Monitoring Gesetzessammlung

093G0367

IT - Regolamenti Ministeriali

093G0367

Regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di San Daniele". (DECRETO 16 febbraio 1993 n. 298)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 11/11/1993 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 14 febbraio 1990, n. 30 , sulla tutela della denominazione del prosciutto di San Daniele, modificata dall' art. 60, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , ed in particolare l'art. 12, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita', sono adottate norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ; ADOTTA il seguente regolamento: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1990, N. 30, SULLA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE.

Art. 1

Definizioni 1. Nel presente regolamento:
a) per "legge" si intende la legge 14 febbraio 1990, n. 30 ;
b) per "organismo abilitato" si intende il consorzio volontario di produttori ubicati nella zona delimitata ai sensi dell'art. 1, della legge, di cui i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', possono avvalersi per lo svolgimento della vigilanza e dei controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento;
c) per "produzione tutelata" si intende il prosciutto di San Daniele recante il contrassegno di cui all'art. 1 della legge; per "circuito della produzione tutelata" si intende tutto il sistema produttivo regolato dalla legge e dal presente regolamento;
d) per "prescrizioni produttive" si intendono le disposizioni em- anate dall'organismo abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge; per "direttive" si intendono tutte le disposizioni applicative emanate dall'organismo abilitato e notificate ai Ministeri di cui alla lettera b);
e) per "produttore di prosciutto di San Daniele", ai fini dell'art. 12, comma 1, lettera f), della legge, si intende il produttore che abbia destinato alla produzione di origine tutelata una quantita' di cosce suine fresche pari almeno all'80% (ottanta per cento), su base annua, della produzione complessiva di prosciutto crudo, espressa in chilogrammi, effettuata presso i propri stabilimenti ubicati nella zona di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge;
f) per "refrigerazione" si intende che le cosce suine devono essere conservate nelle fasi di deposito e trasporto ad una temperatura interna tra - 1 ›C e + 4 ›C;
g) per "prosciuttificio" si intende lo stabilimento di produzione riconosciuto nelle forme previste dall'art. 11.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 30/1990 e' il seguente:
"Art. 12 (Norme di esecuzione). - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita' sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:
a) le modalita' dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele;
b) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele;
c) le modalita' per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;
d) le modalita' per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'art. 10 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;
e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele;
f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 2;
g) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'art. 11, comma 1;
h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) e per le relative modalita' di controllo, rilevamento e certificazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all' art. 1 :
- L' art. 1 della legge n. 30/1990 , come sostituito dall' art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e' cosi' formulato:
"Art. 1. - 1. La denominazione di origine di 'Prosciutto di San Daniele' ovvero 'Prosciutto di San Daniele del Friuli", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
a) attenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura".
- Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 30/1990 prevede che:
"1. Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini da cui provengono le cosce fresche di cui all'art. 1, devono essere idonei a garantire le tradizionali qualita' del prodotto secondo le prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui all'art. 10 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'".
- Per il testo dell' art. 12, comma 1, lettera f), della legge n. 30/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Prescrizioni produttive 1. L'organismo abilitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo schema delle prescrizioni produttive.
2. Lo schema propositivo delle prescrizioni produttive viene predisposto sentita la commissione di cui all'art. 32, comma 7, e previa consultazione delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative sul piano nazionale.

Art. 3

Origine delle cosce suine 1. Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in una delle seguenti regioni: Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.

Art. 4

Adempimenti degli allevatori 1. Per essere compresi nel circuito della produzione tutelata, gli allevatori devono essere preventivamente riconosciuti e codificati dall'organismo abilitato.
2. A tal fine, gli allevatori interessati presentano richiesta all'organismo abilitato, che ne dispone la codificazione e fornisce loro la documentazione di cui all'art. 5.
3. L'allevatore riconosciuto appone sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il quarantacinquesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile recante il proprio codice di identificazione.
4. Nelle ipotesi in cui il suino timbrato venga trasferito ad altro allevamento, quest'ultimo deve essere stato preventivamente codificato dall'organismo abilitato e deve apporre un nuovo timbro indelebile recante il proprio codice di identificazione, comunque prima dell'avvio alla macellazione.
5. Le modalita' di codificazione e di applicazione dei timbri di cui al presente articolo sono stabilite dall'organismo abilitato, su conforme parere della commissione di cui all'art. 32, comma 7.

Art. 5

Certificazione dell'allevatore 1. All'atto della spedizione dei suini presso il macello, l'allevatore deve compilare, in triplice copia, la certificazione di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge, attestante l'osservanza delle prescrizioni produttive, rilasciandone un esemplare al macellatore e trasmettendone un altro all'organismo abilitato.
2. La certificazione di cui al comma 1 avviene su supporti distribuiti a cura dell'organismo abilitato e dallo stesso prenumerati e codificati.
3. Il veterinario ufficiale competente per territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari al controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, nonche' per tutti gli accertamenti ritenuti indispensabili.
Nota all' art. 5 :
- Il comma 2 dell'art. 3 della legge 30/1990 prevede che: "2. L'allevatore e' tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformita' dei medesimi alle condizioni di cui al comma 1".

