092G0303
092G0303
Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli. (DECRETO 31 ottobre 1991 n. 459)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 26/4/1992 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 , sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008 , recante "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , concernente "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi"; Vista la deliberazione in data 27 lublio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , recante "Disposizioni per la prima applicazione dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , concernente lo smaltimento dei rifiuti", pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984 ; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1985, recante "Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli", pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985 ; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1986 di "Approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose", pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 1986 ; Visto l' art. 9- bis, comma 6, della legge 9 novembre 1988, n. 475 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1988, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, recante "Norme in materia di esportazione e di importazione dei rifiuti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988 ; Considerato che i rifiuti speciali nonche' quelli tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 , sopra menzionato, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, ai sensi del comma 4 dell'art. 9- bisdella legge n. 475/1988 sopra citata; Considerato che i rifiuti liquidi, solidi o pastosi, contenenti una o piu' sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , o da esse contaminati, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, sono da considerarsi pericolosi per la salute e l'ambiente anche ai fini del trasporto marittimo; Tenuto conto che tali sostanze sono da inserire nella classe 9 che comprende le merci che per loro natura non possono essere incluse in nessuna delle altre classi; Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in data 5 gennaio 1989; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 aprile 1991 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 3101955/MP del 23 ottobre 1991; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 ))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 ))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 ))
Art. 4
1. Per il trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi si applicano le norme sulle procedure relative all'autorizzazione di imbarco e sbarco previste dai successivi articoli.
Art. 5
1. Chi intende imbarcare rifiuti deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione e' ubicato il porto di imbarco.
2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione, in duplice esemplare, uno in lingua italiana ed uno in lingua inglese oppure, in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, nella quale i rifiuti sono indicati con riferimento alle classificazioni di cui al precedente art. 3, nonche' ai successivi articoli 13 e 14, oppure, in caso di rifiuti non pericolosi, da apposita dichiarazione della non pericolosita' degli stessi. Dalla dichiarazione deve risultare che i rifiuti sono imballati, contrassegnati ed etichettati secondo le norme del presente regolamento e che si trovano nelle condizioni richieste per il trasporto.
3. Quando trattasi di imbarco dei rifiuti con destinazione in Stati membri della Comunita' economica europea o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, alla domanda deve essere allegata copia della comunicazione effettuata all'autorita' competente di destinazione e dell'attestato di ricevimento della comunicazione senza osservazioni nel caso di Stati membri della CEE o dell'atto di assenso, comunque espresso, nel caso di Stati membri dell'OCSE. Per l'esportazione dei rifiuti verso Stati terzi rispetto alla CEE e all'OCSE, alla domanda di imbarco deve essere allegata apposita autorizzazione rilasciata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente, con in calce la dichiarazione di assenso dello Stato di destinazione.
4. Qualora i rifiuti non possano essere sbarcati nel porto di destinazione e vengano respinti, il detentore che ha imbarcato i rifiuti, solidalmente con il produttore degli stessi, ha l'obbligo, sostenendone gli oneri derivanti, di provvedere al loro smaltimento secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 6
1. La dichiarazione di cui al comma 2, dell'art. 5, deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico- fisiche e di pericolosita', le quantita' percentuali dei componenti e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi ad una delle tabelle allegate che formano parte integrante del presente regolamento o delle tabelle previste per le classi di cui ai successivi articoli 13 e 14, oppure deve attestare che i rifiuti non contengono sostanze pericolose.
2. Il formulario di identificazione di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 non puo' sostituire l'attestazione di cui al comma 1.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell' art. 18 del D.P.R. n. 915/1982 :
"Art. 18 (Documenti per il trasporto). - Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:
nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;
nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;
nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.
Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.
Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti - colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico - dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite.
Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sara' redatto anche nella lingua del Paese di destinazione e di partenza".
Art. 7
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 )) .
2. I colli contenenti rifiuti non pericolosi devono essere imballati in idonei recipienti metallici della capacita' massima di 400 kg e contrassegnati dalla dicitura "Rifiuti non pericolosi".
Art. 8
1. I rifiuti possono affluire nell'area portuale solo se confezionati secondo le modalita' di cui all'art. 7 e dopo la presentazione sia della documentazione di cui all'art. 6, sia dell'autorizzazione di cui all'art. 9.
Art. 9
1. Il capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione e' ubicato il porto d'imbarco, espletati gli accertamenti del caso, sentito eventualmente il chimico di porto, appone in calce ad un esemplare della dichiarazione, l'autorizzazione all'imbarco, stabilendone le modalita' a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 )) .
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla vigente normativa sullo stoccaggio e trasporto di rifiuti.
