Monitoring Gesetzessammlung

089G0367

IT - Regolamenti Ministeriali

089G0367

Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. (DECRETO 20 luglio 1989 n. 292)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 3/9/1989 IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291 , relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici; Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l' assegno o l'indennita' previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonche' dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, anziche' alle commissioni sanitarie provinciali presso le unita' sanitarie locali, come precedentemente stabilito; Visti i commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 291, con cui si stabilisce che restano in vigore le disposizioni di legge non sostituite o modificate dal medesimo art. 3 e che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel ripetuto art. 3; Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita'; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento ministeriale:

Art. 1

1. Le domande intese ad ottenere la pensione, l'assegno o le indennita' previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 , concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 , concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni nonche' dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, e successive modificazioni ed integrazioni, sono presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile costituite in ciascun capoluogo di provincia.
2. Alle domande devono essere allegati, di massima, i documenti di cui all'allegato A del presente decreto, tra cui la dichiarazione di responsabilita' di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , che deve essere ripresentata dall'interessato ove questi sia chiamato a visita medica in anno successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza nei modi e per i fini indicati da dette leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118 , e loro successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia ed in ogni altro modo ritenuto appropriato per acclarare lo stato effettivo ed il grado della minorazione dichiarata dall'interessato. Tali commissioni continuano, inoltre, a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le domande intese ad ottenere l'indennita' di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modifiche ed integrazioni, le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile verificano in particolare che la certificazione medica contenga la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" e procedono quindi all'accertamento autonomo delle dichiarate condizioni, ai sensi dell' art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 .
5. Nelle more del riconoscimento di invalidita' da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile sono concesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1984 i presidi connessi alla invalidita', elencati nel nomenclatore tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanita' a termine dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . A tal fine le commissioni stesse rilasciano a richiesta dell'interessato ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidita' civile.
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell' art. 11, comma secondo, della legge n. 118/1971 e' il seguente:
"Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilita', deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12".
Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del terzo comma dell'art. 12 della menzionata legge n. 118/1971 citato nell'art. 11 soprariportato:
"La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle L. 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di L. 18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno".
Nota all' art. 1, comma 3:
Il D.P.R. n. 915/1978 reca il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell' art. 1, comma primo, della legge n. 18/1980 e' il seguente:
"Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e' concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di L. 120.000 mensili a partire dal 1› gennaio 1980, elevate a L. 180.000 mensili dal 1› gennaio 1981 e a L. 232.000 mensili con decorrenza 1› gennaio 1982. Dal 1› gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ".
Note all'art. 1, comma 5:
- Il testo dell'art. 1 del D.M. 2 marzo 1984 e' il seguente:
"Art. 1. - Agli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ai privi della vista ed ai sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , vengono forniti gratuitamente i presidi connessi all'invalidita', elencati nel nomenclatore-tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanita' ai sensi dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Oltre ai predetti i presidi sono concessi gratuitamente: ai minori di anni 18, al fine di garantire un intervento compensativo e riabilitativo che possa prevenire l'instaurarsi di una disabilita' irreversibile;
ai cittadini maggiorenni, in attesa di riconoscimento di invalidita', nei quali le menomazioni invalidanti, comprese quelle fisiognomiche, comportano, a giudizio della U.S.L. e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo.
Agli invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono erogati direttamente dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le condizioni e con le modalita' stabilite dall'istituto medesimo".
- Il testo dell' art. 26 della legge n. 833/1978 e' il seguente:
"Art. 26. - Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica".

