004G0126
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Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale ... e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonchè le cause e le procedure di rinvio e di espulsione. (DECRETO 05 marzo 2004 n. 94)
Art. 1 - Compiti istituzionali
Compiti istituzionali 1. L'Accademia della Guardia di finanza, istituto di formazione militare e di studi superiori a carattere universitario, organizza i corsi in modo tale da sviluppare le qualita' etiche e la formazione militare degli allievi e per far acquisire loro la preparazione professionale necessaria per ben assolvere la funzione di ufficiale della Guardia di finanza.
2. A tal fine, si avvale delle dotazioni organiche stabilite dal Comandante generale, il quale individua altresi' le autorita' che esercitano le funzioni di Comandante di corpo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189 , recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 , recante: «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell' art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 » e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78 , recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 4:
«Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l' art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 ;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', per i generali di Corpo d'armata e di Divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall' art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell' art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 », e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9:
«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Capo della guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo e' elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente e' articolato in :
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualita' di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 2 sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria stilata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di applicazione viene determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti.
5. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano.
6. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami e' rinviato dal corso, fatta salva la possibilita', per coloro che hanno gia' conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta. Eventuali situazioni di parita' sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 , o degli articoli 4 , 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1024 , sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
7. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.
8. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 4, nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 5, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 7.
Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
9. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, l'art. 40, della legge 10 aprile 1954, n. 113 , non si applica agli ufficiali frequentatori dei corsi previsti dagli articoli 6, 7 e 9, del presente decreto.
10. Gli allievi o ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi vengono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva.
Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado».
«Art. 7 (Ufficiali del ruolo aeronavale). - 1. Gli ufficiali del ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Tale limite di eta' e' elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo aeronavale in servizio permanente, reclutato ai sensi del comma 1, e' corrispondente a quello dell'ufficiale del ruolo normale di cui all'art. 6. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, dell'art. 6.
4. Sono rinviati al corso di Accademia e dal corso di applicazione i frequentatori che:
a) si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 6, comma 5;
b) perdono in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione.
5. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami e' rinviato dal corso, fatta salva la possibilita', per coloro che hanno gia' conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado.
L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
Eventuali situazioni di parita' sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.
Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utili dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti alla loro volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 , o degli articoli 4 , 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
6. L'ufficiale frequentatore dei corsi, rinviato ai sensi del comma 4, lettera b), transita, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in tale ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. Eventuali situazioni di parita' sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.
7. Ai frequentatori dei corsi di Accademia e di applicazione del ruolo aeronavale si applica la disciplina di cui all'art. 6, commi 7 e 10.
8. Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono anche tratti, previo concorso per titoli ed esami, in numero pari al 25% dei posti da mettere a concorso per l'ammissione allo specifico ruolo, dal personale del Corpo appartenente al ruolo ispettori in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che non abbia superato il quarantaduesimo anno di eta', che abbia frequentato specifici corsi di specializzazione, sia stato gia' impiegato per almeno un quinquennio nella relativa specialita' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla media o equivalente.
9. I requisiti di cui al comma 8, devono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.
10. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 8, vengono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attivita' addestrativa, ma comunque posteriore a quella con la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di Accademia del ruolo aeronavale.
11. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi previsti dal presente articolo, ivi comprese quelle formazioni delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza».
«Art. 8 (Ufficiali del ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso.
a) previo concorso per titoli ed esami riservato:
1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera. b), del medesimo decreto legislativo;
b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento, ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2.
2. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deve aver compiuto il trentaquattresimo anno di eta' e non aver superato il quarantaduesimo anno di eta' e aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla media o equivalente. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attivita' addestrativa.
4. Ai frequentatori del corso speciale e' attesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
5. Al concorso di cui al comma 1, non puo' partecipare il personale del ruolo ispettori in possesso di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale».
«Art. 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorrono, previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta';
b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che abbia compiuto il trentatresimo anno di eta' e che non abbia superato il quarantaduesimo anno di eta' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla media o equivalente.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo e' estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi 5, 6, 7 e 10.
4. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
«Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)».
- La legge 10 aprile 1954, n. 113 , recante: «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n. 98.
- La legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , recante: «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1959, n. 311.
- La legge 3 agosto 1961, n. 833 , recante: «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961, n. 214.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 , recante: «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell' art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1986, n. 214.
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380 , recante: «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1999, n. 255; si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164 , uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunita' uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto dello status del personale militare .
(Omissis)».
- Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 , recante: «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell' art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2000, n. 38.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , recante: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 », e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96.
