095G0420
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Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, concernente disposizioni in materia di controlli di qualita' dei prodotti ortofrutticoli. (DECRETO 11 luglio 1995 n. 393)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 22/9/1995 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto ministeriale del 2 giugno 1992, n. 339 , recante: "Disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo sull'applicazione delle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 17 luglio 1992, modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993; Visto il regolamento CEE n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992 , concernente i controlli di qualita' degli ortofrutticoli freschi che abroga il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969 , relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualita' degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunita'; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ad alcune norme regolamentari contenute nel citato decreto ministeriale n. 339 del 1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. E-816 del 3 agosto 1995; Decreta:
Art. 1
1. All' art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339 , modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72 , le parole "all'esercizio delle attivita'" sono sostituite con "a gestire impianti".
2. All' art. 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339 , modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72 , e' aggiunto il seguente comma 3:
" 3. L'operatore produttore agricolo puo' condizionare il proprio prodotto in azienda, se e' iscritto nel registro degli operatori".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 2251/92 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 219 del 4 agosto 1992 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 28 settembre 1992 - 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle emanate dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. La rubrica dell' art. 3 del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339 , e' sostituita con: "Requisiti per la gestione di impianti di condizionamento".
2. All' art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339 , le parole "esercitare le attivita'" sono sostituite con "essere autorizzati alla gestione di impianti".
Art. 3
1. Gli agrotecnici, iscritti nel rispettivo albo professionale sono abilitati a redigere la relazione giurata prevista all' art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 .
Art. 4
1. All' art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 le parole "all'art. 2, comma 1" sono sostituite con "all'art. 2, comma 2".
Art. 5
1. All' art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 le parole "all'art. 2, comma 1" sono sostituite con "all'art. 2, comma 2".
2. Al medesimo art. 7, comma 1, il termine "31 dicembre 1993", e' sostituito con "31 dicembre 1995". Al testo dell'art. 7, comma 1, si aggiunge: "I soggetti non operanti al 31 dicembre 1995 possono presentare domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di condizionamento in forma collegata entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita'".
3. All' art. 7 del decreto ministeriale n. 339 del 1992 e' aggiunto il seguente comma 5:
" 5. Gli impianti in forma collegata sono operativi solo fino al 31 dicembre 1996".
Art. 6
1. All' art. 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993 al primo periodo dopo la parola "istituita" sono aggiunte le parole "presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA". Nel medesimo comma 4 sono soppresse le parole "presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA". Nel medesimo comma 4 sono soppresse le parole "Con separato provvedimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa la sede della commissione nonche' adotta gli eventuali moduli tipo per la redazione delle domande".
Art. 7
1. La lettera c) dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 , modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993 , e' cosi' modificata:
" c) nel caso di accertate violazioni dei doveri previsti nell'esercizio delle attivita' di condizionamento e di etichettatura (allegato 1 - modello di etichetta)".
Art. 8
1. Dopo l' art. 11 del decreto ministeriale n. 339 del 1992 , modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993 , e' introdotto l'art. 11-bis:
"Art. 11-bis (Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualita').
- 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' con le norme comuni di qualita', ai sensi dell' art. 3, commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/1972 , gli ortofrutticoli che sono:
a) prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale;
b) avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito;
c) venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti".
Art. 9
1. All' art. 12 del decreto ministeriale n. 339 del 1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993 e' aggiunto il seguente comma 5:
" 5. Le merci di peso pari o inferiore a cinquecento chilogrammi per prodotto sono esentate dalle notificazioni, di cui all' art. 4, comma 3, del regolamento CEE n. 2251/92 ; tali merci devono tuttavia essere conformi alle norme di qualita'".
Art. 10
1. L' art. 12-bis del decreto ministeriale n. 339 del 1992 , introdotto dall' art. 8 del decreto ministeriale n. 72 del 1993 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, vengono istituiti registri degli operatori e degli importatori, tenuti in forma di anagrafe informatizzata.
2. Il registro degli operatori, comma 1, e' diviso in:
a) registro degli operatori che commercializzano in fase di spedizione e all'ingrosso;
b) registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento.
3. Le domande per l'iscrizione nei registri sono presentate dagli interessati gia' operanti entro il 31 dicembre 1995.
4. I soggetti non ancora operanti presentano analoga domanda entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita'.
5. Le domande, di cui ai commi 3 e 4 devono pervenire all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, utilizzando apposito modello, reperibile presso l'EIMA e gli uffici periferici dell'Istituto per il commercio estero - ICE (allegato 2), il cui fac-simile e' allegato al presente decreto (allegato 3)".
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 luglio 1995 Il Ministro: LUCHETTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 188
Allegato 1
ALLEGATO 1
___________________________________________________________________ | 1 | Speditore: | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |__________________| | | | Reg. operatori 3 | | | | N. | |______________|_________________________________| | | 4| Prodotto: 5 | Centro condiz. 6 | | | | | | | | N. | | |_________________________________|__________________| | | Varieta': 7 |Cat.: |
| | | | | |_________________________________|__________________| | | Origine: 8 |Calibro 7 | | | | | |______________|_________________________________|__________________|
LEGENDA:
1: Marchio INE per i prodotti non destinati al mercato nazionale e n. ANE.
2: Marchio d'impresa (eventuale).
3: N. di registro previsto dall' art. 11, par. 3, del regolamento CEE n. 2251/92 .
4: Logo CEE riservato alle aziende di cui all' art. 6 del regolamento CEE 2251/92 .
5: Indicazione della specie.
6: Centri di condizionamento di cui ai decreti ministeriali n. 339/1992 e n. 72/1993 .
7: Quando previsti dalle norme di qualita'.
8: Indicazione della regione (Italia).
Allegato 2
ALLEGATO 2
INDIRIZZI UFFICI I.C.E. IN ITALIA
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)
Sede Centrale:
Via Liszt, 21
00144 Roma
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Tlfax. (06) 59926899
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Note: Altro numero fax (06) 59926900
N O R D
EMILIA ROMAGNA
Bologna:
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40121 Bologna
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Ravenna:
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44100 Ferrara
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Note: Fax sezione agricola 040-364258
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Sede regionale
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Torino:
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10121 Torino
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12100 Cuneo
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Valle d'Aosta (competente uff. I.C.E. Torino):
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10121 Torino
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Bolzano:
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39100 Bolzano
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Trento:
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38100 Trento
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VENETO
Venezia:
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30135 Venezia
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Note: Sede regionale.
Verona:
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37100 Verona
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Rovigo:
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45100 Rovigo
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C E N T R O
LAZIO
Ufficio regionale del Lazio:
Via Liszt, 21
00144 Roma-Eur
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Note: Presso la sede centrale.
Frosinone:
Piazzale De Matthaeis, 41 - Grattacielo Edera
03100 Frosinone
Tel. (0775) 872528
Tlx. 612054 Icefr I
Tlfax. (0775) 270912
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Latina:
Via Umberto I, 62
04100 Latina
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Tlfax. (0773) 662404
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MARCHE
Ancona:
Lungomare Vanvitelli, 6
60121 Ancona
Tel. (071) 200750/203413/2070251
Tlx. 560267 Icean I
Tlfax. (071) 203413
Telegr.
Note: Sede regionale.
S. Benedetto del Tronto:
Viale De Gasperi, 46
63039 S. Benedetto del Tronto
Tel. (0735) 83933
Tlx. 561692 Icesbt I
Tlfax. (0735) 83841
Telegr.
TOSCANA
Firenze:
Via Quintino Sella, 67/69
50136 Firenze
Tel. (055) 661813/661814
Tlx. 571310 Icefi I
Tlfax. (055) 669475
Telegr.
Note: Sede regionale.
Pisa:
Via Puccini, 21
56125 Pisa
Tel. (050) 28274
Tlx. 590313 Icepi I
Tlfax. (050) 20087
Telegr.
UMBRIA
Perugia:
Via R. D'Andreotto, 57
06124 Perugia
Tel. (075) 5003858/5/003868
Tlx. 661099 Icepg I
Tlfax. (075) 5003824
Telegr.
Note: Sede regionale.
M E Z Z O G I O R N O
ABRUZZO
Pescara:
Piazza della Rinascita, 51
Casella postale 167
65100 Pescara
Tel. (085) 4216673/36136/4212051
Tlx. 600848 Icepe I
Tlfax. (085) 295378
Telegr.
Note: Sede regionale.
MOLISE
Molise (competente uff. I.C.E. Bari):
Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 5213374
Tlx. 810320 Iceba I
Tlfax. (080) 5242482
Telegr.
BASILICATA
Basilicata (competente uff. I.C.E. Bari):
Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 5213374
Tlx. 810320 Iceba I
Tlfax. (080) 5242482
Telegr.
CALABRIA
Reggio Calabria:
Corso Garibaldi, 187
Casella postale 153
89100 Reggio Calabria
Tel. (0965) 813360 / 812697
Tlx. 890125 Icerc I
Tlfax. (0965) 26596
Telegr.
Note: Sede regionale.
Cosenza:
Piazza Loreto, 35
Casella postale 329
87100 Cosenza
Tel. (0984) 35555
Tlx. 800076 Icecs I
Tlfax. (0984) 482968
Telegr.
CAMPANIA
Napoli:
Corso Meridionale, 58 - Pal. Borsa Merci
Casella postale 2184
80143 Napoli
Tel. (081) 283411/283374/5538557
Tlx. 710599 Inace I
Tlfax. (081) 207769
Telegr.
Note: Sede regionale.
Salerno:
Via G. V. Quaranta, 8 - Scala A - Piano V
84100 Salerno
Tel. (089) 224433
Tlx. 722101 Icesa I
Tlfax. (089) 224375
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Avellino:
Corso Vittorio Emanuele, 204/A
83100 Avellino
Tel. (0825) 35989
Tlx. 721299 Iceav I
Tlfax. (0825) 781558
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Caserta:
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81100 Caserta
Tel. (0823) 328960
Tlx. 721222 Icece I
Tlfax. (0823) 325826
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PUGLIA
Bari:
Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 5213374
Tlx. 810320 Iceba I
Tlfax. (080) 5242482
Telegr.
Note: Competente per il Molise e la Basilicata
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Foggia:
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71100 Foggia
Tel. (0881) 622641
Tlx. 810830 Inace I
Tlfax. (0881) 671418
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Taranto:
Piazza Dante, 24 - P.le pedonale Bestat
74100 Taranto
Tel. (099) 376408
Tlx. 860117 Iceta I
Tlfax. (099) 376408
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SARDEGNA
Cagliari:
Via Cavalcanti, 8
09128 Cagliari
Tel. (070) 494111
Tlx. 790209 Iceca I
Tlfax. (070) 400951
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Note: Sede regionale
SICILIA
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Via Roma, 457
Casella postale 108
90139 Palermo
Tel. (091) 321744
Tlx. 910209 Icepa I
Tlfax. (091) 582289
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Note: Sede regionale
Messina:
Via La Farina, 40 - Isolato 196
98123 Messina
Tel. (090) 2932933
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Siracusa:
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96100 Siracusa
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Catania:
Piazza Roma, 9
95125 Catania
Tel. (095) 446853/448459
Tlx. 970304 Icect I
Tlfax. (095) 437148
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Allegato 3
ALLEGATO 3
Parte di provvedimento in formato grafico