Art. 2

1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza avvalendosi sia delle proprie strutture, che di quelle del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 .
2. Il presidente, in esecuzione delle determinazioni assunte in materia dalla commissione medica periferica, richiede alla competente unita' sanitaria locale o all'ospedale militare di sottoporre ad accertamenti sanitari i richiedenti i benefici di cui alle leggi richiamate al precedente art. 1, all'uopo allegando l'elenco dei nominativi da sottoporre a visita. L'unita' sanitaria locale o l'ospedale militare restituiscono tale elenco indicando per ogni nominativo la data stabilita per la visita, affinche' la commissione medica possa comunicare all'interessato la data stabilita per detti accertamenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'unita' sanitaria locale o l'ospedale militare effettuati gli accertamenti, trasmettono alla commissione medica periferica le relative diagnosi ed ogni altro elemento in materia. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
4. La commissione medica periferica, sulla base degli accertamenti comunque compiuti, si pronuncia, con l'intervento di tre membri, di cui uno, se possibile, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, sulle minorazioni e malattie invalidanti esposte nella domanda del richiedente, indicando per gli invalidi civili la riduzione della capacita' lavorativa e compilando apposito verbale con l'esito della visita. Per i fini previsti dall' art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , tale commissione e' di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi da esaminare.
5. Alle riunioni della commissione periferica dedicate all'esame delle domande presentate da invalidi civili non partecipano i rappresentanti della categoria di invalidi di guerra, delle famiglie dei caduti in guerra, delle vittime civili di guerra, della lotta di liberazione e dei partigiani combattenti, di cui all' art. 105 del decreto, del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 .
Nota all'art. 2, comma 1:
Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 291/1988 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.
Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici) e' il seguente:
"Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione 'commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile' - di cui all' articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni, dovra' contenere la dicitura: 'Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore' oppure 'Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita'. Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita' e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti".
Nota all'art. 2, comma 4:
Il testo dell' art. 105 del D.P.R. n. 915/1978 e' il seguente:
"Art. 105. - Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.
Fanno, altresi', parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
(Omissis).
La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri, uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.
(Omissis)".

Art. 3

1. L'accertamento della minorazione e della causa invalidante, la dichiarazione della potenzialita' lavorativa e la valutazione della natura e del grado di invalidita' degli invalidi, dei ciechi e dei sordomuti civili effettuato dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, a seguito delle istanze di cui al precedente art. 1, e' valido anche ai fini dell'iscrizione degli interessati nell'elenco per il collocamento al lavoro di cui all' art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per ogni altro effetto derivante dal riconoscimento della invalidita' civile previsto dalle leggi vigenti.
A tali fini, le domande intese ad ottenere benefici previsti da leggi vigenti diversi dalla pensione, assegno od indennita' debbono essere presentate alle autorita' competenti alla concessione di detti benefici.
2. La segreteria della commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile trasmette all'interessato il verbale di visita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La medesima segreteria trasmette alla competente prefettura, per il successivo corso, il verbale di visita, da cui risulti l'accertamento di un grado di invalidita' sufficiente per far luogo, in presenza degli altri requisiti prescritti, alla concessione della pensione, assegno o indennita' da parte dei competenti organi del Ministero dell'interno. Unitamente a tale verbale sono trasmessi alle prefetture le relative domande intese ad ottenere le provvidenze previste, la dichiarazione di responsabilita', ed ogni altro documento allegato all'istanza.
4. La segreteria trasmette, altresi', alla prefettura, con separato elenco, i verbali di visita con la relativa documentazione dei soggetti per i quali non sia stato accertato un grado di invalidita' sufficiente a far luogo alla concessione delle provvidenze richieste, ai fini dell'adozione del provvedimento di competenza da parte del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica.
Nota all'art. 3, comma 1:
Il testo dell' art. 19 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e' il seguente:
"Art. 19. - Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative.
La richiesta di iscrizione e' presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.
La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16".

