094G0407
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Regolamento concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica. (DECRETO 08 marzo 1994 n. 335)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 21/06/1994 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 , concernente: "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini"; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuto la necessita' di adottare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164 , le disposizioni regolamentari per la disciplina dei concorsi enologici cui possono partecipare i vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T., nonche' per la disciplina del riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati al rilascio delle distinzioni e della relativa gestione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 64794 del 24 luglio 1993; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Utilizzo delle distinzioni 1. Le partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT) possono fregiarsi di una delle distinzioni di cui all' art. 27 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , a condizione di aver partecipato ad apposito concorso enologico con esito positivo.
2. I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'intero art. 27 della legge n. 164/1992 e' il seguente:
"Art. 27 (Concorsi enologici). - 1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalita' previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' adottato, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 27 della legge n. 164/1992 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Organismo ufficialmente autorizzato
in materia di concorsi enologici 1. L'ente autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 2, all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni e' denominato "organismo ufficialmente autorizzato".
2. Tra le finalita' dell'organismo ufficialmente autorizzato deve essere espressamente prevista l'organizzazione dei concorsi enologici.
3. L'organismo che intende organizzare concorsi enologici e rilasciare distinzioni, ne richiede l'autorizzazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Direzione generale della produzione agricola, trasmettendo il proprio atto costitutivo nonche' il regolamento del concorso enologico che intende effettuare.
L'autorizzazione e' rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Ottenuta l'autorizzazione, l'organismo ufficialmente autorizzato deve:
a) sei mesi prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: l'avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del concorso su almeno due quotidiani a larga diffusione, a livello nazionale od a livello regionale, in relazione all'ambito di svolgimento del concorso medesimo; la composizione del comitato organizzatore; il luogo e la data della manifestazione e delle operazioni di selezione; il nome del notaio, o di altro pubblico ufficiale incaricato alla anonimizzazione di cui all'art. 5; il nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile; il nome del presidente delle commissioni di degustazione responsabile della parte tecnica del concorso;
b) quindici giorni prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco dei componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica professionale e mansione ricoperta da ciascun componente.
5. L'organismo ufficialmente autorizzato e' il diretto responsabile nei confronti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di tutti gli adempimenti e procedure connesse all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni di cui al presente regolamento.
Art. 3
Regolamento del concorso enologico 1. Il regolamento del concorso enologico, predisposto dallo stesso organismo che richiede l'autorizzazione all'organizzazione del concorso ed al rilascio delle relative distinzioni, e' trasmesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 2, comma 3, e deve stabilire:
a) le finalita' del concorso;
b) i tipi di vino ammessi, anche suddivisi per categorie, e quantitativo minimo delle relative partite;
c) la struttura della partita che deve essere costituita da bottiglie aventi una capacita' non superiore a due litri. Soltanto per concorsi a carattere locale e' consentito che i vini siano detenuti anche in recipienti di capacita' superiore, purche' ne sia garantita la consistenza quantitativa e qualitativa dell'intera partita, attraverso idonee metodologie di controllo disposte dall'organismo organizzatore del concorso;
d) i requisiti delle aziende produttrici partecipanti;
e) le modalita' di prelievo, di trasporto, di deposito e di anonimizzazione dei campioni;
f) la composizione delle commissioni di degustazione e loro funzionamento;
g) il criterio di valutazione e punteggio minimo richiesto per l'attribuzione della distinzione;
h) il tipo di distinzione da attribuire;
i) le modalita' di soluzione di eventuali controversie relative all'espletamento del concorso.
2. Il regolamento del concorso garantisce parita' di condizioni a tutte le aziende produttrici partecipanti e puo' prevedere un contributo di adesione ed una quota di partecipazione, che comunque devono essere contenute entro il limite delle effettive spese di organizzazione.
3. Il regolamento prevede espressamente il divieto di rendere noto l'elenco delle aziende che hanno partecipato al concorso.
Art. 4
Partecipazione al concorso 1. L'azienda produttrice che intende partecipare ad un concorso enologico organizzato da un organismo ufficialmente autorizzato, deve farne domanda all'organismo medesimo specificando:
a) i dati di identificazione dell'azienda;
b) i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve;
c) la qualita' e la tipologia della partita di vino;
d) la categoria di partecipazione al concorso;
e) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni.
2. L'azienda di cui al comma 1 e' tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto:
a) apposita scheda contenente i principali dati analitici;
b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'organismo ufficialmente autorizzato effettuano gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicita' e la regolarita' di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata.
4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata e' automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarita', ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Art. 5
Prelievo ed anonimizzazione dei campioni 1. Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti ad un concorso enologico, le cui modalita' sono previste nel regolamento del concorso stesso, e' effettuato da un pubblico ufficiale o da esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore. Solo per i vini stranieri partecipanti a concorsi enologici internazionali organizzati in Italia e' consentito l'invio diretto dei campioni da parte delle rispettive aziende.