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 , recante: «Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60; si riporta il testo dell'art. 15:
«Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei ministri ed e' trasmesso, con apposita relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico».
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 , recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell' art. 1, comma 1, lettere a) , d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 , recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, n. 302; si riporta il testo dell'art. 1, comma 1:
«Art.1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro piu' efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;
(Omissis).
d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;
(Omissis).
h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze 12 aprile 2001, recante: «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106.
Art. 2 - Bandiera d'Istituto
Bandiera d'Istituto 1. L'Accademia della Guardia di finanza ha in dotazione la bandiera d'Istituto militare, il cui alfiere e' il tenente del ((terzo)) anno di applicazione piu' anziano. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". CAPO II TITOLO II Attribuzioni ed incarichi connessi allo svolgimento dei corsi
Art. 3 - Comandante dell'Accademia
Comandante dell'Accademia 1. Allo svolgimento dei corsi di formazione sovrintende il Comandante dell'Accademia, che esercita l'alta direzione di tutte le attivita' dell'Istituto. In particolare, egli:
a) emana le disposizioni relative al comportamento degli allievi, ne regolamenta le attivita' e determina l'orario giornaliero delle operazioni;
b) propone, previa intesa con i competenti organi universitari, le attivita' didattiche, ed i relativi programmi, ricomprese nei corsi di studio per la formazione degli ufficiali attivati dalle universita' convenzionate con l'Accademia, la cui titolarita' e' affidata a docenti universitari;
c) propone le attivita' didattiche a carattere tecnico-operativo ed i relativi docenti, le attivita' addestrative ed il calendario generale dell'anno accademico;
d) pianifica le attivita' didattiche, addestrative e le prove di valutazione in conformita' all'ordinamento didattico-addestrativo approvato e ne controlla il puntuale adempimento promuovendo il pieno coinvolgimento dei docenti nel progetto formativo dell'Istituto;
e) emana le norme per lo svolgimento delle prove scritte d'esame in modo da garantirne il corretto, imparziale e trasparente svolgimento;
f) promuove, nell'ambito dei programmi dei corsi di formazione dell'Istituto, attivita' di studio e di ricerca nei settori d'interesse istituzionale;
g) determina l'indirizzo didattico degli insegnamenti concernenti l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze tecnico-professionali relative agli ambiti operativi della Guardia di finanza;
h) assume le piu' idonee iniziative per valutare la qualita' del processo formativo operando, per le attivita' di cui alla lettera b), d'intesa con i competenti organi universitari;
i) su proposta dei docenti, stabilisce i libri di testo e le dispense da adottare per gli insegnamenti a carattere universitario e propone quelli relativi agli insegnamenti dell'area tecnico-operativa;
j) autorizza l'organizzazione di lezioni di sostegno nel caso di lacune generalizzate ovvero individuali;
k) indirizza le relazioni esterne dell'Accademia ed assume le piu' idonee iniziative per promuovere l'immagine dell'Istituto.
Art. 4
(( (Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali). )) ((1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali, quale responsabile dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia:
a) dirige le azioni di sviluppo delle qualita' morali, di carattere, etiche e militari degli allievi;
b) coordina lo svolgimento delle attivita' addestrative e ginnico-sportive;
c) fornisce elementi di valutazione in ordine alle attivita' addestrative e tecnico-operative svolte;
d) segue l'andamento degli allievi nelle attivita' didattiche e propone, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno;
e) segue il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del Capo ufficio sanitario.)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 5
(( (Ufficiali superiori di altre Forze armate addetti presso l'Accademia). )) (( 1. Per lo svolgimento delle attivita' di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, i comandanti dei corsi si avvalgono della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito addetto al Comando dell'Accademia, il quale partecipa alle esercitazioni militari interne ed esterne.
2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto e' posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale puo' essere sentito sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari.
3. L'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto e' posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale puo' essere consultato sull'addestramento dei frequentatori e delegato per le attivita' di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'Accademia nel settore aeronavale.)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". CAPO III TITOLO III Allievi
Art. 6 - Denominazione di allievo
Denominazione di allievo 1. La denominazione di «allievo», utilizzata nel presente regolamento senza alcuna specificazione, e' riferita ai frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali.
Art. 7 - Doveri dell'allievo
Doveri dell'allievo 1. L'allievo, con l'appartenenza al mondo militare e l'ammissione all'Accademia, profonde ogni energia nello svolgimento delle attivita' formative proposte dall'Istituto e partecipa responsabilmente al processo di sviluppo delle proprie qualita' morali, di carattere, etico-militari, culturali e professionali, necessarie per ben assolvere alla funzione di ufficiale della Guardia di finanza, al servizio del Paese e delle sue istituzioni.
2. Salva l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la disciplina militare, l'allievo e' tenuto a rispettare le norme di comportamento dell'Istituto e non puo' svolgere attivita' incompatibili con la regolare partecipazione alle attivita' previste dall'orario delle operazioni giornaliere.
3. Gli allievi, salvo deroghe di carattere eccezionale concesse dal Comandante dell'Accademia in ragione di motivate esigenze, hanno l'obbligo di alloggiare in caserma.
Art. 8 - Effetti dell'arruolamento
Effetti dell'arruolamento 1. I vincitori di concorso ammessi a frequentare i corsi di Accademia di durata ((biennale)) per la formazione di ufficiali del ruolo normale ((- comparti ordinario e aeronavale)) , all'atto dell'arruolamento assumono la qualifica di «allievo ufficiale», previa rinuncia al grado eventualmente rivestito nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza. ((1)) 2. La qualifica di allievo ufficiale e' conservata fino alla nomina a sottotenente. L'allievo ufficiale e' equiparato per stato ((giuridico)) all'allievo finanziere. ((1)) 3. I frequentatori dei corsi sono iscritti, con oneri a carico della Guardia di finanza, ai corsi per la formazione degli ufficiali del Corpo eventualmente attivati dalle universita' convenzionate con l'Accademia.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 9 - Licenze
Licenze 1. Nei periodi di interruzione delle attivita' formative, l'allievo fruisce di licenza ordinaria per la durata stabilita dal calendario di massima dell'anno accademico. Per l'allievo che durante la frequenza dei corsi conserva il grado rivestito nella Guardia di finanza, detti periodi sono computati nel calcolo dei giorni di licenza ordinaria eventualmente spettanti in relazione alla propria anzianita' di servizio.
2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) 4. L'allievo ammesso a ripetere l'anno ai sensi dell'articolo 25 e' posto in licenza straordinaria con assegni dalla data di termine degli esami di seconda sessione sino alla data di inizio del nuovo anno accademico.
((5. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e' posto in licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente tra la data nella quale e' cessata la causa che ha determinato l'assenza o l'inidoneita' e quella di inizio del nuovo anno accademico.)) ((1)) ((5-bis. Qualora l'assenza o l'inidoneita' che determina il recupero dell'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, derivi da malattia dipendente da causa di servizio, l'allievo, per il medesimo periodo di cui al comma 5 del presente articolo, e' collocato in licenza straordinaria con il trattamento economico previsto per il grado o lo stato giuridico rivestito.)) ((1)) 6. L'allievo sottoposto a procedura di rinvio o di espulsione e' posto in licenza straordinaria con assegni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento sino alla data di perfezionamento dei relativi provvedimenti.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 10
(( (Uditorato). )) (( 1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza ha facolta' di chiedere di essere ammesso all'uditorato.
2. Il provvedimento di ammissione all'uditorato e' adottato dal Comandante dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Comandante dei corsi e del Capo ufficio sanitario dell'Istituto.
3. L'allievo ammesso all'uditorato partecipa alle attivita' didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene nel contempo eventuali interrogazioni, prove scritte ed esami, con esenzione da qualsiasi tipo di attivita' addestrativa che comporti impegno fisico.
4. Il periodo di uditorato non ha durata superiore a centoventi giorni, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. Per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il periodo di uditorato non e' superiore a un terzo della relativa durata, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1.
5. Al personale femminile ammesso a proseguire il periodo formativo ai sensi dell' articolo 1494, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , si applicano le disposizioni di cui al comma 3.)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 11 - Documentazione caratteristica
Documentazione caratteristica 1. E' compilato nei confronti di ciascun allievo un unico rapporto informativo relativo all'intero anno di corso, con l'osservanza delle disposizioni regolamentari sui documenti caratteristici applicabili agli ufficiali del Corpo frequentatori di corsi di istruzione, per quanto attiene alle qualita' da valutare ed alle cause di redazione con riferimento al cambio del compilatore.
2. Qualora nel corso dell'anno siano state svolte attivita' esterne o di tirocinio pratico di servizio, per la compilazione e la revisione del rapporto informativo le autorita' giudicatrici tengono conto degli elementi di informazione richiesti al Comando che ha impiegato l'allievo.
