097G0279
097G0279
Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento. (DECRETO 21 luglio 1997 n. 245)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 13-8-1997 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e in particolare l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 , e in particolare l'articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 116 ; Considerata l'opportunita' di determinare una organica regolamentazione degli accessi all'istruzione universitaria, anche in relazione all'avvenuta modifica dell'articolo 9, comma 4, della predetta legge n. 341 del 1990 , con la quale si attribuisce ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi in oggetto; Considerata la natura regolamentare del predetto atto; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997; Vista la risoluzione della VII commissione permanente del Senato del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento all'attuazione del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato, nonche' all'interpretazione secondo la quale il comma 4 dell'articolo 5 (ora 4) va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 , in ordine alla definizione, da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', degli ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997; Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato circa l'articolo 2 (ora comma 3 dell'articolo 1), l'articolo 3 (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2), l'articolo 4 (ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione relativa alla possibilita' di modificare la propria opzione rispetto alla scelta effettuata), l'articolo 4 (ora 3), comma 3 (avendo specificato che si tratta di normali test autovalutativi), l'articolo 5 (ora 4), comma 7 (avendo espunto il termine "locali", che poteva ingenerare equivoci); Considerato che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato non appare necessario disporre ulteriori modificazioni al testo in quanto: a) sulle forme diversificate di iscrizione e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme piu' flessibili e personalizzate di rapporto tra lo studente e le istituzioni universitarie; b) la data per la preiscrizione appare congrua, con riferimento alle attivita' di orientamento nell'ultimo anno della scuola secondaria superiore e alle possibilita' di programmare adeguatamente l'offerta formativa universitaria; c) un'ulteriore estensione dei poteri del Ministro di limitare gli accessi contraddirebbe l'intesa convenuta con la conferenza dei rettori delle universita' italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti sociali, determinando difficolta' di attuazione per il presente regolamento; d) un'eventuale specificazione del contenuto delle prove selettive alla conclusione delle attivita' di orientamento e insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai corsi di diploma si porrebbero in contrasto con l'autonomia universitaria, dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione e dialogo tra Ministero e atenei; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2178 / III.6 del 17 luglio 1997), cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, protocollo n. DAGL 1.1.4 / 31890 / 4.23.21; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalita' per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunita' per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo, anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonche' di svolgerlo in un ambiente idoneo all'apprendimento, con riferimento alla disponibilita' di strutture, attrezzature e servizi, nonche' al numero dei docenti, alla qualita' e alla personalizzazione dell'offerta didattica.
2. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e delle attivita' di orientamento di cui al presente regolamento l'accesso ai corsi universitari e' libero, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5
3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all'informazione agli studenti, alle attivita' di orientamento, svolte dalle universita', nonche' alle preiscrizioni di cui all'articolo 3.
4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 2 ;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23 ;
e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla lettera g);
f) per universita' o ateneo, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
g) per corsi universitari, i corsi attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 1, lettere a) , b) e c) , e articolo 7 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3, del D.P.R. 6 settembre 1996, n. 522 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), e' il seguente:
"Art. 3 (Funzioni dei Dipartimenti). - 1. I Dipartimenti sono cosi' individuati:
a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti;
b) Dipartimento per lo sviluppo e il protenziamento dell'attivita' di ricerca;
c) Dipartimento per gli affari economici.
2. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione deIl'autonomia delle universita' ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:
a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;
b) le attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari;
c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;
d) gli adempimenti connessi alle attivita' della facolta' di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;
e) le attivita' inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori e dei ricercatori universitari;
f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;
g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitari nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca provvede agli adempimenti connessi alla realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca nonche' alle attivita' per la cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale. In particolare cura:
a) la elaborazione del piano pluriennale di sviluppo della ricerca;
b) gli adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale;
c) le iniziative relative ai programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma;
d) le attivita' inerenti la cooperazione scientifica nazionale e internazionale tra le universita' e gli enti di ricerca;
e) le attivita' connesse alla ripartizione degli stanzianienti destinati agli enti di ricerca;
f) la predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato;
g) la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all' art. 4 della legge 25 ottobre 1963, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli adempimenti connessi alla legge 5 agosto 1988, n. 346 ;
h) la predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica;
i) la vigilanza sugli enti di ricerca e sulle attivita' dell'Agenzia spaziale italiana in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
l) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.
