Monitoring Gesetzessammlung

093G0288

IT - Regolamenti Ministeriali

093G0288

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso pesonale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE. (DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1993 n. 220)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 28-7-1993 IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 , concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visti i decreti ministeriali: 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974 ; 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975 ; 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975 ; 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979 ; 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980 ; 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981 ; 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982 ; 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982 ; 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 13 maggio 1985 ; 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987 ; 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991 ; 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991 ; recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Vista la direttiva del Consiglio n. 82/711/CEE che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la direttiva del Consiglio n. 85/572/CEE che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la direttiva della Commissione n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materla plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la direttiva della Commissione n. 92/39/CEE recante la prima modifica della direttiva della Commissione n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari; Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 24 giugno 1992; Visto l' art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 ; Sentito il Consiglio Superiore di Sanita'; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; A D O T T A: il seguente regolamento:

Art. 1

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituiti dal seguente:
"Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al Quadrato)) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite e' pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non e' possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.M. 21 marzo 1973 detta la disciplina igienica degli imballagi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
- Il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) cosi' come modificato dall' art. 3 del D.leg. 25 gennaio 1992, n. 108 e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243 .
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
- il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. L'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. Materie plastiche sono anche con- siderate i siliconi e gli altri composti macromolecolari simili. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.
2. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o piu' strati - ognuno dei quali e' costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del presente decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973 alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci.
3. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 10.
4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 , possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:
rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
siliconi;
resine epossidiche;
materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito di materia plastica e almeno uno strato non e' costituito esclusivamente di materia plastica".

Art. 3

Dopo l'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' inserito il seguente art. 9-bis:
"Art. 9.- bis - 1. I materiali e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2 non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al Quadrato)) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione); tale limite e' di 60 mg/kg di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non e' possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.
2. I limiti di migrazione specifica riportati nell'allegato I del presente decreto sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm(Elevato al Quadrato) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti che possono essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra l'area della superficie di tali oggetti e la quantita' di prodotti alimentari a contatto.
In tali casi, i limiti indicati nell'allegato I, espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm(Elevato al Quadrato).
3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'art. 9.

Art. 4

1. L'art. 10 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10.- 1. Le resine di cui all'allegato II, sezione 1 devono rispondere ai saggi indicati nell'allegato IV, sezione 2 e sezione 3, e comunque non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, solventi, agenti emulsionanti".

Art. 5

1. Le dizioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 27, primo comma, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituite dalle seguenti:
" a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione;
b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione.
2. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego, per le sostanze di seguito elencate, sono sostituite dalle seguenti:
"Sezione 1: MATERIE PLASTICHE
Parte A: Resine
Condizioni, limitazioni e
tolleranze d'impiego.
Alcool polivinilico
Se presente negli oggetti
finiti in quantita' superiore
al 2% non puo' essere
impiegato per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
dei simulanti A o B.
Copolimeri di cloruro di vinile con
acetato di vinile modificato con
anidride maleica e con alcool
polivinilico
Se presente alcool
polivinilico libero nella
resina in quantita' superiore
al 2%, questa non puo' essere
impiegata per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
del simulante A o B.
Copolimeri di due o piu' dei
seguenti composti: alcooli allilico
e polivinilico
Se presente alcool
polivinilico libero nella
resina, in quantita'
superiore al 2%, questa non
puo' essere impiegata per
alimenti per i quali e'
previsto l'impiego del
simulante A o B.
Parte B: Additivi per materie
plastiche
Condizioni, limitazioni e
tolleranze d'impiego.
Dibutile ftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
del simulante D.
Dicicloesile ftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
del simulante D.
Dietile ftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
del simulante D.
Di-2-etilesile adipato
Solamente per acqua, ghiaccio
e ghiaccioli e per ortaggi e
frutta freschi, secchi,
congelati e surgelati, per
funghi freschi e secchi e per
tartufi; nel caso di capsule,
guarnizioni e simili,
limitatamente agli alimenti
per i quali e' previsto
l'impiego del simulante A e D
(con esclusione di carne e
derivati e latte e derivati)
del simulante C e quelli per
i quali non sono previste
prove di migrazione.
Di 2 etilesil-ftalato
Solamente per acqua, ghiaccio
e ghiaccioli e per ortaggi e
frutta freschi, secchi,
congelati e surgelati, per
funghi freschi e secchi e per
tartufi; nel caso di capsule,
guarnizioni e simili,
limitatamente agli alimenti
per i quali e' previsto
l'impiego dei simulanti A e D
(con esclusione di carne e
derivati e latte e derivati)
del simulante C e quelli per
i quali non sono previste
prove di migrazione.
Di-isononile-ftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
del simulante D.
Di n-esile azelato
Non per alimenti per i quali
e' previsto l'impiego del
simulante D.
Di-isodecile-ftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
del simulante D.
Dimetilcicloesileftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
del simulante D.
Dimetossietileftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
del simulante D.
Estere di glicol dietilenico con
acido stearico
Per alimenti per i quali non
sono previste prove di
migrazione.
Estere glicolico dell'acido 3,3-bis
(4 - idrossi-3'-terz.butilfenil)
butirrico
Per polietilene: in quantita'
non superiore allo 0,5% sulla
materia plastica per alimenti
per i quali e' previsto
l'impiego dei simulanti A, B,
C e per alimenti per i quali
non sono previste prove di
cessione; in quantita' non
superiori allo 0,2% per
alimenti per i quali e'
previsto l'impiego di
simulanti A, B, D non
soggetti a sterilizzazione.
Per polipropilene: in
quantita' non superiore allo
0,5% sulla materia plastica
per alimenti per i quali e'
previsto l'impiego dei
simulanti A, B, C e per
alimenti per i quali non sono
previste prove di cessione e
per alimenti per i quali e'
previsto l'impiego di
simulanti A, B, D non
soggetti a sterilizzazione.
Per polipropilene: in
quantita' non superiore allo
0,3% per alimenti per i quali
e' previsto l'impiego dei
simulanti A, B, D in
qualsiasi condizione di
temperatura.
Esteri di acidi grassi con
poliglicerolo
Per films estensibili di PVC
destinati al contatto con
alimenti per i quali e'
previsto l'impiego dei
simulanti A o B.
Glicol dietilenico
Per alimenti per i quali non
sono previste prove di
cessione.
2 idrossi-4-n-ortossibenzofenone
Per polietilene e
polipropilene, in quantita'
non superiore a 0,5% sulla
materia plastica e con
esclusione dall'impiego per
gli alimenti per i quali e'
previsto l'impiego del
simulante D o contenenti
oltre il 20% di alcool
etilico.
Sodio diottile solfosuccinato
Per polietilene in quantita'
non superiore all'1% ed
esclusivamente in contatto
con alimenti per i quali e'
previsto l'impiego dei
simulanti A, D e per alimenti
per i quali non sono previste
prove di cessione.
Tris (mono e/o dinonil)
fenilfosfito
Copolimero butadiene-stirene
alla dose massima di 1,5%
sulla materia plastica e non
per alimenti per i quali e'
previsto l'impiego del
simulante D.
1,4-diidro-2,6 - dimetil-3,5 -
dicarbo - dodecilossi - piridina
Per polivinilcloruro e suoi
copolimeri in quantita' non
superiore allo 0,3% sulla
materia plastica ed
esclusivamente per alimenti
per i quali e' previsto
l'impiego del simulante A o
B.
Sezione 2: G O M M A
Parte B: Additivi per elastomeri
Condizioni, limitazioni e
tolleranze d'impiego.
Butilbenzilftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali e' prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Dibutilftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali e' prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Dietilftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali e' prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Di-2-etilesile adipato
Solamente per acqua,
ghiaccio, ghiaccioli e per
ortaggi e frutta freschi,
secchi e per tartufi; nel
caso di capsule, guarnizioni
e simili limitatamente agli
alimenti per i quali e'
previsto l'impiego dei
simulanti A e B (con
esclusione di carne e
derivati, latte e derivati)
del simulante C e quelli per
i quali non sono previste
prove di migrazione.
Di-2-etilesile ftalato
Solamente per acqua,
ghiaccio, ghiaccioli e per
ortaggi e frutta freschi,
secchi e per tartufi; nel
caso di capsule, guarnizioni
e simili limitatamente agli
alimenti per i quali e'
previsto l'impiego dei
simulanti A e B (con
esclusione di carne e
derivati, latte e derivati)
del simulante C e quelli per
i quali non sono previste
prove di migrazione.
Diisodecilftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali e' prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Diisoottilftalato
Se presente in quantita'
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali e' prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Tris - (2,4-di-terz. butil-fenil)
difosfito
Per gomma butadienica in
quantita' non superiore allo
0,4% e non per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
dei simulanti A, B, D.
2,4 bis-(n-ottiltio - 6 -
(4'idrossi - 3', 5'-diterz.
butilanilino)-1,3.5-triazina
Alla dose massima dello 0,5%
e non per alimenti per i
quali e' previsto l'impiego
del simulante D.
Sezione 4: CARTE E CARTONI
Parte A: Costituenti delle carte e
cartoni
Condizioni, limitazioni e
tolleranze d'impiego.
1) Materie fibrose:
Materie fibrose cellulosiche di
primo impiego, naturali
(meccaniche, chimiche,
semichimiche; gregge, bianchite,
semibianchite) o artificiali
Per alimenti per i quali e'
prevista la prova di
migrazione: almeno il 75%;
per alimenti per i quali non
e' prevista la prova di
migrazione: almeno il 60%.
Materie fibrose sintetiche di primo
impiego
Non piu' del 20% sulle
materie fibrose e comunque
rispondenti alle norme del
decreto ministeriale 21 marzo
1973 modificato per ultimo
con il decreto ministeriale
30 ottobre 1991, n. 408 .
Materie fibrose cellulosiche
provenienti da carte, cartoni e
altri manufatti cartari
Soltanto per alimenti per i
quali non e' prevista la
prova di migrazione e a
condizione che le carte e i
cartoni con esse preparate
corrispondano alle
prescrizioni del presente
decreto.
2) Sostanze di carica:
Per alimenti per i quali e'
prevista la prova di
migrazione: al massimo 10%; per alimenti per i quali non
e' prevista la prova di
migrazione in totale al
massimo 25%.
3) Sostanze ausiliarie:
a) solubili e/o parzialmente
solubili in acqua e solvente.
Alcool polivinilico
Non per alimenti per i quali
sia prevista una prova di
migrazione con i simulanti A,
B, C.
Resina poliamidica-epicloridrica
ottenuta da acido adipico,
dietilentriammina, biscloridrina e
dimetilammina
Come agente di ritenzione e
flocculante, in quantita' non
superiore a 0,20% e comunque
soltanto per carta e cartoni
destinati al contatto con
alimenti per i quali non e'
prevista prova di migrazione.
Deve rispondere al saggio di
cui all'allegato IV, sezione
3, punto 2 del decreto
ministeriale 21 marzo 1973.
Ammonio-bis (N-etil-2 perfluoro
ottansulfonammido-etil) - fosfato,
contenente non piu' del 15% di
ammonio-mono-(N-etil-2-perfluo
roottansulfonammido - etil)fosfato
Come agente repellente
all'olio e all'acqua nel
trattamento di carta e
cartoni, in quantita' non
superiore a 0,50% in peso
riferito al prodotto finito o
secco e non per alimenti per
i quali e' prevista la prova
con simulante C.
Le carte e cartoni cosi'
trattati devono rispondere
alle norme previste nel
titolo II capo I del decreto
ministeriale 21 marzo 1973".
3. Gli allegati III e IV - Sezione 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati II e III del presente decreto.