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 ))
Art. 11
1. Qualora sia previsto l'arrivo in un porto italiano di nave con a bordo rifiuti destinati ad impianti di smaltimento situati in territorio italiano, prima dell'arrivo deve essere data apposita comunicazione all'autorita' marittima del porto di sbarco, presentando copia autentica della comunicazione effettuata alla regione nel cui territorio e' ubicato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonche' copia dell'attestato o dell'autorizzazione di ricevimento della regione stessa.
2. L'autorita' marittima, su domanda degli interessati, rilascia, dopo effettuati gli accertamenti del caso, il nulla-osta allo sbarco, stabilendone le modalita' a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
Art. 12
1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 e del comma 7 dell'art. 3 del decreto 22 ottobre 1988 del Ministro dell'ambiente, all'autorita' marittima del porto di imbarco o di sbarco deve essere consegnata copia del bollettino di spedizione ai fini della sicurezza portuale. Nota all'art. 12:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 del D.M. 22 ottobre 1988:
"Art. 2 (Importazione di rifiuti). - 1. Il detentore di rifiuti che intenda introdurli nello Stato italiano e' tenuto ad effettuare una comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio e' situato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonche' all'autorita' competente degli Stati CEE interessati alla spedizione e al transito.
2. Nella comunicazione, effettuata sulla base dell'art. 3, comma 2, devono essere indicati:
l'origine e la composizione dei rifiuti, l'identita' del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un loro inventario particolareggiato;
le misure previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi;
le misure necessarie per assicurare la sicurezza dei trasporti ed in particolare il rispetto da parte del vettore delle condizioni fissate dagli Stati interessati per l'esercizio delle attivita' di trasporto;
l'esistenza di una espressione di volonta' contrattuale del destinatario dei rifiuti, che deve possedere una capacita' tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti in questione e deve essere debitamente autorizzato ai sensi dell' art. 6, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
il luogo di ingresso in Italia.
3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano ovvero di uno Stato membro della CEE.
4. In caso di trasporto via mare, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorita' marittima del porto di sbarco ai fini della sicurezza portuale.
5. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, la regione o provincia autonoma rilascia l'attestato di ricevimento trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente, salvo che ritenga di sollevare mo- tivate obiezioni in ordine ai profili di cui al comma 2.
In tal caso comunica, entro lo stesso termine, le obiezioni al detentore dei rifiuti, all'ufficio doganale del luogo per l'ingresso in Italia, alle autorita' competenti degli Stati di transito ed al destinatario dei rifiuti.
6. La spedizione non puo' essere effettuata verso l'Italia se la regione di destinazione non ha rilasciato, anche a seguito dei chiarimenti sulle obiezioni, attestato di ricevimento della comunicazione.
7. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, il destinatario trasmette al detentore e alle autorita' competenti degli Stati interessati una copia del bollettino di spedizione debitamente compilato.
8. Il destinatario e' tenuto a smaltire, entro il piu' breve tempo possibile dal ricevimento i rifiuti e ad inviare immediatamente al detentore ed alle autorita' competenti degli Stati CEE interessati la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti stessi.
Art. 3 (Esportazioni di rifiuti verso Stati appartenenti alla CEE ed all'OCSE). - 1. Il detentore di rifiuti in Italia che intenda spedirli in Stati membri della CEE deve effettuare una comunicazione all'autorita' competente dello Stato di destinazione e degli Stati CEE interessati dal transito nonche' alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti.
2. La comunicazione deve riportare i dati contenuti nell'apposita sezione del bollettino di spedizione. Il bollettino di spedizione di cui all'allegato I deve essere compilato conformemente alle istruzioni indicate nell'allegato II.
3. La regione o provincia autonoma puo' formulare obiezioni entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ovvero opporsi alla spedizione in quanto la medesima compromette i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e del PCB adottati ai sensi delle disposizioni vigenti, dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato CEE di destinazione.
4. La spedizione e' subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti, di un attestato di ricevimento della comunicazione rilasciato da parte dello Stato di destinazione. Copia dell'attestato di ricevimento viene trasmessa, a cura del detentore, al Ministero dell'ambiente e all'ufficio doganale di transito.
5. In caso di spedizione in uno Stato terzo rispetto alla CEE, ma appartenente all'OCSE, la spedizione e' subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma sul cui territorio sono stoccati i rifiuti, con copia al Ministero dell'ambiente, della documentazione attestante l'assenso dello Stato di destinazione dei rifiuti, espresso in calce o in allegato alla comunicazione. Deve essere altresi' presentato l'attestato di ricevimento rilasciato dall'ultimo Stato CEE di transito, limitrofo a quello di destinazione, qualora tale Stato abbia informato con almeno tre mesi di anticipo la Commissione CEE e l'Italia della volonta' di avvalersi di tale facolta'. La regione o provincia autonoma interessata, a meno che non ritenga di formulare obiezioni a norma del comma 3, rilascia apposita certificazione in ordine alla documentazione predetta, che deve essere esibita all'ufficio doganale al momento dell'esportazione.