2. Per ciascun vino partecipante al concorso e' redatto apposito verbale di prelievo, contenente:
a) le generalita' del prelevatore e l'indicazione dell'organismo che lo ha incaricato;
b) la specificazione del vino prelevato, e, in particolare, del nome, dell'annata e della categoria, nonche' gli elementi caratteristici del campione;
c) l'indicazione della consistenza quantitativa della partita di vino, proveniente da un unico recipiente originario, dalla quale e' stato prelevato il campione. Nel caso di vino imbottigliato, la consistenza quantitativa della partita di vino e' individuata anche attraverso l'indicazione del numero delle bottiglie utilizzate.
Nell'eventualita' che il vino sia detenuto in contenitori di capacita' superiore a due litri, la consistenza quantitativa e qualitativa della partita deve essere garantita attraverso l'identificazione dei singoli recipienti.
3. Il verbale di prelievo dei campioni e' redatto in tre copie, delle quali una e' rilasciata all'azienda produttrice, una e' trasmessa all'organismo ufficialmente autorizzato assieme ai relativi campioni ed una e' trattenuta dal prelevatore.
4. Dei campioni prelevati, tre esemplari sono conservati presso l'organismo ufficialmente autorizzato ed organizzatore del concorso per sei mesi dal termine della manifestazione per consentire i controlli in caso di eventuali contestazioni.
5. I campioni di vino, prima di essere sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione, sono anonimizzati mediante l'utilizzo di due appositi codici: il primo da attribuire al campione dall'organismo ufficialmente autorizzato nel momento della sua consegna all'organismo medesimo; il secondo da attribuire al campione, da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o da un esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore, prima della presentazione del campione in questione alla commissione di degustazione. L'organismo ufficialmente autorizzato si riserva altresi' di adottare le opportune misure atte ad assicurare che in sede di presentazione alla commissione di degustazione non emerga alcun segno distintivo nei campioni stessi,
in particolare nella porzione di bottiglia esterna al contenitore anonimizzante.
Art. 6
Commissioni di degustazione 1. Le commissioni di degustazione per i concorsi enologici sono nominate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento dei concorsi medesimi, dall'organismo ufficialmente autorizzato e sono composte, da non meno di cinque componenti. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, direzione generale della produzione agricola, puo' autorizzare la composizione di commissioni con tre componenti.
2. Le commissioni sono composte in maggioranza da tecnici degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti:
a) diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico collegato all'esercizio di attivita' continuativa di almeno tre anni nel settore vitivinicolo;
b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 ;
c) titoli equipollenti conseguiti nella Comunita' economica europea o all'estero.
3. Qualora sia previsto per una commissione di degustazione il presidente, questi e' nominato tra i tecnici degustatori.
4. Le commissioni non possono degustare, in ciascuna seduta, piu' di quindici campioni e non possono effettuare piu' di due sedute al giorno.
5. Le valutazioni degli esami organolettici sono espresse su apposite schede secondo il metodo di analisi sensoriale "Union internationale des oenologues". Non e' consentito comunque l'attribuzione di distinzioni se il risultato e' inferiore agli 80/100.
6. Le valutazioni di cui al comma 5 sono espresse individualmente da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente da parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione deve risultare composta in numero dispari.
7. Qualora le valutazioni, ai sensi del comma 6, siano espresse individualmente, il risultato e' calcolato operando la media aritmetica delle diverse valutazioni, espresse su apposita scheda, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa.
8. In ogni caso, il computo dei risultati e' effettuato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che ne garantisce la correttezza.
9. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, i campioni possono essere sottoposti all'esame di piu' commissioni. In tal caso, le valutazioni sono espresse individualmente ed il punteggio finale e' comunque calcolato operando la media aritmetica di tutte le schede delle diverse commissioni, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa.
10. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, le aziende partecipanti al concorso possono richiedere copia delle schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle schede e' stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari, che devono restare anonimi.
Nota all' art. 6:
- La legge n. 129/1991 reca l'ordinamento della professione di enologo.
Art. 7
Disciplina delle distinzioni 1. Le distinzioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, da applicare sulle confezioni dei vini DOCG, DOC e IGT, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola.
2. Le distinzioni stesse non possono contenere caratteri, diciture e disegni che traggano in inganno sull'origine geografica, sul nome del vitigno e sulla marca commerciale. In ogni caso, non possono contenere nomi geografici riservati dalla regolamentazione internazionale ad altri vini.
3. L'organismo ufficialmente autorizzato, organizzatore del concorso enologico, rilascia le distinzioni ai vincitori nella quantita' e con le modalita' idonee a garantire che a fregiarsi della distinzione stessa sia esclusivamente la partita del vino vincitore di concorso nella consistenza quantitativa inizialmente individuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), e risultante dal verbale di prelievo dei campioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 marzo 1994 Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali DIANA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1994 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 147