Art. 6

1. Le sostanze riportate nell'allegato I, sezione B del presente decreto, anche se utilizzate nei materiali e negli oggetti di cui al comma 4 dell'art. 9, possono essere impiegate fino al 31 dicembre 1996.
2. La commercializzazione e l'uso di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentiti fino al 31 marzo 1995.
3. Il presente regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 aprile 1993 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1993 Registro n. 5 Sanita', foglio n. 141

Allegato 1

Allegato 1
ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA
INTRODUZIONE GENERALE
1. Questo allegato contiene un elenco di monomeri e di altre sostanze di partenza. L'elenco include:
- sostanze sottoposte al processo di polimerizzazione attraverso policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile, atto ad ottenere macromolecole;
- sostanze macromolecolari naturali o sintetiche impiegate nella fabbricazione di macromolecole modificate qualora i monomeri o le altre sostanze di partenza necessari per sintetizzarle non siano inclusi nell'elenco;
- sostanze utilizzate per modificare sostanze macromolecolari naturali o sintetiche preesistenti.
2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:
sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale," compaiono nella lista se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come zinco)
La stessa restrizione dello Zn si applica a:
i) sostanze il cui nome contiene i termini " acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI.
3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze sebbene esse possano risultare presenti:
a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito quali:
impurezze delle sostanze utilizzate;
intermedi di reazione;
prodotti di decomposizione;
b) oligomeri e sostanze macromolecolari naturali o sintetiche nonche' loro miscele qualora i monomeri o le sostanze di partenza necessarie per sintetizzarli siano inclusi nell'elenco;
c) miscele delle sostanze autorizzate.
4. Le sostanze devono essere di buona qualita' tecnica.
5. L'elenco contiene le seguenti informazioni:
colonna 1 (Numero PM/REF): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco;
colonna 2 (Numero CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service);
colonna 3 (Nome): la denominazione chimica;
colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): puo' comprendere:
il limite di migrazione specifica (LMS); la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto
finito (QM);
la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto
finito espressa in mg/6 dm2 di superficie
a contatto con i prodotti
alimentari (QMA);
ogni altra restrizione specificamente
indicata;
ogni altro tipo di specifiche relative
alla sostanza o al
polimero;
6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine piu' generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola.
7. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, e' quest'ultima che prevale. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS riportato in EINECS e quello riportato nel registro CAS, e' quest'ultimo che prevale.
8. Nella colonna 4 della tabella sono utilizzate alcune abbreviazioni o espressioni aventi il seguente significato:
LR: limite di rivelabilita' del metodo di analisi;
PF: prodotto finito;
NCO: gruppo isocianico;
NR: non rilevabile.
Ai fini della presente direttiva s'intende per "non rilevabile" che la sostanza non deve essere rilevabile con uno dei metodi analitici riconosciuti che dovrebbero rilevare la sostanza al limite di rilevabilita' (LR) indicato. Se un tale metodo attualmente non esiste, puo' essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualita' adeguate al limite di rilevabilita' in attesa dello sviluppo di un metodo riconosciuto
QM=Quantita' massima di sostanza «residua» ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantita' di sostanza nel materiale o nell'oggetto e' determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato.
QM(T) = Quantita' massima di sostanza "residua" ammessa nel
materiale o oggetto espressa come quantita' totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). La sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un
metodo convalidato.
QMA=Quantita' massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto finito espressa in mg per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantita' della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di
elaborazione di un metodo convalidato;
QMA(T)=Quantita' massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantita' della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un
metodo convalidato.
LMS=Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un
metodo convalidato.
LMS(T) = Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante
alimentare, espresso come totale del gruppo o sostanza(e) indicata(e). La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in
attesa di elaborazione di un metodo convalidato.
SEZIONE A
ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA
Numero PM/REF. Numero CAS N O M E R E S T R I Z I O N I (1) (2) (3) (4)
10060 000075-07-0 Acetaldeide
10120 000108-05-4 Acetato di vinile LMS = 12 mg/kg
10210 000074-86-2 Acetilene
24070 073138-82-6 Acidi di colofonia
17170 061788-47-4 Acidi grassi del-
l'olio di cocco
17200 068308-53-2 Acidi grassi del-
l'olio di soia
17230 061790-12-3 Acidi grassi di
tallolio
10030 000514-10-3 Acido abietico
10090 000064-19-7 Acido acetico
10690 000079-10-7 Acido acrilico
12130 000124-04-9 Acido adipico
12788 002432-99-7 Acido 11-amminoun- LMS = 5 mg/kg
decanoico
12820 000123-99-9 Acido azelaico
13090 000065-85-0 Acido benzoico
14140 000107-92-6 Acido butirrico
14320 000124-07-2 Acido caprilico
14680 000077-92-9 Acido citrico
18250 000115-28-6 Acido esacloroen- LMS=NR (LR=0,01 mg/kg)
dometilentetrai-
droftalico
23170 007664-38-2 Acido fosforico Vedi "Acido tereftalico" Acido ftalico
23200 000088-99-3 Acido o-ftalico
17290 000110-17-8 Acido fumarico
18010 000110-94-1 Acido glutarico
18880 000099-96-7 Acido p-idrossi-
benzoico
19470 000143-07-7 Acido laurico
19540 000110-16-7 Acido maleico LMS(T) = 30 mg/kg
20020 000079-41-4 Acido metacrilico
22350 000544-63-8 Acido miristico
22763 000112-80-1 Acido oleico
22780 000057-10-3 Acido palmitico
23890 000079-09-4 Acido propionico
24270 000069-72-7 Acido salicilico
24280 000111-20-6 Acido sebacico
24887 006362-79-4 Acido 5-solfoisof- LMS = 0,05 mg/kg
talico, sale mono-
sodico
24550 000057-11-4 Acido stearico
24820 000110-15-6 Acido succinico
24910 000100-21-0 Acido tereftalico LMS = 7,5 mg/kg
10630 000079-06-1 Acrilammide LMS = NR (LR=0,01 mg/kg) 10780 000141-32-2 Acrilato di n. LMS = NR (LR=0,01 mg/kg) butile
10810 002998-08-5 Acrilato di sec-
butile
10840 001663-39-4 Acrilato di terz-
butile
11470 000140-88-5 Acrilato di etile
000818-61-1 Acrilato di idros- Vedi "Monoacrilato di
sietile etilenglicole"
11590 000106-63-8 Acrilato di isobu-
tile
11680 000689-12-3 Acrilato di isopro-
pile
11710 000096-33-3 Acrilato di metile
11980 000925-60-0 Acrilato di propile
12100 000107-13-1 Acrilonitrile LMS = non rilevabile
(LR = 0,020 mg/kg,
tolleranza analitica
compresa)
12310 Albumina
12340 Albumina coagulata
con formaldeide
13150 000100-51-6 Alcool benzilico
12670 002855-13-2 1-Ammino-3-ammino- LMS = 6 mg/kg
metil-3,5,5-trimetil
-cicloesano
10150 000108-24-7 Anidride acetica
12280 002035-75-8 Anidride adipica
12970 004196-95-6 Anidride azelaica
14170 000106-31-0 Anidride butirrica
18280 000115-27-5 Anidride esacloro- LMS = NR (LR=0,01 mg/kg) endometilentetra-
idroftalica
23380 000085-44-9 Anidride ftalica
18070 000108-55-4 Anidride glutarica
19960 000108-31-6 Anidride maleica LMS(T) = 30 mg/kg
(espresso come acido
maleico)
21460 000760-93-0 Anidride metacrilica
23950 000123-62-6 Anidride propionica
24430 002561-88-8 Anidride sebacica
24850 000108-30-5 Anidride succinica
13000 001477-55-0 1,3-Benzendimetanam-LMS = 0,05 mg/kg
mina
000080-05-7 Bisfenolo A Vedi "2,2-Bis(4-
idrossifenil)propano"
13530 038103-06-9 Bis(anidride LMS = 0,05 mg/kg
ftalica) di 2,2-bis
(4-idrossifenil)
propano
13614 038103-06-9 Bis(anidride fta- Cfr 13530
lica) di bisfenolo
A
13480 000080-05-7 2,2-Bis(4-idrossi- LMS = 3 mg/kg
fenil)propano
000077-99-6 2,2-Bis(idrossi- Vedi "1,1,1-Trimetilol- metil)-1-butanolo propano"
13390 000105-08-8 1,4-Bis(idrossime-
til)cicloesano
005124-30-1 Bis(4-isocianato- Vedi "4,4-Diisocianato
cicloesil)metano di dicicloesilmetano"
13600 047465-97-4 3,3-Bis(3-metil-4- LMS = 1,8 mg/kg
idrossifenil)-2-
indolinone
13630 000106-99-0 Butadiene QM = 1 mg/kg nel PF o
LMS = non rilevabile
(LR = 0,02 mg/kg,
tolleranza analitica
compresa)
13690 000107-88-0 1,3-Butandiolo
13840 000071-36-3 1-Butanolo
13870 000106-98-9 1-Butene
13900 000107-01-7 2-Butene
14110 000123-72-8 Butirraldeide
14200 000105-60-2 Caprolattame LMS(T) = 15 mg/kg
14230 002123-24-2 Caprolattame, sale LMS(T) = 15 mg/kg
di sodio (espresso come capro-
lattane)
14500 009004-34-6 Cellulosa
000105-08-8 1,4-Cicloesandi- Vedi "1,4-Bis(idros-
metanolo simetil)cicloesano"
14530 007782-50-5 Cloro
000106-89-8 1-Cloro-2,3- Vedi "Epicloridrina"
epossipropano
14380 000075-44-5 Cloruro di carbo- QM = 1 mg/kg nel PF
nile
26050 000075-01-4 Cloruro di vinile Vedi D.M. 2 dicembre
1980 e D.M. 2 giugno
1982
26110 000075-35-4 Cloruro di vinili- QM = 5 mg/kg nel PF o
dene LMS = non rilevabile
(LR = 0,05 mg/kg)
24100 008050-09-7 Colofonia
14710 000108-39-4 m-Cresolo
14740 000095-48-7 o-Cresolo
14770 000106-44-5 p-Cresolo
15100 000112-30-1 1-Decanolo
15250 000110-60-1 1,4-Diamminobutano
000124-09-4 1,6-Diamminoesano Vedi "Esametilendiam-
mina"
000107-15-3 1,2-Diamminoetano Vedi "Etilendiammina"
15760 000111-46-6 Dietilenglicole LMS(T) = 30 mg/kg solo
o con etilenglicole
15880 000120-80-9 1,2-Diidrossiben- LMS = 6 mg/kg
zene
15910 000108-46-3 1,3-Diidrossiben- LMS = 2,4 mg/kg
zene
15940 000123-31-9 1,4-Diidrossiben- LMS = 0,6 mg/kg
zene
15970 000611-99-4 4,4'-Diidrossiben- LMS = 6 mg/kg
zofenone
16000 000092-88-6 4,4'-Diidrossidi- LMS = 6 mg/kg
fenile
16570 004128-73-8 4,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel
dell'etere difeni- PF (espresso come NCO)
lico
15700 005124-30-1 4,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF
di dicicloesilme- (espresso come NCO)
tano
16600 005873-54-1 2,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF
di difenilmetano (espresso come NCO)
16630 000101-68-8 4,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF
di difenilmetano (espresso come NCO)
18640 000822-06-0 Diisocianato di QM(T) = 1 mg/kg nel PF
esametilene (espresso come NCO)
22420 003173-72-6 1,5-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF
di naftalene (espresso come NCO)
25210 000584-84-9 2,4-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF
di toluene (espresso come NCO)
25240 000091-08-7 2,6-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF
di toluene (espresso come NCO)
25270 026747-90-0 2,4-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF
di toluene, dimero (espresso come NCO)
16240 000091-97-4 4,4'-Diisocianato- QM(T) = 1 mg/kg nel PF
3,3'-diaetildife- (espresso come NCO)
nile
16150 000108-01-0 Dimetilamminoeta- LMS = 18 mg/kg
nolo
16480 000126-58-9 Dipentaeritrite
16660 000110-98-5 Dipropilenglicole
16750 000106-89-8 Epicloridrina QM = 1 mg/kg nel PF
18310 036653-82-4 1-Esadecanolo
18430 000116-15-4 Esafluoropropilene LMS = NR (LR = 0,01
mg/kg)
18460 000124-09-4 Esametilendiammina LMS = 2,4 mg/kg
18670 000100-97-0 Esametilentetram- LMS(T) = 15 mg/kg
mina (espresso come
formaldeide)
16780 000064-17-5 Etanolo
13510 001675-54-3 Etere Bis(2,3- QM = 1 mg/kg nel PF
epossipropilico) o LMS = non rilevabile
di 2,2-bis (4-idros-(LR= 0,020 mg/kg,
sifenil) propano tolleranza analitica
compresa)
001675-54-3 Etere Bis(2,3-epos- Vedi "Etere bis
sipropilico) di (2,3-epossipropilico)
bisfenolo A di 2,2 bis(4-Idrossife- nil)-propano
000111-46-6 Etere bis(2-idros- Vedi "Dietilenglicole"
sietilico)
000110-98-5 Etere Bis(idrossi- Vedi "Dipropilenglicole" propilico)
16960 000107-15-3 Etilendiammina LMS = 12 mg/kg
16950 000074-85-1 Etilene
16990 000107-21-1 Etilenglicole LMS(T) = 30 mg/kg solo o con dietilenglicole
17005 000151-56-4 Etilenimmina LMS = NR (LR = 0,01
mg/kg)
23050 000108-45-2 1,3-Fenilendiam- QM = 1 mg/kg nel PF
mina
22960 000108-95-2 Fenolo
17260 000050-00-0 Formaldeide LMS = 15 mg/kg
000075-44-5 Fosgene Vedi "Cloruro di carbo- nile"
23230 000131-17-9 Ftalato di dial- LMS = NR (LR = 0,01
lile mg/kg)
18100 000056-81-5 Glicerina
17530 000050-99-7 Glucosio
24130 008050-09-7 Gomma di colofonia
24250 009006-04-6 Gomma naturale
000123-31-9 Idrochinone Vedi "1,4-Diidrossiben- zene"
19000 000115-11-7 Isobutene
14950 003173-53-3 Isocianato di QM(T) = 1 mg/kg nel PF
cicloesile (espresso come NCO)
22570 000112-96-9 Isocianato di QM(T) = 1 mg/kg nel PF
ottadecile (espresso come NCO)
19510 011132-73-3 Lignocellulosa
000108-78-1 Melammina Vedi "2,4,6,-Triammino- 1,3,5-triazina"
20110 000097-88-1 Metacrilato di
butile
20140 002998-18-7 Metacrilato di
sec-butile
20170 000585-07-9 Metacrilato di
terz-butile
20890 000097-63-2 Metacrilato di etile
21010 000097-86-9 Metacrilato di iso-
butile
21100 004655-34-9 Metacrilato di iso-
propile
21130 000080-62-6 Metacrilato di meti-
le
21340 002210-28-8 Metacrilato di pro-
pile
21490 000126-98-7 Metacrilonitrile LMS = non rilevabile (LR = 0,20 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
21550 000067-56-1 Metanolo
22150 000691-37-2 4-Metil-1-pentene LMS = 0,02 mg/kg
21940 000924-42-5 N-Metilolacrilam- LMS = NR (LR = 0,01
mide mg/kg)
11830 000818-61-1 Monoacrilato di
etilenglicole
12375 Monoalcoli alifa-
tici saturi, li-
neari, primari
(C4-C22)
21190 000868-77-9 Monometacrilato
di etilenglicole
14350 000630-08-0 Monossido di car-
bonio
22450 009004-70-0 Nitrocellulosa
22480 000143-08-8 1-Nonanolo
14410 008001-79-4 Olio di ricino
(commestibile)
23520 008001-22-7 Olio di soia
17020 000075-21-8 Ossido di etilene QM = 1 mg/kg nel PF
24010 000075-56-9 Ossido di propilene QM = 1 mg/kg nel PF
22600 000111-87-5 1-Ottanolo
22660 000111-66-0 1-Ottene LMS = 15 mg/kg
22840 000115-77-5 Pentaeritrite
22870 000071-41-0 1-Pentanolo
23470 000080-56-8 alfa-Pinene
23500 000127-91-3 beta-Pinene
000120-80-9 Pirocatecolo Vedi "1,2-Diidrossiben- zene"
23590 025322-68-3 Polietilenglicole
23650 025322-69-4 Polipropilenglicole
(peso molecolare
superiore a 400)
23740 000057-55-6 1,2-Propandiolo
23800 000071-23-8 1-Propanolo
23830 000067-63-0 2-Propanolo
23980 000115-07-1 Propilene
23860 000123-38-6 Propionaldeide
24190 009014-63-5 Resina di legno
24160 008052-10-6 Resina di tallolio
000108-46-3 Resorcinolo Vedi "1,3-Diidrossiben- zene"
24880 000057-50-1 Saccarosio
24490 000050-70-4 Sorbitolo