6. La spedizione e' altresi' subordinata alla presentazione della garanzia di cui al successivo art. 6.
7. In caso di trasporto via mare, contestualmente alle comunicazioni di cui al comma 1, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorita' marittima del porto di imbarco ai fini della tutela della sicurezza portuale e della navigazione, fermo restando quanto disposto dall' art. 4, commi 4 , 5 e 6 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 .
8. Per quanto attiene al trasporto dei rifiuti in territorio italiano, si applica il disposto del precedente art. 2, comma 3".
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 ))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 ))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 ottobre 1991 Il Ministro della marina mercantile FACCHIANO Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992 Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 47
Allegato
ALLEGATO
(art. 2)
CLASSE 1
SIGLA: 1.156.
DENOMINAZIONE: rifiuti a base di esplosivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle degli esplosivi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi, etichetta, iscrizioni sull'etichetta, stivaggio: sono quelli stabiliti per gli esplosivi da cui i rifiuti derivano. Qualora i rifiuti siano costituiti da piu' di un esplosivo, si devono applicare le disposizioni relative all'esplosivo piu' pericoloso.
N. B. - Nel caso in cui i rifiuti della presente tabella contengano sostanze che presentano pericoli attribuibili alle altre classi di merci pericolose, i colli devono recare anche le etichette relative a tali pericoli secondari.
CLASSE 2
SIGLA: 2.134.
DENOMINAZIONE: rifiuti a base di gas.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei gas da cui derivano i rifiuti.
Imballaggio, grado massimo di riempimento, etichetta, stivaggio: sono quelli stabiliti per i gas da cui i rifiuti derivano. Qualora i rifiuti siano costituiti da piu' di un gas, si devono applicare le disposizioni relative al gas piu' pericoloso.
CLASSE 3
SIGLA: 3-A.32.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili.
Punto di infiammabilita': inferiore a -18 C.
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivani i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 3-A.33.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici.
Punto di infiammabilita': inferiore a -18 C.
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C e Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 3-A.34.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e
corrosivi.
Punto di infiammabilita': inferiore a -18 C.
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 3-A.35.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi.
Punto di infiammabilita': inferiore a -18 C.
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C, Mod. F e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 3-B.115.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili.
Punto di infiammabilita': tra -18 C e 23 C (escluso).
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco.
SIGLA: 3-B.116.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici.
Punto di infiammabilita': tra -18 C e 23 C (escluso).
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C e Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
SIGLA: 3-B.117.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e
corrosivi.
Punto di infiammabilita': tra -18 C e 23 C.
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco.
SIGLA: 3-B.118.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi.
Punto di infiammabilita': tra -18 C e 23 C (escluso).
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C, Mod. F e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
SIGLA: 3-C.72.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili.
Punto di infiammabilita': tra 23 C e 61 C.
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
SIGLA: 3-C.73.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici.
Punto di infiammabilita': tra 23 C e 61 C.
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C e Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
SIGLA: 3-C.74.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e
corrosivi.
Punto di infiammabilita': tra 23 C e 61 C.
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
SIGLA: 3-C.75.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi.
Punto di infiammabilita': tra 23 C e 61 C.
Limiti di esplosivita': -.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. C, Mod. F e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
CLASSE 4
SIGLA: 4.1.46.
DENOMINAZIONE: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra
forma
solida, infiammabili.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non piu' di 400 kg.
Etichetta: Mod. D1.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.
SIGLA: 4.1.47.
DENOMINAZIONE: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o in altra forma
solida, infiammabili e tossici.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non piu' di 400 kg.
Etichetta: Mod. D1 e Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
SIGLA: 4.1.48.
DENOMINAZIONE: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra
forma
solida, infiammabili e corrosivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non piu' di 400 kg.
Etichetta: Mod. D1 e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.
SIGLA: 4.1.49.
DENOMINAZIONE: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra
forma
solida, infiammabili, tossici e corrosivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: fusti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non piu' di 400 kg.
Etichetta: Mod. D1, Mod. F e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
SIGLA: 4.2.51.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. D2.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 4.2.52.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. D2 e Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 4.2.53.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, corrosivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. D2 e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 4.2.54.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici e corrosivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. D2, Mod. F e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 4.3.51.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. D3.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 4.3.52.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici, che a
contatto
con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. D3 e Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 4.3.53.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi, che a
contatto
con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. D3 e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 4.3.54.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici e corrosivi,
che a
contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. D3, Mod. F e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
CLASSE 5
SIGLA: 5.1.105.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. E1.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 5.1.106.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie
comburenti, tossici.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. E1 e Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 5.1.107.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, corrosivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. E1 e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 5.1.108.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici e corrosivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Etichetta: Mod. E1, Mod. F e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
SIGLA: 5.2.51.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, costituiti da
perossidi
organici.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 50 litri.