Art. 4

1. Contro la deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, recante la decisione sulla domanda di pensione, assegno o indennita', l'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, puo' produrre ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno per il tramite della prefettura territorialmente competente secondo la residenza del ricorrente.
2. I ricorsi sono decisi con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore e di invalidita' civile. Per tali ricorsi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 .
3. Il ricorrente ha facolta' di trasmettere copia del ricorso alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile territorialmente competente, la quale, a sua volta, l'inoltra al Ministero del tesoro, corredandola della documentazione sanitaria agli atti e delle sue deduzioni, affinche' il Ministero stesso, sentendo sulla questione il parere della commissione medica superiore e d'invalidita' civile, possa comunicare sollecitamente il suo avviso al Ministero dell'interno non appena questo lo richieda.
4. Per i fini previsti dall' art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , detta commissione e' di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, o dell'Associazione dei mutilati ed invalidi civili, o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi su cui deve pronunciarsi. Alle riunioni della commissione dedicate all'esame delle domande presentate da invalidi civili non partecipano i rappresentanti delle categorie di invalidi di guerra, delle famiglie dei caduti in guerra, delle vittime civili di guerra, della lotta di liberazione e dei partigiani combattenti, di cui all' art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 .
5. La commissione medica superiore e d'invalidita' civile compie gli atti istruttori e gli accertamenti ritenuti necessari per pronunciarsi sulle doglianze d'ordine sanitario contenute nel ricorso secondo le modalita' indicate nell' art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modifiche ed integrazioni, potendo procedere a visita diretta dell'interessato, o pronunciandosi allo stato degli atti risultanti, oppure delegando l'effettuazione della visita ai responsabili degli uffici delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelli della sanita' militare territorialmente competenti secondo la residenza del ricorrente.
6. Avverso la decisione del ricorso del Ministro dell'interno, l'interessato puo' adire il giudice ordinario per la tutela dei suoi diritti.
Nota all' art. 4, comma 2:
Il D.P.R. n. 1199/1971 , reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
Nota all'art. 4, comma 4:
Il testo vigente dell' art. 106 del D.P.R. n. 915/1978 e' il seguente:
"Art. 106. - Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialita' relative alle lesioni o infermita' in esame, di liberi docenti universitari, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purche' docenti universitari ovvero purche' specializzati in materie relative alle lesioni o infermita' in esame.
Un quarto dei membri della commissione predetta e' scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
La commissione e' presieduta da un tenente generale medico".
Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell' art. 22 del D.P.R. n. 834/1981 recante (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ):
"Art. 22. - L' art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unita' per la commissione medica superiore e di duecentoventi unita' per le commissioni mediche periferiche.
Il Ministro del tesoro puo' modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.
La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo".
Nota all'art. 4, comma 5:
Il testo vigente dell' art. 107 del D.P.R. n. 915/1978 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 834/1981 e dalla legge n. 656/1986 e' il seguente:
"Art. 107. - La commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri.
Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidita' in esame.
Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'articolo 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato.
La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, puo' delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale.
La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore e' chiamato a far parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.
Il personale della segreteria della commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della commissione e' assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.
(Omissis)".

Art. 5

1. Le domande di cui al precedente art. 1 ancora giacenti presso le unita' sanitarie locali, nonche' quelle eventualmente giacenti presso le prefetture per le quali non siano stati ancora effettuati gli accertamenti sanitari alla data del quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di istituzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , sono trasmesse, a cura delle suddette amministrazioni, alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile territorialmente coesistente.
2. Tali domande, riunite per categoria a seconda se riguardano sordomuti, ciechi civili o invalidi civili, sono accompagnate da elenco in triplice copia, contenente l'indicazione del nominativo e della data di presentazione, una delle quali e' restituita firmata per ricevuta dalla commissione medica periferica ricevente. Altra copia di tale elenco e' trasmessa al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, per conoscenza.
3. Le commissioni mediche periferiche esaminano tali domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo nel caso che non sussistano documentate condizioni di gravita' delle patologie dei richiedenti, accertate e riconosciute tali dalle commissioni stesse. Nota all' art. 5, comma 1 :
Il comma 5 dell'art. 3 della legge n. 291/1988 e' il seguente:
"Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia".

Art. 6

1. I ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie regionali, pendenti alla data di entrata in funzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, sono devoluti al Ministero dell'interno, al quale saranno trasferiti, a cura delle segreterie delle commissioni sanitarie regionali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il termine per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro dell'interno decorre dalla data in cui il ricorso stesso sia pervenuto dalla commissione sanitaria regionale.

Art. 7

1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile - di cui agli articoli 12 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 - e' assicurato:
a) da personale dipendente dal Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, come stabilito dall'ultimo comma dell' art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , modificato dall' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
b) da personale delle unita' sanitarie locali, all'uopo comandato presso le suddette commissioni mediche periferiche con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte presso le unita' sanitarie locali di appartenenza purche' alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291 , svolgessero attivita' amministrative, come stabilito dal comma 7 dell'art. 3 della citata legge n. 291. All'uopo il personale interessato puo' presentare domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, e alla unita' sanitaria locale di appartenenza per essere comandato presso la coesistente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. In attesa del perfezionamento della relativa procedura, l'impiegato puo' essere autorizzato ad assumere immediato servizio presso la commissione medica, ove lo richiedano esigenze di lavoro.
Nota all'art. 7, comma 1:
Per il testo dell' art. 12 della legge n. 656/1986 si veda nota all'art. 4, comma 5, ultimo capoverso.

Art. 8

1. Il Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, il Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi civili e il Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, si scambiano periodicamente informazioni, dati e notizie sullo stato di applicazione dell' articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 .
2. Il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, a richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, mette a disposizione i fascicoli contenenti gli atti relativi alla concessione di pensione, di assegno o di indennita' di accompagnamento, di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , ai fini della verifica della permanenza nei beneficiari dei requisiti prescritti per usufruirne, da attuarsi secondo i criteri e le modalita' stabiliti con l'apposito decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 10 dello stesso art. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 20 luglio 1989 Il Ministro: AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1989 Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 40 --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 31/08/1989, n. 203 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. Note all'art. 8, comma 2:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 291/1988 si veda nota all'art. 2, comma 1;
- Il testo del comma 10 dell'art. 3 della legge n. 291/1988 e' il seguente:
"Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da' comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'".

Allegato A

ALLEGATO A
ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE
L'interessato deve unire alla domanda, di cui allo schema sotto riportato, i seguenti documenti:
1) certificato medico attestante la natura delle infermita' invalidanti;
2) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (in carta libera);
3) certificato di cittadinanza italiana o dichiarazione sostitutiva (in carta libera);
4) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva (in carta libera);
5) certificato di stato di famiglia o copia autenticata dell'atto di nomina del tutore o curatore ovvero dichiarazione sostitutiva (in carta libera);
6) dichiarazione di responsabilita' sulla situazione reddituale dell'aspirante alle provvidenze, da redigersi secondo l'unito schema.
I. SCHEMA DELLA DOMANDA DA PRESENTARE, IN DUPLICE COPIA, ALLE COMMISSIONI MEDICHE PERIFERICHE PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITA' CIVILE.
A) Istante maggiorenne.
Il sottoscritto ................................................ cognome
nome nat.. il.......................... a .............................. residente in
................ via/piazza................................ n. ......
c.a.p. .............., codice fiscale....................... chiede, ai sensi dell' art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , l'accertamento sanitario delle infermita' ai fini del riconoscimento quale..........................(specificare se invalido
civile oppure cieco civile oppure sordomuto) per la concessione di
.................................. (indicare la natura del beneficio richiesto) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali cui puo' andare incontro - giusta il disposto dell' art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', dichiara:
a) di essere nato a
............................ il....................................;
b) di essere cittadino italiano;
c) di essere residente in....................................... ....;
d) che le infermita' per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidita' civile ai fini del conseguimento delle provvidenze economiche di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 291, non dipendono da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Ogni variazione sopravvenuta dovra' essere immediatamente comunicata agli Organi competenti.
Allega alla presente domanda il certificato medico attestante la natura delle infermita' invalidanti rilasciato in data ............ dal ......................................................... (1) (2).
(nominativo medico di parte)
....................... ......................
(data) (firma (3)
................................................................ (4) Avvertenza: La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell' art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390 .
"Dichiarante impossibilitato a firmare: (causa dell'impedimento)
.................................................................... 1> Testimone ..................................................
nato a.................................. il..................... residente in ...................................................... via/piazza .......................... n. ........ c.a.p. ...........
documento...................... n. ......... rilasciato il ........ da ................................................................ firma..............................................
2> Testimone ..................................................
nato a................................. il........................ residente in ...................................................... via/piazza .......................... n. ........ c.a.p. ...........
documento...................... n. ......... rilasciato il ........ da ................................................................ firma..............................................
-------------------------------------------------------
(1) Per i ciechi civili dovra' essere allegato il certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermita' e dell'eventuale residuo in ciascun occhio, con relativa correzione ( art. 14 della legge 27 maggio 1970, n. 382 ).
(2) Per ottenere eventualmente l'indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni dovra' essere allegato alla domanda un certificato medico contenente la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" ( art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 ).
(3) Per gli analfabeti la domanda, sottoscritta con segno di croce, deve essere controfirmata da due testimoni ( art. 5 della legge n. 390/1971 ).
(4) Qualora il richiedente sia stato dichiarato "inabilitato" ( art. 415 del codice civile ), la domanda deve essere redatta e firmata dall'interessato con l'assistenza del curatore ( art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ) allegando copia autenticata del relativo atto di nomina da parte della competente autorita' giudiziaria.
B) Istante minore anni 18 o interdetto.
Il sottoscritto ................................................ cognome
nome nat.. il................................ a ........................ residente in
................ via/piazza................................ n. ......
c.a.p. .............., nella sua qualita' di....................... (tutore o rappresentante legale) del .............................. (interdetto o minore di anni 18) ..................................
nat.. il....................... a .................................. residente in..................... via/piazza ......................
n. ............. c.a.p. ......... codice fiscale .................. chiede, per il predetto, ai sensi dell' art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , l'accertamento sanitario delle infermita' ai fini del riconoscimento quale .............................................. (specificare se invalido civile oppure cieco civile oppure sordomuto) per la concessione di .............................................. (indicare la natura del beneficio richiesto) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di legge-vigenti.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali cui puo' andare incontro - giusta il disposto dell' art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', dichiara che il sopra menzionato minorato:
a) e' nato a .............. i1.................................;
b) e' cittadino italiano;
c) e' residente in ............................................;
d) che le infermita' per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidita' civile ai fini del conseguimento delle provvidenze economiche di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 291, non dipendono da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Ogni variazione sopravvenuta dovra' essere immediatamente comunicata agli Organi competenti.
Allega alla presente domanda il certificato medico attestante la natura delle infermita' invalidanti rilasciato in data ............ dal ......................................................... (1) (2).
(nominativo medico di parte)
Il ............................................................ (3) (data)
................................................................ (4) (firma)
Avvertenza: La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell' art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390 .
"Dichiarante impossibilitato a firmare: (causa dell'impedimento)
.................................................................... 1> Testimone ..................................................
nato a............. il.............. residente in .................. via/piazza .......................... n. ........ c.a.p. ...........
documento...................... n. ......... rilasciato il ........ da ................................................................ firma..............................................
2> Testimone ..................................................
nato a............. il.............. residente in .................. via/piazza .......................... n. ........ c.a.p. ...........
documento...................... n. ......... rilasciato il ........ da ................................................................ firma..............................................
-------------------------------------------------------
(1) Per i ciechi civili dovra' essere allegato il certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermita' e dell'eventuale residuo in ciascun occhio, con relativa correzione ( art. 14 della legge 27 maggio 1970, n. 382 ).
(2) Per ottenere eventualmente l'indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni dovra' essere allegato alla domanda un certificato medico contenente la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" ( art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 ).
(3) Specificare la qualifica rivestita (legale rappresentante o tutore, art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ).
(4) Per gli analfabeti la domanda, sottoscritta con segno di croce, deve essere controfirmata da due testimoni ( art. 5 della legge n. 390/1971 ).
II. ULTERIORI DOCUMENTI DA TRASMETTERSI DA PARTE DELL'INTERESSATO
ALLE PREFETTURE QUALORA DAL VERBALE DI VISITA, TRASMESSO ALL'INTERESSATO STESSO DALLE COMMISSIONI MEDICHE PERIFERICHE PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITA' CIVILE, RISULTI UNA PERCENTUALE DI INVALIDITA' CHE DIA TITOLO A PENSIONE, ASSEGNO O INDENNITA' EROGATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO.
1) Dichiarazione dell'interessato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni, di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza (ai fini dell'eventuale concessione dell'indennita' di accompagnamento).
2) Certificato di disoccupazione ordinaria o dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni, di non aver svolto attivita' lavorativa, per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della istanza e la data di riconoscimento dell'invalidita' civile e certificato di iscrizione nelle liste speciali di collocamento di cui all' art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , per il periodo successivo al riconoscimento dell'invalidita' civile (ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidi parziali).
3) Eventuale delega dell'interessato alla riscossione delle provvidenze con firma debitamente autenticata.
4) Eventuali fotocopie del modello 101, 740, 201, cedolini di pensione relativi ai redditi del minorato.
Parte di provvedimento in formato grafico
------------- AGGIORNAMENTO (2)
L'Avviso di Rettifica in G.U. 06/10/1989, n. 234 ha disposto che l'allegato A al Decreto 20 luglio 1989, n. 292 deve intendersi integrato con i seguenti modelli DR/1 e DR/2, concernenti la dichiarazione di responsabilita' relativa alla situazione reddituale, rispettivamente, dei cittadini maggiorenni e dei cittadini minori di anni 18 o interdetti, richiedenti le provvidenze economiche in materia di invalidita' civile:
Parte di provvedimento in formato grafico
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