24610 000100-42-5 Stirene
24970 000120-61-6 Tereftalato di
dimetile
25090 000112-60-7 Tetraetilengli-
cole
25150 000109-99-9 Tetraidrofurano LMS = 0,6 mg/kg
25180 000102-60-3 N,N,N',N'-Tetrakis
(2-idrossipropil)
etilendiammina
25360 Trialchil(C5-C15) LMS = 6 mg/kg
acetato di 2,3-
epossipropile
25420 000108-78-1 2,4,6-Triammino- LMS = 30 mg/kg
1,3,5-triazina
25510 000112-27-6 Trietilenglicole
25600 000077-99-6 1,1,1-Trimetilol- LMS = 6 mg/kg
propano
25910 024800-44-0 Tripropilenglicole
25960 000057-13-6 Urea
10750 002495-35-1 Acrilato di benzi-
le
11890 002499-59-4 Acrilato di n-
ottile (*)
15095 000334-48-5 Acido decanoico
15565 000106-46-7 1,4-Diclorobenzene LMS = 12mg/kg
15790 000111-40-0 Dietilentriammina LMS = 5mg/kg
15820 000345-92-6 4,4'-Difluorobenzo- LMS = 0,05mg/kg
fenone
17160 000097-53-0 Bugenolo LMS = 0,01mg/kg
19210 001459-93-4 Isoftloto di LMS = 0,05mg/kg
dimetile (*)
20080 002495-37-6 Metacrilato di
benzile (*)
21280 002177-70-0 Metacrilato di
fenile (*)
22390 000840-65-3 2,6-Naftalendicar- LMS = 0,05mg/kg
bossilato di
dimetile
24057 000089-32-7 Anidride piromel- LMS = 0,05mg/kg
litica (espresso come
acido piromellitico)
24475 001313-82-2 Solfuro di sodio
24550 009005-25-8 Acido commestibile
24888 003965-55-7 5-Solfoisoftalato LMS = 0,05mg/kg
di dimetile,
sale monosodico
24940 000100-20-9 Dicloruro del- LMS(T)=7,5mg/kg
l'acido tereftalico (espresso come
acido tereftalico)
25120 000116-14-3 Tetrafluoroerilene LMS = 0,05mg/kg
(*)
(*) Sono depennate dalla sezione B.
Parte di provvedimento in formato grafico
====================================================================
N. PM/ N. CAS NOME RESTRIZIONI E/O
REF SPECIFICHE
====================================================================
11530 00999-61-1 Acrilato di QMA=0.05
2-idrossipropile* mg/6 dm2
--------------------------------------------------------------------
12763 00141-43-5 2-Amminoetanolo LMS = 0,05
mg/kg. Non per
polimeri in
contatto con
alimenti per i
quali ? previsto l'uso del
simulante D e
solo per
contatto
indiretto con
alimenti, dietro uno strato
di PET
--------------------------------------------------------------------
12765 84434-12-8 N-(2-Amminoetil) LMS = 0,05 mg/kg betaalaninato di sodio
--------------------------------------------------------------------
13075 00091-76-9 Benzoguanamina Cfr 2,4-diamino
-6-fenil-1,3,5
-triazina
--------------------------------------------------------------------
13395 04767-03-7 Acido 2,2-bis QMA = 0,05
(idrossimetil)propionico mg/6 dm2
--------------------------------------------------------------------
13617 00080-09-1 Bisfenolo S Cfr 4,4'
-Diidrossi-
difenilsulfone
--------------------------------------------------------------------
13620 10043-35-3 Acido borico LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso
come boro),
fatte salve le
disposizioni di
cui al D.L.vo
2 febbraio 2001, n. 31, cos? come modificato dal
D.L.vo 2 feb-
braio 2002, n.27 concernenti la
qualit? delle
acque destinate
al consumo umano
--------------------------------------------------------------------
13720 00110-63-4 1,4-butandiolo* LMS(T) = 0,05
mg/kg (24)
--------------------------------------------------------------------
13810 00505-65-7 1,4-Butandiolo formale QMA = 0,05
mg/6 dm2
--------------------------------------------------------------------
13932 00598-32-3 3-Buten-2-olo QMA = NR (LR =
0,02 mg/6 dm2)
Solo per uso
come comonomero
per la prepara-
zione di
additivi
polimerici
--------------------------------------------------------------------
15030 00931-88-4 Cicloottene LMS 0,05 mg/kg.
Solo per
polimeri in
contatto con
alimenti per i
quali e'
previsto l'uso
del simulante A
--------------------------------------------------------------------
15310 00091-76-9 2,4-diamino-6-fenil QMA = 5mg/6 dm2
-1,3,5-triazina
--------------------------------------------------------------------
15610 00080-07-9 4,4'-Diclorodifenil- LMS = 0,05 mg/Kg sulfone
--------------------------------------------------------------------
16090 00080-09-1 4,4'-Diidrossidifenil- LMS = 0,05 mg/Kg sulfone
--------------------------------------------------------------------
16390 00126-30-7 2,2'-Dimetil-1.3 LMS = 0,05 mg/Kg -propandiolo*
--------------------------------------------------------------------
16650 00127-63-9 Difenilsolfone LMS(T) = 3 mg/kg (25)
--------------------------------------------------------------------
16690 01321-74-0 Divinilbenzene* QMA = 0,01 mg/6
dm2 LMS = NR(LR
= 0,02 mg/Kg,
tolleranza
analitica
compresa) per la somma di
divinilbenzene e etilvinilbenzene e conforme alle
specifiche di
cui all'allega-
to V
--------------------------------------------------------------------
16697 00693-23-2 Acido n-dodecandioico
--------------------------------------------------------------------
18897 16712-64-4 Acido 2 idrossi-6-naftoico LMS 0,05 mg/kg
--------------------------------------------------------------------
18898 103-90-2 N-(4-idrossifenil) Da usarsi
acetamide soltanto come
cristalli
liquidi e dietro uno strato
barriera in
plastiche
multistrato
--------------------------------------------------------------------
19110 04098-71-9 1-Isocianato-3 QM(T) = 1 mg/kg
isocianatometil (espresso come
-3,5,5 NCO) (26)
trimetilcicloesano
--------------------------------------------------------------------
19243 00078-79-5 Isoprene* Cft 2-Metil-1,3
-butadiene
--------------------------------------------------------------------
19490 00947-04-6 Laurolattame LMS = 5mg/Kg
--------------------------------------------------------------------
20260 00101-43-9 Metacrilato LMS = 0,05 mg/Kg di cicloesile*
--------------------------------------------------------------------
20410 02082-81-7 Dimetacrilato di 1,4 LMS = 0,05 mg/Kg -butandiolo*
--------------------------------------------------------------------
20590 00106-91-2 Metacrilato di 2,3 QMA = 0,02
-epossipropile* mg/6 dm2
--------------------------------------------------------------------
21520 01561-92-8 Metallilsolfonato LMS = 5 mg/Kg
di sodio
--------------------------------------------------------------------
21640 00078-79-5 2-Metil-1,3-butadiene* QM = 1 mg/Kg nel PF o LMS = NR
(LR = 0,02 mg/Kg tolleranza
analitica
compresa)
--------------------------------------------------------------------
21765 106246-33-7 4,41-Metilenbis QMA = 0,05
(3-cloro-2,6- mg/6 dm2
dietilanilina)
--------------------------------------------------------------------
21821 00505-65-7 1,4-(Metilendiossi) Cfr 1,4-
butano Butandiolo
formale
-------------------------------------------------------------------
22332 28679-16-5 Miscela di (40% p/p) QM(T) = 1 mg/kg
2,2,4-trimetilesano (espresso come
-1,6-diisocianato e NCO (26)
(60% p/p) 2,4,4-
trimetilesano-1,6
diisocianato
--------------------------------------------------------------------
22360 01141-38-4 Acido 2,6- LMS = 5 mg/Kg
naftalendicarbossilico
--------------------------------------------------------------------
22437 00126-30-7 Neopentilglicol Cft 2,2-Dimetil
-1,3-propandiolo
--------------------------------------------------------------------
22778 07456-68-0 4,4'-Ossibis QMA = 0,05 mg/6
(benzensolfonilazide) dm2
--------------------------------------------------------------------
22900 00109-67-1 1-Pentene* LMS 5 mg/Kg
--------------------------------------------------------------------
24073 000101-90-6 Etere diglicidilico QMA = 0,005 mg/6 di resorcinolo dm2 Non per
polimeri in
contatto con
alimenti per i
quali e'
previsto l'uso
del simulante D
e solo per
contatto
indiretto con
alimenti,
dietro uno
strato di PET
-------------------------------------------------------------------
25380 - Trialchii(C7-C17) QMA = 0,05 mg/6
acetato di vinile dm2
(= versatato di vinile)
-------------------------------------------------------------------
25450 26896-48-0 Triciclodecandimetanolo LMS 0,05 mg/Kg
-------------------------------------------------------------------
25840 03290-92-4 Trimetacrilato di 1,1,1- LMS = 0,05 mg/Kg trimetilproflano*
-------------------------------------------------------------------
25900 00110-88-3 Triossano LMS = 0,05 mg/Kg
-------------------------------------------------------------------
*la sostanza viene depennata dalla sezione B
=====================================================================
(4)(5)(6)(7) ((8))
SEZIONE B
ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA CHE POSSONO CONTINUARE AD ESSERE UTILIZZATI
Parte di provvedimento in formato grafico
(4)
------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 15 giugno 2000, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "b) alla Sezione A
[..]
2) la colonna "restrizioni e/o specifiche", per le voci di seguito riportate, e' cosi' modificata:
Parte di provvedimento in formato grafico "
Ha inoltra disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " c) nella "Sezione B" la colonna "restrizioni e/o specifiche". per le voci di seguito riportate, e' cosi' modificata:
Parte di provvedimento in formato grafico "
---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il Decreto 28 marzo 2003, n. 123 ha disposto (con l'art. 4, comma
1, lettera c)) che "c) alla sezione A e' modificata la colonna «restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato II del presente decreto :
====================================================================
N PM/ N CAS NOME RESTRIZIONI E/O
REF SPECIFICHE
====================================================================
13510 01675-54-3 Etere bis In conformita'
(2,3-epossipropilico) agli articoli
di 2,2-bis 8,9 e 10 del
(4-idrossifenil) presente decreto
propano (= BADGE)
-------------------------------------------------------------------
13560 05124-30-1 Bis(4-isocianato- Cfr. (4,4'
cicloesil) metano -diisocianato di dicicloesil-
metano)
-------------------------------------------------------------------
13610 01675-54-3 Etere bis Cfr "Etere bis
(2,3-epossipropilico) (2,3-epossipro-
di bisfenolo A pilico) di 2,2-
bis(4-idrossi-
fenil)propano"
-------------------------------------------------------------------
14200 0105-60-2 Caprolattame LMS(T) = 15
mg/kg (5)
-------------------------------------------------------------------
14230 02123-24-2 Caprolattame, LMS(T) 15 mg/kg
sale di sodio (5) (espresso
come caprolat-
tame)
-------------------------------------------------------------------
14650 00079-38-9 Clorotrifluoroetilene QMA=0,5 mg/6 dm2
-------------------------------------------------------------------
14950 03173-53-3 Isocianato QM(T) 1 mg/Kg
di cicloesile (espresso come
NCO) (26)
-------------------------------------------------------------------
15700 05124-30-1 4,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/Kg
di dicicloesilmetano (espresso come
NCO) (26)
-------------------------------------------------------------------
15970 00611-99-4 4,4-Diidrossibenzo- LMS(T) = 6 mg/kg fenone (15)
--------------------------------------------------------------------
16240 00091-97-4 4,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/Kg
-3,3'-dimetildifenile (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
16570 04128-73-8 4,4'-Diisocianato QM(T) 1 mg/Kg
dell'etere difenilico (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
16600 05873-54-1 2,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/Kg
di difenilmetano (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
16630 00101-68-8 4,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/Kg
di difenilmetano (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
17260 00050-00-0 Formaldeide LMS(T) = 15
mg/kg (22)
--------------------------------------------------------------------
18640 00822-06-0 Diisocianato QM(T) = 1 mg/Kg
di esametilene (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
18670 00100-97-0 Esametilentetrammina LMS(T) = 15
mg/kg (22)
(espresso come
formaldeide)
--------------------------------------------------------------------
19540 001 10-16-7 Acido maleico LMS(T) = 30
mg/kg (4)
--------------------------------------------------------------------
19960 00108-31-6 Anidride maleica LMS(T) = 30mg/kg (4) (espresso
come acido
maleico)
--------------------------------------------------------------------
22420 03173-72-6 1,5-diisocianato QM(T) = 1 mg/Kg
di naftalene (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
22570 00112-96-9 Isocianato QM(T) = 1 mg/Kg
di ottadecile (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
23050 00108-45-2 1,3-Fenilendiammina LMS = NR (LR=
0,02 mg/kg,
tolleranza
analitica
compresa)
--------------------------------------------------------------------
25210 00584-84-9 2,4-diisocianato QM(T) = 1 mg/Kg
di toluene (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
25240 00091-08-7 2,6-diisocianato QM(T) = 1 mg/Kg
di toluene (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
25270 26747-90-0 2,4-diisocianato QM(T) = 1 mg/Kg
di toluene, dimero (espresso come
NCO) (26)
--------------------------------------------------------------------
---------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 4 maggio 2006, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) "b) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» sono inseriti
[..]
Parte di provvedimento in formato grafico "
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» e' modificata la colonna «Denominazione» o «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche»
[..]
Parte di provvedimento in formato grafico "
---------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 18 aprile 2007, n. 82 ha disposto
-(con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che "alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» sono inseriti
[..]
Parte di provvedimento in formato grafico "
-(con l'art. 2, cmma 1, lettera c)) che " alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» e' modificata la colonna «N.CAS» o »Nome» e/o «Restrizioni
e/o specifiche»
Parte di provvedimento in formato grafico "
-(con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che "alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» la tabella relativa alla voce «acrilato di diciclopentadienile» con numero di riferimento «11000» e' eliminata".
---------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 24 settembre 2008, n. 174 ha disposto:
-(con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che " All'allegato I, sezione A "Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza" sono inserite
Parte di provvedimento in formato grafico "
-(con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che " all'allegato I, sezione A "Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza" e' modificata la colonna "restrizioni e/o specifiche" per le sostanze riportate nell'allegato III :
Parte di provvedimento in formato grafico "

Allegato 2

Allegato 2
SIMULANTI DA IMPIEGARE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE
DEI COSTITUENTI DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI
P R E M E S S A
1. Nella tabella che figura qui appresso e che comporta un elenco
esemplificativo di prodotti alimentari, i simulanti da impegare nelle prove di migrazione in corrispondenza del prodotto alimentare o del gruppo di prodotti alimentari sono indicati con le abbreviazioni seguenti:
simulante A:
acqua distillata o acqua di qualita' equivalente;
simulante B:
acido acetico al 3% (p/v) in soluzione acquosa;
simulante C:
etanolo al 15% (v/v) in soluzione acquosa;
simulante D:
olio di oliva rettificato (1); se per motivi tecnici connessi con il metodo di analisi e' necessario utilizzare altri simulanti, l'olio di oliva deve essere sostituito da una miscela di trigliceridi sintetici (2) o dall'olio di girasole(3) .
2. Per ogni prodotto alimentare o per ogni gruppo di prodotti
alimentari si impiegano solo il simulante o i simulanti indicati con il segno X, utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali e oggetti in questione. L'assenza del segno X indica che per quella voce o sottovoce non e' richiesta alcuna prova di migrazione.
((3. Quando il segno "X" e' seguito da una barretta obliqua e da un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per tale numero. Nel caso di alcuni tipi di alimenti grassi, questo numero convenzionale, noto come "coefficiente di riduzione per il simulante D (DRF)" viene utilizzato in modo da tener conto del maggior potere estraente del simulante rispetto a quello dell'alimento)) .
4. Quando accanto al segno X compare tra parentesi la lettera a,
utilizzare solo uno dei due simulanti indicati:
- se il pH del prodotto alimentare e' superiore a 4,5, utilizzare il simulante A,
- se il pH del prodotto alimentare e' inferiore o uguale a 4,5, utilizzare il simulante B.
((4 bis. Se dopo il segno "X" compare tra parentesi la lettera
"b", la prova va effettuata con etanolo al 50% (v/v)) ).
5. Se il prodotto alimentare e' indicato nell'elenco sia con una voce
specifica, sia con una voce generale, impiegare solo i(il) simulanti(e) previsti(o) sotto la voce specifica.
----------------
(1) Caratteristiche dell'olio d'oliva rettificato
Numero di iodio (Wijs) = 80-88
Indice di rifrazione a 25 C = 1,4665-1,4679
Acidita' (espressa in % acido oleico) = 0,5 % max
Numero di perossidi
(espressi in milliequivalenti di ossigeno per kg di olio) = 10 max
(2) Composizione di una miscela di trigliceridi sintetici
Distribuzione dell'acido grasso
Numero di atomi
di C nel
residuo di
acido grasso 6 8 10 12 14 16 18 altri
Zona GLC ~1 6-9 8-11 45-52 12-15 8-10 8-12 (maggiore o uguale
a) 1
Purezza
Tenore di monogliceridi
(determinato per via
enzimatica) (maggiore o uguale a)0,2%
Tenore di digliceridi
(determinato per via
enzimatica) (maggiore o uguale a) 2,0%
Sostanze non saponificabili (maggiore o uguale a) 0,2%
Numero di iodio (Wijs) (maggiore o uguale a) 0,1%
Acidita' (maggiore o uguale a) 0,1%
Tenore d'acqua (K. Fischer) (maggiore o uguale a) 0,1%
Punto di fusione 28 (Piu' o Meno) 2 C
Spettro si assorbimento tipico (spessore dello stato: d = 1 cm; riferimento: acqua, 35 C
Lunghezza d'onda (nm) 290 310 330 350 370 390 430 470 510 Trasmittanza (%) ~2 ~15 ~37 ~64 ~80 ~88 ~95 ~97 ~98 Minimo 10% di trasmittanza della luce a 310 nm (cella di 1 cm, riferimento: acqua a 35 C)
(3) Caratteristiche dell'olio di girasole
Numero di iodio (Wijs) = 120-145
Indice di rifrazione a 20 C = 1,474-1,476
Indice di saponificazione = 188-193
Densita' relativa a 20 C = 0,918-0,925
Materie non saponificabili = 0,5%-1,5%.
TABELLA
=====================================================================
Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
---------------------------------------------------------------------
01 Bevande
01 01 Bevande non alcoliche o bevande
con gradazione alcolica
inferiore a 5% vol:
Acque, sidri, succhi di frutta
o di ortaggi semplici o
concentrati, mosti, cremogenati
di frutta, limonate, soda,
sciroppi, bitter, infusi
vegetali, caffe', te',
cioccolato liquido, birre ed
altri X(a) X(a)
01 02 Bevande con gradazione alcolica
eguale o superiore a 5% vol:
Bevande indicate alla voce 01 01
ma con gradazione alcolica
eguale o superiore a 5% vol:
Vini, acquavite, liquori X(*) X(**)
01 03 Altri: alcole etilico non
denaturato X(*) X(**)
02 Cereali, derivati di cereali,
prodotti della biscotteria,
della panetteria e della
pasticceria
02 01 Amidi e fecole
02 02 Cereali allo stato originario,
in fiocchi, in pagliuzze
(compresi pop corn, corn flakes
e simili)
02 03 Farine di cereali e semole
02 04 Paste alimentari
02 05 Prodotti della panetteria secca,
della biscotteria e della
pasticceria secca:
A. aventi sostanze grasse in
superficie X/5
B. altri
02 06 Prodotti della panetteria e
della pasticceria fresca:
A. aventi sostanze grasse in
superficie X/5
B. altri X
03 Cioccolato, zucchero e loro
derivati, dolciumi
03 01 Cioccolato, prodotti rivestiti
di cioccolato, succedanei e
prodotti rivestiti di succedanei X/5
03 02 Dolciumi:
A. sotto forma solida:
I. aventi sostanze grasse in
superficie X/5
II. altri
------------
(*) Questa prova e' effettuata solo se il pH e' inferiore o uguale a 4,5.
(**) Questa prova puo' essere effettuata nel caso di liquidi o di bevande con gradazione alcolica superiore a 15% vol con etanolo in soluzione acquosa di concentrazione analoga.
=====================================================================
Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
---------------------------------------------------------------------
03 02 B. sotto forma di pasta:
I. aventi sostanze grasse in
superficie X/3
II. umidi X
03 03 ((zuccheri)) e prodotti a base di
zuccheri:
A. sotto forma solida
B. Miele e simili X
C. Melassa e sciroppi di
zucchero X
04 Frutta, ortaggi e loro derivati
04 01 Frutta intera, fresca o
refrigerata
04 02 Frutta trasformata:
A. Frutta secca o disidratata,
intera o sotto forma di farina
o polvere
B. Frutta in pezzi o sotto
forma di purea o di pasta X(a) X(a)
C. Frutta conservata
(marmellate e prodotti similari
- frutta intera o in pezzi, o
sotto forma di farina o di
polvere, conservate in un mezzo
liquido):
I. in mezzo acquoso X(a) X(a)
II. in mezzo oleoso X(a) X(a)
III. in mezzo alcolico
(> 5% vol) X(*) X
04 03 Frutta in guscio (arachidi,
castagne, mandorle, marroni,
nocciole, noci comuni, pinoli
e simili):
A. sbucciata, secca
B. sbucciata e tostata X/5(**) C. sotto forma di pasta o di X X/3(**) crema
04 04 Ortaggi interi, freschi o
refrigerati
04 05 Ortaggi trasformati
A. Ortaggi secchi o disidratati,
interi o sotto forma di farina
di polvere
B. Ortaggi in pezzi, sotto
forma di purea X(a) X(a)
C. Ortaggi conservati:
I. in mezzo acquoso X(a) X(a)
II. in mezzo oleoso X(a) X(a) X
III. in mezzo alcolico X(*) X
(> 5% vol)
05 Grassi e oli
05 01 Grassi e oli animali e vegetali,
naturali o lavorati (compresi il
burro di cacao, lo strutto, il
burro fuso) X
05 02 Margarina, burro ed altri grassi
costituiti da emulsioni di acqua
in olio X/2
------------
(*) Questa prova e' effettuata solo se il pH e' inferiore o uguale a 4,5.
(**) Si puo' omettere la prova con il simulante D se si puo' dimostrare, con una prova appropriata, che non vi e' "contatto grasso" con la materia plastica.
=====================================================================
Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
---------------------------------------------------------------------
06 Prodotti animali e uova
06 01 Pesci:
A. freschi, refrigerati,
salati, affumicati X X/3(*) B. sotto forma di pasta X X/3(*) 06 02 Crostacei e molluschi (comprese
le ostriche, i mitili, le
lumache), non naturalmente
protetti dalla loro conchiglia X
06 03 Carni d'ogni specie zoologica
(compresi i volatili e la
selvaggina):
A. fresche, refrigerate,
salate, affumicate X X/4
B. sotto forma di pasta,
di crema X X/4
06 04 Prodotti trasformati a base di
carne (prosciutto, salame,
pancetta ed altri) X X/4
06 05 Conserve e semiconserve di
carne e di pesce:
A. in mezzo acquoso X(a) X(a)
B. in mezzo oleoso X(a) X(a)
06 06 Uova senza guscio:
A. in polvere o secche
B. altre X
06 07 Giallo d'uovo:
A. liquido X
B. in polvere o congelato
06 08 Bianco d'uovo secco
07 Prodotti lattieri
07 01 Latte:
A. intero X
B. parzialmente disidratato X
C. parzialmente o totalmente
scremato X
D. totalmente disidradato X
07 02 Latte fermentato come lo yogurt,
il latte battuto e le loro
associazioni con frutta e
derivati di frutta X
07 03 Crema e crema acida X(a) X(a)
07 04 Formaggi:
A. interi e con crosta
B. fusi X(a) X(a)
C. tutti gli altri X(a) X(a) X/3(*)
--------------------------------------------------------
(*) Si puo' omettere la prova con il simulante D e se si puo' dimostrare, con una prova appropriata, che non vi e' "contatto grasso" con la materia plastica.
=====================================================================
Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
---------------------------------------------------------------------
07 05 Presame:
A. liquido o pastoso X(a) X(a)
B. in polvere o secco
08 Prodotti vari
08 01 Aceto X
08 02 Alimenti fritti o arrostiti:
A. patate fritte, frittelle e
simili X/5
B. di origine animale X/4
08 03 Preparazioni per zuppe,
minestre o brodi, zuppe,
minestre o brodi preparati
(estratti, concentrati);
preparazioni alimentari
composte omogeneizzate, piatti
pronti:
A. in polvere o secchi:
I. aventi sostanze grasse in
superficie X/5
II. altri
B. liquidi o pastosi:
I. aventi sostanze grasse in
superficie X(a) X(a) X/3
II. altri X(a) X(a)
08 04 Lieviti e sostanze fermentanti:
A. in pasta X(a) X(a)
B. secchi
08 05 Sale alimentare
08 06 Salse:
A. non aventi sostanze grasse
in superficie X(a) X(a)
B. Maionese, salse derivate
dalla maionese, creme per
insalata ed altre salse di
condimento emulsionate
(emulsioni del tipo olio
in acqua) X(a) X(a) X/3
C. Salse che contengono olio e
acqua in due strati X(a) X(a)
08 07 Mostarde (ad eccezione di
quelle in polvere comprese
nella voce 08.17) X(a) X(a) X/3(*) 08 08 Tartine, sandwichs, toasts e
simili che contengono ogni
genere di alimenti:
A. aventi sostanze grasse in
superficie X/5
B. altri
08 09 Gelati X
08 10 Alimenti secchi:
A. aventi sostanze grasse in
superficie X/5
B. altri
--------------------------------------------------------
(*) Si puo' ottenere la prova con il simulante D se si puo' dimostrare, con una prova appropriata, che non vi e' "contatto grasso" con la materia plastica.
=====================================================================
Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
---------------------------------------------------------------------
08.11 Alimenti congelati e surgelati
08.12 Estratto concentrato
idroalcolico con gradazione
alcolica eguale superiore a 5%
vol X(**) X
08.13 Cacao:
A. Cacao in polvere X/5(*) B. Cacao in pasta X/3(*) 08.14 Caffe' anche torrefatto o
decaffeinato o solubile,
surrogati di caffe' in grani o
in polvere
08.15 Estratto di caffe' liquido X
08.16 Piante aromatiche ed altre
piante:
camomilla, malva, menta, te',
tiglio ed altre
08.17 Spezie ed aromi allo stato
naturale:
cannella, chiodi di garofano,
mostarda in polvere, pepe,
vaniglia, zafferano ed altre
--------------------------------------------------------
(*) Si puo' omettere la prova con il simulante D se si puo' dimostrare, con una prova appropriata, che non vi e' "contatto grasso" con la materia plastica.
(**) Questa prova e' effettuata solo se il pH e' inferiore o eguale a 4,5.
((8)) ---------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 24 settembre 2008, n. 174 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) che "il punto 7 della tabella e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico "

Allegato 3

Allegato 3
SEZIONE I
DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE
A. NORME DI BASE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE
GLOBALE E SPECIFICA
1. Le "prove di migrazione" per la determinazione della migrazione specifica e globale sono effettuate utilizzando i "simulanti dei prodotti alimentari" previsti nel capilolo I del presente allegato e alle "condizioni convenzionali di prova della migrazione" specificate al capitolo II dello stesso allegato.
2. Le "prove sostitutive" che utilizzano i "mezzi di prova" alle "condizioni convenzionali delle prove sostitutive" di cui al capitolo III sono effettuate qualora per motivi tecnici inerenti al metodo d'analisi non sia possibile eseguire la prova di migrazione utilizzando i simulanti delle sostanze grasse (cfr. capitolo I).
3. Le "prove alternative" indicate nel capitolo IV sono consentite invece delle prove di migrazione con simulanti delle sostanze grasse in presenza dei presupposti di cui al capilolo IV.
4. Nei tre casi sovraesposti e' lecito:
a) ridurre le prove ad un numero (ai numeri) che nel caso specifico in esame e' (sono) generalmente considerato/i il/i piu' rigoroso/i in base all'esperienza scientifica;
b) omettere le prove di migrazione sostitutive o alternative
qualora esista dimostrazione dell'impossibilita' di eccedere i limiti di migrazione in qualsiasi condizione prevedibile di impiego del materiale od oggetto in questione.
CAPITOLO I
Simulanti dei prodotti alimentari
1. Introduzione
Poiche' l'impiego di prodotti alimentari per esaminare i materiali con cui i medesimi vengono a contatto non e sempre possibile si
utilizzano simulanti classificati convenzionalmente come aventi
natura di uno o piu' tipi di prodotti alimentari. I tipi di
prodotti alimentari e i simulanti da utilizzare figurano nella
tabella I. In pratica sono possibili varie mescolanze di tipi di
alimenti ad esempio prodotti alimentari a base di sostanze grasse e acquosi che sono descritti nella tabella 2 con l'indicazione del simulante da utilizzare nella prova di migrazione.
TABELLA I
Tipi di prodotti alimentari e simulanti dei prodotti alimentari
_____________________________________________________________________ Tipo di Classificazione Simulante Abbreviazione prodotto convenzionale
_____________________________________________________________________ Prodotti alimentari Prodotti alimentari Acqua Simulante A acquosi (prodotti per i quali l'allega- distillata
alimentari acquosi to II del DM 26 aprile o acqua di
con Ph>4,5) 1993, n. 220 prescri- qualita'
ve il solo utilizzo equivalente
del simulante A
Prodotti alimentari Prodotti alimentari Acido Simulante B acidi (prodotti per i quali l'allega- acetico
alimentari acquosi to II del DM 26 aprile
con Ph<=4,5) 1993, n. 220 prescri-
ve il solo utilizzo
del simulante B
Prodotti alimentari Prodotti alimentari Etanolo al Simulante C contenenti alcol per i quali l'allega- 10% (v/v).
to II del DM 26 aprile Questa
1993, n. 220 prescri- concentrazione
ve il solo utilizzo puo' essere
del simulante C adeguata al
tenore alcolico
effettivo del
prodotto alimen-
tare se supera
il 10% (v/v)
Prodotti alimentari Prodotti alimentari Olio di oliva Simulante D a base di sostanze per i quali l'allega- rettificato o
grasse to II del DM 26 aprile altri simulanti
1993, n. 220 prescri- di prodotti a
ve il solo utilizzo base di sostan-
del simulante D ze grasse
_____________________________________________________________________ Prodotti alimentari
secchi Nessuno Nessuna
_____________________________________________________________________
2. Scelta dei simulanti dei prodotti alimentari
2.1 Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con tutti i
tipi di alimenti
Le prove sono effettuate impiegando i simulanti di prodotti
alimentari sotto indicati, ritenuti i piu' rigorosi alle condizioni di prova specificate nel capilolo II e utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali ed oggetti in questione:
- acido acetico al 3% (p/v) in soluzione acquosa,
- etanolo al 10% (v/v) in soluzione acquosa,
- olio d'oliva rettificato ("simulante D di riferimento")
Quest'ultimo simulante puo' tuttavia essere sostituito con una
miscela sintetica di trigliceridi o olio di girasole o olio di mais con specifiche standard ("altri simulanti di prodotti alimentari a base di sostanze grasse", alimenti detti "simulanti D"). Qualora utilizzando uno di questi simulanti di prodotti a base di sostanze grasse si superino i limiti di migrazione per un giudizio di non conformita' e' obbligatorio, ove tecnicamente possibile, l'ulilizzo di olio d'oliva per una conferma dei risultati. Qualora tale conferma non sia tecnicamcnte possibile, e il materiale od oggetto superi i limiti di migrazione, lo stesso viene dichiarato non conforme al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n 220 .
2.2 Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con tipi
specifici di prodotti alimentari
Il caso si riferisce esclusivamente alle seguenti circostanze:
a) quando il materiale o l'oggetto e' gia' a contatto con un
prodotto alimentare noto;
b) quando il materiale o l'oggetto e' corredato, ai sensi delle
disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 108 , di un'indicazione specifica dei tipi di
prodotti alimentati descritti nella tabella I con i quali puo' o
non puo' essere utilizzato, ad esempio solo per prodotti
alimentari acquosi";
c) quando il materiale o l'oggetto e' corredato, ai sensi delle
disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 26
gennaio 1992, n. 108 , di un'indicazione specifica del prodotto
alimentare o gruppo/i di prodotti alimentari menzionati nella
tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile
1993, n. 220 con i quali puo' o non puo' essere utilizzato. Tale
indicazione e' espressa:
i) nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al
dettaglio usando il "numero di riferimento" o la "descrizione
dei prodotti alimentari" figuranti nella tabella di cui
all'allegato II del decreto ministenale 26 aprile 1993, n.
220;
ii) nella fase di vendita al dettaglio usando un'indicazione che
si riferisca soltanto a pochi prodotti o gruppi di prodotti
alimentari, di preferenza con esempi di facile comprensione
In queste circostanze le prove sono effettuate utilizzando nei casi
di cui alla lettera b) il/i simulante/i indicato/i come esempio nella tabella 2 e nei casi di cui alle lettere a) e c) ivi simulante/i
menzionato/i nella tabella di cui all'allegato
Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n 220 . Qualora il/i
prodotto/i o gruppo/i di prodotti alimentari non figurano nell'elenco indicato nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 , si sceglie nella tabella 2 cio' che piu' corrisponde al prodotto o al gruppo di prodotti alimentari in esame.
Se il materiale o l'oggetto e' destinato a venire a contatto con
piu' di un prodotto o gruppo di prodotti alimentari con fattori di riduzione differenti, al risultato della prova si applica per ogni prodotto il corrispondente fattore di riduzione. Qualora uno o piu' risultati di tale calcolo superino i limiti imposti, il materiale non e adatto per quel particolare prodotto o gruppo di prodotti alimentari.
Le prove sono effettuate alle condizioni specificate nel capitolo
II e utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione del materiale od oggetto in questione.
Tabella 2
Simulanti per prodotti alimentari da utilizzare in casi speciali
ai fini della valutazione di materiali a contatto con alimenti
_____________________________________________________________________ |
Alimenti a contatto | Simulante
__________________________________________________|__________________ Esclusivamente alimenti acquosi Simulante A
Esclusivamente alimenti acidi Simulante B
Esclusivamente alimenti alcolici Simulante C
Esclusivamente alimenti a base di sostanze grasse Simulante D
Tutti gli alimenti acquosi e acidi Simulante B
Tutti gli alimenti alcolici e acquosi Simulante C
Tutti gli alimenti alcolici e acidi Simulante C e B
Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e Simulante D e A
acquosi
Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e Simulante D e B
acidi
Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, Simulante D e C
alcolici e acquosi
Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, Simulante D,C e B alcolici e acidi
_____________________________________________________________________
CAPITOLO II
Condizioni di prova (tempi e temperature)
1. Le prove di migrazione specifica e globale sono effettuate scegliendo tra i tempi e le temperature previsti nella tabella 3 quelli che corrispondono alle peggiori condizioni di contatto prevedibili per i materiali o oggetti di materia plastica in esame e a qualsiasi informazione dell'etichetta sulla temperatura d'uso massima. Pertanto se il materiale o l'oggetto di materia plastica e' destinalo a venire in contatto con un prodotto alimentare secondo una combinazione di due o piu' tempi e temperature previsti nella tabella la prova di migrazione e effettuata sottoponendo il campione in successione a tutte le peggiori condizioni prevedibili appropriate al materiale in questione utilizzando la stessa porzione di simulante.
2. Condizioni di contatto generalmente ritenute piu' rigorose
In applicazione dei criteri generali secondo cui la determinazione della migrazione dovrebbe limitarsi alle condizioni di prova ritenute nel caso specifico in esame le piu' rigorose sulla base di dimostrazioni scientifiche vengono indicati qui di seguilo alcuni esempi di tali condizioni.
2.1 Materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari in qualsiasi condizione di tempo e
temperatura
Ove non compaiono etichette o istruzioni per indicare i tempi e le temperature in situazioni d'impiego reale si utilizzano in funzione del tipo di alimento i simulanti A e/o B e/o C per 4 ore ad una temperatura di 100(gradi) C oppure per 4 ore ad una temperatura di riflusso mentre si utilizza il simulante D solo per 2 ore ad una temperatura di 175(gradi) C. Queste condizioni di tempo e temperatura sono convenzionalmente ritenute le piu' rigorose.
2.2 Materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti a temperatura ambiente o inferiore per un
periodo di tempo non specificato
Qualora i materiali e gli oggetti rechino un'etichetta indicante lñutilizzo a temperatura ambiente o inferiore o qualora i materiali e gli oggetti siano per natura inequivocabilmente destinati ad essere utilizzati a temperatura ambiente o inferiore le prove di migrazione si effettuano ad una temperatura di 40(gradi) C per 10 giorni. Queste condizioni di tempo e temperatura sono convenzionalmente ritenute le piu' rigorose.
3. Migrazione delle sostanze volatili
Le prove di determinazione della migrazione specifica nei simulanti delle sostanze volatili sono effettuate in modo da poter riconoscere la perdita di particelle volatili migranti che puo' verificarsi nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo.
4. Casi speciali
4.1 Per i materiali e gli oggetti destinati ad essere impiegati nei forni a microonde la prova di migrazione si effettua utilizzando un forno convenzionale oppure un forno a microonde a condizione che si scelgano dalla tabella 3 i tempi e le temperature adeguati.
4.2 Qualora si constati che l'esecuzione delle prove nelle condizioni previste nella tabella 3 produce modifiche fisiche o di altro genere nel campione che non si verificano nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo del materiale o dell'oggetto in esame le prove di migrazione vengono effettuate nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo nelle quali non si verificano tali modifiche fisiche o di altro genere.
4.3 In deroga a quanto previsto nella tabella 3 e al paragrafo 2 se il materiale o oggetto in materia plastica puo' essere utilizzato nell'impiego reale per periodi di tempo inferiore a 15 minuti a temperature comprese tra 70(gradi) C e 100(gradi) C (ad es. "hot fill") - e cio' e' specificato da apposite etichette o istruzioni - si effettua solamente la prova di 2 ore a 70(gradi) C. Tuttavia, se il materiale o l'oggetto e destinato anche alla conservazione a temperatura ambiente detta prova viene sostituita da una prova a 40(gradi) C per 10 giorni convenzionalmente ritenuta piu' rigorosa.
4.4 In circostanze per le quali le condizioni specificate alla tabella 3 non coprono in misura adeguata le condizioni convenzionali di esecuzione delle prove di migrazione (ad es. in caso di temperature superiori a 175(gradi) C o di tempi inferiori a 5 minuti), possono essere utilizzate condizioni di prova piu' appropriate al caso in esame purche' le condizioni scelte possano riflettere le peggiori condizioni prevedibili di contatto con i materiali o gli oggetti in materia plastica in questione.
Tabella 3
Condizioni convenzionali per prove di migrazione con
simulanti di prodotti alimentari
_____________________________________________________________________ Condizioni di contatto nell'impiego Condizioni di prova
prevedibilmente peggiore
_____________________________________________________________________ Durata di contatto Tempo di prova
_____________________________________________________________________ t (minore o uguale) 5 min Cfr. condizioni al punto 4 5 min (minore) t (minore o uguale) 0,5 ore 0,5 ore
0,5 ore (minore) t (minore o uguale) 1 ora 1 ora