Etichetta: Mod. E2.
Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.
N.B. - Nel caso in cui i rifiuti della presente tabella contengano sostanze che presentano pericoli attribuibili alle altre classi di merci pericolose, i colli devono recare anche le etichette relative a tali pericoli secondari.
CLASSE 6
SIGLA: 6.1.304.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Gruppo imballaggio: I, II, III, secondo i criteri di tossicita'.
Etichetta: Mod. F (per i gruppi di imballaggio I e II); Mod. M.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
SIGLA: 6.1.305.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi e corrosivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 litri.
Gruppo imballaggio: I, II, III, secondo i criteri di tossicita'.
Etichetta: Mod. F e Mod. H (per i gruppi di imballaggio I e II);
mod. M e Mod. H (per il gruppo di imballaggio III).
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
CLASSE 6.2
Come stabilito all'art. 13 delle presenti norme, ai rifiuti infettanti si applicano integralmente le norme particolari previste per la relativa classe 6.2.
CLASSE 7
Come stabilito all'art. 14 delle presenti norme, ai rifiuti di materie radioattive si applicano integralmente le norme particolari previste per la relativa classe 7.
CLASSE 8
SIGLA: 8.261.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o dei processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 kg.
Gruppo imballaggio: I, II, III, secondo i criteri di corrosivita'.
Etichetta: Mod. H.
Stivaggio: per il gruppo di imballaggio I: categoria B. Per i gruppi di imballaggio II e III: categoria A.
CLASSE 9
SIGLA: 9.46.
DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi o pastosi; contenenti o
contaminati da una o piu' sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , inclusi i policloridifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, cosi' come classificati al punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembte 1982, n. 915.
Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.
Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non piu' di 250 kg.
Etichetta: Mod. I.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.
ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
1. Rifiuti a base di esplosivi.
2. Rifiuti a base di gas.
3. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili (punto di infiammabilita' inferiore a - 18 C).
4. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici (punto di infiammabilita' inferiore a -18 C).
5. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi (punto di infiammabilita' inferiore a -18 C).
6. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi (punto di infiammabilita' inferiore a -18 C).
7. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili (punto di infiammabilita' tra -18 C e 23 C).
8. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici (punto di infiammabilita' tra -18 C e 23 C).
9. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi (punto di infiammabilita' tra -18 C e 23 C).
10. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi (punto di infiammabilita' tra -18 C e 23 C).
11. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili (punto di infiammabilita' tra 23 C e 61 C).
12. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici (punto di infiammabilita' tra 23 C e 61 C).
13. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi (punto di infiammabilita' tra 23 C e 61 C).
14. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi (punto di infiammabilita' tra 23 C e 61 C).
15. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili.
16. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili e tossici.
17. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili e corrosivi.
18. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili, tossici e corrosivi.
19. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea.
20. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici.
21. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, corrosivi.
22. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici e corrosivi.
23. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
24. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
25. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
26. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici e corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
27. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti.
28. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici.
29. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, corrosivi.
30. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici e corrosivi.
31. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, costituiti da perossidi organici.
32. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi.
33. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi e corrosivi.
34. Rifiuti infettanti.
35. Rifiuti di materie radioattive.
36. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi.
37. Rifiuti liquidi, solidi o pastosi, contenenti o contaminati da una o piu' sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, cosi' come classificati al punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 .
* * *
A seconda dei vari tipi di pericolosita', i predetti rifiuti sono stati inseriti, ai fini dell'aggiornamento della classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008 , ai sensi del punto 6 dell' art. 9- bis della legge 9 novembre 1988, n. 475 , nelle relative pertinenti classi di merci pericolose come segue:
punto 1: classe 1 (esplosivi);
punto 2: classe 2 (gas);
punti da 3 a 14: classe 3 (liquidi infiammabili);
punti da 15 a 18: classe 4.1 (solidi infiammabili);
punti da 19 a 22: classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea);
punti da 23 a 26: classe 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili);
punti da 27 a 30: classe 5.1 (materie comburenti);
punto 31: classe 5.2 (perossidi organici);
punti 32 e 33: classe 6.1 (materie tossiche);
punto 34: classe 6.2 (materie infettanti);
punto 35: classe 7 (materie radioattive);
punto 36: classe 8 (corrosivi);
punto 37: classe 9 (materie pericolose diverse).
Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO
Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO