle societa' di gestione 1. Chiunque partecipa in una societa' di gestione in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la societa' di gestione ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 . In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , e' il seguente:
"Art. 23 (Nozioni di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall' art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile .
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi".

Art. 6

Modalita' di calcolo della quota di capitale 1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 5, commi 1 e 2, si tiene conto:
a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;
b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona;
c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;
d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della societa' di gestione singolarmente posseduta.

Art. 7

Verifica dei requisiti e divieto di esercizio
dei diritti di voto 1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.
2. La verifica del possesso dei requisiti e' effettuata dalla Consob.

Art. 8

Norma transitoria 1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una societa' di gestione alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione gia' detenuta.
2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 marzo 1998 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 139
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