095G0221
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Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unita' organizzative. (DECRETO MINISTERIALE 06 aprile 1995 n. 190)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 9-6-1995 IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994, n. 944/1994; Vista la comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota del 12 dicembre 1994, n. 140; A D O T T A il seguente regolamento
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi ed uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse.
Note alle premesse:
La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Gli articoli 2 e 4 cosi' recitano:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti delle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1 :
- Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione della pubblica istruzione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione della pubblica istruzione, della richiesta o della proposta.
Art. 3
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante, entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonche' il disposto di cui agli articoli 18 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all' art. 3 :
- Gli articoli 7 , 8 , 18 e 19 della legge n. 241/1990 , citata, cosi' recitano:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e comunicato con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbano intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 8. - 1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 , e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dalla autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Gli articoli 2 e 10 cosi' recitano:
"Art. 2. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica aministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
"Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultano attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".
Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell' art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , mediante forme di pubblicita' normalmente utilizzate, indicando nell'atto relativo le esigenze che giustificano la deroga.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatti valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Art. 5
Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare la proroga del termine finale.
Nota all'art. 5:
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".
Art. 6
Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono i tempi necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione della pubblica istruzione, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministro della pubblica istruzione provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i casi e i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformita'.
Nota all'art. 6:
- Gli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990 cosi' recitano:
"Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
"Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell ' amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".
Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri di valutazioni tecniche
di organi o di enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all' art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche, agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro della pubblica istruzione individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento. Fino a quando il Ministro della pubblica istruzione non avra' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Nota all' art. 7 :
- Per gli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.
Art. 8
Parere facoltativo del consiglio di Stato 1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazione tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota all' art. 8 :
- Per l' art. 16 della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota all'art. 6.
Art. 9
Unita' organizzativa responsabile del procedimnto 1. Relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e' la divisione o l'ufficio competente indicati nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Relativamente agli uffici periferici dell'amministrazione (provveditorati agli studi e sovrintendenze scolastiche regionali), l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e' l'ufficio periferico stesso, se non risulti articolato in divisioni o uffici dirigenziali. Qualora detti uffici periferici risultino articolati in divisioni o uffici dirigenziali, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e' la divisione o l'ufficio dirigenziale competente, risultante dai provvedimenti formali di organizzazione.
3. Relativamente agli organi ed enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione: istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ivi compresi i convitti nazionali, gli educandati femminili, le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche; istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.); Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze (B.D.P.); Centro europeo dell'educazione di Frascati (C.E.D.E.); Museo della scienza e della tecnica di Milano; distretti scolastici, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, e' l'organo o l'ente stesso. Gli enti e le istituzioni con personalita' giuridica adegueranno i propri statuti alle disposizioni della legge n. 241/1990 .
Art. 10
Responsabile del procedimento 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e' di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall' art. 6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15 .
Note all' art. 10 :
- L' art. 6 della legge n. 241/1990 cosi' recita:
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
- Per l'argomento della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 3.
Art. 11
Integrazioni e modificazioni del presente regolamento 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della pubblica istruzione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 12
Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte I, del Ministero della pubblica istruzione. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Art. 13
Cessazione di efficacia
Dalla data di entrata in vigore presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 11 luglio 1991, n. 212 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero, parte I, del 4-11 luglio 1991, n. 27-28, concernente la medesima disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 aprile 1995 Il Ministro: LOMBARDI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1995 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 70
Tabella A
TABELLA A
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - TERMINI ( L. 2/8/1990, n. 241, art. 2, comma 2 , e art. 4, comma 1 )
ACCREDITAMENTO FONDI AI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E ALLE
SOVRINTENDENZE SCOLASTICHE
Termine per l'adozione (gg): 120
Uffici responsabili
D.G. del Personale Uff. II Rag.
D.G. Istr. Elementare Uff. Rag.
D.G. Second. I Grado Uff. Rag.
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Uff. Rag.
D.G. Istr. Tecnica Uff. Contabilita'
D.G. Istr. Professionale Div. 5
Ispet. Istr. Artistica Div. 7
Ispet. Educazione Fisica e Sport. Div. I
Servizio Scuola Materna Uff. Contabilita' ALIENAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DI BENI DI PROPRIETA' DI ENTI VIGILATI (AUTORIZZAZIONE) Termine per l'adozione (gg): 210
Norm.: L. 517/77 ; R.D. 2392/29
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 16
D.G. Istr. Classica, Scient. e Magistr. Div. 5
ASSEGNAZIONE ALLO STATO DI PERSONALE NATO-PASSAGGIO PERSONALE
DIPENDENTE DAGLI ORGANI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
Termine per l'adozione (gg): 70
Norm.: L. 98/71 ; L. 801/77
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
ASSEGNAZIONE ASSISTENTI LINGUE STRANIERE A SCUOLE STATALI ITALIANE
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: L. 844/54 ; D.P.R. 740/49 ; L. 1177/52 ; L. 124/53 ;
D.P.R. 911/59 ; L. 3/57 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Scambi Culturali Div. I
ASSEGNAZIONE NUOVI EDIFICI SCOLASTICI
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm: L. 1188/27
Uffici responsabili:
Provveditorato agli studi
ASSENSO MINISTERIALE AL TRASFERIMENTO O AMPLIAMENTO DI SEDE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON STATALI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E
ARTISTICA
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Media non statale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1 - 2
ASSENSO MINISTERIALE SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO
GESTORE SCUOLE NON STATALI
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Elementare Div. 6
D.G. Istr. Media non statale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1 - 2
ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: L. 153/88
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4 - 5
Provveditorato agli Studi
Sovrintendenza Scolastica
AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 210
Norm.: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Elementare Div. 3
D.G. Secondaria I Grado Div. 1
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 4
D.G. Istr. Tecnica Div. 1
D.G. Istr. Professionale Div. 1
D.G. Istr. Media non Statale Div. 4
Ispett. Istr. Artistica Div. 5
Ispett. Educazione Fisica e Sportiva Div. 1
Servizio Scuola Materna Div. 1
AUTORIZZAZIONE CORSI DI CULTURA MAGISTRALE
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: R.D. 1297/28 ; T.U. 577/28; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Elementare Div. 3
Servizio Scuola Materna Div. 1
AUTORIZZAZIONE GESTIONE SCUOLE STRANIERE IN ITALIA
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: L. 1636/40 ; C.n. 329/86; T.U. 297/94; D.P.R. 389/94
Uffici responsabili:
D.G. Scambi Culturali Div. 3
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE AL MUTAMENTO ORARIO SETTIMANALE
UFFICIALE DELLE LEZIONI DEL LICEO LINGUISTICO
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: D.M. 31/7/73
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Media non Statale Div. 3
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE A CANDIDATI PRIVATISTI PER PROVA DI
LEZIONE PRATICA SCUOLA MAGISTRALE
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: D.M. 30/5/34; O.M. annuale
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 2
D.G. Istr. Media non Statale Div. 3
AUTORIZZAZIONE INCARICHI DI MISSIONE
Termine per l'adozione (gg): 35
Norm.: T.U. 3/57; L. 836/73
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
COLLOCAMENTO A RIPOSO
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: T.U. 3/57; T.U. 1092/73; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 7
Ispett. Istr. Artistica Div. 4
Provveditorato agli Studi
Sovrintendenza Scolastica
COMANDI, RINNOVI, COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E UTILIZZAZIONE IN
ALTRI COMPITI
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: T.U. 3/57; D.P.R. 1077/70 ; R.D. 740/40 ; L. 215/67 ;
T.U. 297/94; L. 400/88 ; R.D. 1100/24 ; D.P.R. 266/87 ; D.L. 29/93 ;
L. 146/92
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4-5-9
D.G. Istr. Elementare Div. 4-7
D.G. Secondaria I Grado Div. 2-4
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 3-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4-
Ispett. Educ. Fisica e Sportiva Div. 2
Servizio Scuola Materna Div. 2
CONCESSIONE DEL RICONOSCIMENTO LEGALE, PAREGGIAMENTO, PARIFICA A
SCUOLE NON STATALI DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, ARTISTICA E
STIPULA DI CONVENZIONI CON SCUOLE ELEMENTARI E MAGISTRALI
Termine per l'adozione (gg): 300
Norm.: R.D. 1297/28 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Elementare Div. 6
D.G. Istr. Media non Statale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2
Provveditorato agli Studi
CONFERMA IN RUOLO
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: T.U. 3/57; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
D.G. Istr. Elementare Div. 1
D.G. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi
CONGEDI E ASPETTATIVE
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: T.U. 3/57; L. 1204/71 ; L. 903/77 ; L. 421/92 ; D.L. 29/93 ;
T.U. 297/94; D.P.R. 395/88 ; L. 37/90 ; L. 537/93
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4-5-7
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-4
Ispett. Educazione Fisica e Sportiva Div. 2
Provveditorato agli Studi
Sovrintendenza Scolastica
CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE
Termine per l'adozione (gg): 150
Norm.: L. 942/66
Uffici responsabili:
Ispett. Educazione Fisica e Sportiva Div. 1
CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ENTI E SOGGETTI GESTORI DI ISTITUZIONI
Termine per l'adozione (gg): 150
Norm.: R.D. 1297/28 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Elementare Div. 2-6 Uff.Rag.
D.G. Istr. Media non Statale Div. 2
Ispett. Educazione Fisica e Sportiva Div. 1
Servizio Scuola Materna Div. 1
CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI NELLE
REGIONI A STATUTO SPECIALE
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: L. 88/58
Uffici responsabili:
Ispett. Educazione Fisica e Sportiva Div. 1
CONTROLLO E APPROVAZIONE DELIBERE ENTI VIGILANTI
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 9
D.G. Istr. Elementare Div. 6-Uff. Rag.
Servizio Scuola Materna Div. 3
DECADENZA DALL'IMPIEGO
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: T.U. 3/57; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 7
D.G. Istr. Elementare Div. 1-5
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1-3-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi
DECRETI DI APPROVAZIONE PERIZIE DI VARIANTE
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: L. 412/91 ; L. 488/86 ; L. 430/91
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 16
DECRETI FORMALI DI NOMINA
Termine per l'adozione (gg): 360
Norm.: T.U. 3/57; D.P.R. 686/57 ; T.U. 297/94; D.P.R. 748/72 ;
L. 301/84 ; L. 869/82 ; L. 341/86 ; L. 37/90 ; L. 21/91 ; L. 79/84 ;
L. 72/85
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4-5
D.G. Istr. Elementare Div. 1
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 2-3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi
DEVOLUZIONE FONDI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
Termine per l'adozione (gg): 150
Norm.: L. 430/91 ; L. 488/86 ; L. 412/91 ; L. 493/93 ; D.L. 610/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 16
DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: R.D. 1084/25 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Media non Statale Div. 3
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3
Provveditorato agli Studi
DIMISSIONI DAL SERVIZIO
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: L. 417/89 ; T.U. 3/57; D.L. 384/92 ; L. 438/92 ; L. 467/86 ;
T.U. 1092/73; T.U. 297/94; D.L. 503/92 ; L. 573/93
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 7
D.G. Istr. Elementare Div. 4
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 3-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi
DISPENSA DAL SERVIZIO
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: T.U. 3/57; D.P.R. 1092/73 ; D.P.R. 503/92 ; L. 438/92 ;
L. 421/92 ; D.P.R. 246/48 ; DLCPS. 207/47 ; L. 833/78 ; D.P.R. 209/87 ;
D.P.R. 686/57 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 7
D.G. Istr. Elementare Div. 4
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 3-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi
DONAZIONI E ATTI DI LIBERALITA' (AUTORIZZAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm.: L. 304/61 ; D.P.R. 766/55 ; R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 15
D.G. Istr. Elementare Div. 6
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1
D.G. Istr. Tecnica Div. 1
D.G. Istr. Professionale Div. 5
D.G. Scambi Culturali Div. 1
Ispett. Istr. Artistica Div. 7
Servizio Scuola Materna Div. 2
Provveditorato agli Studi
EQUO INDENNIZZO
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: T.U. 3/57; D.P.R. 686/57 ; D.P.R. 1092/73 ; L. 312/80 ;
L. 472/87 ; D.P.R. 349/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 7
D.G. Istr. Elementare Div. 7
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 4
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionali Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Ispett. Educ. Fisica e Sportiva Div. 3
Servizio Scuola Materna Div. 3
ESONERO DAL SERVIZIO PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: L. 326/84 ; L. 398/92 ; L. 121/81 ; L. 204/92 ; L. 476/84 ;
L. 133/88 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Elementare Div. 4
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 2
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 3-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Ispett. Educazione Fisica e Sportiva Div. 2
Servizio Scuola Materna Div. 2
GRADUATORIE CONCORSI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE (APPROVAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 3
D.G. Istr. Elementare Div. 1
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi
Sovruintendenza Scolastica
INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 210
Norm.: D.P.R. 422/77 ; L. 385/78 ; D.P.R. 567/78 ; D.P.R. 344/83 ;
D.P.C.M. 13/4/84; D.P.R. 13/86 ; D.P.R. 269/87 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
Provveditorati agli Studi
ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: R.D. 2480/26 ; R.D. 1185/34
Uffici responsabili:
Provveditorati agli Studi
LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (PREZZO)
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: L. 219/64 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Elementare Div. 6
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE ED INDENNITA' PER CORSI O
ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: D.P.R. 422/77 ; L. 385/78 ; D.P.R. 567/78 ; D.P.R. 344/83 ;
D.P.C.M. 13//4/84; D.P.R. 13/86 ; D.P.R. 296/87
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
D.G. Istr. Elementare Div. 3-Uff. Rag.
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 1-U.R.
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 4
D.G. Istr. Tecnica Div. 2-U.C.
D.G. Istr. Professionale Div. 3-4
D.G. Scambi Culturali Div. 4
Ispett. Istr. Artistica Div. 5
Ispett. Educaz. Fisica e Sportiva Div. 1
Servizio Scuola Materna Div. 1
Provveditorato agli Studi
Sovrintendenza Scolastica
MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE
Termine per l'adozione (gg): 150
Norm.: D.P.C.M. 325/88 ; D.M. 20/6/89; D.M. 7/8/93
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
Provveditorato agli Studi
MOBILITA' INTERNA
Termine per l'adozione (gg): 210
Norm.: T.U. 3/57; L. 312/80 ; D.P.R. 310/81 ; L. 699/86 ; D.P.R. 44/90 ;
D.L. 29/93
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
MOVIMENTO DIRIGENTI
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm.: D.P.R. 748/82 ; D.L. 29/93
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
MUTAMENTO DELL'ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE NON STATALI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA (AUTORIZZAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Media non Statale Div. 2
NOMINA VINCITORI CONCORSO
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm.: T.U. 3/57; L. 312/80 ; D.P.R. 686/57 ; L. 869/82 ; D.L. 29/93 ;
D.P.R. 748/72 ; L. 341/86 ; L. 37/90 ; L. 21/91 ; L.79/84 ; L. 72/85
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4-5
D.G. Istr. Elementare Div. 1
D.G. Istr: Secondaria I Grado Div. 2-3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA (COSTITUZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm.: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
Provveditorato agli Studi
PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI SPECIALI
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO COMPENSI PER PREMIO PRESENZA
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI A SEGUITO DI CONTRATTAZIONE
SINDACALE
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm.: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI A SEGUITO DI RICOSTRUZIONE DI
CARRIERA
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm.: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. III Rag.
PAGAMENTO INDENNITA' DI RISCHIO DI MISSIONE AI CENTRALINISTI NON
VEDENTI
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO INDENNITA' E SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO DI
PERSONALE
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA, ACQUISTO LIBRI, RIVISTE,
GIORNALI, ECC.
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. III Rag.
PAGAMENTO SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. III Rag.
PAGAMENTO SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER LO
SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI,
ECC.
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. III Rag.
PAGAMENTO SPESE PER STUDI, INDAGINI E ATTIVITA' DI RICERCA IN CAMPO PEDAGOGICO
Termine per l'adozione (gg): 45
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. I Rag.
PAGAMENTO SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. III Rag.
PART-TIME
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm: D.P.C.M. 11/7/89
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
Provveditorato agli Studi
PASSAGGI AD ALTRO PROFILO DELLA STESSA QUALIFICA
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm: R.D. 399/88
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
Provveditorato agli Studi
PASSAGGI DEL PERSONALE AD ALTRO RUOLO
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm: T.U. 3/57; T.U. 297/94; D.P.R. 1077/70 , D.L. 35/93 ; L. 270/82 Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4-5
Provveditorato agli Studi
PASSAGGI DI SEDE E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI
Termine per l'adozione (gg): 130
Norm: D.L. 29/93
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 5
PASSAGGIO DEL PERSONALE DI POLIZIA DI STATO E POLIZIA
PENITENZIARIA
Termine per l'adozione (gg): 160
Norm: D.L. 443/92
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
PENSIONE DEFINITIVA E RILIQUIDAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 365
Norm: D.P.R. 1092/73 ; L. 523/54 ; L. 177/76 ; L. 336/70 ;
L. 903/77 ; L. 438/92 ; L. 537/93 ; L. 29/79 ; L. 59/91
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 7
Ispett. Istr. Artistica Div. 4
Ispett. Pensioni Div. 2
Conservatori e Accademie
Provveditorato agli Studi
Sovrintendenza Scolastica
PENSIONE PRIVILEGIATA E RILIQUIDAZIONE
Termine per l'adozione (gg): 210
Norm: D.P.R. 1092/73 ; L. 472/87 ; T.U. 3/57; L. 312/80 ; L. 834/81
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 7
D.G. Istr. Elementare Div. 7
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 4
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Ispett. Educaz. Fisica e Sportiva Div. 3
Ispett. Pensioni Div. 2
Servizio Scuola Materna Div. 3
PENSIONE PROVVISORIA
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm: L. 177/76 ; L. 29/79 ; L. 45/90 ; L. 59/91 ; D.P.R. 1092/73 ;
D.P.R. 138/86
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 7
Ispett. Istr. Artistica Div. 4
Conservatori e Accademie
Provveditorato agli Studi
Sovrintendenza Scolastica
PERMANENZA IN SERVIZIO PERSONALE RUOLI PROVINCIALI
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm: D.P.R. 503/92 ; L. 421/92 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
Provveditorato agli Studi
PERMESSI SINDACALI
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm: L. 249/68
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
D.G. Istr. Elementare Div. 4
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 3
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Ispett. Educaz. Fisica e Sportiva Div. 2
Servizio Scuola Materna Div. 1-2
PIANI DI STUDIO ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE
(APPROVAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm: D.M. 29/1/79
Uffici responsabili:
Ispett. Istr. Artistica Div. 1
PENSIONE ASSICURATIVA I.N.P.S. E INDENNITA' UNA TANTUM
Termine per l'adozione (gg): 350
Norm: D.P.R. 1092/73 ; L. 322/58
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 7
Ispett. Istr. Artistica Div. 4
Ispett. Pensioni Div. 2
Provveditorato agli Studi
Sovrintendenza Scolastica
PRESA D'ATTO
Termine per l'adozione (gg): 300
Norm: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Media non Statale Div. 2
PROROGA PERIODO DI PROVA
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm: L. 467/86 ; L. 576/70 ; L. 88/76 ; L. 312/80 ; T.U. 3/57;
D.P.R. 686/57 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4
D.G. Istr. Elementare Div. 1
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli Studi
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
NON STATALI
Termine per la procedura di adozione del provvedimento (gg): 150
Norm: T.U. 297/94; R.D. 1297/28
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Elementare Div. 6
D.G. Istr. Media non Statale Div. 1
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2
PROVVEDIMENTO STATO GIURIDICO PERSONALE AUSILIARIO EX O.N.A.I.R.C.
Termine per l'adozione (gg): 40
Norm: T.U. 3/57; D.P.R. 686/57 ; L. 546/77 ; L. 463/78 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
Servizio per la Scuola Materna Div. 2
RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm: L. 312/80 ; T.U. 3/57; D.P.R. 1077/70 ; D.P.R. 748/72 ; T.U.
