Monitoring Gesetzessammlung

094G0141

IT - Regolamenti Ministeriali

094G0141

Regolamento recante i criteri e le modalita' per il finanziamento dei progetti di interesse nazionale ammessi al cofinanziamento comunitario ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90. (DECRETO 03 maggio 1993 n. 594)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 24-2-1994 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Visto il regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; Considerato che l'art. 9 del predetto regolamento prevede una partecipazione finanziaria della C.E.E. ai programmi operativi che raggruppano i singoli progetti; Vista la decisione della Commissione n. 90/342 del 7 giugno 1990 che ha stabilito i criteri da adottare per selezionare i progetti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per l'inclusione degli stessi nei programmi operativi da proporre alla C.E.E.; Viste le decisioni della Commissione C.E.E. n. 2915/8 e n. 2915/9 del 13 dicembre 1991 che hanno approvato i piani settoriali, elaborati ai sensi dell'art. 2 del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' di valutazione dei progetti da inserire nei programmi operativi a carattere nazionale ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , compiuta con nota n. 916 del 3 maggio 1993; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali 1. I procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del regolamento C.E.E. n. 866/90, sono definiti secondo le disposizioni indicate nei successivi articoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento C.E.E. n. 866/90 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 91 del 6 aprile 1990.
- La decisione della Commissione del 7 giugno 1990 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 163/71 del 29 giugno 1990 .
- Le decisioni n. 84 e 85/92 del 13 dicembre 1991 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 31 del 7 febbraio 1992.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Requisiti dei progetti 1. Sono inseriti nei programmi operativi i progetti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualita', compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica;
b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato, soddisfacendo l'esigenza di un miglioramento delle strutture a lungo termine;
c) si situino in regioni che hanno particolari difficolta' di adeguamento alle conseguenze economiche dell'evoluzione della situazione sui mercati oppure avvantaggino tali regioni;
d) contribuiscano al miglioramento o alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o del processo di trasformazione dei prodotti agricoli;
e) contribuiscano al miglioramento della qualita', della presentazione e del condizionamento dei prodotti o contribuiscano ad un migliore impiego dei sottoprodotti, in particolare tramite il riciclaggio degli scarti.

Art. 3

Conformita' dei progetti ai piani settoriali 1. I progetti affinche' possano beneficiare delle provvidenze comunitarie, devono essere conformi alle indicazioni previste nei singoli "Piani di settore", recepiti dal quadro comunitario di sostegno, adottato dalla C.E.E. con decisioni n. 2915/8 e n. 2915/9 del 13 dicembre 1991.

Art. 4

Priorita' ed esclusioni 1. Sulla base della decisione della Commissione C.E.E. n. 90/342 del 7 giugno 1990 le priorita' e le esclusioni concernenti tutti i settori sono:
a) e' accordata la priorita' ai seguenti investimenti:
1) investimenti che comportano una quota considerevole di innovazione tecnologica o volti al conseguimento di prodotti nuovi;
2) investimenti che mirano a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati;
3) investimenti che mirano a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di traformazione, condizionamento, immagazzinamento o di commercializzazione;
4) investimenti che comportano un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie per ognuna delle fasi summenzionate e cioe' dalla raccolta alla commercializzazione;
b) sono esclusi i seguenti investimenti:
1) investimenti concernenti la fabbricazione di prodotti traformati pe i quali non sia possibile dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato potenziali realistici;
2) investimenti concernenti i magazzini frigoriferi di deposito dei prodotti congelati o surgelati a meno che questi ultimi non siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione.

Art. 5

Progetti ammessi al finanziamento 1. Sono ammessi a finanziamento i progetti di interesse nazionale da includere nei programmi operativi presentati conformemente alle disposizioni comunitarie di cui agli articoli da 1 a 4 che rispondono anche ai seguenti requisiti:
a) provenienza di tutta la materia prima da almeno tre regioni in misura significativa e con contratti di fornitura della materia prima stipulati con produttori agricoli al fine di garantire il miglioramento della situazione dei settori di produzione ed in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici derivanti dalla realizzazione del progetto;
b) ampiezza della rete di commercializzazione, valutata anche sulla base delle produzioni lavorate rapportate a ciascun settore produttivo;
c) situazione finanziaria definibile dal volume del fatturato degli ultimi tre anni e dalla positivita' del relativo risultato di esercizio.

Art. 6

Modalita' di concessione del contributo 1. Nell'erogazione dei contributi si osservano le disposizioni, qui di seguito indicate.
2. Il FEOGA orientamento, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90 relativo alle strutture di traformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, interviene mediante la partecipazione finanziaria ai programmi operativi. La contribuzione comunitaria e', rispetto alla spesa ammessa, pari al massimo al 50% nelle regioni dell'obiettivo 1 (Mezzogiorno) e al massimo al 30% nelle restanti regioni.
3. Il cofinanziamento nazionale deve essere non inferiore al 5% e non superiore al 25% della spesa ammessa, mentre la partecipazione dei beneficiari dei contributi pubblici deve essere non inferiore al 25% nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 45% nelle restanti regioni.
4. Il cofinanziamento della quota nazionale e' assicurato dal Fondo di rotazione ( legge n. 183/1987 ).
5. La documentazione che dovra' essere acquisita a corredo dei singoli progetti, e' la seguente:
a) schede finanziarie;
b) atto costitutivo e statuto;
c) certificato di vigenza del tribunale;
d) certificato d'iscrizione camera del commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) certificato prefettizio per le societa' cooperative;
f) elenco dei soci per le societa' cooperative, con relative produzioni;
g) delibera del consiglio di amministrazione della societa' che approva il progetto;
h) contratti di acquisto delle materie prime da parte delle societa' di capitale;
i) bilanci degli ultimi tre anni, con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso il tribunale, completi di stato patrimoniale e conto economico e corredati dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale;
l) disponibilita' di un istituto bancario a concedere eventuali finanziamenti per la quota a carico del beneficiario;
m) dichiarazione del comune da cui risulta che la particella su cui insistera' l'impianto, e' inclusa in un piano di edificabilita';
n) descrizione dettagliata in merito agli sbocchi commerciali con lettere di intento;
o) dichiarazione del comune in merito all'impatto ambientale conformemente al punto 6 dell'allegato V del regolamento C.E.E. n. 1935/90;
p) computo metrico estimativo definitivo;
q) corografia e riferimenti catastali;
r) disegni;
s) relazione tecnica ed economica;
t) preventivi impianti e macchinari e relativa relazione di scelta.

Art. 7

Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 maggio 1993 Il Ministro: DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1994 Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 28
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