Art. 6

Controlli presso gli allevamenti 1. L'organismo abilitato, per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, puo' avvalersi dell'opera di organismi professionali competenti, individuati su conforme parere della commissione di cui all'art. 32, i quali destinano a tale scopo proprio personale qualificato.
2. I controlli, in particolare, riguardano:
a) l'osservanza delle prescrizioni produttive;
b) la regolare apposizione del timbro indelebile di cui all'art. 4.

Art. 7

Adempimenti dei macellatori 1. I macelli che intendono fornire le cosce fresche destinate alla produzione del prosciutto di San Daniele devono inoltrare all'organismo abilitato domanda per ottenere un apposito riconoscimento.
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria, nonche' dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme vigenti in materia.
3. L'organismo abilitato provvede alla attribuzione di un codice di identificazione del macello ed alla fornitura del timbro di cui all'art. 8.

Art. 8

Timbro del macellatore e controlli 1. Sulle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele il macellatore e' tenuto alla apposizione del timbro indelebile impresso a fuoco sulla cotenna, in modo ben visibile, secondo le direttive impartite dall'organismo abilitato.
2. Il timbro riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale e' avvenuta la macellazione.
3. Il macellatore e' tenuto a munire ogni singola partita di cosce fresche sulle quali ha provveduto ad apporre il timbro di cui al comma 1, di un esemplare o di copia della certificazione rilasciata nelle forme previste dall'art. 5.
4. Qualora la certificazione originariamente rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengano destinate a diversi stabilimenti e, comunque, a separate forniture, il macellatore e' tenuto a trasmettere al prosciuttificio, per ogni singola consegna di cosce fresche copia della certificazione stessa, nonche' eventuali altri documenti richiesti dall'organismo abilitato.
5. Il veterinario ufficiale competente mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9

Laboratori di sezionamento 1. I laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata sono tenuti ad unire alla documentazione accompagnatoria delle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele fotocopia dei documenti previsti dalla vigente normativa amministrativa e sanitaria, relativamente al trasferimento delle mezzene o degli altri tagli da uno dei macelli riconosciuti, nonche' copia della certificazione di cui all'art. 5.
2. I laboratori di sezionamento sono altresi' tenuti alla trasmissione dei documenti di cui al comma 4 dell'art. 8 e ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 9 della legge.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 30/1990 e' il seguente:
"1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonche' tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti, sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneita' dei locali e degli impianti nonche', qualora ne ricorrano i presupposti, il possesso delle caratteristiche specifiche del prosciutto di San Daniele".

Art. 10

S p e s e
1. Le spese derivanti agli allevatori ed ai macellatori in applicazione della legge e del presente regolamento sono regolate dal regime tariffario di cui all'art. 11 della legge e sono commisurate al costo dei servizi resi.
Nota all' art. 10 :
- L' art. 11 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato:
"Art. 11 (Strumenti e tariffe di controllo). - 1.
L'organismo abilitato fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni, nonche' i sigilli di cui controlla l'apposizione, presiede all'applicazione del contrassegno e puo' adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito dell'applicazione della presente legge anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'art. 1.
2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Le tariffe delle operazioni e delle prestazioni eseguite dall'organismo abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti.
4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dall'organismo abilitato, comporta l'interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni e prestazioni, nonche' del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.
5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell' art. 2758 del codice civile ".

Art. 11

Riconoscimento del produttore 1. Le aziende che intendono produrre il prosciutto di San Daniele devono essere riconosciute dall'organismo abilitato e, a tal fine, presentano domanda dalla quale risultino:
a) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Udine;
b) la denominazione e la sede della ditta;
c) la sede dello stabilimento nonche' la relativa capacita' produttiva, con gli estremi della autorizzazione sanitaria in conformita' alle norme vigenti in materia.
2. L'organismo abilitato, all'atto del riconoscimento, provvede alla attribuzione di un numero di identificazione del produttore; tale numero figura sul contrassegno di cui all'art. 1 della legge.
3. Sono a carico delle aziende interessate tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente articolo e le spese per le perizie a tal fine richieste dall'organismo abilitato o dall'interessato.
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 30/1990 si veda in nota all'art. 1.

Art. 12

Idoneita' degli stabilimenti 1. Per essere considerati idonei alla produzione del prosciutto di San Daniele, gli stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte dalle norme vigenti e devono essere muniti di:
a) locale per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine;
b) celle dotate di apparecchiature o sistemi idonei a mantenere l'umidita' e la temperatura ai livelli prescritti dalle leggi vigenti, per le fasi di salagione e riposo;
c) altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.

Art. 13

Registro del produttore 1. Il produttore deve tenere per ogni singolo stabilimento un apposito registro, suddiviso in fogli mensili; le registrazioni devono essere effettuate nella parte mensile del registro corrispondente al mese ed all'anno indicati nel sigillo.
2. Il registro deve indicare:
a) il numero d'ordine progressivo e la data di ogni singola registrazione;
b) il numero delle cosce con l'indicazione della data di apposizione del sigillo e del macello di provenienza;
c) il numero delle cosce con sigillo pervenute da altro stabilimento;
d) il numero delle cosce con sigillo inviate ad altro stabilimento;
e) il numero delle cosce dalle quali viene asportato il sigillo;
f) il numero dei prosciutti muniti di contrassegno, con l'indicazione del numero progressivo del verbale e della data delle relative operazioni.
3. Nel registro sono inoltre annotati, in apposita sezione, le decisioni, le osservazioni ed i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato, relativi ad errori o ad irregolarita' riscontrati.

Art. 14

Controlli presso gli stabilimenti 1. Per ogni operazione di introduzione di cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele presso uno stabilimento riconosciuto, un incaricato dell'organismo abilitato verifica la documentazione sanitaria di accompagnamento nonche' quella di cui all'art. 8, comma 4, ed accerta:
a) gli allevamenti ed il macello di provenienza, l'eventuale laboratorio di sezionamento e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione;
b) il numero delle cosce fresche munite dei timbri di cui agli articoli 4 e 8;
c) l'assenza di trattamenti diversi dalla refrigerazione.

Art. 15

S i g i l l o 1. Per ottenere l'apposizione del sigillo sulle cosce fresche il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni.
2. L'apposizione del sigillo e' effettuata a cura del produttore, comunque prima della salagione, in modo da rimanere visibile permanentemente.
3. Il sigillo riporta l'indicazione del mese e dell'anno di inizio della lavorazione; tale data equivale alla data di produzione ai sensi delle leggi vigenti in materia di vigilanza sanitaria sulle carni.
4. L'incaricato dell'organismo abilitato vieta l'apposizione del sigillo:
a) sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata;
b) sulle cosce non accompagnate dalla prescritta documentazione o prive dei timbri di cui agli articoli 4 e 8;
c) sulle cosce che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.
5. Qualora circostanze pregiudizievoli vengano accertate successivamente, il sigillo eventualmente gia' apposto e' rimosso a cura degli incaricati dell'organismo abilitato, che redigono apposito verbale.
6. Il produttore puo' far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facolta' di nominare un proprio consulente.

Art. 16

Verbalizzazione delle operazioni 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, viene redatto per ogni partita avviata alla produzione tutelata apposito verbale contenente le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento;
b) la data della salagione;
c) il numero ed il peso complessivo delle cosce fresche sulle quali e' stato apposto il sigillo;
d) il numero ed il peso complessivo delle cosce ritenute inidonee od oggetto di contestazione;
e) il numero ed il peso complessivo delle cosce sulle quali non e' stato apposto il sigillo, o il timbro a fuoco, trattenute presso lo stabilimento, ovvero da rendere al macello conferitore, ovvero da avviare ad altro stabilimento.
2. L'operazione di apposizione del sigillo deve risultare distintamente per ciascuna partita nell'apposito registro.
3. Il verbale e' redatto in duplice copia, di cui una e' conservata presso lo stabilimento di lavorazione e l'altra dall'organismo abilitato.
4. Il produttore puo' far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facolta' di nominare un proprio consulente.
5. Qualora, in esito al nuovo esame effettuato, le cosce oggetto della contestazione risultino idonee alla produzione tutelata, la data della relativa operazione e' quella del giorno dell'avvenuta contestazione; le cosce oggetto di contestazione sono custodite con le cautele necessarie per impedire la loro manomissione, previa identificazione, a cura dell'organismo abilitato che le affida in custodia al produttore presso lo stabilimento di lavorazione.
6. L'incaricato dell'organismo abilitato puo' procedere all'identificazione delle cosce ritenute non idonee e che non costituiscano oggetto di contestazione, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, mediante l'applicazione di specifici contrassegni indicati a verbale.

