Monitoring Gesetzessammlung

098G0023

IT - Regolamenti Ministeriali

098G0023

Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in lunghe missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. (DECRETO 04 luglio 1997 n. 492)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 7-2-1998 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e, in particolare il suo articolo 24; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 , contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e, in particolare, il suo titolo IV; Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863 , concernente il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ; Considerato il lungo tempo trascorso dall'emanazione del predetto decreto intermisteriale e, quindi, la necessita' di rivederne le disposizioni in materia di trattamento economico in materia di trattamento economico spettante al personale di cui all' articolo 17 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , inviato in missione per periodi superiori a quattro mesi, cosi' da: diminuire il divario fra indennita' di base riconosciute alla seconda e terza categoria; realizzare una corrispondenza fra personale di livelli comparabili di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 ; evitare rilevanti disparita' di trattamento fra personale impiegato nelle stesse sedi; Ritenuto quindi: di elevare da sei a sette il totale delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1.1 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 ; di rimodulare conseguentemente i tre livelli delle indennita' di base riconosciute al personale di cui all'articolo 2 ed i cinque riconosciuti a quello di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare l'articolo 17; Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996 ; Ritenuta la necessita' di attenersi alle indicazioni fornite dal citato parere; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il testo del punto 1) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 19 febbraio 1988, n. 863 , e' sostituito dal seguente:
"1) una indennita' di base mensile cosi' distinta secondo le seguenti categorie:
I - personale di qualifica non inferiore a
dirigente generale ed altro personale equiparato . L. 215.000
II - dirigenti ed altro personale equiparato . " 195.000
III - nona qualifica funzionale del
personale civile delle amministrazioni dello
Stato ed altro personale equiparato .............. " 175.000
IV - ottava qualifica funzionale del
personale civile delle amministrazioni dello
Stato ed altro personale equiparato .............. " 155.000
V - settima qualifica funzionale del
personale civile delle amministrazioni dello
Stato ed altro personale equiparato .............. " 125.000
VI - sesta e quinta qualifica funzionale
del personale delle amministrazioni dello
Stato ed altro personale equiparato .............. " 110.000
VII - personale civile delle amministrazioni
dello Stato di qualifica inferiore alla quinta
ed altro personale equiparato .................. " 95.000
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il titolo IV del D.P.R. n. 177/1988 e' il seguente:
"Titolo IV
Missione di cooperazione".
- Il testo dell' art. 17 della legge n. 49/1987 e' il seguente:
"Art. 17 (Invio in missione). - 1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo e' tratto dalle seguenti categorie:
a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
b) personale a contratto di cui all'art. 12 e quello previsto dall'art. 16, comma 1, lettera e);
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal comitato direzionale".
- Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Per il testo degli articoli 1 e 3 del D.I. n. 863 del 19 febbraio 1988, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ne' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi, vedi nelle note agli articoli 1 e 3 di questo decreto.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del sopra citato D.M. n. 863/1988 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1. - L'indennita' di servizio all'estero di cui all' art. 24, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 49 , per il personale di cui all'art. 17, lettera a), della stessa legge, inviata in missione all'estero
per periodi superiori a quattro mesi nei limiti dei contingenti determinati ai sensi dell'art. 21 della stessa legge e' costituita dalla somma delle seguenti componenti:
1) una indennita' di base mensile cosi' distinta secondo le seguenti categorie:
I - personale di qualifica non inferiore a dirigente
generale ed altro personale equiparato ......... L. 215.000
II - dirigenti ed altro personale equiparato ....... " 195.000
III - nona qualifica funzionale del personale civile
delle amministrazioni dello Stato ed altro
personale equiparato ......................... " 175.000
IV - ottava qualifica funzionale del personale
civile delle amministrazioni dello Stato ed
altro personale equiparato .................... " 155.000
V - settima qualifica funzionale del personale
civile delle amministrazioni dello Stato ed
altro personale equiparato ..................... " 125.000
VI - sesta e quinta qualifica funzionale del
personale delle amministrazioni dello Stato ed
altro personale equiparato .................... " 110.000
VII - personale civile delle amministrazioni dello
Stato di qualifica inferiore alla quinta ed
altro personale equiparato ................... " 95.000
2) da una maggiorazione di sede pari al 40,75% dell'indennita' di base, moltiplicato per un coefficiente di sede identico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.
Ai fini della determinazione dell'indennita' di cui al presente articolo, il decreto che dispone la missione stabilisce la classificazione di ciascun dipendente in una delle categorie sopra specificate basandosi sulle indicazioni fornite dall'amministrazione o ente di appartenenza circa i titoli e qualifiche professionali del dipendente".

Art. 2

1. Il testo dell' articolo 2 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - L'indennita' di servizio all'estero di cui all' articolo 24, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , per il personale di cui all'articolo 17, lettera b), della stessa legge inviato in missione per periodi superiori a quattro mesi e' costituita dalla somma delle seguenti componenti e si aggiunge alla retribuzione metropolitana di cui all' art. 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 :
1) una indennita' di base mensile, pari a L. 195.000 per il primo livello di retribuzione, L. 175.000 per il secondo livello e L. 155.000 per il terzo livello;
2) una maggiorazione di sede pari al 36% dell'indennita' di base moltiplicato per un coefficiente di sede indentico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.".

Art. 3

1. Il testo della lettera b), punto 1), dell' articolo 3 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 e' sostituito dal seguente:
"b) una indennita' di base mensile pari, a L. 195.000 per il livello A.1, L. 175.000 per il livello A.2, L. 155.000 per il livello A.3, L. 110.000 per il livello B, L. 95.000 per il livello C".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 luglio 1997 Il Ministro degli affari esteri Dini p. il Ministro del tesoro Pennacchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1997 Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 31 Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 del sopra citato D.I. n. 863/1988, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3. - Al personale di cui all' art. 17, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 49 , inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi nei limiti del contingente di cui all'art. 25, comma 1 della stessa legge, spetta il seguente trattamento economico ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art. 26:
a) una retribuzione metropolitana mensile lorda distinta nei seguenti livelli secondo le diverse qualificazioni del personale:
A - personale munito di laurea o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabile:
A.1 - con almeno venti anni di comprovata effettiva
esperienza professionale nel settore specifico in
cui dovra' svolgere l'attivita' .................. L. 1.400.000
A.2 - con almeno dieci anni di comprovata effettiva
esperienza professionale nel settore specifico in
cui dovra' svolgere l'attivita' .................. L. 1.200.000
A.3 - con almeno dieci anni di comprovata effettiva
esperienza professionale nel settore specifico in
cui dovra' svolgere l'attivita' .................. L. 1.000.000
B - personale munito di diploma di istruzione di
secondo grado o di altro titolo di studio
equipollente o di qualificazione professionale
equiparabile, con almeno tre anni di comprovata
effettiva esperienza professionale nel settore
specifico in cui dovra' svolgere l'attivita' ....... " 250.000
C - personale tecnico qualificato, sprovvisto dei
titoli previsti per le categorie A e B, con almeno
tre anni di comprovata effettiva esperienza
professionale nel settore specifico in cui dovra'
svolgere l'attivita' ............................... " 750.000
b) una indennita' di servizio all'estero costituita dalla somma delle seguenti componenti:
1) una indennita' di base mensile pari a L. 195.000 per il livello A.1, L. 175.000 per il livello A.2, L. 155.000 per il livello A.3, L. 110.000 per il livello B, L. 95.000 per il livello C;
2) una maggiorazione di sede pari al 40,75% dell'indennita' di sede moltiplicato per un coefficiente di sede identico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare dal luogo in cui l'esperto presta servizio.
Il decreto che dispone la missione stabilisce la classificazione del personale ai fini del trattamento economico.
Per qualificazioni professionali equiparabili alla laurea o a un diploma di istruzione di secondo grado, s'intendono quelle che normalmente presuppongono il possesso rispettivamente della laurea o del diploma di istruzione di secondo grado".
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