Monitoring Gesetzessammlung

098G0479

IT - Regolamenti Ministeriali

098G0479

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. (DECRETO 18 maggio 1998 n. 429)

Art. 1

1. Presso il Dipartimento della protezione civile opera la "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" nel seguito indicata con il termine Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile per tutte le attivita' di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
- La legge 18 maggio 1989, n. 183 , reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo". Si riporta il testo dell'art. 9:
"Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali e' assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I servizi tecnici gia esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che gia' operano nel settore, nonche' quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle
preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno.
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'art. 2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari.
All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. (Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell' art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 , relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali).
6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.
7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
8. Il consiglio dei direttori:
a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attivita' svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonche' dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;
b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:
a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali;
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;
d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza;
f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzionitipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate
all'interscambio culturale e scientifico.
10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.
11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresi' le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio".
- Il D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85 , reca: "Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ".
CAPO II Capo II MODALITA' ORGANIZZATIVE

Art. 2

1. La Commissione e' composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3

1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione I - rischio sismico; sezione II - rischio nucleare; sezione III - rischio vulcanico; sezione IV - rischio idrogeologico; sezione V - rischio chimico, industriale ed ecologico; sezione VI - rischio trasporti; sezione VII - aspetti sanitari delle emergenze; sezione VIII - difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica;
b) le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di loro competenza e formulano pareri e proposte alla commissione in seduta plenaria.
2. Ciascuna sezione e' composta da un presidente, da nove esperti e da un segretario. Il presidente e' individuato tra i professori universitari di ruolo, competenti nelle specifiche discipline. I componenti sono individuati nello stesso ambito di cui al punto precedente nonche' tra esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.
3. La sezione VIII, per le strette connessioni con le varie tipologie di rischio, si avvale della consulenza e della collaborazione, senza diritto di voto, dei presidenti delle altre sezioni, dei presidenti dei gruppi nazionali di ricerca scientifica, nonche' di ogni altro organismo con finalita' di protezione civile.

Art. 4

1. Il coordinatore dell'ufficio per il coordinamento delle attivita' di previsione e prevenzione svolge l'incarico di segretario della Commissione, mentre quello di segretario delle sezioni di rischio, di cui al precedente articolo 3, e' svolto dai coordinatori dei servizi in cui si articola il predetto ufficio o da funzionari del medesimo ufficio con qualifica non inferiore al settimo livello, esclusa la sezione VII "Aspetti sanitari delle emergenze", per la quale l'incarico di segretario e' svolto dal coordinatore del servizio emergenze sanitarie dell'ufficio emergenze.

Art. 5

1. Nell'ambito della commissione opera, per fini di coordinamento e di indirizzo il comitato dei presidenti di sezione, composto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero dal delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal vicepresidente della Commissione stessa, dai presidenti delle sezioni, da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6

1. Con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, saranno disposte le nomine del vice presidente della Commissione, del segretario della Commissione, dei presidenti delle sezioni, dei componenti e dei segretari di ciascuna sezione e dei componenti del comitato dei presidenti.
CAPO III Capo III MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art. 7

1. La Commissione si riunisce per singole sezioni di rischio per trattazione di specifici problemi e a sezioni congiunte per l'esame di questioni interdisciplinari.
2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria per questioni di rilevanza generale e qualora il presidente ne ravvisi la necessita'.
Le proposte formulate dalle sezioni aventi rilevanza esterna sono sottoposte all'approvazione della Commissione riunita in seduta plenaria.
3. Qualora si ravvisi l'urgenza di convocare la Commissione per l'esame di specifiche questioni connesse a particolari situazioni di emergenza il quorum strutturale della Commissione e' ridotto ed e' costituito dal presidente della Commissione, dal vicepresidente, dal presidente e da almeno i due terzi dei componenti della sezione o delle sezioni interessate.
4. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall' art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli. Per tali attivita' la Commissione si avvale della collaborazione dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica del C.N.R., individuati con decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1993, n. 37, dell'Istituto nazionale di geofisica, dei Servizi tecnici nazionali, nonche' di quegli organismi esistenti o che verranno successivamente costituiti con finalita' di protezione civile. La Commissione partecipa inoltre alla gestione scientifica delle emergenze.
5. Nei casi di eventi di particolare rilevanza, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede ad effettuare ricognizioni in loco sia a carattere collegiale che da parte di singoli esperti componenti della Commissione, al fine di pervenire a valutazioni sulla situazione in atto ed a formulare proposte sulle possibili azioni da intraprendere.
6. Sempre su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede altresi' su specifici problemi connessi a situazioni di rischio ad individuare attivita' da affidarsi a singoli componenti delle sezioni o a gruppi di lavoro.

Art. 8

1. Le convocazioni delle riunioni della Commissione, del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte dal presidente della Commissione ed effettuate con un preavviso, salvo i casi di urgenza in cui possono avvenire in modo immediato, di almeno dieci giorni, su specifico ordine del giorno.
2. Le sedute plenarie della Commissione, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, quelle del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono valide quando sia presente la meta' piu' uno dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
4. Qualora i componenti della Commissione non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo avviso agli interessati, ne dichiara la decadenza.
5. Alle sedute della Commissione aventi all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione dei programmi di attivita' dei gruppi o istituti nazionali di ricerca scientifica, i presidenti e i componenti di sezione che siano anche presidenti di uno dei suddetti gruppi o istituti non partecipano al voto e non intervengono nelle delibere.
6. In caso di trattazione di materie di particolare specializzazione, ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
CAPO IV Capo IV SPESE DI FUNZIONAMENTO

Art. 9

1. I componenti della Commissione svolgono l'attivita' di istituto senza compensi.
2. Ai componenti della Commissione che siano pubblici dipendenti compete per prestazioni svolte in localita' diverse da quelle ove ha sede l'amministrazione di appartenenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalita' previste in relazione alla qualifica che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione.
3. Ai componenti della Commissione, estranei alla pubblica amministrazione, compete, per prestazioni svolte in localita' diverse rispetto allo loro abituale residenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti statali con qualifica non superiore a quella di dirigente generale di livello C.

Art. 10

1. Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul capitolo 2032 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 ottobre 1992.
3. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 maggio 1998 Il Ministro: Napolitano Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 108
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