Art. 17

Deroga per l'esportazione 1. Il produttore che intende preparare il prosciutto di San Daniele ai fini previsti dall'art. 25 della legge deve presentare richiesta all'organismo abilitato, con la precisazione del paese di destinazione e del numero di prosciutti che si intendono sottoporre a lavorazione previa asportazione della parte distale.
2. L'incaricato dell'organismo abilitato compila apposito verbale dal quale devono risultare:
a) il numero complessivo delle cosce fresche presentate per i fini di cui al comma 1, ed il relativo peso;
b) i riferimenti desumibili dall'apposito registro di cui all'art. 11 della legge, recante tutte le indicazioni previste dall'art. 13, relativamente al numero dell'operazione ed al paese di destinazione;
c) l'eventuale numero e peso delle cosce fresche ritenute non idonee;
d) il numero delle cosce fresche ritenute idonee e sulle quali viene autorizzata l'apposizione del sigillo.
3. In caso di contestazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 16.
4. Le operazioni di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge sono in ogni caso effettuate prima della salagione.
5. Per l'apposizione del contrassegno valgono le disposizioni del presente regolamento.
6. L'organismo abilitato esercita tutti i controlli ritenuti necessari per verificare la definitiva destinazione del prodotto in esito alle procedure di cui al comma 4 dell'art. 25 della legge.
7. Sul registro di cui all'art. 25 della legge devono risultare anche gli estremi di eventuali trasferimenti autorizzati dall'organismo abilitato.
8. In tutti i casi in cui i prosciutti preparati nelle forme previste dall'art. 25 della legge non dovessero essere esportati, gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono, nelle forme previste dal presente regolamento, alla rimozione del sigillo e del contrassegno eventualmente appostovi, redigendo del fatto apposito verbale, qualora gli stessi non vengano disossati, o sezionati, o affettati e queste ultime operazioni siano appositamente accertate dall'organismo abilitato.
Note all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 30/1990 si veda la nota all'art. 10.
- L' art. 25 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato:
"Art. 25 (Esportazione). - 1. Ai fini dell'esportazione dei prosciutti di San Daniele verso i Paesi la cui normativa non consente l'importazione dei prosciutti muniti della parte distale (piedino), sono consentiti la preparazione e il confezionamento in difformita' delle norme stabilite dalla presente legge, relativamente alla mancata presenza della parte distale stessa.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'asportazione della parte distale dovra' avvenire, a cura dei produttori interessati e sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'art. 10, nell'ambito della zona tipica di produzione di cui all'art. 1, negli stabilimenti ove si effettua la preparazione e dopo l'applicazione del sigillo o timbro a fuoco di cui all'art. 4.
3. I prosciutti che hanno subito l'asportazione della parte distale presenteranno a stagionatura ultimata un peso proporzionalmente ridotto rispetto a quello dei prosciutti interi e dovranno essere presi in carico in un apposito registro, tenuto nello stabilimento, all'uopo vidimato dall'organismo abilitato di cui all'art. 10.
4. Le ditte interessate dovranno presentare apposita richiesta al citato organismo almeno tre giorni prima di effettuare l'asportazione, precisando il numero dei prosciutti, il Paese di destinazione e le motivazioni dell'istanza e dovranno altresi' dare comunicazione dell'esportazione da effettuare almeno tre giorni prima dell'estrazione dei prosciutti dagli stabilimenti".

Art. 18

Fasi della lavorazione 1. La lavorazione del prosciutto di San Daniele, dalla macellazione sino alla applicazione del contrassegno, avviene attraverso le seguenti fasi:
isolamento;
raffreddamento;
rifilatura;
salagione;
pressatura;
riposo;
lavaggio;
asciugamento;
stagionatura.
2. E' consentito l'impiego di sale (cloruro di sodio) e di pepe, con esclusione di ogni trattamento chimico.
3. Nel corso della stagionatura, anche a piu' riprese, si procede alla sugnatura mediante rivestimento in superficie, sulla porzione scoperta della coscia, con un impasto composto di sugna o strutto, sale, pepe e derivati di cereali; tale impasto non e' considerato ingrediente ai fini dell'etichettatura.
4. Completata la lavorazione, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza nonche' la ripetizione di un precedente trattamento, ad esclusione della sugnatura e del lavaggio.
5. Per la stagionatura, le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di superfici finestrate tali da consentire una opportuna ventilazione ed un adeguato ricambio dell'aria. Tali locali possono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche, propri dell'ambiente.

Art. 19

Trasferimento delle cosce 1. Salvo che nei primi sei mesi della lavorazione, e' consentito il trasferimento delle cosce munite del sigillo presso altro stabilimento abilitato alla produzione del prosciutto di San Daniele.
2. Da parte dell'interessato deve essere presentata preventiva richiesta scritta all'organismo abilitato, che prescrive le modalita' da osservare, esercita i necessari controlli e puo' opporsi al trasferimento con motivato provvedimento scritto.
3. Il trasferimento e' consentito, in deroga al comma 1, ove sussistano provate motivazioni di forza maggiore tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o determinare la loro perdita o il loro deperimento; si applicano in tal caso le procedure di cui al comma 2.
4. Ogni operazione di trasferimento, a qualsiasi titolo venga effettuata, deve essere annotata sul registro.