1 ora (minore) t (minore o uguale) 2 ore 2 ore
2 ora (minore) t (minore o uguale) 4 ore 4 ore
4 ora (minore) t (minore o uguale) 24 ore 24 ore
t (minore) 24 ore 10 giorni
_____________________________________________________________________ Temperatura di contatto Temperatura di prova _____________________________________________________________________ T (minore o guale) 5(gradi)C 5(gradi)C
5(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 20(gradi)C 20(gradi)C
20(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 40(gradi)C 40(gradi)C
40(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 70(gradi)C 70(gradi)C
70(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 100(gradi)C 100(gradi)C
o temperatura
di riflusso
100(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 121(gradi)C 121(gradi)C (*) 121(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 130(gradi)C 130(gradi)C (*) 130(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 150(gradi)C 150(gradi)C (*) T (maggiore) 150(gradi)C 175(gradi)C (*) _____________________________________________________________________ (*) Questa temperatura e' utilizzata esclusivamente con il simulante D. Per i simulanti A, B o C la prova puo' essere sostituita con una effettuata a 100(gradi)C o a temperatura di riflusso per un tempo pari a quattro volte quello scelto in base alle regole generali di cui al paragrafo 1.
CAPITOLO III
Prove sostitutive di migrazione specifica e globale su simulanti delle sostanze grasse
1. Se per motivi tecnici connessi al metodo d'indagine non e' possibile effettuare la prova di migrazione utilizzando simulanti delle sostanze grasse si effettuano "prove sostitutive" utilizzando i "mezzi di prova" previsti nella tabella 4 in condizioni di prova corrispondenti alle condizioni di prova per il simulante D.
Nella tabella 4 figurano alcuni esempi delle principali condizioni convenzionali di prova della migrazione e le corrispondenti condizioni convenzionali delle prove sostitutive. Per altre condizioni di prova non contemplate dalla tabella 4 vanno presi in considerazione questi esempi e l'esperienza gia' accumulata con il tipo di polimero in esame.
Per ogni prova si utilizza un nuovo campione. Per ogni mezzo di prova si applicano le regole definite nel capitoli I e 11 per il simulante D. Ove appropriato si utilizzano i fattori di riduzione stabiliti nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993 n. 220 . Per verificare la conformata' con tutti i limiti di migrazione si sceglie il valore piu' allo ottenuto con tutti i mezzi di prova.
Tuttavia, qualora si constati che l'esecuzione delle prove produce nel campione modifiche fisiche o di altro genere che non si verificano nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo del materiale o dell'oggetto in esame i risultati relativi a questo mezzo di prova sono scartati e si sceglie tra i restanti valori quello piu' alto.
2. In deroga al punto 1, e possibile omettere una o due prove sostitutive previste nella tabella 4 se tali prove vengono generalmente ritenute non adeguate per il campione in questione sulla base di dimostrazioni scientifiche.
Tabella 4
Condizioni convenzionali per prove sostitutive
_____________________________________________________________________ Condizioni di Condizioni di
prova con prova con
simulante D isoottano
_____________________________________________________________________ 10 giorni - 5(gradi)C 0,5 giorni - 20(gradi)C
10 giorni - 20(gradi)C 1 giorno - 20(gradi)C
10 giorni - 40(gradi)C 2 giorni - 20(gradi)C
2 ore - 70(gradi)C 0,5 ore - 40(gradi)C
0,5 ore - 100(gradi)C 0,5 ore - 60(gradi)C (**) 1 ora - 100(gradi)C 1 ora - 60(gradi)C (**) 2 ore - 100(gradi)C 1,5 ore - 60(gradi)C (**) 0,5 ore - 121(gradi)C 1,5 ore - 60(gradi)C (**) 1 ora - 121(gradi)C 2 ore - 60(gradi)C (**) 2 ora - 121(gradi)C 2,5 ore - 60(gradi)C (**) 0,5 ore - 130(gradi)C 2,0 ore - 60(gradi)C (**) 1 ora - 130(gradi)C 2,5 ore - 60(gradi)C (**) 2 ore - 150(gradi)C 3 ore - 60(gradi)C (**) 2 ore - 175(gradi)C 4,0 ore - 60(gradi)C (**) _____________________________________________________________________ Tabella 4
Condizioni convenzionali per prove sostitutive
_____________________________________________________________________ Condizioni di Condizioni di
prova con prova con
etanolo (95%) MPPO(*)
_____________________________________________________________________ 10 giorni - 5(gradi)C -
10 giorni - 20(gradi)C -
10 giorni - 40(gradi)C -
2,0 ore - 60(gradi)C -
2,5 ore - 60(gradi)C 0,5 ore - 100(gradi)C
3 ora - 60(gradi)C (**) 1 ora - 100(gradi)C
3,5 ore - 60(gradi)C (**) 2 ore - 100(gradi)C
3,5 ore - 60(gradi)C (**) 0,5 ore - 121(gradi)C
4 ora - 60(gradi)C (**) 1 ora - 121(gradi)C
4,5 ora - 60(gradi)C (**) 2 ore - 121(gradi)C
4 ore - 60(gradi)C (**) 0,5 ore - 130(gradi)C
4,5 ora - 60(gradi)C (**) 1 ora - 130(gradi)C
5 ore - 60(gradi)C (**) 2 ore - 150(gradi)C
6 ore - 60(gradi)C (**) 2 ore - 175(gradi)C
_____________________________________________________________________ (*) MPPO = Ossido di polifenile modificato.
(**) I mezzi per le prove sulle sostanze volatili si utilizzano fino ad una temperatura di 60(gradi)C. Un presupposto per poter
effettuare prove sostitutive prevede che il materiale od oggetto resista alle condizioni di prova che altrimenti verrebbero
utilizzate con il simulante D. Immergere un campione in olio
d'oliva in condizioni adeguate. In presenza di cambiamenti
fisici (ad es. fusione, deformazione) il materiale va conside-
rato inadatto all'uso a codesta temperatura. In assenza di cam- biamenti fisici procedere con le prove sostitutive utilizzando
nuovi campioni.
CAPITOLO IV
Prove alternative della migrazione globale e specifica su simulanti delle sostanze grasse
1. E' lecito utilizzare il risultato di prove alternative come specificato nel presente capitolo a condizione che vengano rispettati i seguenti presupposti: a) i risultati ottenuti in una prova "prova di confronto" danno valori pari o superiori a quelli ottenuti nella prova effettuata con il simulante D; b) la migrazione in prove alternative non supera i limiti di migrazione dopo applicazione degli opportuni fattori di riduzione indicati nella tabella di cui all'allegato 11 del decreto ministeriale 26 aprile 1993 n. 220 . In assenza di uno o di entrambi i presupposti occorre effettuare le prove di migrazione.
2. In deroga al presupposto di cui al paragrafo 1 lettera a) e' possibile omettere la prova di confronto qualora esista una dimostrazione conclusiva basata su risultati scientifici sperimentali comprovanti che i valori ottenuti con la prova alternativa sono pari o superiori a quelli della prova di migrazione.
3. Prove alternative
3.1. Prove alternative su sostanze volatili
In queste prove si utilizzano come mezzi sostanze volatili quali isoottano o etanolo al 95% o altri solventi volatili o miscele di solventi. Le prove sono eseguite in condizioni di contatto in modo da rispettare la condizione di cui al punto 1 lettera a).
3.2. Prove di estrazione
Possono essere utilizzate altre prove che in condizioni molto rigorose prevedono l'impiego di mezzi di prova ad elevato potere di estrazione qualora in conformita' a riscontri scientifici si riconosca generalmente che i valori ottenuti con dette prove ("prove di estrazione") sono pari o superiori a quelli ottenuti nelle prove effettuate con il simulante D.
B. METODO DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE NEL CASO DEI SOLVENTI
ACQUOSI.
1. Campione di prova.
Recipienti: riempirli con il solvente di prova, precondizionato alla tempertura richiesta, coprire con vetro d'orologio e lasciare in autoclave o nel termostato, per la durata ed alla temperatura indi- cate sotto il punto A/2.
Films: utilizzare la cella A.S.T.M. o equivalente.
Capsule, guarnizioni, tappi e simili elementi di chiusura: da esaminare unitamente al recipiente al quale sono destinati (v. punto B/3).
Oggetti in generale aventi una forma ed una funzione differenti dal vero recipiente: adottare un rapporto superficie/volume il piu' possibile vicino al reale e ad ogni modo compreso tra 2 e 0,5. La superficie esposta al solvente deve essere sufficientemente rappresentativa.
2. Determinazione della migrazione-globale.
La determinazione della migrazione globale e' effettuata per il controllo degli oggetti finiti.
Il liquido proveniente dalla prova di migrazione, riunito, all'occorrenza, e' evaporato (o distillato) fino a un volume molto piccolo, quindi travasato nella capsula tarata, nella quale si completa l'evaporazione del solvente a bagnomaria. Le ultime tracce di solvente sono eliminate in stufa, a 105 C, fino a peso costante.
Raffreddare in essicatore per 30 minuti e pesare (e). Effettuare parallelamente una prova in bianco con un volume uguale di solvente; sottrarre il peso di questo residuo per correggere e.
Calcolo: La migrazione globale e' calcolata con la formula:
m a2
M = --- . ---- . 1000
a1 q
Dove:
M = migrazione espressa in mg/kg
m = massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione
a1 = area della superficie in dm(Elevato al Quadrato) del campione in contatto durante la prova di migrazione
a2 = area della superficie in dm(Elevato al Quadrato) del materiale o dell'oggetto nelle effettive condizioni di impiego
q = quantita' in g di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni di impiego.
Se si vuole esprimere la migrazione in mg/dm(Elevato al Quadrato) si adotta la formula:
m
M1 = ---
a1
nella quale m ed a1 hanno lo stesso significato sopra indicato.
Quando la prova e' effettuata su un provino in assenza dell'oggetto finito, la conversione dell'espressione da mg/dm(Elevato al Quadrato) in mg/kg puo' essere ottenuta moltiplicando per 6 il valore di M1.
Nel caso di oggetti ad uso breve e ripetuto, la determinazione della migrazione globale e' effettuata dopo 3 prove di contatto, sulla soluzione proveniente dalla terza prova.
3. Casi particolari.
Capsule, guarnizioni, tappi e simili elementi di chiusura in materia plastica per contenitori in vetro.
Le prove di cessione su capsule, guarnizioni, tappi e simili elementi di chiusura in materia plastica per contenitori in vetro devono essere effettuate, caso per caso unitamente ai contenitori ai quali gli stessi elementi di chiusura sono destinati.
A tale scopo prelevare un minimo di 10 contenitori uguali muniti del rispettivo elemento di chiusura (capsula, guarnizione, tappo o simile).
Praticare un foro sul fondo dei contenitori, lavarli con un getto di acqua di fonte e successivamente con acqua distillata ed asciugarli.
Quindi chiudere fermamente ogni contenitore con il rispettivo elemento di chiusura, porlo in posizione rovesciata e riempirlo attraverso il foro, fino a cm 1 dalla parete superiore forata, con il solvente prescelto, precedentemente portato alla temperatura indicata. La parte superiore forata viene coperta con un vetro da orologio.
Nel caso di contenitori di capacita' superiore a ml 500, adottare tutte le condizioni sopraindicate con un volume di solvente in ml 500 per ogni contenitore.
In tali condizioni portare i contenitori in adatto termostato e lasciarli alla temperatura voluta, per il tempo indicato nella tabella 2.
Per le temperature piu' elevate e comunque per le prove con olio di girasole, fare uso di autoclave termostatata. Successivamente operare come indicato al punto B/2.
Il residuo di cessione non deve superare i limiti di migrazione globale specificati per i singoli oggetti o materiali.
Per il calcolo si applica la seguente formula:
m
M = --- . 1000
q
Dove:
M = residuo di cessione, riferito ad una capsula o simile ed al rispettivo contenitore esaminati, espresso in mg/kg
m = peso del residuo in mg riferito ad una capsula o simile ed al
rispettivo contenitore (peso del residuo totale diviso per il
numero delle capsule o simili esaminate). Fare una prova
in bianco utilizzando il contenitore senza tappo e dedurre
la cessione eventualmente dovuta alla superficie in vetro esposta
q = volume del contenitore, espresso in g di acqua.
Per incarti per alimenti solidi, appartenenti ai tipi per i quali e' prevista una prova di migrazione con simulanti A e D, con pH superiore a 4,5, quali torrone, fondente e simili, dadi per brodo: in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 settembre 1975, nel caso di imballaggi complessi ottenuti dall'accoppiamento di un coestruso materia plastica-carta con alluminio, le prove di cessione si effettuano sul coestruso come tale, destinato al contatto con l'alimento.
4. Tubi, nastri trasportatori ed altri oggetti a contatto dinamico.
Nel caso di tubi, nastri trasportatori ed altri oggetti di uso industriale, con i quali gli alimenti vengono in contatto dinamico, qualora risulti impossibile prendere in esame l'oggetto come tale, le prove di cessione sono effettuate, secondo le modalita' indicate ai precedenti punti 1 e 2, su spezzoni o provini rappresentativi dell'oggetto in esame, posti in contatto con il solvente o con i solventi prescelti, in volume tale da determinare un rapporto superficie/volume compreso tra 2 e 0,5, quando non automaticamente determinato dalla capacita' propria del campione di prova. Il risultato si esprime in mg/kg.
Ai fini dell'applicazione della formula indicata al punto 2, si as- sume convenzionalmente, come valore di q il volume minimo (per gli alimenti liquidi) o il peso minimo (per gli alimenti solidi) di alimento che, in normali condizioni di esercizio viene in contatto con la superficie dell'oggetto reale, in un intervallo di tempo uguale a quello di prova.
Il valore di q, cosi' determinato, e' espresso in grammi.
Ove nel caso, tale volume o peso minimo di portata, individuato ai fini della valutazione dell'idoneita' dell'oggetto, dovra' essere dichiarato come limitazione di impiego ai sensi della dichiarazione di conformita' precisata all'art. 7 del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973.
C. DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE NEGLI ALIMENTI PER I QUALI E' PREVISTO L'IMPIEGO DEL SIMULANTE D.
1. Scopo e campo di applicazione.
Il metodo e' previsto per la determinazione della migrazione globale di costituenti di materia plastica, gomme e materiali similari nel liquido simulante D.
2. Principio del metodo.
Il campione in esame, di peso e superficie noti, viene posto in contatto con il liquido simulante, adottando le condizioni operative (durata e temperatura) specificate nell'allegato IV del presente decreto, in relazione alle condizioni di contatto nell'impiego reale.
Allo scadere del tempo di contatto, il campione e' asciugato e pesato.
Il liquido simulante eventualmente assorbito dal campione, estratto con 1,1,2-triclorotrifluoroetano, evaporato e portato a peso costante, e' pesato ed il suo peso e' detratto da quello del campione da cui deriva, al fine di ottenere una prima valutazione dell'idoneita' del campione in esame. Infatti, se in tali condizioni non viene superato il limite di migrazione globale, non occorre procedere alla determinazione gascromatografica del liquido simulante assorbito.
Se, invece, tale limite viene superato, si procede alla determinazione gascromatografica, previa preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi dell'olio costituente il liquido simulante. Il peso del simulante cosi' determinato viene detratto dal peso del campione gia' esposto al contatto con il liquido simulante.
La differenza tra il peso iniziale ed il peso finale corretto esprime la migrazione globale del campione esaminato.
3. Liquido simulante.
Liquido simulante D.
Se si impiega l'olio di oliva rettificato il riferimento gas- cromatografico va fatto all'estere metilico dell'acido oleico; se si impiega l'olio di girasole, all'estere metilico dell'acido linoleico.
4. Reattivi.
4.1. Acido solforico, d: 1,84.
4.2. 1,1,2-triclorotrifluoroetano per spettroscopia, reagente
Merek o equivalente, distillato a 47,6 C.
4.3. Standard interno: soluzione contenente 2,0 mg/ml di metile
margarato (C18 H30 O2), reagente Merek o equivalente
(soluzione in neptano).
4.4. Soluzione di idrossido di potassio 0,5N in metanolo.
4.5. Complesso di trifluoruro di boro-metanolo (circa al 14% di BF3), reagente BDH o equivalente. Il reattivo e'
tossico. Esso va adoperato con precauzione e sotto cappa di
aspirazione.
4.6. Soluzione satura di solfato di sodio.
5. Apparecchiatura.
5.1. Attrezzatura idonea per ritagliare e forare i provini.
5.2. Calibro.
5.3. Carta da filtro Whatman N. 1.
5.4. Pinze per microscopio in acciaio inossidabile.
5.5.Supporti per provini in acciaio inossidabile, del diametro di 1 mm, secondo il disegno riportato in figura 1.
5.6.Due essicatori per condizionamento, di diametro interno di 30
cm, provvisti di adatti sostegni in vetro per sospendervi i
provini montati sui supporti metallici, e contenenti
rispettivamente sul fondo:
a) la soluzione al 20% (v/v) di H2 SO4 (corrispondente
all'umidita' relativa dell'80% circa);
b) la soluzione al 35% (v/v) di H2 SO4 (corrispondente all'umidita' relativa del 50% circa).
5.7. Bilancia analitica con sensibilita' 0,1 mg.
5.8. Armadio refrigerato che consenta di mantenere in ogni punto
della zona di prova la temperatura di 5 C (Piu' o Meno) 2 C.
5.9. Armadio termostatico che consenta di mantenere in ogni punto
della zona di prova la temperatura voluta (Piu' o Meno) 2 C.
5.10.Autoclave che consenta di mantenere in ogni punto della
zona di prova la temperatura di 120 C (Piu' o Meno) 2 C.
5.11. Rullo di gomma del tipo da laboratorio fotografico.
5.12. Tubi in vetro a fondo piatto, diametro interno 3,5 cm,
lunghezza 20 cm escluso lo smeriglio, con cono e tappi
normalizzati 34/35.
5.13. Stufa elettrica termostata.
5.14.Estrattori di Soxheleth, diametro interno 4 cm,altezza sifone
di scarico almeno 12 cm, provvisti di refrigerante ad acqua e di
pallone di estrazione a fondo tondo da 250 ml.
5.15. Palline di quarzo.
5.16. Bagnomaria a posti multipli o serie di mantelli riscaldanti.
5.17. Evaporatore rotante.
5.18. Normale vetreria da laboratorio.
5.19. Apparecchiatura per gascromatografia:
Gascromatografo a ionizzazione di fiamma.
Accessori e condizioni operative saranno scelti in rapporto al
particolare apparecchio disponibile, in modo di ottenere la
separazione degli acidi caratteristici del simulante e dello
standard interno.
6. Procedimento.
6.1. Campione di prova.
L'analisi si effettua, quando possibile, sull'oggetto finito,
oppure su provini in forma di lastre piane ottenuti dal prodotto
finito oppure su provini (possibilmente dello spessore di 0,5 mm)
ottenuti con lo stesso materiale e nelle stesse condizioni di
lavorazione e di invecchiamento, purche' in ogni caso il
comportamento del provino alla migrazione sia rappresentativo
di quello dell'oggetto nell'impiego reale.
Si procede parallelamente sia sul campione in esame, sia sul
campione in bianco, costituito dallo stesso campione non posto
in contatto con il liquido simulante.
Nel caso di materiale omogeneo, una lastrina 10 x 10 cm viene
tagliata in quattro provini di 2,5 x 10 cm. Alle estremita' di
ogni provino, in corrispondenza dei bracci del supporto metallico
vengono praticati due fori a bordo netto, di diametro di 3 mm.
6.2.Analogamente si ritagliano 4 provini delle stesse dimensioni
che costituiscono il campione in bianco.
Nel caso in cui si operi direttamente sugli oggetti finiti o loro
parti, particolari adattamenti saranno adottati che risultino
idonei alle finalita' del metodo. Ad esempio, nel caso di
materiali complessi, in cui sia necessario limitare l'esame
al solo lato destinato al contatto con l'alimento, potranno
essere formati sacchetti termosaldati dalle dimensioni volute.
Nel caso che siano stati utilizzati, per motivi pratici, provini,
supporti e tubi aventi dimensioni diverse, come nel caso di
analisi di prodotti finiti, e' opportuno mantenere il rapporto
tra superficie esposta e volume di liquido simulante nel valore
di 2 e comunque non inferiore a 0,5.
6.3. Misura dello spessore medio.
Nel caso di provini, si misura lo spessore mediante un calibro.
Dal valore dello spessore medio si determina la superficie totale mediante l'equazione:
S = 198,87 + 107,53 x s
in cui:
S = superficie totale in contatto, in cm(Elevato al Quadrato),
relativa a 4 provini dalle dimensioni indicate, compresi i fori; s = spessore medio, in cm.
6.4. Trattamento preliminare.
I provini relativi al campione in esame ed al campione in bianco,
vengono puliti dell'eventuale polvere superficiale (ad esempio,con
un fazzoletto di lino) e inseriti in gruppi di quattro
nell'apposito sostegno metallico, in modo da risultare tesi e ben
separati l'uno dall'altro. Si tenga presente che le pesate
relative ai campioni saranno comprensive dei rispettivi supporti
metallici.
6.5. Condizionamento preliminare del campione in bianco.
Il campione in bianco viene introdotto e sospeso nell'essicatore
condizionato all'80% circa di umidita' relativa. Dopo 24 ore
i 4 provini, unitamente al supporto metallico, vengono pesati.
(+/- 0,1 mg). Sia PB1 il peso ottenuto per il campione in bianco in tali condizioni.
Porre quindi lo stesso campione in bianco nel secondo essicatore, condizionato al 50% circa di umidita' relativa, per altre 24 ore.
Quindi pesare nuovamente. Sia PB(Elevato al Quadrato) il nuovo
peso ottenuto e sia inoltre:
(delta) PB = PB1 - PB(Elevato al Quadrato)
6.6. Condizionamento e pesata del campione in esame.
Se (delta) PB > 1 mg/dm(Elevato al Quadrato) ovvero, nel caso di
oggetti finiti,
se (delta) PB > 6 p.p.m. si esegue sul campione in esame il
condizionamento al 50% di umidita' relativa, per 24 ore o comunque
finche' PB tra due pesate consecutive sia 1 mg/dm (Elevato al
Quadrato). Quindi si pesa.
Diversamente il campione non viene condizionato e lo si pesa.
In ogni caso,sia P1 il peso in g del campione in esame, unitamente
al supporto metallico, prima del contatto con il simulante.
6.7. Contatto con il simulante del campione in esame.
Introdurre il supporto metallico con i quattro provini nel tubo di
vetro. Si versa nel tubo un volume di simulante, precedentemente portato alla temperatura di prova, tale che il rapporto superficie
volume sia pari a 2. Porre il tubo in termostato (o in armadio
refrigerato, o in autoclave, secondo la temperatura di prova) alla
temperatura e per la durata prescelte. Scaduto il tempo di
contatto, estrarre i provini, lasciarli gocciolare, toglierli
dal supporto metallico e asciugarli tra due fogli di carta da
filtro Wathman N. 1, premendo moderatamente con il rullo di gomma.
I provini asciugati vengono ricollocati poi nello stesso supporto
metallico, preventivamente sgrassato.
6.7.1.Parallelamente versare in un tubo di vetro 100 ml circa
di simulante e porre il tubo in termostato nelle stesse
condizioni di temperatura e di durata prescelte per il
campione in esame. Tale simulante sara' utilizzato come
simulante testimone nella costruzione della curva di
riferimento prevista al punto 6.13. (Il trattamento del
simulante testimone viene riportato per rigore analitico,
per quanto l'esperienza abbia dimostrato che il trattamento
non produce alterazioni significative rispetto al simulante
tal quale).
6.7.2.In casi particolari (materiali complessi, alcune resine
quali quelle melamminiche, ecc.) in cui si abbia perdita
di peso per evaporazione da parte del campione in
esame, prevedere l'effettuazione di una prova in bianco in
parallelo, ponendo in termostato lo stesso campione in
bianco nel tubo di vetro, nelle stesse condizioni del campione
in esame; in sede di calcolo della migrazione del campione
in esame, espressa in mg/dm(Elevato al Quadrato) (v. punto
7) si terra' conto della perdita di peso suddetta,
sottraendo questa al valore di migrazione ottenuto.
6.8. Condizionamento al 50% di umidita' relativa dopo il
contatto. Se (delta) PB (v. punto 6.6.) e' risultato
superiore ai limiti indicati, porre il campione in esame
nell'essicatore condizionato al 50% circa di umidita'
relativa, generalmente per 24 ore e comunque finche' PB tra
due pesate consecutive sia i mg/dm(Elevato al Quadrato).
Cio' puo' essere omesso nel caso di D PB uguale o
inferiore ai limiti indicati. In ogni caso, pesare
(+/- 0,1 mg) i provini unitamente al supporto metallico. Sia
P2 il peso in g del campione in esame dopo il contatto con
il simulante. Nel caso che si sia condotta la prova in
parallelo sul campione in bianco effettuare le stesse
operazioni anche su questo (v. punto 6.7.2.).
6.9. Estrazione del simulante assorbito.
6.9.1. Campione in esame.
Inserire mediante le pinze il campione in esame con il
relativo supporto metallico nell'estrattore di Soxheleth,
montato su bagnomaria a posti multipli. Nel pallone di
estrazione versare circa 200 ml di 1, 1,
2-triclorotrifluoroetano e qualche pallina di quarzo per
regolare l'ebollizione. E' essenziale che l'estrazione del
simulante sia completa e cio' va verificato. Una prova
orientativa o l'esperienza dei singoli materiali potranno
dare sufficienti indicazioni sull'efficacia delle condizioni
di estrazione. Normalmente l'estrazione del simulante
assorbito si completa entro 5 ore. Per alcuni materiali (quali le gomme) il tempo di estrazione di 5 ore puo' non
essere sufficiente ed e' quindi necessario protrarlo piu' a
lungo. Nel caso di prodotti finiti si puo' fare ricorso alla
estrazione a freddo per 24 ore, verificando sempre la
completa estrazione del simulante. A tal fine in casi
particolari, potra' essere scelto un solvente di estrazione
diversa. Ultimata l'estrazione, l'estratto viene concentrato
a piccolo volume nello stesso pallone e quindi travasato
quantitativamente in una beuta da 100 ml, il cui peso sia
stato preventivamente tarato a 108 C. Qui l'estratto e'
completamente evaporato e portato a peso costante a 105 C.
6.9.2.Campione in bianco.
Effettuare l'estrazione di Soxheleth sul campione in bianco e
comunque adottando le stesse condizioni adottate per il
campione in esame.
Il rispettivo estratto, concentrato a piccolo volume,
trasferito in beuta da 100 ml, evaporato completamente, e'
sottoposto direttamente alla preparazione degli esteri come al
punto 6.11.
6.10.Prima valutazione di idoneita' del campione in esame:
migrazione massima ponderale (Mmax. pond.).
Sia CT il peso in g dell'estratto ottenuto per il campione in
esame al punto 6.9.1. Se:
P1 - Pt + CT
------------ . 1000(
S
tenuto conto del reale rapporto superficie/volume
dell'oggetto o materiale nell'impiego pratico (v. punto 7)