Art. 12 - Cariche, diplomi di merito e distintivi
Cariche, diplomi di merito e distintivi 1. Nel rispetto delle tradizioni militari dell'Istituto, il Comandante dell'Accademia individua, con proprie determinazioni, denominazione, requisiti e modalita' per il conferimento agli allievi delle cariche dei corsi, dei diplomi di merito e dei distintivi, tenuto conto del complesso delle qualita' morali e del rendimento dimostrato negli studi, nelle esercitazioni militari e nelle altre attivita' formative e, per gli allievi del primo anno di corso, della graduatoria di merito del concorso di ammissione.
CAPO IV TITOLO IV ((Attivita' didattiche, addestrative e valutazioni)) Capo I Organizzazione e svolgimento delle attivita' didattiche ed addestrative
Art. 13 - Corsi di formazione
Corsi di formazione 1. I corsi per la formazione degli ufficiali della Guardia di finanza sono organizzati e svolti dall'Accademia con carattere di unitarieta' ed esclusivita'.
2. In ciascun anno accademico sono programmati i corsi di formazione previsti dal Comando generale della Guardia di finanza in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni reclutativi del Corpo.
3. Lo svolgimento di ogni corso e' progettato ed organizzato secondo un proprio calendario di massima, in base a quanto disposto dal relativo ordinamento didattico-addestrativo approvato dal Comandante generale della Guardia di finanza.
Art. 14 - Programma dei corsi
Programma dei corsi 1. Il programma di ciascun corso e' definito dall'ordinamento didattico-addestrativo in relazione agli obiettivi formativi da perseguire, che tengono conto dell'esigenza di garantire un'adeguata preparazione tecnico-professionale e formazione militare dell'ufficiale della Guardia di finanza.
2. Il documento di cui al precedente comma comprende, specificandone i relativi programmi, le attivita' didattiche, le attivita' addestrative interne ed esterne e le attivita' tecnico-applicative, la pratica ginnico-sportiva e le ulteriori attivita' necessarie al conseguimento dei previsti scopi formativi.
3. L'ordinamento didattico-addestrativo indica altresi' le aree di valutazione ai sensi dell'articolo 16, nonche' gli insegnamenti ad esame finale ed a scrutinio di ciascun corso.
4. Le attivita' didattiche sono affidate a docenti civili ((e militari in servizio e in congedo)) . Le attivita' addestrative e ginnico-sportive sono affidate ad istruttori qualificati ed a personale militare. ((1)) 5. Per lo svolgimento delle attivita' tecnico-applicative, ed in particolare per i tirocini pratici di servizio, l'Accademia puo' avvalersi di enti e comandi anche esterni al Corpo e di organismi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 15 - Consiglio dei docenti
Consiglio dei docenti 1. Per ciascun corso e' istituito un «consiglio dei docenti», presieduto dal Comandante dell'Accademia e composto dagli insegnanti titolari delle attivita' didattiche ((o, in caso di impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati)) . ((1)) 2. Il consiglio, fatte salve, ove previste, le attribuzioni dei competenti organi universitari:
a) fornisce indicazioni in ordine all'indirizzo didattico degli insegnamenti e valuta l'adeguatezza dei relativi programmi ed il loro coordinamento;
b) formula proposte sull'organizzazione e qualita' delle attivita' didattiche e sui criteri di valutazione;
c) stabilisce, per gli insegnamenti ad esame finale, le modalita' di accertamento del profitto ed il calendario delle prove;
d) esprime pareri non vincolanti in merito alle proposte di modifica dell'ordinamento didattico.
3. Il consiglio viene convocato ogni volta che il Comandante dell'Accademia lo ritenga necessario, ovvero a richiesta di un docente titolare del corso, per prendere in esame questioni concernenti le suddette competenze e, comunque, almeno una volta ((all'anno)) . ((1)) 4. Partecipa alle riunioni del consiglio il capo dell'ufficio addestramento e studi. L'ufficiale preposto all'ufficio addestramento e studi espleta le funzioni di segretario.
5. Gli argomenti trattati dal consiglio sono fatti constare in apposito verbale.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". CAPO V Capo II Valutazioni
Art. 16 - Oggetto della valutazione
Oggetto della valutazione 1. Formano oggetto di valutazione, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinamento didattico-addestrativo di ciascun corso e le modalita' riportate nei successivi articoli, l'attitudine militare o professionale, il profitto negli studi, ivi compresa la conoscenza delle lingue straniere ((...)) , il rendimento nelle esercitazioni militari e ((nell'addestramento ginnico sportivo)) . ((1)) ((2. Il rendimento nelle aree di valutazione di cui al comma 1 e' espresso in voti da 1 a 30 ovvero con giudizio di idoneita' per la conoscenza delle lingue straniere per i frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia e per il rendimento nell'addestramento ginnico sportivo per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno.)) ((1)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Art. 17 - Valutazione dell'attitudine militare e professionale
Valutazione dell'attitudine militare e professionale 1. La valutazione dell'attitudine militare e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed e' riferita al complesso delle qualita' morali e di carattere dell'allievo ed alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva alla vita militare desunta dal senso della disciplina e dal senso del dovere e della responsabilita'.
((2. La valutazione dell'attitudine professionale e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo normale - comparto speciale e dei corsi straordinari, ove istituiti. La valutazione e' riferita al complesso delle qualita' morali e di carattere dell'allievo e alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva all'esercizio delle funzioni dell'ufficiale della Guardia di finanza desunta dalla preparazione professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando e dal rendimento nelle attivita' tecnico-applicative.)) ((1)) 3. La valutazione dell'attitudine militare e dell'attitudine professionale e' espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.
4. La commissione che valuta l'attitudine militare e professionale si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera a).
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 18 - Valutazione del profitto negli studi
Valutazione del profitto negli studi 1. Le modalita' di accertamento del profitto negli studi hanno luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettivita' e l'equita' della valutazione in rapporto con la disciplina seguita e con quanto esplicitamente richiesto dai programmi d'esame.
2. La valutazione del profitto negli studi e' improntata al principio della continuita' ed il risultato finale e' espressione anche della partecipazione in aula dell'allievo e del suo rendimento nelle interrogazioni, nelle prove intermedie eventualmente previste e nella eventuale prova scritta d'esame.
3. Il profitto negli studi e' accertato in apposite sessioni d'esame ovvero in scrutini, in conformita' alle prescrizioni dell'ordinamento didattico del corso.
4. Per gli insegnamenti con esame finale, sia nel caso di esami a prova unica sia in quello di esami a prove successive, sono garantite la pubblicita' delle stesse, se orali, e la possibilita' di verifica dal momento in cui i risultati vengono resi noti agli allievi, se scritte. Nel caso di esami a prove successive, dell'esito di ciascuna prova e' data comunicazione agli allievi prima della prova successiva.
5. Per gli insegnamenti a scrutinio, ogni allievo e' sottoposto almeno a due valutazioni con espressione del relativo voto.
Art. 19 - Sessioni d'esame
Sessioni d'esame 1. Per ciascun anno accademico sono previste due sessioni d'esame, la prima al termine delle attivita' didattiche, la seconda prima della conclusione dell'anno accademico.
2. Supera l'esame ovvero lo scrutinio l'allievo che riporti un voto non inferiore a 18 trentesimi ovvero abbia conseguito gli obiettivi formativi relativi ((alle materie la cui conoscenza e' valutata con giudizio di idoneita' ai sensi dell'articolo 16, comma 2)) . Nel caso di insegnamenti a scrutinio, il voto dello scrutinio e' dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti durante l'anno. Nel caso di insegnamenti con esami a prove successive, l'esame si conclude con l'attribuzione di un unico voto che tiene conto del rendimento nelle singole prove d'esame. ((1)) 3. L'allievo che non supera l'esame ovvero lo scrutinio fino ad un massimo di tre materie d'insegnamento in prima sessione e' rimandato alla seconda sessione per le materie non superate. Nel computo delle tre materie rientrano anche le lingue straniere ((...)) . ((1)) 4. L'allievo che, senza giustificato motivo, non si presenti all'esame, viene considerato non idoneo nella relativa materia d'insegnamento e, agli effetti del computo del punto di classificazione annuale, gli e' attribuito un voto pari a 1 trentesimo.
5. L'allievo che, per malattia od altra causa indipendente dalla sua volonta', non abbia potuto essere scrutinato per insufficiente numero di valutazioni conseguite nell'anno o non abbia potuto fruire in tutto o in parte della prima sessione d'esame, e' ammesso a sostenere le prove, nelle materie nelle quali non abbia potuto sostenere l'esame o lo scrutinio, in seconda sessione. Tali materie non sono computate nel calcolo di cui al comma 3.
6. Nei casi in cui l'impedimento a sostenere gli esami e' determinato da malattia, questa e' di volta in volta accertata dal ((Capo ufficio)) sanitario dell'Accademia. Per gli esami portati a termine il successivo accertamento di malattia non costituisce motivo di impedimento all'attribuzione del voto d'esame ovvero del giudizio di idoneita', nonche' di annullamento della valutazione eventualmente gia' espressa. ((1)) 7. L'allievo assente che non possa, per malattia o per altra causa indipendente dalla sua volonta', rientrare in Accademia per sostenere gli esami, deve far constare l'impedimento mediante idonea documentazione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Art. 20 - Prova scritta d'esame
Prova scritta d'esame 1. Durante lo svolgimento dell'eventuale prova scritta d'esame e' presente in aula una commissione di vigilanza nominata dal Comandante dell'Accademia.
