096G0627
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Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". (DECRETO 29 ottobre 1996 n. 603)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 12-12-1996 Il MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto l' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , contenente: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "; Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474 ; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 ; Visto il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349 ; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 ; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994; Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , espresso il 9 maggio 1995 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale, con nota prot. UCA/7161/II.4.5.2.1 del 12 giugno 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota 3-3696 del 28 giugno 1996; ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua, in conformita' del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero delle finanze e degli organi periferici dipendenti, ivi compresi l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il Corpo della guardia di finanza, sottratti all'accesso in relazione al comma 2 dell'art. 24 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall' art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall' art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge".
Note alle premesse:
- Per il testo dell' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , si veda in nota al titolo.
- Si trascrive il testo dell' art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici".
- Il R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258 , reca: "Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".
- La legge 23 aprile 1959, n. 189 , reca: "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza".
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti devono recare la denominazione di "regolamento" e devono essere adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge 10 ottobre 1989, n. 349 , reca: "Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando ed in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo".
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358 , reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 , reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze".
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, reca: "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
- Si riporta il testo dell' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 27 - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidente delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione vigila affinche' venga attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".
- Per il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), si veda in note alle premesse.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , si veda in nota al titolo.
- Per il testo dell' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 si veda in nota al titolo.
- Per il testo dell' art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in note alle premesse.
Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali. 1. Ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale nonche' l'esercizio della sovranita' nazionale, la continuita' e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:
a) documenti relativi all'attivita' investigativa ed ispettiva la cui diffusione puo' pregiudicare l'attivita' di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali;
b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonche' dei servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali;
c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione di beni e servizi considerati di carattere strategico;
d) documenti relativi all'assegnazione di personale agli organismi di informazione e sicurezza;
(( d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonche' le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate. ))
Art. 3
Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla
determinazione ed attuazione della politica monetaria e valutaria. 1. Ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, e' sottratta all'accesso la seguente categoria di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:
a) studi, relazioni, indagini ed elaborazioni finalizzati alla determinazione e all'attuazione della politica tributaria e alla quantificazione del gettito fiscale, dalla cui anticipata diffusione possa derivare pregiudizio alle scelte di politica monetaria e valutaria.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera b), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in note alle premesse.
Art. 4
Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonche' alla prevenzione ed alla repressione della criminalita'. 1. Ai sensi della lettera c) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita', sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:
a) documenti relativi all'attivita' investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalita' nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonche' degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attivita' di indagine;
b) atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Commissione dell'Unione europea o di altri organismi internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle frodi stesse;
c) documenti relativi alle assegnazioni di personale alla Direzione investigativa antimafia ed al servizio centrale di protezione in favore dei collaboratori della giustizia, alle richieste di personale da parte delle autorita' giudiziarie, di altre autorita' dello Stato, di enti o del Corpo della guardia di finanza per il successivo impiego in attivita' di polizia giudiziaria o di polizia tributaria, ovvero connesse ad incarichi per i quali e' richiesto un rapporto fiduciario;
d) atti e documenti attinenti alla identita' e gestione delle fonti confidenziali ed alle informazioni fornite dalle fonti stesse, individuate o anonime, nonche' contenute in esposti da chiunque inoltrati;
e) documenti attinenti all'attivita' informativa nei settori istituzionali, siano essi originati autonomamente sia che provengano da altri organismi, in Italia o all'estero, con i quali intercorrono rapporti di collaborazione diretta o indiretta;
f) atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilita' del personale del Corpo della guardia di finanza, nonche' i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalita' e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorita' di pubblica sicurezza;
g) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorita' nazionale e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, nonche' degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
h) atti e documenti riguardanti l'organizzazione, le strutture, la dislocazione sul territorio dei presidi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo della guardia di finanza, nonche' l'approvvigionamento, la dislocazione e la consistenza delle scorte di materiali, inerenti l'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalita';
i) documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonche' all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attivita' svolta nei settori istituzionali;
l) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;
m) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie o informazioni rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita';
n) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte, ivi comprese le relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;
o) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti a rischio, limitatamente alle parti la cui conoscenza puo' agevolare la commissione di atti di sabotaggio.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera c), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in note alle premesse.
Art. 5
Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti
alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso, fatte salve le richieste del titolare dell'interesse, le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:
a) documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attivita' amministrativa;
b) documenti contenenti progetti tecnici o studi presentati da concorrenti nel corso delle procedure di acquisizione di beni mobili, immobili e servizi;
c) atti di natura strumentale concernenti la predisposizione di programmi e l'elaborazione di criteri selettivi per l'individuazione delle categorie economiche sottoposte a controlli, nonche' gli elenchi dei soggetti selezionati automaticamente ai fini dell'azione accertatrice degli uffici;
d) atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie;
e) atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione ne' ad altra forma di pubblicita' verso terzi;
f) documenti caratteristici, matricolari o concernenti situazioni dei dipendenti dell'Amministrazione ovvero dei candidati all'assunzione, salvo quanto previsto dall' art. 3 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 ;
g) documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull'attivita' degli uffici, anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
h) documenti attinenti ad accertamenti medico-legali o comunque relativi alla salute delle persone, ivi comprese le selezioni psico-attitudinali;
i) documenti concernenti i procedimenti di sospensione, di trasferimento per incompatibilita' ambientale, dispensa, destituzione o decadenza dal servizio, nonche' dei corrispondenti procedimenti previsti per il personale militare;
l) documenti relativi a denunce agli organi dell'autorita' giudiziaria ordinaria e contabile all'interno dei quali siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilita' civili, amministrative e contabili;
m) atti e documenti attinenti alla selezione ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni esaminatrici di concorsi e degli organismi preposti alla valutazione ed alle scelte relative alla progressione di carriera del personale dipendente, fino al momento dell'approvazione della graduatoria. Gli atti di cui alla precedente lettera h) restano comunque esclusi anche dopo l'approvazione della graduatoria;
n) documenti riguardanti processi di lavorazione industriale del tabacco, anche se non tutelati da brevetto, comprensivi dell'impiego delle materie prime e sussidiarie;
o) atti e documenti nominativi relativi al pagamento, effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dei premi delle lotterie nazionali e delle vincite al gioco del lotto;
p) verifiche tecniche ed analisi effettuate dai laboratori chimici delle dogane, contenenti la specificazione degli elementi del prodotto, anche se non coperto da brevetto industriale;
q) atti e documenti tecnici allegati alle denunce di attivazione di impianti ove si lavorano, si trasformano o trovano impiego prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione ed accise, quali:
1) planimetrie di stabilimenti e impianti industriali;
2) relazioni tecniche descrittive dei processi di lavorazione e delle caratteristiche delle strumentazioni di misura;
3) verbali degli esperimenti di lavorazione con l'indicazione dei parametri di impiego e di resa della lavorazione;
4) bilanci delle materie e bilanci energetici.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 (Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza):
"Art. 3. - 1. Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.
2. La comunicazione del giudizio e della qualifica finali espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa e' effettuata agli interessati nei modi stabiliti dal regolamento".
Art. 6
Integrazioni, modificazioni e pubblicita'
del presente regolamento 1. Almeno ogni due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratte all'accesso individuate dagli articoli precedenti nonche' lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie.
2. Le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate con le medesime modalita' e forme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 ottobre 1996 Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1996 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 114