(nonche' della migrazione apparente dovuta a perdita di
peso per evaporazione nel caso dei materiali citati al punto
6.7.2.), non e' necessario procedere all'esame
gascromatografico ed il campione in esame e' ritenuto
idoneo. (Infatti, tale estratto puo' peccare soltanto per
eccesso, potendo essere costituito, oltre che dal simulante
estratto, dalle sostanze eventualmente migrate nel simulante
e dalle sostanze estratte direttamente dal solvente).
Se il valore dell'espressione e' superiore al limite stesso,
procedere alla preparazione degli esteri metilici come
indicato al punto 6.11.
6.11.Preparazione degli esteri metilici degli estratti del
campione in esame e del campione in bianco e del simulante
testimone.
I residui provenienti rispettivamente dai punti
6.9.2. e 6.10. vengono trattati nel modo seguente:
aggiungere al residuo nella beuta 4 ml di soluzione di idrossido di potassio in metanolo 0,5 N e qualche pallina di quarzo;
far bollire la soluzione per 10 minuti a riflusso;
aggiungere attraverso il refrigerante 5 ml di B3, e far bollire
per 2 minuti;
aggiungere sempre attraverso il refrigerante 10 ml di eptano
contenente lo standard metile margarato e far bollire di nuovo per
1 minuto;
lasciare raffreddare fino a temperatura ambiente;
aggiungere 30 ml di soluzione satura di solfato di sodio e agitare
per due minuti circa;
aggiungere ancora soluzione satura di solfato di sodio in modo che
il livello si innalzi fino al collo della beuta;
lasciare a se' fino a completa separazione delle fasi (circa 30 minuti).
Gli esteri metilici cosi' ottenuti vengono sottoposti alla
determinazione gascromatografica secondo quanto indicato al punto
6.12.
6.12. Determinazione gascromatografica.
Data la particolare finalita' analitica della determinazione
della migrazione globale dagli imballaggi agli alimenti, a
titolo d'esempio, si indicano le condizioni seguenti, tra quelle
equivalenti possibili che consentano una buona separazione degli
acidi grassi:
colonna: in acciaio inossidabile, 2,5 mm x 3 m riempita con succinato di dietilenglicole 20% su gas-chrom P AW, 80-100 mesh;
rivelatore: ionizzazione di fiamma;
temperature: colonna 195 C; iniettore 270 C; rivelatore 250 C;
gas di trasporto: elio, 25 ml/mn.
L'interpretazione dei gascromatogrammi viene ottenuta con uno dei sistemi convenzionali applicabili all'analisi gascromatografica degli oli vegetali.
L'esame dell'estratto proveniente dalla prova in bianco, eseguita nelle stesse condizioni (diluizione, volume iniettato) del campione in esame, permette di verificare che, in corrispondenza del picco prescelto non si producano interferenze significative. Tale picco viene assunto come termine di riferimento nel calcolo.
6.13. Curva di riferimento.
Pesare esattamente quantita' di simulante dell'ordine di 10, 30, 60, 100 mg. Preparare gli esteri metilici con le modalita' indicate al punto 6.11., compresa l'aggiunta di 10 ml della soluzione standard di margarato di metile.
Costruire la curva di taratura, mettendo in ordinate il rapporto delle altezze (o delle rispettive aree) dei picchi:
altezza picco di riferimento area picco di riferimento
------------------------------ ovvero -----------------------------
altezza picco metile margarato area picco metile margarato
e in ascisse le quantita' di simulante pesate.
6.14. Calcolo del simulante assorbito dal campione in esame.
Utilizzando il cromatogramma ottenuto dal campione in esame calcolare il valore del rapporto indicato al punto 6.13., da cui, mediante la curva di riferimento, si risale alla quantita' di simulante assorbito PH.
7. Calcolo della migrazione globale.
Dal valore ottenuto per la quantita' di simulante assorbito dal campione in esame si ricava la migrazione globale mediante l'equazione:
P1 - P2 + PH
M = -------------- x 1000
S
dove:
M = migrazione globale nel simulante in mg/dm(Elevato al Quadrato) (se la si vuole esprimere in ppm si adotta generalmente il fattore moltiplicativo 6; se il rapporto reale superficie/volume e' noto si tiene conto di questo);
P1 = peso in g del campione in esame, unitamente al supporto metallico, eventualmente dopo il condizionamento al 50% di umidita' relativa, prima del contatto con il simulante (v. punto 6.6.);
P2 = peso in g del campione in esame, unitamente al supporto metallico, eventualmente dopo il condizionamento al 50% di umidita' relativa, dopo il contatto con il simulante (v. punto 6.8.);
PH = peso in g del simulante assorbito dal campione in esame (v. punto 6.14.);
S = superficie totale in dm(Elevato al Quadrato) messa in contatto con il simulante (v. punto 6.3.).
Per riportare il valore della migrazione al rapporto reale superficie/volume che si determina in pratica nell'oggetto finito, la formula indicata al punto B/2 dell'allegato IV, Sezione I, del presente decreto, diventa:
a
Q = M x --- x 1000
v
dove:
Q = migrazione globale, espressa in ppm;
a = superficie reale dell'oggetto, in dm(Elevato al Quadrato);
v = volume reale dell'alimento in contatto con l'oggetto considerato, espresso in g di acqua.
Nota. - Per materiali e oggetti che possono perdere peso per evaporazione, tale perdita viene anzitutto espressa in mg/dm(Elevato al Quadrato) e quindi detratta dal valore della migrazione globale (v. punto 6.7.2.).
7.1. Scarto analitico.
Si considera valida la prova quando almeno 3 determinazioni di M effettuate su distinti campioni, non si discostino dalla media di oltre
2-mg/dm(Elevato al Quadrato) (o del valore corrispondente nel caso dell'espressione in ppm). E' ammesso uno scarto analitico sul valore medio di migrazione trovato, riferito all'intero procedimento, e tenuto conto del reale rapporto superficie/volume dell'oggetto in esame, non superiore a 2 mg/dm(Elevato al Quadrato), applicabile anche nel caso di valori che eccedano al massimo di tale scarto il limite di migrazione globale.
Parte di provvedimento in formato grafico
D. ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICABILI NELLA VERIFICA DEL RISPETTO
DEI LIMITI DI MIGRAZIONE.
Disposizioni generali
1. Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione specificate nell'allegato III del presente decreto si assume che la massa specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale a 1. I milligrammi di sostanza (e) ceduta (e) per litro di simulante (mg/l) corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza (e) ceduta(e) per chilogrammo di simulante e, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II del presente decreto, ai milligrammi di sostanza (e) ceduta (e) per chilogrammo di prodotto alimentare.
2. Qualora le prove di migrazione siano effettuate su campioni ricavati dal materiale o dall'oggetto finito o su campioni all'uopo fabbricati e le quantita' di prodotti alimentari o di simulante poste a contatto con il campione siano diverse da quelle esistenti nelle condizioni reali di impiego del materiale o dell'oggetto, occorre apportare una correzione ai risultati ottenuti mediante la formula seguente:
m x a2
M = -------- x 1000
a1 x q
Dove:
M : e' la migrazione in mg/kg;
m : e' la massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione;
a1 : e' l'area della superficie in dm(Elevato al Quadrato) del campione in contatto con l'alimento o simulante durante la prova di migrazione;
a2 : e' l'area della superficie in dm(Elevato al Quadrato) del materiale o oggetto nelle effettive condizioni di impiego;
q : e' la quantita' in grammi di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni di impiego.
3. La determinazione della migrazione viene effettuata su materiali o oggetti oppure, se cio' non e' possibile, su campioni ricavati dal materiale e dall'oggetto o, se necessario, su campioni rappresentativi del materiale o oggetto.
Il campione deve essere posto a contatto con il prodotto alimentare o il simulante in modo rappresentativo delle condizioni di contatto durante l'impiego effettivo. A tale scopo, la prova va condotta in modo che vengano a contatto con i prodotti alimentari solo quelle parti del campione destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari nell'impiego effettivo. Tale condizione e' particolarmente importante nei casi di materiali o oggetti formati da diversi strati, per coperchi, ecc.
Le prove di migrazione su coperchi, guarnizioni, tappi o dispositivi di chiusura simili devono essere effettuate applicando tali dispositivi ai contenitori cui sono destinati nelle stesse condizioni d'uso normali o previste.
E' in ogni caso permesso dimostrare la conformita' con i limiti di migrazione usando una prova piu' severa.
4. In accordo con le disposizioni dell'articolo 3 del presente decreto il campione del materiale o dell'oggetto e' messo in contatto con il prodotto alimentare o con il simulante appropriato per un periodo ed ad una temperatura scelti in relazione al tipo di contatto ed alle condizioni d'impiego degli allegati II e III del presente decreto. Alla fine del tempo stabilito si effettua sul prodotto alimentare o sul simulante la determinazione analitica della quantita' totale delle sostanze (migrazione globale) e/o della quantita' di una o piu' sostanze (migrazione specifica) cedute dal campione.
5. Se un oggetto e' destinato a venire piu' volte a contatto con i prodotti alimentari, la (e) prova (e) di migrazione deve essere ripetuta su uno stesso campione tre volte, nelle condizioni previste dall'allegato III del presente decreto, usando un altro campione di alimento o simulante ogni volta. La verifica della migrazione dev'essere effettuata sulla base del livello riscontrato nella terza prova. Tuttavia se vi e' una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e terza prova e se nella prima prova non viene (vengono) superato (i) il(i) limite (i) di migrazione, non occorrono altre prove.
Disposizioni specifiche relative al limite globale di migrazione
6. Nel caso si ricorra ai simulanti acquosi di cui agli allegati II e III del presente decreto la determinazione analitica della quantita' totale di sostanze cedute dal campione puo' essere effettuata attraverso l'evaporazione del simulante e la determinazione del peso del residuo.
Nel caso si ricorra all'olio di oliva rettificato o ad uno dei suoi succedanei, puo' essere utilizzata la procedura descritta qui di seguito.
Il campione del materiale o dell'oggetto viene pesato sia prima che dopo il contatto con il simulante. Si estrae quindi il simulante assorbito dal campione e lo si determina quantitativamente.
La quantita' di simulante trovata viene quindi sottratta dal peso del campione determinato dopo il contatto con il simulante. La differenza tra il peso iniziale e quello finale corretto rappresenta la migrazione complessiva del campione esaminato. Nel caso di un oggetto destinato a venire a contatto ripetutamente con i prodotti alimentari e per il quale e' tecnicamente impossibile effettuare la prova descritta nel punto 5, possono essere apportate delle modifiche a questa prova a condizione che sia possibile determinare il livello di migrazione relativo alla terza prova. Una delle modifiche consentite viene descritta qui di seguito.
La prova viene effettuata su tre campioni identici del materiale o dell'oggetto. Si sottopone uno di questi campioni alla prova appropriata e si determina la migrazione globale (MfB0121). Il secondo e il terzo campione vengono sottoposti alle stesse condizioni di temperatura ma per tempi di contatto che sono rispettivamente il doppio e il triplo di quello prefissato e si determina la migrazione globale in ciascun caso (rispettivamente MfB0122 e MfB0123).
Il materiale o l'oggetto e' ritenuto conforme se M1 o M3 - M2 non superano il limite di migrazione globale.
7. Un materiale o un oggetto la cui migrazione superi il limite globale di migrazione di una quantita' non superiore al valore della tolleranza analitica qui sotto definita deve essere considerato conforme alla presente direttiva.
Le seguenti tolleranze analitiche sono state osservate:
20 mg/kg o 3 mg/dm(Elevato al Quadrato) nelle prove di migrazione con olio di oliva rettificato o suoi sostituti;
6 mg/kg o 1 mg/dm(Elevato al Quadrato) nelle prove di migrazione con gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto.
8. La verifica della conformita' al limite globale di migrazione nelle prove di migrazione con l'olio di oliva rettificato e suoi sostituti non deve essere effettuata in quei casi in cui sia inconfutabilmente dimostrata l'inadeguatezza sul piano tecnico del metodo di analisi specificato.
In questi casi, per le sostanze per le quali in questo allegato non sono indicati limiti di migrazione specifica o altre restrizioni, si applica un limite di migrazione specifica generico di 60 mg/kg o di 10 mg/dm(Elevato al Quadrato).
La somma di tutte le migrazioni specifiche determinate non deve comunque superare il limite di migrazione globale. ((8))
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 24 settembre 2008, n. 174 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera e)) che "all'allegato III, sezione 1, lettera D "Ulteriori disposizioni applicabili nella verifica del rispetto dei limiti di migrazione", dopo il punto 2 sono inseriti i punti 2-bis e 2-ter e dopo il punto 5 sono inseriti i punti 5-bis e 6, riportati
Parte di provvedimento in formato grafico

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