Art. 20

Controlli ed ispezioni 1. Durante le fasi della lavorazione, gli incaricati dell'organismo abilitato possono operare controlli ed ispezioni sia per effettuare verifiche ed esami sulle carni, sia per accertare la regolarita' della tenuta dei registri e di ogni altra documentazione, sia per constatare che le modalita' di lavorazione corrispondano alle prescrizioni della legge e del presente regolamento.
2. In caso di contestazione, ovvero in caso di accertamenti il cui esito non sia immediato, gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono ad una speciale identificazione del prodotto.
3. Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sanitaria mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti d'ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e l'osservanza delle prescrizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 21

Apposizione del contrassegno 1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno, accertando preliminarmente la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) compimento del periodo minimo di stagionatura prescritto, previo esame dei registri, della documentazione e del sigillo e computando nel periodo stesso il mese nel quale e' stato apposto il sigillo;
b) conformita' delle modalita' di lavorazione;
c) esistenza delle caratteristiche merceologiche prescritte dalla legge;
d) rispetto della osservanza dei parametri analitici di cui all'art. 2 della legge.
2. Gli incaricati procedono preliminarmente alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per ricavarne un giudizio probante di qualita'; se necessario, possono effettuare l'ispezione del prodotto, mediante apertura di prosciutti fino ad un massimo di cinque per mille o frazione di mille, che restano a carico del produttore.
3. Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze.
4. Il contrassegno e' apposto, anche in piu' punti, sulla cotenna del prosciutto in modo da restare visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto.
5. L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno; gli strumenti devono recare ciascuno il numero di identificazione del produttore di cui all'art. 11, comma 2, e sono affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti.
6. Gli strumenti per l'applicazione del contrassegno possono recare anche speciali segni di identificazione disposti dall'organismo abilitato in funzione delle procedure di controllo.
Nota all' art. 21 ;
- L' art. 2 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato:
"Art. 2 (Caratteristiche merceologiche). - 1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele, che dipendono anche dalle condizioni proprie dell'ambiente della zona di produzione, a stagionatura ultimata sono:
a) la forma esteriore a chitarra compresa la parte distale (piedino). Tale forma deriva dal sistema di preparazione, che, tanto per l'arto posteriore destro quanto per quello sinistro dei suini macellati, prevede si proceda sezionando nel modo seguente: dall'avanti all'indietro nella parte superiore per un terzo della fascia lata; nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella meta' circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco. Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;
b) la tenerezza all'ago-sonda ed al taglio;
c) la presenza della parte grassa perfettamente bianca, in giusta proporzione col magro di colore rosato e rosso con qualche nervatura;
d) il sapore dolce delle carni;
e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente dal prescritto periodo di stagionatura;
f) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui standard sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'organismo abilitato di cui all'art. 10".

Art. 22

Parametri analitici 1. L'organismo abilitato propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, i parametri analitici di cui all'art. 2 della legge.
2. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata di idonea relazione tecnica concernente la definizione dei parametri analitici e delle relative soglie minime e massime.
Nota all' art. 22 ;
- L' art. 2 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato:
"Art. 2 (Caratteristiche merceologiche). - 1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele, che dipendono anche dalle condizioni proprie dell'ambiente della zona di produzione, a stagionatura ultimata sono:
a) la forma esteriore a chitarra compresa la parte distale (piedino). Tale forma deriva dal sistema di preparazione, che, tanto per l'arto posteriore destro quanto per quello sinistro dei suini macellati, prevede si proceda sezionando nel modo seguente: dall'avanti all'indietro nella parte superiore per un terzo della fascia lata; nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella meta' circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco. Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;
b) la tenerezza all'ago-sonda ed al taglio;
c) la presenza della parte grassa perfettamente bianca, in giusta proporzione col magro di colore rosato e rosso con qualche nervatura;
d) il sapore dolce delle carni;
e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente dal prescritto periodo di stagionatura;
f) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui standard sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'organismo abilitato di cui all'art. 10".

Art. 23

Verbalizzazione dell'apposizione del contrassegno 1. L'incaricato dell'organismo abilitato compila, per ogni operazione di apposizione del contrassegno, apposito verbale da cui risultino:
a) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno;
b) la data dell'inizio della lavorazione;
c) i riferimenti per l'individuazione del prodotto, riportati nell'apposito registro;
d) il numero complessivo dei prosciutti sui quali e' apposto il contrassegno e la data delle relative operazioni;
e) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata;
f) il numero dei prosciutti eventualmente oggetto di contestazione.
2. I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione, per impedire la loro sostituzione e comunque la loro manomissione, a cura dell'organismo abilitato che li affida in custodia al produttore.
3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, puo' farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facolta' di nominare un proprio consulente.
4. I prosciutti non idonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo; l'operazione di annullamento e' compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.
5. Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono essere trascritte nell'apposito registro.

Art. 24

Annullamento del contrassegno 1. Gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono all'asportazione del contrassegno in occasione di verifiche da cui risulti che lo stesso e' apposto su prosciutti non idonei o non conformi.
2. Delle operazioni eseguite e' redatto apposito verbale, dal quale risultano i dati identificativi dei prosciutti a cui e' stato rimosso il contrassegno.
3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, puo' farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facolta' di nominare un proprio consulente.

