097G0422
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Regolamento recante norme per l'individuazione di categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso. (DECRETO 05 settembre 1997 n. 392)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 27-11-1997 IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ; Visto l' articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29 gennaio 1996 le cui osservazioni sono state integralmente recepite con l'atto comunicato alla stessa commissione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il 9 agosto 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 7613 del 22 luglio 1997; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua, in conformita' con l' articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all' articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ed all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale".
- Il testo dell' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' il seguente: "4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2".
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.
2. I dicumenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici".
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' il seguente: "2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".
Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalita'. 1. Ai sensi dell' articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalita', sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) processi verbali redatti dai funzionari degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi qualora siano richiesti da persone diverse da quelle nei cui confronti sono stati redatti;
b) documenti formati dagli uffici dell'Ispettorato centrale, o comunque rientranti nella loro disponibilita', concernenti attivita' di polizia amministrativa o giudiziaria;
c) atti acquisiti nei fascicoli compilati per l'espletamento dell'attivita' sanzionatoria qualora siano richiesti da terzi, o anche dai soggetti direttamente interessati al procedimento prima del loro eventuale deposito in cancelleria ai sensi dell' articolo 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
d) atti e documenti attinenti alla individuazione sul territorio dei punti a rischio (obiettivi sensibili);
e) atti concernenti attivita' tecniche o investigative e la conduzione in generale delle indagini;
f) atti riguardanti l'identita' delle fonti di informazione e la consistenza patrimoniale dei soggetti coinvolti;
g) atti riguardanti istruttorie, pareri, istanze o denunce attinenti ad attivita' di polizia giudiziaria su cui la magistratura non si sia ancora pronunciata;
h) dati ed informazioni concernenti gli archivi automatizzati del Corpo forestale dello Stato, la cui utilizzazione e' consentita esclusivamente ad ufficiali di polizia giudiziaria dall' articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e dall' articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 ;
i) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorita' nazionale e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione o repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazioni per le quali, per disposizione di legge o di regolamento, siano previste particolari forme di pubblicita' o debbano essere unite a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
l) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorita' o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e alla attivita' di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che per disposizione di legge o di regolamento, siano previste particolari forme di pubblicita' o debbano essere unite a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
m) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali di privati, di organizzazioni di categorie o sindacati;
n) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilita' del personale del Corpo forestale dello Stato, nonche' i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
o) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi degli uffici e delle strutture del Corpo forestale dello Stato;
p) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia delle armi, munizioni esplosivi e materiali classificati;
q) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;
r) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' il seguente: "2. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza".
- Il testo dell' art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' il seguente:
"Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi sicurezza.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale .
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti puo' essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalita' dell'interessato".
- Il testo dell' art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e' il seguente:
"Art. 26. - 1. Al primo comma dell'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza, sono aggiunte le seguenti: "nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11".
Art. 3
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali 1. Ai sensi dell' articolo 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) documenti tecnici la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alle decisioni di politica agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, nazionale e comunitaria.
Art. 4
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell' articolo 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) documenti relativi a situazioni personali, familiari, di salute, di interesse professionale, finanziario, industriale e commerciale;
b) atti relativi al contenzioso, in particolare documenti d'ufficio, note relative a rapporti di consulenza e patrocinio legale con l'Avvocatura dello Stato, nonche' tutta la documentazione il cui libero accesso potrebbe comportare violazione del segreto istruttorio o comprometterebbe l'esito del giudizio;
c) dati acquisiti a fini statistici che non abbiano forma aggregata ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ;
d) atti preparatori al processo di elaborazione del documento unico di programmazione di cui al regolamento CEE 2080 / 93 ;
e) elenchi di persone o ditte a carico delle quali siano stati assunti o siano pendenti procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni penali o amministrative;
f) elenchi, anche parziali, di persone o ditte, che sono state oggetto di procedimenti amministrativi rientranti nella competenza degli uffici periferici dell'Ispettorato repressione frodi;
g) elenchi di persone o ditte che, per obbligo normativo, hanno effettuato comunicazioni e denunzie agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
h) certificati di analisi effettuati dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
i) rapporti informativi e note caratteristiche sul personale dipendente nonche' notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli del Ministero;
l) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico - attitudinali;
m) accertamenti medico - legali e relativa documentazione;
n) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico - fisiche delle medesime;
o) documentazione matricolare concernente situazioni private del dipendente;
p) documentazione inerente ad inchieste ispettive sommarie e informali;
q) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa del servizio;
r) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso di infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;
s) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominalmente individuati i soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrativa, contabile e penale;
t) atti di promozione di azioni di responsabilita' di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonche' alle competenti autorita' giudiziarie;
u) atti riguardanti l'istruttoria per il rilascio di autorizzazione nell'ambito della convenzione CITES.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , e' il seguente:
"Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri".
- Il regolamento (CEE) n. 2080 / 93 del Consiglio del 20 luglio 1993 reca disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052 / 88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca.
Art. 5
Documenti accessibili 1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 settembre 1997 Il Ministro: Pinto Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 313 Nota all' art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , reca: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".