17G00036
17G00036
Regolamento recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali .... (17G00036) (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2017 n. 21)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2017 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 , recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ; Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012 , che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge; Visto l' articolo 10 della legge n. 243 del 2012 , che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; Visti i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10 che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti; Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012 , del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione; Visto, altresi', il comma 4 del predetto articolo 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali; Visto il comma 5 del citato articolo 10, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 ((...)); Considerato altresi' che il comma 5 del richiamato articolo 10 prevede che lo schema di decreto in parola e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario che devono esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato; Visto l' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , in materia di attuazione dell' articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , recante attuazione dell' articolo 30, comma 9, lettere e) , f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti e, in particolare, l'articolo 2 che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della banca dati per il monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP-MOP); Visti i commi 506 , 507 e 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , recanti misure sanzionatorie a carico degli enti territoriali in caso di mancata intesa regionale, inutilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale ovvero mancata trasmissione delle informazioni richieste; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10 della legge n. 243 del 2012 ((...)); Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 1° dicembre 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 12 gennaio 2017; Acquisiti i pareri della V commissione della Camera dei deputati in data 7 febbraio 2017 e della V commissione del Senato della Repubblica in data 8 febbraio 2017; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Le intese regionali di cui all'articolo 2 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all' articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 . Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
2. I patti di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 4 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui all'articolo 2. Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , del complesso degli enti territoriali.
3. Restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ; le predette operazioni non costituiscono oggetto del presente decreto.
4. Fermo restando il rispetto del saldo di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , del complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.
Art. 2
Intese regionali 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicita' delle predette informazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalita' definite al comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine previsto dal comma 5, approvano con delibera di Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di priorita':
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all' articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , validati ed approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all' articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , validati ed approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorita' individuate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6, nonche' ulteriori modalita' applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale.
8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non e' prevista la restituzione negli esercizi successivi.
9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 .
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno.
11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalita' di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non puo' superare il 50 per cento.
12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalita' di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non puo' essere inferiore al 50 per cento.
13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 .
14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 .
15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 30 aprile.
16. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 23 APRILE 2018, N. 67 ))
Art. 3
(( (Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali). )) (( 1. E' istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato "Osservatorio", per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
3. L'Osservatorio e' presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' composto dai seguenti componenti effettivi:
a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la stessa procedura e' nominato un componente supplente per ciascuna delle categorie indicate nel comma 3.
5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni. I componenti non possono essere riconfermati per piu' di due mandati.
6. L'incarico di componente dell'Osservatorio e' a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennita', gettone o compenso comunque denominato.
7. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attivita' dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.
8. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.
9. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio e' presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.
10. Alle riunioni partecipano, anche in modalita' telematica, i componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione e' comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.
11. Alle riunioni possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei componenti titolari ed esperti esterni espressamente invitati.
12. Le riunioni sono valide quando e' presente almeno la meta' dei componenti dell'Osservatorio.
13. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
14. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
15. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.
16. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 13.
17. L'Osservatorio richiede alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni in esso rappresentate i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.
18. L'Osservatorio richiede ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.
19. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:
a) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
b) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);
c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-l rispetto ad anno n);
d) tempestivita' dei pagamenti in conto capitale;
e) tempi medi di realizzazione delle opere.
20. L'Osservatorio puo' introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.
21. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 19, completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
22. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche mediante accordi:
a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Governo, regioni ed enti locali del proprio territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;
b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti. ))
Art. 4
Patti di solidarieta' nazionale
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun anno, provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarieta' nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del predetto Dipartimento, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o piu' esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali o dai provvedimenti comunque assunti ai sensi dell'articolo 3, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
4. La richiesta di spazi di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalita' definite ai sensi del comma 1, entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, tenendo conto prioritariamente delle richieste:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all' articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , validati ed approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all' articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , validati ed approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), del comma 6, la distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c) del citato comma. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del saldo di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , del complesso degli enti territoriali.
8. L'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi finanziari e' migliorato, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla meta' della quota ceduta.
9. L'obiettivo di saldo degli enti che acquisiscono spazi finanziari e' diminuito, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine previsto dal comma 6, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.
11. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari, di cui al comma 6, trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 .
Note all'art. 4:
Per il riferimento al comma 8 dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , si veda nelle note all'art. 2.
Per il riferimento all' art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , si veda nelle note alle premesse.
Per il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Sanzioni 1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che non sanciscono l'intesa regionale di cui all'articolo 2, si applicano, ai sensi dell' articolo 1, comma 506, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del medesimo articolo 1.
2. Gli enti territoriali che non utilizzano totalmente gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, non possono beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo ai sensi dell' articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .
3. Gli enti territoriali beneficiari degli spazi finanziari, concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, che non effettuano la trasmissione delle informazioni richieste dal comma 14 dell'articolo 2 e dal comma 11 dell'articolo 4, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, ai sensi dell' articolo 1, comma 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .
Note all'art. 5:
Per i riferimenti ai commi 506 , 507 e 508 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il comma 475 dell'art. 1 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 :
"475. Ai sensi dell' art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all' art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all' art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 . Il versamento e' effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonche' al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui gia' autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ;
f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.".
Art. 5-bis
(( (Disposizioni finanziarie). )) (( 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Art. 6
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 febbraio 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 577