2. L'allievo che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), o che comunque abbia copiato in tutto o in parte l'elaborato della prova scritta, viene allontanato dall'aula ed allo stesso e' assegnato un voto pari a 1 trentesimo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono, per quanto applicabili, anche alle eventuali prove scritte intermedie.
Art. 21 - Commissioni d'esame
Commissioni d'esame 1. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti affidati a docenti universitari sono nominate dal Comandante dell'Accademia e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno e' il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza.
2. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti a carattere tecnico-operativo sono nominate dal Comandante dell'Accademia, e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno e' il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza. ((In caso di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono svolte da un docente aggiunto, individuato dal Comandante dell'Accademia.)) ((1)) 3. Qualora gli insegnamenti prevedano piu' prove d'esame, la relativa commissione provvede alla valutazione delle singole prove, compresa l'eventuale prova scritta.
4. Il voto d'esame e' attribuito dalla commissione collegialmente.
L'attribuzione della lode e' subordinata alla valutazione unanime della commissione stessa.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 22 - Valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari
Valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari 1. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed e' riferita alle capacita' ed all'impegno dimostrati nell'istruzione formale, nella pratica d'armi e nell'addestramento al tiro, nelle esercitazioni militari esterne, nonche' durante la partecipazione a cerimonie militari e ad attivita' applicative a contenuto tecnico-operativo.
2. Nei confronti degli allievi del ruolo ((normale - comparto aeronavale)) la valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari e' espressa in ciascun anno del ciclo formativo e tiene conto, in particolare, dei risultati conseguiti nel corso delle attivita' addestrative di specializzazione. ((1)) 3. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari e' espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.
4. La commissione che valuta il rendimento nelle esercitazioni militari si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento (( , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) )) . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 23
(( (Valutazione dell'addestramento ginnico sportivo). )) (( 1. Entro il termine dell'anno accademico a ciascun frequentatore dei corsi di formazione di durata pluriennale e' assegnato il voto di addestramento ginnico sportivo da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia o, su delega, dal Comandante dei corsi e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati al frequentatore da valutare e da due insegnanti.
2. Per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneita' nonche' modalita' e criteri di valutazione dell'addestramento ginnico sportivo.)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Art. 24 - Valutazione della conoscenza delle lingue straniere
Valutazione della conoscenza delle lingue straniere ((1. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneita' nonche' modalita' e criteri di valutazione della conoscenza delle lingue straniere.)) ((1)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Art. 25 - Ripetizione dell'anno di corso
Ripetizione dell'anno di corso 1. Ripete l'anno di corso l'allievo che, nell'ambito delle aree di valutazione previste dall'ordinamento didattico-addestrativo del corso:
a) non ha superato piu' di tre esami ovvero scrutini in prima sessione;
b) non ha superato anche un solo esame ovvero un solo scrutinio in seconda sessione;
c) al termine dell'anno di corso ha conseguito una media complessiva inferiore a 18 trentesimi nel profitto degli studi.
((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) ((1-bis. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, tra gli esami ovvero gli scrutini di cui al comma 1, lettere a) e b), sono compresi quelli relativi alle lingue straniere.)) ((1)) 2. Gli esami e gli scrutini superati dall'allievo nell'anno in cui si e' verificata almeno una delle cause di ripetizione di cui al comma 1 e le relative votazioni sono privi di effetto ai fini del corso di studi universitari al quale e' iscritto ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno non supera l'anno di corso ed e' rinviato dall'Accademia ai sensi dell'articolo 29.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Art. 26 - Recupero dell'anno di corso
Recupero dell'anno di corso 1. L'allievo che, per malattia o altra causa documentata ed indipendente dalla propria volonta', compreso lo stato di gravidanza ovvero la maternita' o paternita', sia assente o non idoneo a svolgere tutte le attivita' di servizio dell'Istituto per un periodo, anche non continuativo, complessivamente superiore a settantacinque giorni dell'anno accademico o che, per le stesse ragioni, non abbia potuto fruire in tutto o in parte le due sessioni d'esame, ovvero che abbia superato il limite di giorni stabilito dall'articolo 10, comma 4, e' ammesso a recuperare l'anno di corso. Nel computo del periodo di assenza sono esclusi soltanto i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attivita', stabilite per gli allievi dello stesso anno di corso. In tale evenienza, l'allievo, una volta ultimato il ciclo formativo quinquennale, viene immesso in servizio con la medesima anzianita' dei colleghi del corso cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione. Per gli allievi frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno il periodo di assenza non puo' essere superiore a un ((quinto)) della durata del corso stesso. ((1)) 2. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi del comma 1 partecipa a tutte le attivita' accademiche con l'esonero dal sostenimento degli esami e degli scrutini eventualmente gia' superati.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". CAPO VI Capo III Formazione delle graduatorie
Art. 27 - Classificazione annuale
Classificazione annuale 1. Al termine dell'anno accademico e' assegnato ad ogni allievo un punto di classificazione per la formazione della graduatoria.