4. Il Dipartimento per gli affari economici sovrintende alla programmazione degli interventi sul sistema universitario ed alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate al Ministero. In particolare cura:
a) gli adempimenti per la definizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, nonche' delle relative variazioni;
b) la elaborazione del piano triennale di sviluppo delle universita', la programmazione delle dotazioni organiche e la erogazione delle relative risorse;
c) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio permanente del sistema universitario;
d) gli adempimenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti destinati alle universita' statali e non statali ivi compresi quelli per l'edilizia, comunque finanziata;
e) la predisposizione del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria;
f) gli adempinienti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, ivi comprese le attivita' di reclutamento, di aggiornamento professionale e di formazione;
g) le iniziative correlate all'attivita' di supporto tecnico e amministrativo ai Dipartimenti, ivi comprese quelle di cassa e di economato".
- Il testo dell' art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' il seguente:
"23. La relazione dei nuclei, di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitano, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell' art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168 , previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione e' altresi' trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all' art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ".
- Il testo dell' art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), e' il seguente:
"Art. 1 (Titoli universitari). - 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR)".
- Il testo dell' art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' il seguente:
"Art. 7 (Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali). - 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le universita' deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'universita' non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali e' limitata alle tipologie esistenti e a quelle gia' previste nel piano di sviluppo dell'universita' 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione postsecondaria.
5. Lo statuto dovra' dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti gia' iscritti".
Art. 2
Programmazione e informazione 1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l'Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto:
a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle universita', per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari;
b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilita' di posti per studenti da parte delle universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonche' delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle universita'.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Osservatorio, nell'ambito delle attivita' di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23 , redige e aggiorna un rapporto sullo stato delle universita' italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonche' alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.
3. Il Dipartimento e le universita', anche sulla base di intese con il Ministero della pubblica istruzione e le sue strutture periferiche, nonche' con le regioni e gli enti locali, realizzano una campagna informativa presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa finalizzata alla diffusione della conoscenza:
a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2;
b) delle modalita' delle preiscrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
c) delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3;
d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione dei posti tra le universita' e delle modalita' di ammissione di cui agli articoli 4 e 5;
e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili sbocchi professionali.
4. Le universita', in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, lettera a), possono sperimentare dall'anno accademico 1997 - 1998 forme diversificate di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si veda nota all'art. 1.
Art. 3
Preiscrizioni e attivita' di orientamento e insegnamento 1. Allo scopo di programmare adeguatamente l'offerta formativa nelle universita', gli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione alle universita' secondo modalita' definite con ordinanza ministeriale, emanata previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettera b) . L'ordinanza dispone altresi' l'acquisizione da parte del Dipartimento di dati di sintesi, in ordine alle campagne informative di cui all'articolo 2, comma 3 e ad attivita' di orientamento, anche a seguito di intese con il Ministero della pubblica istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche.
2. I soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione si iscrivono alle universita' dopo aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione dell'istruzione secondaria superiore, secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilita' di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.
3. Le universita', di norma prima dell'inizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o piu' corsi di laurea, organizzano attivita' di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti, nonche' test autovalutativi.
Tali attivita' si concludono con una valutazione finale, non condizionante l'iscrizione.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta.
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all' art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all' art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
Art. 4
Corsi ad accesso limitato 1. In attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95 , costituiscono criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi all'istruzione universitaria:
a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilita' di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonche' alla necessita' di attivita' teorico - pratiche;
b) il verificarsi di una documentata impossibilita' di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;
c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici;
d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi;
e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a cattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, e' limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari:
a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di medicina e chirurgia e veterinaria (( . . . )) ;
b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di architettura (( . . . )) ;
(( c) corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall' articolo 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590 , e in conformita' al presente regolamento, per i sei anni successivi all'attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari )) d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio;
e) corsi di specializzazione.
3. (( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 8 GIUGNO 1999, N. 235)) .
(( 4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c), nonche' per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonche' dispone la ripartizione dei posti tra le universita'. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a), e' emanato sentito il Ministro della sanita'; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2 . I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle universita'; la predetta determinazione e' effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 . )) 5. (( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 8 GIUGNO 1999, N. 235 )) .
6. (( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 8 GIUGNO 1999, N. 235 )) .
7. Per l'ammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le universita' definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicita' e di trasparenza.
Art. 5
Efficacia delle disposizioni e norme transitorie (( 1. In sede di prima applicazione i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' redatto entro il 31 gennaio 2002 )) 2. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, l'obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. (( Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le universita' accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione )) . Qualora alla data' di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio nazionale degli studenti universitari, si prescinde dal parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all' articolo 3, comma 1, nonche' per le determinazioni del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3. (( PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 8 GIUGNO 1999, N. 235 )) .
3. Le universita', possono avviare dall'anno accademico 1997 - 1998 sperimentazioni concernenti l'attuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento.
(( 4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nonche' ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario. )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1997 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1997 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 148