094G0727
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Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione. (DECRETO 24 novembre 1994 n. 687)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 1/1/1995 IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le disposizioni del capo II "Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia" del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 ; Viste le integrazioni e le modificazioni apportate alla predetta normativa con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ; Visto il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 , recante norme sul coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata; Visto l' art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , come successivamente modificato dall' art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356 , di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 ; Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , recante la "Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia"; Visto il proprio decreto 26 novembre 1991, recante criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione; Ritenuto di dover adottare, a norma dell'art. 10, comma 3, della surrichiamata legge n. 82 del 1991 , nuove disposizioni dirette ad individuare sia i criteri per la formulazione del programma per la protezione di chi collabora con la giustizia, sia i procedimenti per la sua adozione e attuazione, anche con riferimento al tema del cambiamento delle generalita' e alla predisposizione dei documenti di copertura oltre che alle modalita' di formulazione della proposta di ammissione a detto programma, ai compiti istruttori della commissione centrale e alle attivita' demandate al capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; Sentita la commissione centrale di cui all' art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , sopra indicato, che sullo schema del presente provvedimento si e' espressa nella seduta del 16 novembre 1994; Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, che sullo schema del presente provvedimento si e' espresso nella riunione del 24 novembre 1994; E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
Modalita' per la formulazione del programma 1. La commissione centrale prevista dall' art. 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , denominata legge negli articoli seguenti, formula lo speciale programma di protezione per i soggetti indicati nell'art. 9 della medesima legge dopo aver acquisito:
a) la proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o del prefetto;
b) il parere del procuratore nazionale antimafia, allorche' ricorrano le condizioni previste dall'art. 3;
c) la completa e documentata attestazione delle situazioni soggettive indicate nell'art. 12 della legge;
d) specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure preventive e di protezione gia' adottate o adottabili dall'autorita' di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonche' ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravita' e l'attualita' del pericolo in relazione alla collaborazione o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio relativamente a delitti compresi fra quelli previsti dall' art. 380 del codice di procedura penale .
2. La commissione puo' altresi' acquisire, anche mediante e a seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia, dell'autorita' che ha formulato la proposta o di altra autorita' che ad essa e' interessata, ogni ulteriore notizia utile ai fini della formulazione del programma di protezione, ivi compresi gli elementi concernenti l'importanza del contributo per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale e quelli di interesse ai fini delle dichiarazioni impegnative da rendere a norma dell'art. 12 della legge.
3. Quando e' necessario al fine di prevenire gravi delitti che attentano alla vita o alla incolumita' delle persone esposte al pericolo per effetto della collaborazione, la commissione puo' utilizzare anche gli atti e le informazioni trasmessi dall'autorita' giudiziaria a norma dell' art. 118 del codice di procedura penale ovvero a norma dell' articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, o dell'art. 102 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
4. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti, purche' siano presenti alla seduta almeno cinque di questi, di cui almeno un magistrato. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
5. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 2, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali, e le attivita' svolte per la attuazione dello speciale programma di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati ad organi diversi da quelli preposti all'attuazione dello speciale programma di protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
6. Nello svolgimento dei compiti istruttori indicati nei commi precedenti, la commissione si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , reca: "Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia".
- Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , reca: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa".
- Il testo del comma 2-quater dell'art. 2 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata), come successivamente modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356 , di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , e' il seguente:
"2-quater. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992.
A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facolta' di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonche' nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorita'. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , come introdotto dall' art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 , sono devolute al capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza".
- Il testo dell' art. 10 del D.L. n. 8/1991 , e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme gia' in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumita' dei soggetti elencati nell'art. 9 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio puo' essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalita' organizzata e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la commissione centrale si avvale dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonche' i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalita' di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 10 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell' art. 9 del D.L. n. 8/1991 , e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall' art. 380 del codice di procedura penale , possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita', provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.
2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1".
- Il testo dell' art. 12 del D.L. n. 8/1991 , modificato dall' art. 13 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 306 , e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
2. Lo speciale programma di protezione e' sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;
b) (abrogata);
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria o dalle Forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.
3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'art. 10".
- L' art. 380 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall' art. 419 del codice penale ;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall' art. 600 del codice penale ;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale ;
f) delitto di rapina previsto dall' art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall' art. 629 del codice penale ;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall' art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall' art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561 , delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall' art. 416-bis del codice penale ;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall' art. 416, commi 1 e 3, del codice penale , se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
- Il testo dell' art. 118 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 118 (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
1-bis. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.
2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio".
- Il testo dell' art. 1-quinquies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), e' il seguente:
"Art. 1-quinquies. - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario puo' proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni ed integrazioni; puo' altresi' esercitare le altre facolta' attribuite dalla stessa legge alle autorita' cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione.
L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Alto commissario ha facolta' di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all' art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario puo' esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facolta' di cui all' art. 165-ter del codice di procedura penale .
4. L'autorita' giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; e' altresi' trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali.
L'autorita' giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all' art. 307 del codice di procedura penale , dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa e' coperta dal segreto di ufficio.
5. L'autorita' giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, puo' fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalita' di tipo mafioso.
6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio ha facolta' di visitare gli istituti penitenziari e puo' avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell' art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto commissario. Tali facolta' non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario fara' specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'art. 1.
7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite puo' autorizzare le intercettazioni di cui all' art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , anche a richiesta dell'Alto commissario".
- Il testo dell' art. 102 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' il seguente:
"Art. 102 (Notizie di procedimenti penali). - 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonche' per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata.
4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all' art. 329 del codice di procedura penale , dispone con decreto motivato che la trasmissione si procrastinata per il tempo strettamente necessario".
Art. 2
Contenuti della proposta 1. La proposta per l'ammissione allo speciale programma di protezione contiene la indicazione delle persone esposte al pericolo e dei motivi dai quali derivano il pericolo stesso, la sua gravita' e attualita'. Per evidenziare l'importanza del contributo, gli elementi concernenti il pericolo per l'incolumita' e quelli di interesse ai fini delle dichiarazioni impegnative di cui all'art. 12 della legge, la proposta del procuratore della Repubblica di ammissione allo speciale programma di protezione, ovvero il parere dello stesso procuratore, quando la proposta e' effettuata da altra autorita', indica, fra l'altro, i principali fatti criminosi sui quali il soggetto proposto sta rendendo le dichiarazioni e i motivi per i quali esse sono ritenute attendibili e importanti per le indagini o per il giudizio. La proposta o il parere precisa, inoltre, se risultano elementi che confermano l'attendibilita' delle dichiarazioni acquisite e, nel caso si tratti di dichiarazioni rese da soggetto appartenente a un gruppo criminale, di quale gruppo si tratta e quale ruolo in esso ricopre il soggetto proposto.
2. Salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione, il procuratore della Repubblica allega alla proposta o al parere reso all'autorita' proponente copia del verbale dell'atto, di seguito denominato "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", con il quale il soggetto interessato ha manifestato all'autorita' giudiziaria la volonta' di collaborare e nel quale ha reso, con le forme e le modalita' previste dal codice di procedura penale per gli atti di indagine del pubblico ministero, le informazioni indicate nel comma 1 ed ha esposto, fra l'altro, quantomeno sommariamente, i dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravita' e allarme sociale di cui e' a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori. ((1)) 3. Il verbale delle dichiarazioni preliminari e' sostituito dal "verbale di informazioni ai fini delle indagini" quando il soggetto proposto risulta estraneo a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualita' di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti. ((1)) 4. Dal contenuto del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni e' fatta menzione nella proposta o nel parere del procuratore della Repubblica anche nei casi in cui non e' possibile la contestuale trasmissione per i motivi indicati nel comma 2. ((1)) 5. La proposta indica se, a seguito della redazione del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni, sono state interessate le autorita' di pubblica sicurezza per l'adozione delle eventuali misure di tutela, e, qualora la dichiarazione sia resa da soggetti detenuti o internati ovvero li coinvolga, anche il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
In tali casi, deve essere acquisita la documentazione proveniente dalle autorita' competenti e attestante il tipo di misure adottate.
6. Quando la proposta o il parere del procuratore della Repubblica riguarda persone esposte a pericolo per effetto di collaborazione offerta anteriormente, il verbale delle dichiarazioni preliminari o il verbale di informazioni e' sostituito da informazioni scritte sul contenuto della collaborazione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 8 settembre 1995 n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 13/09/1995, n. 38) "Dichiara che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le disposizioni di cui agli artt. 2, commi secondo, terzo e quarto, e 4, comma secondo, del decreto ministeriale anzidetto, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che cio' possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", o, a seconda dei casi, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini"; e di conseguenza annulla in parte qua le norme anzidette".
Art. 3
Parere del procuratore nazionale antimafia 1. Sulla proposta di ammissione allo speciale programma di protezione, la commissione centrale richiede il parere del procuratore nazionale antimafia quando la collaborazione attiene a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall' art. 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale , in relazione ai quali sussiste la possibilita' che piu' uffici del pubblico ministero procedano a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice.
2. Il parere indicato nel comma 1 puo' essere richiesto anche quando sussistono elementi per ritenere che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia dispone per l'esercizio delle sue funzioni siano necessari per la formulazione del programma di protezione e, in specie, per le valutazioni della commissione sulla importanza del contributo e sui pericoli per l'incolumita'.
Note all' art. 3 :
- Il comma 3-bis dell'art. 51 del codice di procedura penale recita: "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416- bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
- L' art. 371 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero). - 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 ovvero si tratta di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre;
b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza".
Nella lettera a) del comma 2 sono state soppresse le parole "di reato continuato o" dopo le parole "ovvero si tratta" dell' art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 . Questa deposizione, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. 4
Provvedimenti del capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza 1. Il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza adotta le misure indicate nell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge, allorche' ricorrono casi di particolare urgenza che non consentono di attendere le deliberazioni della commissione centrale.
2. La particolare urgenza delle misure, i loro contenuti e la loro durata sono determinati dal capo della Polizia sulla scorta della proposta o, quantomeno, di una dettagliata segnalazione delle autorita' competenti per la proposta che evidenzi l'importanza del contributo, gli elementi concernenti i pericoli per l'incolumita' e che indichi le persone esposte al pericolo, i motivi dai quali derivano il pericolo stesso, la sua gravita' e la sua attualita', nonche' le ragioni per le quali le misure adottate o fatte adottare anche da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non sono ritenute idonee. Prima di adottare le misure, il capo della Polizia acquisisce il parere di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonche', ove necessarie in relazione alle misure da adottare, le attestazioni di cui alla lettera c) dello stesso articolo. Se il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni non e' trasmesso unitamente alla segnalazione, questa ne deve riportare il contenuto o deve comunque attestarne l'acquisizione. ((1)) 3. Decorsi novanta giorni, il provvedimento del capo della Polizia cessa di avere effetto se la commissione non ha deliberato il programma di protezione, sulla proposta formulata nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della legge e dall'art. 2 del presente decreto. Il termine e' prorogabile una sola volta non oltre novanta giorni, sempreche' l'autorita' proponente abbia trasmesso la proposta di ammissione allo speciale programma.
4. Il termine indicato nel primo periodo del comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i provvedimenti del capo della Polizia adottati prima di tale data.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 8 settembre 1995 n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 13/09/1995, n. 38) "Dichiara che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le disposizioni di cui agli artt. 2, commi secondo, terzo e quarto, e 4, comma secondo, del decreto ministeriale anzidetto, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che cio' possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", o, a seconda dei casi, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini"; e di conseguenza annulla in parte qua le norme anzidette".
Art. 5
Modifica e revoca del programma 1. Lo speciale programma di protezione previsto dall'art. 10 della legge e' a termine e puo' essere modificato o revocato in relazione all'attualita' del pericolo, alla sua gravita' e alla idoneita' delle misure adottate, nonche' in relazione alla condotta delle persone interessate e all'osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
2. Prima di procedere alla seduta per la delibera sulla revoca del programma, il presidente della commissione centrale dispone per l'acquisizione del parere dell'autorita' che ha formulato la proposta e, se ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3, del parere del procuratore nazionale antimafia. Ove occorra, la commissione, prima di procedere alla revoca, provvede altresi' a richiedere alle autorita' competenti i dati e le informazioni indicati nell'art. 1.
3. La revoca e' disposta quando e' cessata l'esposizione a grave e attuale pericolo ovvero sono ritenute comunque adeguate le ordinarie misure di tutela adottabili dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta o internata, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Nella valutazione sulla attualita' e sulla gravita' del pericolo, la commissione tiene conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese. Le dichiarazioni sono valutate anche con riferimento alla loro utilizzabilita' nei giudizi e tenendo conto delle indicazioni offerte dalle autorita' giudiziarie competenti in ordine alle verifiche compiute sulla attendibilita' delle dichiarazioni medesime.
5. Qualora il soggetto interessato non abbia rispettato gli impegni che, a norma dell'art. 12 della legge, ha assunto all'atto della sottoscrizione dello speciale programma di protezione, la commissione puo' disporne la modifica o la revoca allorche' ritenga che, per effetto delle inosservanze, del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, non sia piu' possibile assicurare misure di protezione ovvero queste siano superflue perche' le condotte tenute sono di per se' indicative del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione.
6. Costituiscono fatti valutabili ai fini della modifica o della revoca delle misure di tutela e di assistenza sia l'avvenuto cambiamento delle generalita' del soggetto interessato sia l'offerta al medesimo della concreta possibilita' di svolgere attivita' di lavoro o di impresa.
7. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto allo speciale programma di protezione, la commissione indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca del programma. Se il termine non e' indicato, esso e' di un anno dalla data del provvedimento.
8. La commissione e' comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 7 ogni volta che ne faccia motivata richiesta il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o l'altra autorita' che ha formulato la proposta.
9. Salva la facolta' della commissione di richiedere all'autorita' competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-ter della legge, la modifica o la revoca dello speciale programma di protezione non produce effetti sui provvedimenti medesimi e sulla applicabilita' delle disposizioni dell' art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale .
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 10 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell' art. 12 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 13-ter del D.L. n. 8/1991 , aggiunto dall' art. 13, comma 2, del D.L. n. 306/1992 , e' il seguente:
"Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354 , sono disposte sentita l'autorita' che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento puo' essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui l'autorita' indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.
3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione".
- Il testo dell' art. 147-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ), introdotto dall' art. 7, comma 2, del D.L. n. 306/1992 e' il seguente:
"Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, puo' disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame puo' svolgersi a distanza secondo modalita' tali da assicurare la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identita' di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinita' dell'esame.
2. Le modalita' di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficolta' ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame".
Art. 6
Rapporti con l'autorita' giudiziaria
e con l'Amministrazione penitenziaria 1. Per la formulazione del parere previsto dall'articolo 13-ter della legge e, comunque, per la migliore formulazione o adeguamento del programma di protezione, il direttore dell'istituto penitenziario, prima di inoltrare la domanda di un detenuto ammesso allo speciale programma di protezione, tendente ad ottenere la concessione dei permessi premio o delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 25 luglio 1975, n. 354 , e di inoltrare, per l'approvazione, il provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno, informa l'autorita' che ha deliberato il programma e il Servizio centrale di protezione.
2. Prima di formulare il parere previsto dall'art. 13-ter della legge, la commissione centrale richiede all'autorita' giudiziaria informazioni sulle verifiche relative all'attendibilita' della collaborazione emergenti dai provvedimenti che hanno definito i procedimenti in relazione ai quali la collaborazione e' stata prestata, ovvero, se la definizione non e' avvenuta, dei provvedimenti che hanno concluso le fasi in cui ognuno di essi si trova.
3. Ai fini dell'applicazione dell' art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , la relativa attestazione puo' essere richiesta al Servizio centrale di protezione ovvero all'autorita' che ha deliberato il programma di protezione o che ha adottato le misure.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 13-ter del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 5.
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 , reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'". Il capo VI relativo reca: "Misure alternative alla detenzione e remissione del debito".
- Per il testo dell' art. 147-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 si veda in nota all'art. 5.
Art. 7
Modalita' di custodia in istituto penitenziario 1. Quando la proposta di ammissione allo speciale programma di protezione e' formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati e sempreche' non siano adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 4, o dall'art. 13-bis della legge, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti separati o ad apposite sezioni di istituto. L'assegnazione e' disposta fino alla definizione dello speciale programma di protezione e anche successivamente a questo salvo che, in tal caso, il Dipartimento non ritenga di dover provvedere per l'assegnazione ad altro istituto o sezione di istituto.
2. In vista della formulazione della proposta di cui al comma 1 e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentito il procuratore nazionale antimafia, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, e a richiesta del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, quando questi ha adottato misure di protezione a norma dell'art. 4, puo' disporre la custodia dei detenuti e degli internati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto, curando pero' che si tratti di istituti o sezioni comunque diversi da quelli indicati nel comma 1. Allo stesso modo, su richiesta del procuratore della Repubblica e osservata la procedura indicata nel periodo che precede, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede nei confronti dei soggetti dei quali il procuratore della Repubblica si appresta a raccogliere il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni; in tal caso, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria cura che i soggetti medesimi siano custoditi in istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza.
3. Nei casi indicati nei commi precedenti, la custodia e' assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato e le altre modalita' stabilite con il decreto da adottarsi a norma dell'art. 13-ter, comma 4 della legge.
Note all' art. 7 :
- L' art. 13 del D.L. n. 8/1991 cosi' recita:
"Art. 13. - 1. Lo speciale programma di protezione puo' comprendere il trasferimento delle persone di cui all'art. 9 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantire la riservatezza, secondo le modalita' stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al comma 3 dell'art. 10.
2. Ai soli fini di cui al comma 1 puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati e' punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.
4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalita', l'autorizzazione puo' essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare".
- Il testo dell' art. 13-bis del D.L. n. 8/1991 , aggiunto dall' art. 13, comma 1, del D.L. n. 306/1992 , e' il seguente:
"Art. 13-bis. - 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare, su richiesta del capo della Polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona e' ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio puo' autorizzare specifiche modalita' esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.
2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.
3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia".
- Per il testo dell' art. 13-ter, comma 4 del D.L. n. 81/1991 si veda in nota all'art. 5.
Art. 8
Custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari 1. La richiesta del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'art.13-bis della legge, e le autorizzazioni dell'autorita' giudiziaria, previste dallo stesso articolo e dall'art. 13, comma 4, della medesima legge, possono essere formulate e adottate sentito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in ordine all'attuale idoneita', quale risultante dai dati in suo possesso, della custodia in istituto penitenziario a salvaguardare efficacemente ogni esigenza di sicurezza relativa al detenuto o all'internato, per il quale e' stata proposta l'ammissione allo speciale programma di protezione ovvero sono state adottate dal capo della Polizia le misure indicate dall'art. 11, comma 1, della legge.
2. Almeno ogni tre mesi, le autorita' giudiziarie che hanno concesso le autorizzazioni indicate nel comma 1 provvedono a valutare nuovamente la sussistenza dei gravi e urgenti motivi di sicurezza che avevano imposto la custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari. Prima di procedere al rinnovo delle autorizzazioni, la competente autorita' giudiziaria acquisisce aggiornate indicazioni dal capo della Polizia, nelle ipotesi previste dall'articolo 13-bis, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, e dal procuratore nazionale antimafia, oltre che nei casi di cui all'art. 13-bis, comma 3, della legge, quando ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3 del presente decreto.
3. I provvedimenti con i quali sono adottate, a norma degli articoli 13, comma 4, e 13-bis della legge, le misure di custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari hanno comunque efficacia non oltre la definizione del programma di protezione.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 13 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.
- Per il testo dell' art. 13-bis del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.
- Per il testo dell' art. 11 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 4.
Art. 9
Predisposizione del documento di copertura 1. Ai fini della predisposizione del documento di copertura previsto dall'art. 13, comma 2, della legge, il direttore del Servizio centrale di protezione richiede agli uffici competenti esemplari in bianco per carte di identita' o per altri documenti di identificazione.
2. Il Servizio centrale di protezione provvede alla predisposizione del documento e chiede alle autorita' competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, le registrazioni previste dalla legge e gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari.
3. Presso il Servizio centrale di protezione e' tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento di copertura predisposto a norma dei commi precedenti.
Presso gli uffici competenti e' tenuto un registro riservato attestante il numero e le caratteristiche degli esemplari per carte di identita' o per titoli a questa equipollenti rilasciati al Servizio centrale di protezione a norma del comma 1.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 13 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.
Art. 10
Documentazione relativa al cambiamento delle generalita' 1. Il registro dei dati di cui all' art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , e' composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello in allegato A al presente regolamento, ed e' tenuto in unico originale. Il registro non puo' essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del presidente della commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina del registro il numero del registro e il numero dei fogli di cui e' composto.
2. In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo, e, in quest'ultimo, le generalita' della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito.
3. Per ciascuna iscrizione, e' annotato il numero dell'atto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate a mano con le modalita' di cui all' art. 25 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 .
4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle gia' iscritte nel registro e' effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalita' di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone gia' iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalita' di cui al comma 2.
5. Gli atti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalita' e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6.
6. Per ciascuna persona nei cui confronti e' adottato il decreto di cambiamento delle generalita' sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalita' ed una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonche' del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 3 del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia) e' il seguente:
"Art. 3 (Decreto di cambiamento delle generalita'.
Registro dei dati). - 1. Con il decreto di cambiamento delle generalita', sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonche' dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all' art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , per le quali l'autorita' appositamente designata dalla commissione centrale e' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.
2. I dati di cui al comma 1, nonche' le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all' art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalita', sono iscritti in apposito registro istituito presso il servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , alla cui tenuta puo' essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro e' esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalita', acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonche' i dati conservati dal predetto centro di elaborazione.
4. Il servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte.
5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonche' i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalita'".
- L' art. 25 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) cosi' recita:
"Art. 25. - Nei registri ogni scritturazione e' fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.
Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o piu' parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare per modo che possono in ogni tempo essere lette; nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei chiarimenti e dei testimoni".
Art. 11
Autorita' designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalita' 1. L'autorita' incaricata di inoltrare le richieste di cui all' art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , e', di norma, il direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dallo stesso Servizio, specificamente designata.
2. La commissione centrale puo' autorizzare l'autorita' di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle indicate dal presente articolo.
L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato.
3. Le richieste di rilascio di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata.
4. Il direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla commissione centrale, sulle modalita' di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 novembre 1994 Il Ministro dell'interno MARONI Il Ministro di grazia e giustizia BIONDI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119 , e' il seguente:
"Art. 4 (Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti). - 1. L'autorita' designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalita', ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento e' completato a cura del servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3.
2. L'autorita' designata richiede, altresi', le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalita', sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalita' e le altre qualita' richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3.
3. In nessun caso puo' essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalita'. E' fatto comunque divieto all'autorita' designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualita', situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti.
4. L'autorita' designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3.
5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque e' legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorita' richiedente.
6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalita' della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorita' di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne da' notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti.
7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all' art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Republica 30 maggio 1989, n. 223".
Allegato A
ALLEGATO A
Fac-simile del registro dei dati di cui all'art. 3 del Lgs. 29 marzo 1993, n. 119.
REGISTRO DEI DATI RELATIVO AL CAMBIAMENTO DELLE
GENERALITA'
(Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 )
Il presente registro n si compone di n fogli e di n pagine
Roma, il
(luogo e data della vidimazione) (qualifica, cognome e nome)
Foglio n pag. (segue a foglio n. )
GENERALITA' ORIGINARIE
Sez. I - Identita' della persona
Cognome e nome:
Data e luogo di nascita:
Estremi dell'atto di stato civile:
(richiamo atto n: fasc. n: )
Paternita' e maternita':
Sez. II - Coniugio e filiazione
Cognome, nome, data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del conuige:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Data e luogo del matrimonio:_________________________________________ Estremi dell'atto di stato civile:___________________________________
Eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti
relativi:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. III - Altri atti di stato civile
Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
(segue a foglio n ) pag. /b NUOVE GENERALITA'
Sez. I - Identita' della persona
Cognome e nome:
Data e luogo di nascita:
Estremi dell'atto di stato civile se adottato:
_____________________________________________________________________
(richiamo atto n: fasc. n: )
Paternita' e maternita':
Sez. II - Coniugio e filiazione
Cognome, nome, data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del conuige:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Data e luogo del matrimonio:_________________________________________ Estremi dell'atto di stato civile se adottato:_______________________
_____________________________________________________________________
Eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti
relativi:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. III - Altri atti di stato civile
Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Foglio n pag. n (segue a foglio n )
Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali
Residenza anagr.
_____________________________________________________________________ Domicilio o dimora___________________________________________________ (Precedenti al cambiamento delle generalita')
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Cod. fiscale: Cod. sanitario:
Passaporto o altro titolo di espatrio, data e luogo di emissione,
validita':
_____________________________________________________________________
Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi
Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento, validita':
1) 2) 3)
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. VI - Titoli di studio
Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento:
1) 2)
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili
Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile. A testo libero:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
(segue a foglio n ) pag. n /b Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali
Residenza anagr.
_____________________________________________________________________ Domicilio o dimora___________________________________________________ (Precedenti al cambiamento delle generalita')
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Cod. fiscale: Cod. sanitario:
Documenti di identificazione o validi per l'espatrio, data e luogo di
emissione, validita': (specificare, se si tratta di documenti di
copertura, i limiti di utilizzazione)
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi
Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento, validita':
1) 2) 3)
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. VI - Titoli di studio
Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento:
1) 2)
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili
Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile, eventuali negozi simulati, rappresentante generale, eventuali rappresentanti speciali. A testo libero:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Foglio n pag. (segue a foglio n )
Sez. VIII - Risultanze del CED dei dati di polizia
Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. IX - Risultanze del casellario giudiziale
A testo libero:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso
Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
(segue a foglio n ) pag. /b Sez. VIII - Iscrizioni nel CED dei dati di polizia
Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. IX - Iscrizioni nel casellario giudiziale
A testo libero:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )
Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi
Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(richiamo atti nn: fasc. nn: )