098G0351
098G0351
Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso. (DECRETO 21 luglio 1998 n. 297)
Art. 1 - Prova preliminare
Prova preliminare 1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante concorso pubblico, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , l'ammissione alle prove di esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali e' preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.
4. La durata della prova preliminare sara' stabilita dalla commissione prima dell'inizio della medesima.
5. La commissione estrarra' di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati.
6. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.
7. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
8. Superata la prova preliminare i candidati sono sottoposti agli accertamenti psicofisici ed attitudinali il cui svolgimento e' disciplinato dagli articoli 106 , 107 e 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 14 dicembre 1990, n. 395 ) cosi' come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria):
"Art. 24 (Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria). - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:
a) concorso pubblico;
b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;
2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;
idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
4. A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1, lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori".
- Si trascrive il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 :
"Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina a vice ispettore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dall' art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e con l'osservanza delle disposizioni dell' art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , e dell' art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 , con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio per esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di scuola media superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il 30 per cento dei posti disponibili e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio di scuola media superiore.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.
3. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione".
- Si trascrive il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Discipline dell'attivita' di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''Regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficale".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 106, 107 e 108 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 :
"Art. 106 (Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali). - 1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psicofisica ed a prove attitudinali.
2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte.
3. Gli accertamenti psicofisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 121.
4. Superata la visita psicofisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla ottava in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII".
"Art. 107 (Accertamento dei requisiti psicofisici). - 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psicofisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
2. Per gli accertamenti psicofisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato, mediante contatto di diritto privato corrispondendo ad esso la retribuzione che sara' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
3. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia".
"Art. 108 (Accertamento dei requisiti attitudinali). - 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.
6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale".
Art. 2 - Commissione esaminatrice
Commissione esaminatrice ((1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'art. 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo)) ((2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III))
Art. 3 - Prove di esame
Prove di esame 1. Superati gli accertamenti psicofisici ed attitudinali i candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario ed un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
2 Il colloquio verte, oltre che su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, oggetto della prova scritta, anche su elementi di ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato almeno la votazione di sei decimi.
4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
5. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va' aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
6. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
Art. 4 - Corso di formazione
Corso di formazione 1. Ottenuta la nomina, gli allievi viceispettori frequentano un corso preordinato alla formazione tecnico professionale, con le modalita' di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
2. I moduli didattici di contenuto teorico e di tecnica operativa del suddetto corso hanno cadenza bimestrale. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche relative al sistema penale, al sistema penitenziario, al sistema organizzativo centrale e periferico, alle cognizioni tecniche che connotano la professionalita' e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
3. Le aree tematiche di cui al precedente comma saranno articolate secondo i programmi di cui all'allegato a) per il sistema penale, all'allegato b) per il sistema penitenziario, all'allegato c) per il sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati d), e), f) per quanto attiene alle cognizioni tecniche che connotano la professionalita' e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 :
"Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, al servizio di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi".
CAPO II Capo II Concorso interno
Art. 5 - Prove di esame
Prove di esame 1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, i candidati in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della prova scritta, anche su, nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria, su nozioni di diritto costituzionale e di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3 . Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
5. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
6. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
(( 6-bis. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unita', le prove d'esame di cui i precedenti commi 1 e 2 possono essere precedute da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove d'esame. Le modalita' di espletamento della prova preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni contenute nel precedente articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7)) .
Art. 6 - Titoli di servizio
Titoli di servizio 1. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue:
a) giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 26;
b) qualita' delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 11;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 5;
e) speciali riconoscimenti: fino a puni 2.
2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove di esame.
Art. 7 - Commissione esaminatrice
Commissione esaminatrice ((1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'art. 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo)) ((2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III)) 3. Alla commissione sano aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
Art. 8 - Corso di formazione
Corso di formazione 1. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di formazione previsto dall' art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , articolato in moduli didattici, con cadenza bimestrale, di contenuto teorico e di tecnica operativa. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche relative al sistema penale, al sistema penitenziario, al sistema organizzativo centrale e periferico, alle cognizioni tecniche che connotano la professionalita' e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
2. Le aree tematiche di cui al precedente comma saranno articolate secondo i programmi di cui all'allegato a) per il sistema penale, all'allegato b), per il sistema penitenziario, all'allegato c) per il sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati d), e), f) per quanto attiene alle cognizioni tecniche che connotano la professionalita' e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
Art. 9 - Rinvio
Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modifiche ed integrazioni ((Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell'art. 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modifiche ed integrazioni)) .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1998 Il Ministro: Flick Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1998 Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 333
Allegato a)
Allegato a)
AREA TEMATICA RELATIVA AL SISTEMA PENALE
Principi costituzionali ed ambito del sistema penale.
Il concetto di norma giuridica.
La norma giuridica penale.
La legge penale.
Il concetto di pena.
Pene principali e pene accessorie.
Il concetto di reato.
Reato tentato e reato consumato.
Imputabilita'.
La distinzione tra delitto e contravvenzione.
Delitti e contravvenzioni fattispecie piu' comuni.
I soggetti del reato.
Gli atti: regole generali e loro tipologie.
Le misure cautelari.
Le indagini preliminari.
Il giudice per le indagini preliminari.
Udienza preliminare.
I procedimenti speciali.
Il giudizio.
Impugnazioni.
Appello.
Ricorso per Cassazione.
Revisione.
Esecuzione delle pene.
Le misure di sicurezza.
Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica.
Polizia giudiziaria: nozioni, funzioni, organi ed organizzazione.
L'attivazione ed iniziativa della polizia giudiziaria e l'attivita' delegata.
La documentazione degli atti di polizia giudiziaria.
Le annotazioni della polizia giudiziaria.
I verbali: nozione, forma, efficacia e nullita'.
Conoscenza e stesura dei principali atti di polizia giudiziaria.
Allegato b)
Allegato b)
AREA TEMATICA
RELATIVA AL SISTEMA PENITENZIARIO
Cenni storici sui luoghi di reclusione.
Il concetto di carcere nelle societa' moderne.
I principi fondamentali ed i presupposti della legge penitenziaria.
Tipologia degli istituti penitenziari e condizioni di vita all'interno degli stessi.
Le diverse tipologie di detenuti.
Regime di sorveglianza particolare.
Il trattamento.
I centri di servizio sociale per adulti.
La magistratura di sorveglianza: ruolo e funzioni.
Allegato c)
Allegato c)
AREA TEMATICA RELATIVA
AL SISTEMA ORGANIZZATIVO CENTRALE E PERIFERICO
Organizzazione del D.A.P.
Organizzazione del Provveditorato Regionale dell'A.P.
Organizzazione dell'Istituto.
Organizzazione delle Aree operative presso i P.R.A.P. C.S.S.A. e Istituti.
La legge n. 395 del 15 dicembre 1990 .
L'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di Polizia penitenziaria.
Allegato d)
Allegato d)
AREA TEMATICA RELATIVA ALLE COGNIZIONI TECNICHE CHE CONNOTANO LA PROFESSIONALITA' E IL RUOLO DELL'ISPETTORE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI METODI ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLA SICUREZZA, DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO ED ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.
Organizzazione gerarchica, doveri, doveri di subordinazione e rapporti funzionali.
I compiti istituzionali, i servizi di istituto e la relativa informatizzazione; il servizio dell'Ufficio matricola e il settore delle traduzioni e dei piantonamenti.
Gli aspetti attinenti alla sicurezza attiva e passiva interna ed esterna; l'automatizzazione.
Uso legittimo dei mezzi di coercizione fisica.
Servizio nuovi giunti e la gestione degli eventi critici.
Aspetti istituzionali e tecnicooperativi connessi a particolari tipologie di detenuti.
Uso delle armi, relativo addestramento e tecniche di difesa personale: norme di sicureza sull'uso delle armi in dotazione e di quelle di reparto.
Scuola Comando.
Sicurezza e tutela della salute della persona nell'ambiente lavorativo.
Lingua straniera.
Allegato e)
Allegato e)
SUL TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Principi ispiratori.
Il trattamento penitenziario ed i suoi elementi.
Aspetti sociopedagogici del trattamento: le figure professionali istituzionali.
Modalita' del trattamento: il programma individualizzato di trattamento.
Ruolo della Polizia penitenziaria nel trattamento: aspetti normativi e modalita' organizzative.
Le misure alternative alla detenzione.
L'istituto del permesso.
Ruolo e funzioni della magistratura di sorveglianza.
Allegato f)
Allegato f)
SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Il concetto di organizzazione.
Il concetto di struttura:
caratteristiche organizzative.
caratteristiche strutturali.
Il concetto di clima.
L'ergonomia.
Gli stili di gestione.
La comunicazione e gli stili comunicativi.
Il concetto di risorsa umana.
I processi decisionali nelle organizzazioni.
La gestione delle risorse in relazione agli obiettivi.
Il gruppo nel contesto organizzativo.
Il gruppo di lavoro.
Ruoli e leadership nel gruppo.
Fattori che contribuiscono all'efficacia ed efficienza del gruppo.
Utilizzo del personale: incentivi e rinforzi.
La gestione degli eventi critici.
La valutazione delle mansioni.
La valutazione dei meriti.
I fattori di valutazione.
La valutazione del potenziale.