Monitoring Gesetzessammlung

000G0435

IT - Regolamenti Ministeriali

000G0435

Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454. (DECRETO 24 ottobre 2000 n. 391)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 13-1-2001 IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454 , con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero; Visto l'articolo 11, comma 2, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione delle stesse disposizioni apportandovi le modifiche necessarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 , concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero e le relative competenze; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla integrale sostituzione delle tabelle di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , concernente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 ; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le tabelle di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454 , sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454 , concernente: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1994, n. 168.
- Il comma 2 dell'art. 11 del citato decreto n. 454 del 1994, recita: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 , concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994 .
- Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1999 .
- Il comma 3, dell'art. 1 del citato decreto n. 454 del 1994 recita: "I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun provvedimento dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'unita' organizzativa competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" recita: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorita' sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 , supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 3, dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 454 del 1994 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministero del commercio con l'estero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 ottobre 2000 Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 129

Allegato

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) ----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 16 novembre 2006, n. 302 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella allegata al regolamento adottato con decreto 24 ottobre 2000, n. 391, del Ministro del commercio internazionale , relativa ai procedimenti di competenza della Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione degli scambi, limitatamente ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni di licenze all'importazione e all'esportazione di specie della flora e della fauna selvatiche soggette, secondo quanto prescritto dalla Convenzione di Washington - CITES, al controllo del loro commercio, e' sostituita" dalla seguente tabella:
Allegato
Settore CITES
Procedimento Fonte normativa Ufficio responsabile del procedimento Termine Autorizzazioni all'importazione nel quadro della Convenzione di Washington (CITES) concernente il commercio della flora e della fauna minacciata di estinzione Regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996 (GUCE L 61 del 3 marzo 1997) Regolamento (CE) n. 1332/2005 del 9 agosto 2005 (GUCE L 215 del 19 agosto 2005) Regolamento (CE) n. 605/2006 del 19 aprile 2006 (GUCE L 107 del 20 aprile 2006) Regolamento (CE) n. 865/2006 del 4 maggio 2006 , che sostituisce il regolamento (CE) n. 1808/2001 (GUCE L 166 del 19 giugno 2006) Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 e successive modificazioni ( Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992 ) Divisione VIII 30 giorni * * in caso di consultazione di terzi, i termini si interrompono fino a consultazione ultimata
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