Art. 25

Sezionamento in tranci 1. Le operazioni di riduzione in tranci del prosciutto di San Daniele devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici.

Art. 26

Affettamento 1. Le operazioni di affettamento e confezionamento del prosciutto di San Daniele sono effettuate presso laboratori situati nella zona tipica, di cui all'art. 1 della legge, attrezzati in modo specifico e preventivamente riconosciuti dall'organismo abilitato.
2. Gli interessati devono presentare istanza all'organismo abilitato, indicando:
a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine;
b) la ragione sociale e la sede della ditta;
c) la sede del laboratorio di confezionamento;
d) gli estremi dell'autorizzazione sanitaria.
3. L'organismo abilitato, espletati gli accertamenti ritenuti necessari, provvede al riconoscimento del laboratorio ed all'attribuzione di uno specifico numero di identificazione.
4. Qualora il laboratorio sia ricompreso nell'ambito di uno stabilimento di produzione gia' riconosciuto, il numero di identificazione puo' coincidere con quello attribuito ai sensi dell'art. 11, comma 2.
Nota all'art. 26:
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 30/1990 si veda la nota all'art. 1.

Art. 27

Contrassegno sulle confezioni
di prosciutto affettato 1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano alle operazioni di affettamento e di confezionamento del prosciutto di San Daniele ed accertano:
a) i riferimenti necessari alla individuazione dei prosciutti oggetto di confezionamento, desunti dal registro o, se il laboratorio di confezionamento non e' annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un documento di trasporto rilasciato dal produttore, su cui saranno richiamati i riferimenti in questione;
b) il numero ed il peso dei prosciutti provvisti del contrassegno, del quale gli incaricati prescrivono l'asportazione per l'affettamento;
c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei.
2. Gli incaricati dell'organismo abilitato accertano l'avvenuta asportazione del contrassegno e verificano altresi':
a) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti cui e' stato asportato il contrassegno;
b) l'avvenuto affettamento ed il peso complessivo netto del prosciutto affettato per il confezionamento;
c) il numero delle confezioni sulle quali viene applicato il contrassegno.
3. Per i prosciutti e le confezioni oggetto di contestazione, si osservano le procedure di cui all'art. 23.
4. Le operazioni compiute sono fatte risultare in apposito verbale compilato a cura dell'incaricato dell'organismo abilitato e copia del quale viene rilasciata alla ditta interessata.

Art. 28

Abilitazione dei fornitori di confezioni 1. Le ditte confezionatrici riconosciute ai sensi dell'art. 26 devono notificare contestualmente all'istanza ivi prevista e, successivamente, in tempo comunque utile, all'organismo abilitato, la ragione sociale e la sede del fornitore delle confezioni.
2. Il fornitore delle confezioni e' abilitato a fornire le stesse con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'organismo abilitato.

Art. 29

Registro del confezionatore 1. Il laboratorio di confezionamento riconosciuto deve tenere un apposito registro nel quale, per ogni singola operazione, devono essere distintamente indicati:
a) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;
b) il numero dell'operazione di scarico rilevabile dal registro di cui all'art. 13 o, nel caso di laboratorio autorizzato non annesso ad uno stabilimento riconosciuto, gli estremi del documento di trasporto ricevuto;
c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti provvisti del contrassegno;
d) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei;
e) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti dai quali e' stato asportato il contrassegno per il successivo confezionamento;
f) il peso complessivo netto del prosciutto affettato;
g) il numero delle confezioni prodotte e la data di confezionamento.

Art. 30

Etichettatura 1. Le indicazioni obbligatorie da riportare nella etichettatura del prosciutto di San Daniele, con le modalita' previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , sono le seguenti:
a) per il prosciutto di San Daniele intero con osso:
1) "prosciutto di San Daniele", seguita da "denominazione di origine tutelata";
2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o del venditore;
3) la sede dello stabilimento di produzione;
b) per il prosciutto di San Daniele confezionato disossato intero, oppure presentato in tranci od affettato:
1) "prosciutto di San Daniele", seguita da "denominazione di origine tutelata";
2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del confezionatore o del venditore;
3) la sede dello stabilimento di confezionamento;
4) la data di produzione, qualora il sigillo, o il timbro a fuoco, non risulti piu' visibile per i fini di cui all'art. 15, comma 3;
5) la quantita' netta;
6) il termine minimo di conservazione;
7) le modalita' di conservazione;
8) la dicitura di identificazione del lotto.
2. E' vietata l'utilizzazione di qualificativi quali, "classico", "autentico", "extra", "super", e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di vendita, ad esclusione di "disossato" ed "affettato" nonche' di altre indicazioni non specificamente previste dal presente articolo, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge.
3. I divieti di cui al comma 2 sono estesi anche alla pubblicita' ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto tutelato.
4. Qualora venga utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto alimentare il prosciutto di San Daniele deve essere menzionato con la sola dicitura "prosciutto".
Nota all' art. 30:
- Il D.Lgs. n. 109/1992 riguarda l'attuazione delle direttive CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.

Art. 31

Piano di programmazione 1. L'organismo abilitato puo' adottare prescrizioni ed emanare direttive in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata.
2. I piani di cui al comma 1, e le eventuali successive modifiche, sono adottati dall'organismo abilitato ed approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.
3. I piani sono costituiti da una relazione indicante le motivazioni tecniche, produttive ed economiche, nonche' i criteri adottati per la loro formulazione e le modalita' di determinazione delle eventuali quote di produzione spettanti ad ogni stabilimento riconosciuto, unitamente ai sistemi di controllo del relativo sviluppo.
4. Nel caso di applicazione dei piani di programmazione, l'aliquota di prodotto a denominazione di origine di cui all'art. 1, lettera e), potra' essere variata secondo criteri omogenei esplicitati dall'organismo abilitato nella relazione di cui al comma 3.

Art. 32

Consorzi incaricati della vigilanza 1. Qualora un consorzio volontario di produttori venga incaricato quale organismo abilitato ai sensi della legge e del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente del collegio sindacale.
2. L'incarico di vigilanza viene affidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
3. Lo statuto del consorzio e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'. Esso deve prevedere i seguenti organi: assemblea, presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio sindacale. Le modifiche dello statuto sono preventivamente approvate con la medesima procedura.
4. Del consiglio di amministrazione fanno parte un membro nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e tre membri nominati dalle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative sul piano nazionale.
5. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con l'accettazione dei soli membri elettivi, nelle more delle nomine dei membri di cui al comma 4, che rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione.
6. I membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi precedenti sono scelti tra persone qualificate ed estranee alle strutture amministrative delle amministrazioni interessate.
7. Il consorzio deve inoltre disporre di una commissione interprofessionale, costituita da rappresentanti degli allevatori, dei macellatori e dei produttori, che assicuri agli organi consortili attivita' di orientamento e consulenza, relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dalla legge e dal presente regolamento nonche' delle direttive adottate dal consorzio stesso.

Art. 33

Richiesta dell'incarico di vigilanza 1. La richiesta dell'incarico di vigilanza deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:
a) elenco degli associati, unito ad una dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 della legge;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui puo' disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.
2. La domanda ed i documenti sopraindicati devono essere inviati in triplice copia.
Nota all'art. 33:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 30/1990 e' il seguente:
"Art. 10 (Vigilanza e controllo). - 1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della sanita'.
2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attivita' di un organismo abilitato. Questo puo' essere un consorzio volontario di produttori che:
a) sia retto da uno statuto approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanita', d'intesa tra loro;
b) comprenda tra i propri soci non meno del cinquanta per cento dei produttori in rappresentanza del cinquanta per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;
c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attivita' istituzionali.
3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'".

Art. 34

Svolgimento dell'incarico di vigilanza 1. Il consorzio incaricato della vigilanza in qualita' di organismo abilitato deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanita' una relazione annuale sull'attivita' svolta in esecuzione dell'incarico, i bilanci approvati - corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale - nonche' copia delle delibere adottate e delle direttive emanate in applicazione della legge.

Art. 35

Scioglimento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale e' affidato l'incarico di vigilanza puo', previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', nei casi previsti dall' art. 2619 del codice civile .
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 e' nominato, per la gestione straordinaria, un commissario governativo che provvedera' entro sei mesi alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.
3. Nei casi di maggiore gravita', e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente, puo' essere disposta, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', la revoca dell'incarico di vigilanza.
4. La revoca e' obbligatoria quando vengano meno le condizioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge.
5. Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve consegnare i sigilli, i punzoni, le matrici, i registri e, comunque, tutto il materiale in suo possesso necessario allo svolgimento dell'attivita' prevista dalla legge e dal presente regolamento.
Note all'art. 35:
- Si trascrive il testo dell' art. 2619 del codice civile :
"Art. 2619 (Controllo sull'attivita' del consorzio). - L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa.
Quando l'attivita' del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo' sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso".
- Per il testo dell' art. 10 della legge n. 30/1990 si veda in nota all'art. 33.

Art. 36

Personale di vigilanza 1. Il personale incaricato della vigilanza puo' svolgere ispezioni ed indagini e richiedere l'esibizione di ogni documentazione ritenuta utile, nonche' ottenere copia della stessa anche al fine della rilevazione degli illeciti amministrativi e penali; puo' accedere liberamente presso gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonche' presso i fornitori di materiali, prodotti e servizi rientranti nel circuito della produzione tutelata e, in genere, ovunque si producano o si distribuiscano a qualsiasi titolo per il consumo, o si smercino, prosciutti.
2. Degli accertamenti ispettivi e peritali relativi alle violazioni della legge e del presente regolamento e' redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati; nel caso
che i fatti accertati siano oggetto di sanzioni amministrative, gli agenti incaricati specificano a verbale la descrizione del fatto che potra' essere oggetto di addebiti.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative e' avviata nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, dall'organismo abilitato.
4. Nella ipotesi di accertamento di fatti costituenti reato, deve essere data notizia all'autorita' giudiziaria competente.
5. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato, qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, inviano immediatamente per l'ulteriore seguito il rapporto all'organismo abilitato, con la prova delle eseguite contestazioni.

Art. 37

Adempimenti ministeriali 1. Indipendentemente dalla sentenza penale di condanna e dall'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni alla legge e comunque, nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della stessa, l'organismo abilitato puo' richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emissione dei provvedimenti ivi contemplati.
2. La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione giustificativa degli addebiti mossi e dalle eventuali controdeduzioni inviate dal contravventore.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sussistendo la violazione, determina il periodo di applicazione del provvedimento e ne da' comunicazione all'organismo abilitato il quale notifica il provvedimento alla parte interessata per l'esecuzione.

Art. 38

Compito degli UU.PP.I.C.A. 1. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative riceve, ai sensi dell'art. 21 della legge, la comunicazione dell'organismo abilitato accompagnata dalle eventuali controdeduzioni formulate dal contravventore; l'ufficio predetto esamina i documenti inviati e, dopo aver determinato, se del caso, la natura della sanzione, provvede alla notifica di cui all'art. 21 della legge, dandone comunicazione all'organismo abilitato.
2. Qualora la sanzione abbia natura pecuniaria, il contravventore puo' effettuare, entro sessanta giorni dalla notifica di cui sopra, il pagamento in misura ridotta nei modi previsti dall' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , dandone comunicazione all'organismo abilitato; se il contravventore non ha effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'U.P.I.C.A. competente determina la somma dovuta, ingiungendone il pagamento nei modi previsti dall' art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ne da' comunicazione all'organismo abilitato.
3. Qualora la sanzione non abbia natura pecuniaria, l'U.P.I.C.A. ne determina l'entita e incarica per l'esecuzione l'organismo abilitato.
4. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, seguono la procedura di cui all'art. 21 della legge.
Note all' art. 38 :
- L' art. 22 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato:
"Art. 22 (Norme procedimentali). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore delle proprie controdeduzioni.
2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organismo abilitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne da' comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perche' proceda alla irrogazione della sanzione amministrativa.
4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento".
- Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 689/1991 , recante modifiche al sistema penale: "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".

Art. 39

Riconoscimento della qualifica di ispettore 1. L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio e' svolto da ispettori cui e' riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell' art. 57 del codice di procedura penale , dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto di Udine la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e del relativo regolamento.
2. L'organismo abilitato emana il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il personale decade dalla qualifica di agente di polizia giudiziaria e di guardia particolare per estinzione del rapporto di lavoro.
4. Il personale incaricato di svolgere i compiti di vigilanza deve essere munito di un documento di riconoscimento rilasciato dall'organismo abilitato o da altra amministrazione pubblica, da esibire ogni volta che si procede ad una operazione di controllo.
Note all'art. 39:
- Si trascrive il testo dell' art. 57 del codice di procedura penale :
"Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55".
- Gli articoli 133 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , cosi' recitano:
"Art. 133. - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse".
"Art. 138. - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1› essere cittadino italiano;
2› avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3› sapere leggere e scrivere;
4› non avere riportato condanna per delitto;
5› essere persona di ottima condotta politica e morale; 6› essere munito della carta di identita';
7› essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto".

Art. 40

Tenuta e conservazione dei registri,
delle certificazioni e dei verbali 1. I registri previsti nel presente regolamento sono forniti e vidimati in ciascun foglio dall'organismo abilitato a richiesta e spese delle ditte interessate e devono essere conservati almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale e' stata effettuata l'ultima registrazione. Tutte le registrazioni sugli stessi devono essere effettuate, senza abrasioni o spazi in bianco, entro il giorno successivo a quello delle operazioni cui si riferiscono.
2. Ciascun esemplare o copia dei certificati di cui all'art. 5, dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato in base alle disposizioni del presente regolamento e di ogni altro documento prescritto dallo stesso, deve essere conservato in fascicoli annuali, almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale e' stata rilasciata la certificazione o redatto il verbale o il documento.

Art. 41

Disposizioni transitorie 1. Per i prodotti in commercio non conformi alle norme di cui all'art. 30 e' concesso un periodo di smaltimento di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, sono applicabili a decorrere dalla data del rinnovo delle cariche sociali immediatamente successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 42

Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 febbraio 1993 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GUARINO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA Il Ministro della sanita' DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993 Registro n. 6 Industria, foglio n. 176
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