2. Il punto di classificazione e' dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti riportati nell'attitudine militare o professionale, negli esami finali e negli scrutini delle materie di insegnamento ((, nell'addestramento ginnico sportivo)) e nelle esercitazioni militari in base alle prescrizioni dell'ordinamento didattico-addestrativo del corso. Il voto di attitudine militare o professionale partecipa alla formazione del punto di classificazione annuale con coefficiente tre. Per gli insegnamenti superati in seconda sessione, il voto preso in considerazione per la formazione del punto di classificazione annuale e' dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti in prima ed in seconda sessione. ((1)) 3. Tale media, espressa in trentesimi, e' convertita in centesimi ed e' ricavata sino alla frazione di millesimo.
((3-bis. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, la valutazione dell'addestramento ginnico sportivo non concorre alla formazione del calcolo del punto di classificazione, ai sensi dei commi 2 e 3.)) ((1)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) 6. Al termine di ciascun anno accademico, l'ufficio addestramento e studi forma la graduatoria degli allievi sulla base del punto di classificazione annuale.
7. A parita' di punto di classificazione e' data la precedenza al frequentatore con il voto piu' alto in attitudine militare o professionale. In caso di ulteriore parita', e' data precedenza al frequentatore meglio classificato nella graduatoria del precedente anno ovvero, per la formazione della graduatoria del primo anno di accademia, in quella redatta al termine del concorso di ammissione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Art. 28 - Formazione della graduatoria annuale
Formazione della graduatoria annuale 1. L'anzianita' relativa dei frequentatori in ciascun anno di corso e' determinata come segue:
a) la graduatoria degli allievi del 1° anno del corso di Accademia e' data dalla graduatoria di ingresso;
b) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di Accademia e' data dalla graduatoria formata al termine del 1° anno del corso di Accademia;
c) la graduatoria degli allievi del ((1° anno del corso di applicazione)) e' data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del 1° e del 2° anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria; ((1)) ((d) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di applicazione e' data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c) e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione;)) ((1)) ((e) la graduatoria degli allievi del 3° anno del corso di applicazione e' data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c), il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione. La promozione a tenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;)) ((1)) ((f) la graduatoria degli allievi al termine del 3° anno del corso di applicazione e' data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c), il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 3° anno del corso di applicazione. Al termine del ciclo formativo quinquennale e' determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti secondo l'ordine di tale graduatoria.)) ((1)) 2. L'allievo che ripete ovvero recupera l'anno e' inserito nel corso che deve ripetere ovvero recuperare in base al punto:
a) riportato nel concorso di ammissione, per la ripetizione ovvero il recupero del 1° anno di Accademia e per il recupero del corso di durata annuale o inferiore all'anno;
b) di classificazione annuale conseguito nel precedente anno accademico, per la ripetizione ovvero il recupero degli altri anni di corso.
3. L'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno ((, fatta eccezione per l'ufficiale allievo reclutato ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ,)) all'atto della nomina ad ufficiale e' iscritto in ruolo in base alla graduatoria al termine del corso. Qualora abbia frequentato il corso da ufficiale, l'anzianita' relativa viene rideterminata in base alla graduatoria al termine del corso. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)". CAPO VII TITOLO V Rinvio e di espulsione
Art. 29 - Rinvio
Rinvio 1. Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano, ai sensi ((dell'articolo 6-bis, comma 6, lettera b),)) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . Sono considerati tali gli allievi che: ((1)) a) non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'attitudine militare o professionale, la cui valutazione e' effettuata in qualsiasi fase dell'anno di corso ovvero del corso e comunque al termine dello stesso;
b) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nelle esercitazioni militari;
((c) al termine dell'anno di corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'addestramento ginnico sportivo ovvero al termine del corso, per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, non hanno superato le prove di efficienza fisica.)) ((1)) 2. Sono altresi' rinviati dall'Accademia gli allievi che:
a) non sottoscrivono il previsto obbligo di servizio ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ;
((b) dichiarano di rinunciare al corso, se allievi ufficiali, durante la frequenza del biennio di Accademia, ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione, entro il termine del corso;)) ((1)) c) riportano una inidoneita' permanente al servizio. E' equiparata ad essa l'inidoneita' incondizionata al servizio per un periodo ininterrotto superiore ad un anno o per diversi periodi che, sommati, superino l'anno, determinata da malattie non diagnosticate alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il limite di un anno e' ridotto ad un periodo pari a un terzo della durata del corso stesso.
Nel computo degli anzidetti periodi non si considerano i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attivita';
((d) perdono in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale, e non proseguono il ciclo formativo ai sensi dell' articolo 6-bis, commi 9 e 10, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ;)) ((1)) e) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 25 per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale;
f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) ; ((1)) g) non superano i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 25, comma 3, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 26, comma 3.
((2-bis. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.)) ((1)) 3. Il provvedimento di rinvio e' adottato con determinazione del Comandante generale al verificarsi di una delle cause di cui ai commi 1 e 2.
4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Art. 30
(( (Espulsione). )) ((1. Puo' essere espulso dall'Accademia l'allievo nei cui confronti e' stata adottata:
a) la consegna di rigore di cui all' articolo 1362 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ;
b) la sospensione disciplinare di cui agli articoli 1357, comma 1, lettera a), e 1379 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 31 - Procedura di espulsione
Procedura di espulsione ((1. Il Comandante dei corsi, qualora ritenga che il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 denoti grave insufficienza delle qualita' morali e di carattere necessarie per completare l'iter formativo ovvero arrechi pregiudizio al prestigio del Corpo o all'immagine dell'Istituto nonche' al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione.)) ((1)) 2. Il Comandante dell'Accademia, effettuato il controllo di legittimita':
a) avvia, con immediatezza, il procedimento dandone comunicazione all'interessato avvisandolo, nel contempo, della facolta' a lui riconosciuta, entro quindici giorni, di prendere visione degli atti e di presentare memorie;
b) nomina una commissione, composta dal ((Capo di Stato maggiore dell'Accademia)) , quale presidente, e da altri due ufficiali. ((1)) 3. L'allievo e' avvisato della facolta' di partecipare alla seduta della commissione, di farsi assistere da un militare di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione e di produrre memorie e rilasciare dichiarazioni.
4. La commissione prende cognizione degli atti e delle eventuali memorie e dichiarazioni rese dall'allievo e predispone una relazione finale contenente valutazioni e proposte, obbligatorie ma non vincolanti. Il Comandante dell'Accademia ed il Generale Ispettore esprimono in merito il loro motivato parere.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 32 - Provvedimento di espulsione
Provvedimento di espulsione 1. Il provvedimento finale e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
2. La procedura si conclude nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
Art. 33 - Effetti dei provvedimenti di rinvio e di espulsione
Effetti dei provvedimenti di rinvio e di espulsione 1. Fermo quanto previsto ((dall'articolo 6-bis, comma 13,)) , del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , il rinvio o l'espulsione dall'Accademia comporta il proscioglimento della ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". CAPO VIII TITOLO VI Disposizioni finali
Art. 34 - Determinazione della graduatoria al termine del ciclo formativo quinquennale: regime transitorio
Determinazione della graduatoria al termine del ciclo formativo quinquennale: regime transitorio 1. Per il novantasettesimo corso, l'ordine di iscrizione in ruolo al termine del ciclo quinquennale di formazione e' dato dalla media aritmetica tra:
a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1997-1998 e 1998-1999);
b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 1999-2000);
c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2000-2001);
d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2001-2002).
2. Per il novantottesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 e' dato dalla media aritmetica tra:
a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1998-1999 e 1999-2000);
b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2000-2001);
c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2001-2002);
d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2002-2003).
3. Per il novantanovesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 e' dato dalla media aritmetica tra:
a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1999-2000 e 2000-2001);
b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2001-2002);
c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2002-2003);
d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2003-2004).
4. Per l'ordine di precedenza interno valgono le disposizioni di cui all'articolo 28, in quanto applicabili.
Art. 35 - Norme abrogate
Norme abrogate 1. Sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 27 ottobre 1994, registrati ai numeri 1151 e 1152 del 13 dicembre 1994, e successive modificazioni, recanti rispettivamente «disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza» e «disposizioni per lo svolgimento del corso per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai marescialli della Guardia di finanza».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 marzo 2004 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399