Monitoring Gesetzessammlung

092G0389

IT - Regolamenti Ministeriali

092G0389

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno 1985 relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana. (DECRETO 17 giugno 1992 n. 351)

Art. 1 - Divieto di esportazione

Divieto di esportazione 1. In caso di insorgenza di un focolaio di peste suina africana nel territorio nazionale e' vietata la spedizione di carni fresche suine verso gli altri Stati.
2. Nel caso in cui la malattia non sia stata accertata sul territorio nazionale, da almeno dodici mesi, il Ministro della sanita' puo' disporre che il divieto di cui al comma precedente si applichi esclusivamente alla parte del territorio interessata.
3. Nel caso di comparsa di uno o piu' focolai di peste suina africana su una parte insulare del territorio italiano il Ministro della sanita' puo' disporre che il divieto, di cui al comma 1, si applichi esclusivamente a tale parte.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea" n. L 168/41 del 28 giugno 1985 .
La direttiva n. 72/461/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea" n. L 302/24 del 31 dicembre 1972 .
- Il D.P.R. n. 728/1982 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 12 ottobre 1982 .
L'ordinanza ministeriale del 14 febbraio 1968 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 19 febbraio 1968 .
L'ordinanza ministeriale dell'11 aprile 1968 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 26 aprile 1968 .
L'ordinanza ministeriale del 19 marzo 1979 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 12 aprile 1979 .
L'ordinanza ministriale del 26 giugno 1979 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 luglio 1979 .
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge n. 218/1988 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali):
"Art. 1. - 1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico- sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643 , n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985 , nonche', anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980 , concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri".
- Il D.M. 18 ottobre 1991, n. 427 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 1992.
- Si trascrive di seguito il testo dell' art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2 - Limitazione del divieto ad alcune parti del territorio nazionale

Limitazione del divieto ad alcune parti
del territorio nazionale 1. Nella determinazione della parte del territorio di cui al comma 2 dell'art. 1, il Ministro della sanita' tiene conto, in particolare:
a) dei metodi di lotta impiegabili contro la peste suina africana quali: abbattimenti e distruzioni dei suini appartenenti agli allevamenti infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione;
b) delle misure adottate per evitare qualsiasi rischio di diffusione;
c) della superficie della parte di territorio interessata e dei relativi limiti amministrativi o geografici;
d) dell'incidenza e della tendenza alla diffusione della malattia;
e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nella parte del territorio interessata e fuori di essa.

Art. 3 - Esclusione del divieto per alcune parti del territorio nazionale

Esclusione del divieto per alcune parti
del territorio nazionale 1. Nel caso in cui la presenza della malattia sul territorio nazionale, fatta esclusione della Sardegna, sia stata accertata da meno di dodici mesi, il Ministro della sanita', a seguito di una decisione comunitaria, puo' disporre, con apposito provvedimento, la non applicazione del divieto di cui al primo comma dell'art. 1, ad una o piu' parti del territorio nazionale, tenendo conto, in particolare:
a) dei metodi di controllo e di lotta impiegabili contro la peste suina africana;
b) dell'assenza della malattia per almeno dodici mesi controllata con tutti i mezzi diagnostici compresi controlli sierologici;
c) dell'estensione delle parti dei territori interessate e relativi limiti amministrativi o geografici;
d) delle misure di vigilanza adottate per impedire che gli allevamenti suini vengano contaminati nonche' delle misure di controllo degli spostamenti dei suini.
CAPO II Capo II PESTE SUINA CLASSICA

Art. 4 - Sospensione e ritiro della qualifica di territorio indenne da peste suina classica

Sospensione e ritiro della qualifica di territorio
indenne da peste suina classica 1. Al primo insorgere di un caso di peste suina classica, accertata ai sensi dell' art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992 , il Ministro della sanita' sospende, con apposito provvedimento, la qualifica di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 1991 alla provincia interessata dalla malattia.
2. La revoca della sospensione della qualifica decorre dal trentesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, nel caso in cui non sia stata praticata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica ovvero, qualora sia stata praticata la vaccinazione, dal novantesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio.
3. Quando, dalla data di constatazione del primo focolaio alla data di constatazione dell'ultimo focolaio, intercorrono almeno due mesi, il Ministro della sanita', sulla base della decisione dei competenti organi comunitari, adotta un provvedimento di ritiro della qualifica di territorio indenne.
4. In caso di ritiro della qualifica di cui al comma precedente, questa puo' essere nuovamente accordata, a seguito di decisione comunitaria, soltanto dopo un periodo:
a) non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora non sia stata praticata la vaccinazione antipestosa;
b) non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora sia stata effettuata la vaccinazione antipestosa.
5. Il Ministro della sanita' informa la Commissione CEE, gli Stati membri, nonche' le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei provvedimenti di sospensione, revoca della sospensione, ritiro e riattribuzione della qualifica di territorio indenne.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 giugno 1992 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1992 Registro n. 9 Sanita', foglio n. 228 Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 427/1991 (Regolamento per la profilassi della peste suina classica) e' il seguente:
"2. Se la diagnosi di peste suina classica e' ufficialmente confermata dal laboratorio, il veterinario ufficiale ne da' immediata comunicazione telefonica al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, con le informazioni od i dati di cui al punto 1 dell'allegato III".
- Il testo dell' art. 1 del decreto ministeriale n. 427/1991 (Regolamento per la profilassi della peste suina classica) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) azienda: il complesso agricolo o la stalla, nella quale sono tenuti od allevati animali della specie suina;
b) suino da allevamento: l'animale della specie destinato alla riproduzione od utilizzato a tale fine per la moltiplicazione della specie;
c) suino da ingrasso: l'animale della specie suina che e' ingrassato ed e' destinato ad essere macellato al termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di carne;
d) suino da macello: l'animale della specie suina destinato ad essere macellato senza inutili ritardi in un macello;
e) suino sospetto di peste suina: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente all'art. 13 del presente decreto, tali da far sospettare la possibile presenza di peste suina;
f) suino affetto da peste suina:
1) ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post-mortem tipici della peste suina;
2) ogni suino sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del presente decreto;
g) veterinario ufficiale: il veterinario responsabile del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio;
h) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, di ristorante ed eventualmente dell'industria di lavorazione della carne.
2. Si intende per:
a) azienda ufficialmente indenne da peste suina: un'azienda situata al centro di una zona con un raggio di km 3 in cui la peste suina non si sia manifestata da almeno 12 mesi, ed in cui:
1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;
2) non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;
3) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;
b) provincia ufficialmente indenne da peste suina, una provincia in cui:
1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;
2) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;
3) le aziende non abbiano suini vaccinati negli ultimi dodici mesi contro la peste suina.
3. Il territorio nazionale e' ufficialmente indenne da peste suina quando:
a) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;
b) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;
c) le aziende, in esso presenti, non abbiano suini vaccinati contro la peste suina.
4. Il territorio nazionale o una provincia di esso e' indenne da peste suina classica, quando non sono stati accertati casi di peste suina classica da almeno dodici mesi ed e' stato emesso riconoscimento in tal senso con decisione CEE.
5. Il Ministro della sanita' con propri decreti da' attuazione alle decisioni CEE relative al riconoscimento di territorio nazionale o di provincia ufficialmente indenne da peste suina classica, adottate in conformita' di quanto previsto dall' art. 7 della direttiva n. 80/1095/CEE ".
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