Monitoring Gesetzessammlung

093G0096

IT - Regolamenti Ministeriali

093G0096

Regolamento che predetermina i criteri e le modalita' di erogazione agli organismi di normazione UNI e CEI di un contributo annuo forfettario in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi. (DECRETO 16 novembre 1992 n. 568)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 10/03/1993 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 , ed in particolare l'art. 8, che contempla la possibilita' di erogazione di contributi in favore degli organismi italiani di normazione; Visto l' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuto necessario predeterminare i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi agli organismi italiani di normazione UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano); Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 163538 del 6 novembre 1992 ); A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il contributo annuale agli organismi di normazione tecnica UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano) sara' erogato, dietro presentazione di documentazione probatoria, a parziale copertura delle voci di spesa relative a spese generali, spese per riunioni in ambito comunitario, spese per riunioni in ambito ISO e IEC, spese per quote associative internazionali, investimenti, stampa e diffusione delle norme, personale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 317/1986 (Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) e' il seguente:
"Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione).
- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi".
- L' art. 12 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' cosi' formulato:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. Le spese indicate nel precedente art. 1 saranno raggruppate secondo le voci indicate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 3

1. Il contributo alle spese indicate nell'art. 1 del presente decreto sara' attribuito secondo le percentuali indicate nell'allegato II. Gli importi complessivi attribuiti a ciascun ente, ripartiti secondo le percentuali dell'allegato II, saranno comunque attribuiti agli organismi beneficiari in misura proporzionale alle spese dimostrate dagli stessi in relazione alle disponibilita' di cui al cap. 3030 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario preso in considerazione, relativamente alla legge 21 giugno 1986, n. 317 .
Nota all'art. 3:
- Per il titolo della legge n. 317/1986 si veda in nota alle premesse.

Art. 4

1. Entro il primo quadrimestre di ogni anno sara' erogata come anticipo del contributo relativo allo stesso anno, una somma pari al venti per cento del contributo gia' erogato l'anno precedente.

Art. 5

1. Il contributo erogato non potra' superare in ogni caso il limite dello stanziamento annuale.
2. Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno aggiornati i coefficienti, per il biennio successivo, richiamati all'art. 3, allegato II.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti di cui all'art. 1 predisporranno apposita relazione illustrativa dell'attivita' svolta in sede comunitaria ed internazionale conseguente all'utilizzo dei contributi ricevuti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 novembre 1992 Il Ministro: GUARINO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1992 Registro n. 17 Industria, foglio n. 244

Allegato I

ALLEGATO I
Spese generali
Affitti
Postelegrafoniche
Illuminazione
Manutenzione macchine ufficio
Manutenzione e pulizia locali
Canoni e noleggi
Consulenze tecniche
Cancelleria materiale consumo
Assicurazioni
Corsi di aggiornamento
Spese per riunioni
Rimborsi spese viaggi
Spese comitati tecnici
Quote associative
Quote associative CEN-CENELEC
Quote associative ISO-IEC
Investimenti
Mobili e macchine per ufficio
Programmi per elaboratori
Stampa e diffusione norme
Acquisti e spese norme estere
Stampa norme e spese relative
Personale

Allegato II

ALLEGATO II
1992 1993
-- --
Spese generali . . . . . . . . . . . . . . 40,00% 20,00%
Spese per riunioni CEN o CENELEC . . . . . 55,00% 65,00%
Spese per riunioni ISO o IEC . . . . . . . 40,00% 40,00%
Quote associative CEN o CENELEC. . . . . . 90,00% 90,00%
Quote associative ISO o IEC. . . . . . . . 60,00% 60,00%
Investimenti . . . . . . . . . . . . . . . 50,00% 25,00%
Stampa e diffusione norme . . . . . . . . 30,00% 10,00%
Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00% 20,00%
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