Monitoring Gesetzessammlung

004G0215

IT - Regolamenti Ministeriali

004G0215

Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari. (DECRETO 22 giugno 2004 n. 182)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 6/8/2004 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 66 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2000/C 28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 13 del 13 gennaio 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 , recante riordino dell'ISMEA e relativo statuto, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' 1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui all' articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e' attuato, ((in conformita' agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02)) , dall'ISMEA attraverso l'istituzione del «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo l'ISMEA e' autorizzato a costituire un'apposita societa' di capitali, anche nella forma di una societa' di gestione del risparmio, in conformita' con le disposizioni di cui all' articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 11 MARZO 2011, N. 206)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 11 MARZO 2011, N. 206)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 11 MARZO 2011, N. 206)) .

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 11 MARZO 2011, N. 206))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 11 MARZO 2011, N. 206))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 11 MARZO 2011, N. 206))

Art. 5

Relazione all'ISMEA 1. Gli amministratori responsabili del Fondo, ogni anno, trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della societa' di capitali costituita ai sensi dell'articolo 1, anche una relazione che illustra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
2. Nel bilancio dell'esercizio dell'ISMEA, redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, un'apposita sezione e' dedicata alla illustrazione dei risultati previsti ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno all'accesso al mercato dei capitali disciplinate nel presente regolamento.

Art. 6

Disposizioni finali 1. In base a quanto disposto dall' articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , per gli interventi del Fondo e' destinata la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.
2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle attivita' del Fondo sono ripartiti come segue:
a) una quota pari al 7,5% e' destinata alla societa' di gestione;
b) la restante parte e' destinata ad alimentare la dotazione del Fondo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 giugno 2004 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 129
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht