Monitoring Gesetzessammlung

092G0027

IT - Regolamenti Ministeriali

092G0027

Regolamento recante norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi. (DECRETO 04 luglio 1991 n. 439)

Art. 1 - Oggetto della regolamentazione

Oggetto della regolamentazione 1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione della sponsorizzazione dei programmi radiofonici e televisivi ai sensi e ai fini dell' art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 .
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano sia alla concessionaria pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non sia diversamente stabilito in modo espresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 , recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato:
"Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita'). - 1. La pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne e' vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidenza percezione.
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita, un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) (si veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425 , n.d.r.).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionari a carattere comunitario.
9. La trasmissione di messaggi publicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attivita' o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricerca medica.
15. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata regolamentazione in materia sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15 , hanno validita' fino al 31 dicembre 1992.
In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alla conseguenti iniziative legislative.
18. L' art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e' abrogato".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La direttiva CEE n. 89/552 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 298 del 17 ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 27 novembre 1989, 2a serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 17:
"Art. 17. - 1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicita' sia vietata ai sensi dell'art. 13 o 14.
3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
CAPO II Sezione II PROGRAMMI SPONSORIZZATI

Art. 2 - Soggetti dell'attivita' di sponsorizzazione

Soggetti dell'attivita' di sponsorizzazione 1. Agli effetti della legge 6 agosto 1990, n. 223 , i programmi radiofonici e televisivi sono sponsorizzabili secondo le regole contenute nel presente regolamento, da parte di imprese pubbliche o private.
2. I programmi suddetti sono sponsorizzabili anche da parte di persone fisiche o giuridiche che, pur non rivestendo natura di impresa, operino per conto di una o piu' imprese, perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine o i prodotti delle imprese stesse.
3. Non si considerano sponsorizzati i programmi promossi dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici non economici, nonche' quelli di utilita' sociale promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro.
Nota all'art. 2:
- Per il contenuto della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 3 - Forme di sponsorizzazione

Forme di sponsorizzazione 1. Si considera sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate, dietro versamento di specifico contributo da parte di un'impresa o di chi operi per conto di essa, forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabile fra i tipici messaggi di pubblicita' tabellare.
2. In particolare, si considera sponsorizzato il programma nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate le seguenti forme di comunicazione:
a) i "preannunci" o "inviti all'ascolto" di programmi, (c.d.
"promos") dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo, ove in tali "preannunci" siano citati, in forma visiva o acustica, nome, marchio, immagine o prodotti di una o piu' imprese, diverse dalla concessionaria;
b) gli inviti all'ascolto e le offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso, come pure i ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. "billboards"), ove essi contengano le citazioni di cui al precedente punto a);
c) i segnali acustici o visivi trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi, (c.d. "spot-jingles") ove contengano le citazioni di cui al precedente punto a);
d) le sovraimpressioni, realizzate nel corso di un programma, di nomi, marchi, simboli o scritte identificanti una o piu' imprese di- verse dalla concessionaria, o i loro prodotti;
e) la citazione, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti di una o piu' imprese diverse dalla concessionaria, eccezion fatta per i casi specificati ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento;
f) la presentazione, l'illustrazione e, comunque, il coinvolgimento a scopo pubblicitario o promozionale, in modo diretto e specifico all'interno di un programma del nome, marchio o simboli di un'impresa nonche' di un prodotto o servizio, ovvero di un concorso, operazione a premi o altra manifestazione promozionale ad essi relativa;
g) la citazione, in forma visiva o acustica, del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti degli organizzatori e/o degli sponsor di eventi artistici, culturali o sportivi, nel corso della radiocronaca o telecronaca degli stessi, ove tale citazione risulti ripetuta, non occasionale, tecnicamente non necessaria, e comunque evitabile senza pregiudizio per la regolare effettuazione della cronaca e salvo in ogni caso il disposto dei successivi articoli 9 e 10 del presente regolamento.
3. I messaggi di carattere promozionale contenuti all'interno del programma sponsorizzato devono essere riconoscibili come tali e preceduti dall'avvertenza "messaggio di carattere promozionale".

Art. 4 - Forme di sponsorizzazione non consentite

Forme di sponsorizzazione non consentite 1. I programmi per i quali, a norma dell' art. 8, commi 1 , 3 e 4, della legge 6 aprile 1990, n. 223 , sono vietate interruzioni o inserimenti pubblicitari, non possono formare oggetto di sponsorizzazioni che comportino interruzioni o inserimenti promozionali nel contesto dei programmi stessi.
2. Devono, pertanto, ritenersi non consentite:
a) per la trasmissione di cartoni animati e per i programmi che il Garante abbia determinato di alto valore artistico o di carattere educativo o religioso ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 6 agosto 1990, 223, le forme di sponsorizzazione di cui alle lettere c), d), f)
e g) del precedente art. 3, comma 2;
b) per le opere teatrali, cinematografiche, liriche o musicali, le forme di sponsorizzazione di cui alle lettere d), f) e g) del precedente art. 3, comma 2.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 5 - Telegiornali e notiziari politici

Telegiornali e notiziari politici 1. I telegiornali e i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.
2. E' ammessa in ogni caso la sponsorizzazione di rubriche monotematiche d'informazione specializzata, costituenti un programma autonomo, quali quelle di carattere culturale, sportivo ed economico- finanziario, purche', queste ultime, siano prive di ogni forma di commento o di interpretazione.

Art. 6 - Prodotti del tabacco, superalcolici medicinali, cure mediche

Prodotti del tabacco, superalcolici
medicinali, cure mediche 1. Il divieto di cui all' art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , si applica anche alle sponsorizzazioni radiofoniche o televisive coinvolgenti i marchi dei soggetti elencati in tale comma, quando la sponsorizzazione sia posta in essere da persone fisiche o giuridiche diverse da tali soggetti, che abbiano acquisito la disponibilita' dei marchi stessi in virtu' di licenza o di analoghi accordi.
2. Al fine di determinare quale sia l'"attivita' principale" di cui all' art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita', di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di imprese nell'ambito del territorio nazionale.
3. I divieti suddetti non operano nel caso in cui il programma venga sponsorizzato attraverso un nome, marchio o logotipo del tutto diverso da quello col quale vengono commercializzati i prodotti vietati.
4. Nel caso di aziende, notoriamente conosciute presso il pubblico dei consumatori quali produttrici o commercianti dei prodotti di cui all' art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e' vietata la sponsorizzazione di programmi anche in forma indiretta, attraverso imprese che abbiano acquisito a qualunque titolo il diritto di sfruttare commercialmente, in settori economici diversi da quelli suindicati, i nomi, marchi o logotipi precedentemente utilizzati per la produzione e commercializzazione dei suddetti prodotti.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 7 - Coproduzioni

Coproduzioni 1. Non costituisce sponsorizzazione la semplice citazione visiva o acustica, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che abbiano contribuito alla realizzazione del programma stesso in veste di coproduttori, purche' a tale citazione non si accompagni, nell'ambito del programma, alcun tipo di comunicazione promozionale concernente il coproduttore e le imprese da esso rappresentate.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per coproduttore l'impresa, ancorche' non svolgente attivita' esclusiva o prevalente di produzione, distribuzione o diffusione di programmi audiovisivi o radiotelevisivi, che contribuisca al finanziamento di un programma radiofonico o televisivo a fronte della mera acquisizione di quote dei diritti di utilizzazione economica del programma coprodotto, dei diritti per particolari forme o aree geografiche di utilizzazione, ovvero della partecipazione ai relativi utili.

Art. 8 - Fornitori di beni e servizi

Fornitori di beni e servizi 1. Non si considera sponsorizzazione la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che, a titolo oneroso o gratuito, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la realizzazione del programma medesimo, purche' a tale citazione non si accompagni alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i fornitori medesimi.

Art. 9 - Programmi prodotti da terzi

Programmi prodotti da terzi 1. Non si considerano sponsorizzazioni le citazioni o comunque i riferimenti sonori o visivi, anche se di contenuto pubblicitario o promozionale, a nomi, marchi, simboli, prodotti o attivita' di imprese, ove tali citazioni o riferimenti siano contenuti in programmi autonomamente prodotti da terzi, non collegati in alcun modo, anche per la messa in onda, con la concessionaria e di cui quest'ultima abbia semplicemente acquisito, purche' non in esclusiva totale, i diritti di trasmissione.
2. Resta ferma per i programmi di cui al comma 1 l'applicazione dell' art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223 .
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 10 - Avvenimenti, manifestazioni o spettacoli sponsorizzati

Avvenimenti, manifestazioni o spettacoli sponsorizzati 1. Non si considera sponsorizzazione la trasmissione di programmi di contenuto artistico, culturale, sportivo o comunque di intrattenimento o informazione, aventi ad oggetto la riproduzione di avvenimenti, manifestazioni o spettacoli, non dovuti ad iniziative della concessionaria o dei quali quest'ultima abbia acquisito i diritti di impresa e/o trasmissione, ancorche' detti avvenimenti, manifestazioni o spettacoli risultino sponsorizzati in forza di accordi economici direttamente intercorsi fra i loro organizzatori ed una o piu' imprese ed a cui la concessionaria sia rimasta estranea.

Art. 11 - Citazioni e riferimenti funzionali o necessitati

Citazioni e riferimenti funzionali o necessitati 1. Non sono considerate sponsorizzazioni le citazioni e/o i riferimenti sonori o visivi a nomi, marchi, simboli o annunci pubblicitari di imprese durante la trasmissione di eventi artistici, culturali, sportivi o comunque di intrattenimento o informazione, quando tali citazioni o riferimenti siano strettamente funzionali alle necessita' del programma e motivati da mere esigenze di ripresa o di trasmissione, e salvo in ogni caso quanto previsto alla lettera g) del comma 2 del precedente art. 3.
2. Non sono considerate sponsorizzazioni le analoghe citazioni effettuate da eventuali ospiti di programmi, ove le stesse siano giustificate da quanto forma oggetto della loro partecipazione alla trasmissione e/o delle relative interviste.
CAPO III Sezione III CRITERI DI MISURAZIONE DEI PROGRAMMI SPONSORIZZATI

Art. 12 - Misurazione dei programmi sponsorizzati ai fini dei limiti di affollamento

Misurazione dei programmi sponsorizzati
ai fini dei limiti di affollamento 1. In relazione al disposto dell' art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , ai fini del conteggio dei limiti di affollamento i programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari, in funzione della loro durata e del numero degli sponsor che vi partecipano, nelle misure indicate nelle tabelle di cui all'allegato 1.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 13 - Durata dei programmi

Durata dei programmi 1. Ai fini di quanto previsto all' art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente art. 12, per "durata del programma sponsorizzato" si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle dovute a cause tecniche.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 14 - Programmi contenitori

Programmi contenitori 1. Ove il programma sponsorizzato sia compreso in un programma contenitore e sia identificato all'interno di quest'ultimo da specifiche sigle di apertura e chiusura o, per i films e le opere di narrativa televisiva, da titoli di testa e di coda, la sponsorizzazione riferita a "detto programma contenuto" viene conteggiata sulla sola durata dello stesso e non sulla durata dell'intero programma contenitore.
2. In tal caso, le indicazioni richieste dall' art. 8, comma 13, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223 , devono essere apposte all'inizio e alla fine del singolo programma contenuto e non del programma contenitore. Nel caso di sponsorizzazione del programma contenitore o di segmenti di questo non identificati come singoli programmi, la sponsorizzazione viene conteggiata sull'intera durata del programma contenitore.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 15

Messaggi abbinati a "preannunci"
o "inviti all'ascolto di programmi" (promos)
1. I messaggi promozionali abbinati a "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) e la cui durata, per la sola parte promozionale, sia superiore a 5'' o comunque superiore ad un terzo della durata dell'intero "preannuncio" o "invito all'ascolto", sono considerati messaggi di pubblicita' tabellare per l'intera durata della parte promozionale e come tali computati ai fini dell' art. 8, commi da 6 a 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223 .
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 16 - Individuzione del numero degli sponsor

Individuzione del numero degli sponsor 1. Ai fini dell'applicazione delle tabelle di cui al precedente art. 12, il termine "sponsor" designa ogni singola impresa che abbia sponsorizzato un programma radiofonico o televisivo.
2. Ove peraltro la sponsorizzazione comporti la promozione da parte della stessa impresa di piu' prodotti, o di piu' attivita' non facenti parte del medesimo settore operativo, il numero degli sponsor viene determinato in relazione al numero dei diversi settori a cui appartengono tali prodotti o attivita' ancorche' facenti capo ad un'unica impresa.
3. La classificazione dei prodotti o attivita' secondo il settore di appartenenza si effettua in conformita' all'elenco, di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 17 - Limiti di affollamento della sponsorizzazione per la concessionaria pubblica

Limiti di affollamento della sponsorizzazione
per la concessionaria pubblica 1. Le misure percentuali dei programmi sponsorizzati, determinate in conformita' dell' art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e delle tabelle di cui al precedente art. 12, sono da ricomprendersi, per la concessionaria pubblica, nel limite di affollamento settimanale di cui all' art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223 .
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 18 - Limiti di affollamento per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora

Limiti di affollamento per i concessionari privati
per la radiodiffusione sonora 1. Ai sensi dei commi 8 e 15 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale si intende pari al 18% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale si intende pari al 20% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale o nazionale a carattere comunitario si intende pari al 5% delle ore di emissione di programmi.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:
- Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 19 - Periodo di riferimento dei limiti di affollamento

Periodo di riferimento dei limiti di affollamento 1. Il conteggio dei limiti di affollamento per cio' che concerne i programmi sponsorizzati e' da riferirsi per le concessionarie private al giorno, e per la concessionaria pubblica alla settimana, in cui il programma sponsorizzato viene trasmesso.
2. In applicazione di tale principio, per quanto concerne i "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) la cui trasmissione puo' avere luogo in giorni o settimane diverse da quelle di trasmissione del relativo programma sponsorizzato, il conteggio e' da comprendersi nei limiti di affollamento del giorno, o della settimana, di trasmissione del programma e non fra quelli del giorno, o della settimana, di trasmissione dei "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) stessi.

Art. 20 - Aggiornamento della regolamentazione

Aggiornamento della regolamentazione 1. Qualora sussista l'esigenza di modificare il presente regolamento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta del Garante, provvede ai sensi dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 luglio 1991 Il Ministro: VIZZINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1992 Registro n. 1 Poste, foglio n. 15 Nota all'art. 20:
- Per il contenuto dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.

Allegato 1

ALLEGATO 1
(art. 12)
Tabella 1
SPONSORIZZAZIONE ESTERNA O COMBINAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI SOLO
ESTERNE AL PROGRAMMA (PROMOS, BILLBOARDS, SPOT JINGLES, CITAZIONE NEI TITOLI DI TESTA E DI CODA)
=====================================================================
MISURA PERCENTUALE
DURATA DEL
PROGRAMMA 2% 3% 5% 10% 15%
_____________________________________________________________________ sino a
30 minuti 1 sponsor 2 sponsor 3 sponsor 4 sponsor 5 sponsor da 31 a
60 minuti sino a 3 sponsor 4 sponsor 5 sponsor 6 sponsor 2 sponsor
da 61 a sino a 4 sponsor 5 sponsor 6 sponsor 7 sponsor 120 minuti 3 sponsor
oltre i sino a 5 sponsor 6 sponsor 7 sponsor 8 sponsor 120 minuti 4 sponsor
+ 10% per ogni sponsor in piu' oltre a quelli previsti nell'ultima colonna sino alla concorrenza massima del 100%.
Tabella 2
SPONSORIZZAZIONE INTERNA AL PROGRAMMA
O COMBINAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE DI CUI ALMENO UNA INTERNA
=====================================================================
MISURA PERCENTUALE
DURATA DEL PROGRAMMA 2,5% 5%
_____________________________________________________________________ sino a 30 minuti 1 sponsor 2 sponsor
da 31 a 60 minuti sino a 2 sponsor 3 sponsor
da 61 a 120 minuti sino a 3 sponsor 4 sponsor
oltre i 120 minuti sino a 4 sponsor 5 sponsor
+ 10% per ogni sponsor in piu' oltre a quelli previsti nell'ultima colonna sino alla concorrenza massima del 100%.
Ai fini dell'attribuzione delle misure percentuali in relazione al numero di sponsor, i minuti del programma sono da intendersi al lordo delle interruzioni pubblicitarie.
Per sponsorizzazioni interne si intendono le forme di cui alle lettere d), f) e g) del comma 2 dell'art. 3, ovvero combinazioni tra sponsorizzazioni esterne ed almeno una sponsorizzazione interna.
Tabella 3
MISURA AGGIUNTIVA ALLE MISURE DI CUI ALLA TABELLA 1 E TABELLA 2 PER I PROMOS SPONSORIZZATI RELATIVI A CIASCUNA PUNTATA, EPISODIO, EMISSIONE DI PROGRAMMA SPONSORIZZATO
=====================================================================
Sponsorizzazioni Sponsorizzazioni
esterne interne
_____________________________________________________________________ sino a 30 promos nessun incremento + 0,5%
da 31 a 50 promos + 0,75% + 1 %
per ogni 10 promos
in piu' + 0,75% + 1 %
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Allegato 2

ALLEGATO 2
(art. 16)
ELENCO DEI GENERI MERCEOLOGICI E DEI SETTORI DI ATTIVITA' AI FINI
DELLA CLASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 16.
Settore: ABBIGLIAMENTO
Borse
Calze donna e collant
Calze in genere
Camicie uomo e donna
Campagne istituzionali abbigliamento
Confezioni bambini 3/6 anni
Confezioni casual
Confezioni femminili e maschili
Confezioni femminili
Confezioni in pelle
Confezioni maschili
Confezioni ragazzi
Confezioni sportive
Corredi neonati
Corsetteria
Costumi da bagno
Cravatte
Impermeabili
Intimo giorno
Intimo notte
Jeans
Maglieria esterna
Pelletterie in genere
Pelliccerie
Scarpe bambino
Scarpe in genere
Scarpe per sport
Scarpe per tempo libero
Valigie
Settore: AFFARI
Assemblee bilanci finanziari
Assicurazioni
Aziende leasing
Banche estere
Banche nazionali
Campagne istituzionali affari
Carte credito-carte assegno
Fondi di investimento mobiliari
Immobiliari in comproprieta'
Immobiliari
Immobiliari turistiche
Istituti finanziari
Porti turistici
Settore: AGRICOLTURA - INDUSTRIA - SOCIETA'
Allevamenti
Campagne collettive agricoltura - industria - societa'
Campagne istituzionali agricoltura - industria - societa'
Componenti e strumenti elettrici
Concimi e fertilizzanti
Impianti sportivi
Macchine sollevamento terra - stradali
Macchine edili e stradali
Macchine industriali
Mangimi
Motori industriali e gruppi elettrici
Piante sementi bulbi vivai
Prodotti in genere agricoltura - industria - societa'
Prodotti industriali
Prodotti per piante/fiori
Societa' industriali
Trattori
Utensili da giardino
Utensili meccanici
Settore: ALCOOLICI
Amari
Aperitivi
Aperitivi sodati
Birre
Brandy
Campagne collettive alcoolici
Campagne istituzionali alcoolici
Champagne
Gin
Liquori e distillati in genere
Rabarbari
Sambuche
Spumanti prosecchi
Vermouths
Vini da dessert
Vini da pasto
Vodka
Whisky e Bourbon
Settore: ALIMENTARI
Alimentari in genere
Alimenti dietetici
Alimenti per animali
Biscotti bimbi
Campagne collettive alimentari
Campagne istituzionali alimentari
Carne in scatola
Confetture e marmellate
Crackers
Farine
Farine bimbi
Fette biscottate
Fiocchi per prima colazione
Formaggi fermentati
Formaggi freschi
Formaggi fusi
Frutta fresca
Grissini
Latte
Lievito
Omogeneizzati e liofilizzati
Pasta
Pastine bimbi
Pesce conservato
Pollame fresco
Prodotti bimbi in genere
Riso
Ristorazione collettiva
Salumi
Sottaceti e sottoli
Surgelati di verdura
Surgelati linea prodotti
Surgelati piatti pronti - secondi
Tonno in scatola
Verdura in scatola
Yogurt
Settore: ATTREZZATURE NEGOZI
Registratori di cassa
Settore: AUTO - MOTO - BICI
Accessori per auto
Accessori per imbarcazioni e aviazione
Accessori - ricambi moto
Aerei
Auto - concessionarie
Autonoleggi
Autoricambi in genere
Biciclette
Campagne collettive auto - moto - bici
Campagne istituzionali auto - moto - bici
Campers
Candele
Cantieri navali
Carrozzerie e elaborazioni
Ciclomotori fino a 50 cc
Concessionari e rivenditori imbarcazioni
Concessionari moto
Concessionari auto - autoconcessionarie
Condizionatori
Coupe'
Filtri e cartucce
Freni
Fuoristrada
Gamma auto
Gommoni
Imbarcazioni a motori
Imbarcazioni a vela
Medie
Medie inferiori 2 volumi
Medie inferiori 3 volumi
Medie superiori
Moto da 150 cc a 350 cc
Moto e scooters sopra 50 cc
Moto sopra 350 cc
Motori marini aeronautici
Pneumatici
Prodotti auto - moto
Rivendite auto usate
Servizi assistenza auto
Silenziatori
Super utilitarie
Superiori
Utilitarie
Veicoli industriali
Settore: BEVANDE
Bevande in genere
Bevande istituzionali prima colazione
Caffe'
Caffe' decaffeinato
Camomille
Miscele caffe' e surrogati
Te'
Settore: BIBITE
Acque minerali
Aperitivi analcolici
Aranciate gassate
Bibite in brick
Bibite in genere
Bibite ipocaloriche
Campagne collettive bibite
Campagne istituzionali bibite
Cedrate
Cole
Limonate gassate
Succhi frutta/verdure in bottiglia
Settore: CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Campagne istituzionali carburanti e lubrificanti
Carburanti
Gas liquidi e metano
Lubrificanti
Stazioni di servizio
Settore: CASALINGHI
Accessori bagno
Accessori per cucina
Accessori per la casa
Accessori per tavola
Avvolgimenti contenitori alimenti
Campagne istituzionali casalinghi
Casalinghi in genere
Casalinghi in plastica
Ceramica da tavola
Pentole
Porcellane e cristallerie
Posate e stoviglie
Vetreria da tavola
Settori: CONDIMENTI
Aceto
Aromi e salse
Campagne collettive condimenti
Campagne istituzionali condimenti
Condimenti in genere
Conserve di pomodoro
Maionese
Oli di oliva
Oli di semi
Settore: COSMETICI
Bellezza corpo
Bellezza mani
Bellezza viso
Bellezza viso polivalenti
Colonie femminili
Cosmetici a domicilio
Cosmetici occhi
Fondi tinta e make-up
Latte e detergenti bellezza
Linee cosmetici e profumi uomo
Prodotti antiacne
Prodotti bellezza in genere
Prodotti solari
Prodotti trucco in genere
Profumi femminili
Rossetti per labbra
Solventi per unghie
Settore: DISTRIBUZIONE
Grandi magazzini
Ipermercati
Negozi
Organizzazioni vendita
Supermercati
Vendita corrispondenza cosmetici - igienico sanitari
Vendita corrispondenza dischi
Vendita corrispondenza film
Vendita corrispondenza foto-ottica
Vendita corrispondenza libri
Vendita corrispondenza varie
Vendite su catalogo
Settore: DOLCIUMI
Barrette farcite e simile
Biscotti
Budini e creme pronte
Campagne istituzionali dolciumi
Caramelle
Caramelle in stick
Chewing gum
Cioccolato in tavoletta
Confetti e simili
Creme da spalmare e solide
Dolciumi in genere
Gelati/pasticceria surgelata
Merendine brioche e simili
Miele
Panforte
Preparati per dolci da cuocere
Torte pronte
Settore: EDILIZIA
Apparecchi telefonici e centraline
Apparecchiature e materiale elettrico
Apparecchiature riscaldamento - caldaie
Apparecchi sanitari - monoblocco
Articoli ferramenteria
Ascensori
Bruciatori
Campagne istituzionali edilizia
Citofoni e videocitofoni
Condizionatori
Depuratori per acqua
Elementi prefabbricati
Piastrelle e ceramiche
Piscine
Porte e finestre
Rivestimenti per pavimenti
Rubinetterie
Scale
Sistemi produzione energia
Tappezzerie
Tetti e accessori
Utensili elettrici
Varie edilizia
Vernici
Settore: EDITORIA - CINEMA - COLLEZIONI
Campagne abbonamenti
Carte geografiche
Cinematografia
Collane
Dischi (dal 1988)
Dispense di cucina
Dispense di lavori femminili
Dispense di lingua straniera - italiana
Dispense di musica (classica e leggera)
Dispense di storia
Dispense per bambini
Dispense varie
Dizionari
Edizioni
Figurine
Mensili
Periodici in genere
Quotidiani
Settimanali
Settore: ELETTRODOMESTICI
Asciugacapelli e accessori per capelli
Campagne istituzionali elettrodomestici
Cucine
Ferri da stiro
Forni e grill
Frigoriferi
Lavastoviglie
Lavatrici
Lavelli
Monoblocchi e da incasso
Rivenditori - concessionari elettrodomestici
Settore: ENTI - SCUOLE - AGENZIE
Agenzie pubblicita' - marketing
Agenzie stampa - comunicazione
Associazioni
Campagne istituzionali enti scuole - agenzie
Campagne sociali
Chiromanti e maghi
Concessionari spazio
Consulenze aziendali
Dischi linguistici didattici
Enti statali regionali
Forze armate
Giochi e lotterie
Imprese trasporti
Partiti politici
Scuole di lingua
Scuole in genere
Scuole per corrispondenza
Servizi elaborazione dati
Servizi pubblici
Stazioni radio TV
Settore: FARMACEUTICI
Analgesici
Antiallergici
Antiflogistici articolari
Antipiretici antinfluenzali
Colliri
Dermatologici
Digestivi
Emetici e antiemetici
Energetici
Fitoterapici
Gastrointestinali in genere
Geriatrici
Lassativi
Odontostomatologici
Prodotti erboristeria
Prodotti in genere
Test gravidanza
Vitamine
Settore: FIBRE - FILATI - TESSUTI
Campagne istituzionali fibre filati tessuti
Fibre e filati artificiali
Filati di aguglieria
Tessuti
Settore: FIERE - TURISMO - SPETTACOLO
Agenzie turistiche
Alberghi
Campagne collettive fiere - turismo - spettacolo
Campagne istituzionali fiere - turismo - spettacolo
Fiere
Ippodromi
Localita' turistiche nazionali
Manifestazioni e festival
Mostre ed esposizioni
Motels
Ristoranti e ritrovi
Teatri
Terme
Turismo estero
Villaggi vacanze
Settore: GIOCATTOLI
Bamboli e simili
Giocattoli componibili
Giochi comando distanza
Giochi elettronici
Giochi in genere
Giochi in scatola
Giochi prima infanzia
Modelli auto moto navi
Pelouche
Settore: IGIENICO SANITARI
Apparecchi acustici
Apparecchi cure estetiche
Articoli sanitari in genere
Assorbenti donna e mutandine
Calze elastiche
Campagne istituzionali igienico sanitari
Carta igienica
Centri di cura
Disinfettanti
Igiene intima
Istituti cure estetiche
Lenti da vista
Montature da vista
Pannolini bimbo e mutandine
Preparati per dentiera
Prodotti carta per igiene
Prodotti per animali
Prodotti per piedi
Profilattici - anticoncezionali
Puericultura leggera
Puericultura pesante
Sandali e zoccoli
Sterilizzanti
Termometri
Settore: INFORMATICA - ATTREZZATURE UFFICIO
Calcolatrici professionali
Campagne istituzionali attrezzature ufficio
Cancelleria
Colle e adesivi
Concessionarie importatori attrezzature ufficio
Diskettes e accessori computer
Minicomputers
Mobili per ufficio
Nastri adesivi
Personal computer rivenditori
Personal e microcomputer
Sistemi contabili e gestioni
Sistemi di ripografia
Sistemi elaborazione dati
Telecomunicazioni
Settore: LINEE - NAVIGAZIONE - FERROVIA
Linee aeree
Linee di navigazione
Linee ferroviarie
Settore: MOBILI
Arredamento in genere
Camera da letto
Camerette e mobili ragazzi
Caminetti
Campagne istituzionali mobili
Complementi per arredamento
Lampadari e lampade
Letti e reti
Mobili e cucina
Mobili da giardino
Mobili imbottiti
Mobili in stile
Mobili per bagno
Mobili per soggiorno
Scaffali per la casa
Sedie e sedili
Settore: OGGETTI PERSONALI - SPORTIVI
Armi e munizioni
Articoli da campeggio
Articoli per la scuola
Articoli sport auto - moto
Articoli sport in genere
Articoli sport per neve
Articoli sport per tennis
Bigiotteria
Bocchini pipe accessori
Campagne istituzionali oggetti personali sport
Gallerie d'arte
Gioielli
Linee preziose personali
Occhiali da sole
Oggetti personali sportivi in genere
Orologi
Pennarelli
Penne a sfera
Penne stilografiche
Pietre preziose e sintetiche
Rivenditori oggetti personali - sportivi
Strumenti musicali
Settore: OTTICA E FOTOGRAFICA
Accessori macchine foto
Apparecchi ottici
Campagne istituzionali ottica e fotografia
Carta fotografica
Cineprese
Macchine fotografiche
Obiettivi
Pellicole
Prodotti in genere ottica e fotografia
Proiettori
Settore: PRODOTTI PER TOILETTE
Campagne istituzionali prodotti per toilette
Coloranti per capelli
Creme barba e spume
Dentifrici
Deodoranti
Depilatori
Depilatori elettrici
Disinfettanti bocca
Doposhampoo e balsami
Lacche per capelli
Linee toilette
Preparati per bagno
Prodotti curativi per capelli
Prodotti per capelli in genere
Rasoi a mano
Saponette
Shampoo
Spazzolini denti
Toilette bimbi - linee neutre
Settore: PULIZIA CASA
Appretti
Decalcificanti
Detergenti bucato lavatrice
Detergeni delicato a mano
Detergenti superfici lavabili
Detergenti bucato a mano
Detergenti lava - incera
Detergenti piatti
Detergenti water
Guanti casalinghi
Insetticidi
Lucidanti metallo
Panni per pulizie
Pulizia in genere
Sturalavandini
Settore: RADIO - TV - HI-FI
Amplificatori - sintonizzatori
Autoradio
Campagne istituzionali radio TV hi-fi
Diffusori
Giradischi - compact
Impianti hi-fi
Nastri magnetici
Pile
Prodotti in genere radio TV hi-fi
Radioricetrasmittenti
Televisori
Videoregistratori
Settore: TESSUTI CONFEZIONI PER LA CASA
Biancheria in genere
Biancheria per il letto
Materassi
Tappeti
Tappeti orientali
Tessuti per arredamento
Settore: VARIE
Annunci civetta
Annunci vari
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI
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