Monitoring Gesetzessammlung

093G0009

IT - Regolamenti Ministeriali

093G0009

Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. (DECRETO 12 novembre 1992 n. 542)

Art. 1

A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 . CAPO II Capo II CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO FISICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 2

La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e deve comprendere:
1) definizione del bacino imbrifero geografico ed idrogeologico con carta geologica e profili geologici significativi in scala minima 1:25.000;
2) piovosita' e temperatura sul bacino idrogeologico;
3) carta delle permeabilita' del bacino idrogeologico in scala minima 1:25.000;
4) descrizione dell'opera di presa e sua realizzazione;
5) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno un anno solare;
6) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e permeatimetriche; eventuale possibilita' di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento;
7) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi inquinanti esterni;
8) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimico fisica ed eventualmente isotopica su campioni prelevati nelle condizioni anomale;
9) la provenienza dalla stessa falda di piu' opere di presa o punti d'acqua deve essere dimostrata con esauriente documentazione idrogeologica, chimico fisica ed eventualmente isotopica.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 3

Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche e fisico-chimiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da piu' sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorita' sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 4

Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856 , e successive integrazioni.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 5

Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti parametri dell'acqua minerale:
1) temperatura alla sorgente;
2) concentrazione degli ioni idrogeno alla sorgente;
3) conduttivita';
4) residuo fisso;
5) ossidabilita';
6) anidride carbonica libera alla sorgente;
7) silice;
8) bicarbonati;
9) cloruri;
10) solfati;
11) sodio;
12) potassio;
13) calcio;
14) magnesio;
15) ferro disciolto;
16) fluoro;
17) azoto ammoniacale;
18) fosforo totale;
19) grado solfidrometrico;
20) stronzio;
21) litio;
22) alluminio;
23) bromo;
24) iodio.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 6

Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri, relativi a sostanze contaminanti o indesiderabili al di sopra di una determinata concentrazione, a fianco indicata:
1) cianuri 0,01 mg/l CN
2) fenoli (esclusi quelli naturali 0,5 ug/l C6H50H
che non reagiscono al cloro)
3) agenti tensioattivi (MBAS anionici) 200 ug/l laurilsolfato
4) oli minerali - idrocarburi
disciolti o emulsionati 10 ug/l
5) idrocarburi aromatici policiclici 0,2 ug/l
6) pesticidi e bifenili policlorurati 0,1 ug/l per componente
separato
0,5 ug/1 in totale
7) composti organoalogenati che non 1 ug/l
rientrano nella voce n. 6
8) arsenico 0,05 mg/l As3 - 0,15 mg/l As5 - 0,20 in totale
9) bario 10 mg/l
10) borati 30 mg/l H3B03
11) cadmio 0,01 mg/l
12) cromo VI 0,05 mg/l
13) mercurio 0,001 mg/l
14) manganese 2 mg/l
15) nitrati 45 mg/l N03
10 mg/l per acque
destinate alla
alimentazione
dell'infanzia
16) nitriti 0,03 mg/l N02
17) piombo 0,05 mg/l
18) rame 1 mg/l
19) selenio 0,01 mg/l
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 . CAPO III Capo III CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 7

Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da piu' sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorita' sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 8

Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856 , e successive integrazioni.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 9

Dalle analisi deve risultare:
1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
2) assenza degli streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
3) assenza delle spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;
4) assenza dello Staphylococcus aureus in 250 ml, accertata su unica semina;
5) assenza dello Pseudomonas aeruginosa in 250 ml, accertata su unica semina.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 10

Debbono inoltre essere determinati i valori della carica microbica totale a 20 °C dopo 72 ore e a 37 °C dopo 24 ore.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 . CAPO IV Capo IV CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CLINICHE E FARMACOLOGICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 11

La natura degli esami, cui si deve procedere secondo metodi scientifici riconosciuti, deve essere adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 12

Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche puo' sostituire gli esami di cui all'art. 11; in casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami considerati all'art. 11, a condizione che la costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 13

Gli studi clinici, farmacologici e tossicologici debbono essere condotti presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 14

In situazioni particolari, quali quelle connesse con le caratteristiche di composizione dell'acqua, e' consentito, qualora sia tecnicamente preferibile e realizzabile, condurre la sperimentazione clinica in prossimita' della sorgente, a condizione che la sperimentazione stessa sia eseguita sotto il controllo del responsabile di una delle strutture di cui all'art. 13.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .

Art. 15

I recipienti contenenti l'acqua da sottoporre alle prove cliniche, farmacologiche e tossicologiche debbono pervenire ai responsabili delle sperimentazioni sigillati dall'autorita' sanitaria che ha provveduto ai prelevamenti ed accompagnati dal verbale di prelevamento redatto dalla stessa autorita' sanitaria.
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 . CAPO V Capo V CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA REVISIONE DEI RICONOSCIMENTI DELLE ACQUE MINERALI NATURALI IN COMMERCIO

Art. 16

Le domande di revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio debbono essere corredate dai seguenti documenti:
1) certificato di analisi chimica e chimico-fisica eseguite da uno dei laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da piu' sorgenti;
2) certificato di analisi microbiologica eseguita da uno dei laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da piu' sorgenti;
3) verbali di prelevamento relativi alle analisi di cui ai precedenti punti 1) e 2), redatti dall'autorita' sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi;
4) studi clinici, farmacologici e tossicologici condotti presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio.
((3)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 novembre 1992 p. Il Ministro: AZZOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1992 Registro n. 15 Sanita', foglio n. 164 ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 .
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