297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 6
Provveditorato agli studi
Sovrintendenza Scolastica
RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm: T.U. 3/57; L. 209/87 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Elementare Div. 1-5
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Ispett. Educazione Fis. e Sportiva Div. 2
Provveditorato agli studi
RIABILITAZIONE DEL PERSONALE
Termine per l'adozione (gg): 210
Norm: T.U. 3/57; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 10
D.G. Istr. Elementare Div. 5
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 5
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1
D.G. Istr. Tecnica Div. 6
D.G. Istr. Professionale Div. 6
Ispett. Istr. Artistica Div. 6
Ispett. Educaz. Fisica e Sportiva Div. 2
Servizio Scuola Materna Div. 1
Provveditorato agli studi
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm: T.U. 3/57; L. 270/82 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 5
D.G. Istr. Elementare Div. 1-5
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3-5
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3-6
D.G. Istr. Professionale Div. 2-6
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Ispett. Educ. Fisica e Sportiva Div. 2
Provveditorato agli studi
RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE
Termine per l'adozione (gg): 240
Norm: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Scambi Culturali Div. 3
RICONOSCIMENTO LEGALE, PAREGGIAMENTO, RATIFICA, PRESA D'ATTO DI
SCUOLE NON STATALI (PASSAGGIO DI GESTIONE)
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Elementare Div. 6
D.G. Istr. Media non Statale Div. 2
Servizio Scuola Materna Div. 1
Direttori Didattici
Provveditorato agli studi
RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA DI ASSOCIAZIONI E DI
FONDAZIONI E MODIFICAZIONI
Termine per l'adozione (gg): 270
Norm: C.C. artt. 12 - 17 ; L. 13/91
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 15
D.G. Istr. Elementare Div. 6
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 1
D.G. Istr. Tecnica Div. 1
D.G. Istr. Professionale Div. 5
D.G. Istr. Media non Statale Div. 1
D.G. Scambi Culturali Div. 3
Ispett. Istr. Artistica Div. 7
Servizio Scuola Materna Div. 1
RICOSTRUZIONE CARRIERA
Termine per l'adozione (gg): 480
Norm: L. 312/80 ; D.P.R. 310/81 ; D.P.R. 344/83 ; L. 366/70 ; L. 23/86 ;
R.D.L. 1971/21 ; D.P.R. 494/87 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4-5
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-4
Conservatori e Accademie
Provveditorato agli studi
RILASCIO NULLA OSTA PROSECUZIONE STUDI ALUNNI ITALIANI PRESSO
SCUOLE STRANIERE FUNZIONANTI IN ITALIA
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm: L. 69/86 ; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. Scambi Culturali Div. 3
RISARCIMENTO DANNI AGLI ALUNNI INFORTUNATI (LIQUIDAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm: C.C. artt. 2043 - 2047 - 2048 - 2049 ; L. 312/80
Uffici responsabili:
D.G. Istr. Elementare Div. 6-Uff.Rag
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 7
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 7
D.G. Istr. Tecnica Uff.Contabilita' D.G. Istr. Professionale Div.
6-Uff.Cont.
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-7
Ispett. Educazione Fisica e Sportiva Div. 2
Servizio Scuola Materna Div. 2-Uff.Rag.
SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E ISTITUZIONI MUSICALI NON STATALI -
APPROVAZIONE NOMINE DEL PERSONALE
Termine per l'adozione (gg): 60
Norm: R.D. 577/28 ; R.D. 1297/28 ; R.D. 1170/30
Uffici responsabili:
Provveditorato agli studi
SPESE DI CURA (ANTICIPO)
Termine per l'adozione (gg): 100
Norm: D.P.C.M. 5/7/65
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4-5
SPESE DI GIUDIZIO, LITI, ARBITRAGGI ECC. (LIQUIDAZIONE)
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm: L. 1859/62 ; R.D. 1612/33 ; L. 103/79 ; R.D. 1611/33
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Uff. III Rag.
D.G. Istr. Elementare Uff. Rag
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 7
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 7
D.G. Istr. Tecnica Uff. Cont.
D.G. Istr. Professionale Div. 6
D.G. Media non Statale Div. 1
Ispett. Istr. Artistica Uff. Rag.
Ispett. Educazione Fisica e Sportiva Div. 2
Servizio Scuola Materna Div. 3
STATI DI SERVIZIO
Termine per l'adozione (gg): 90
Norm: T.U. 3/57; T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4-5
Ispett. Istr. Artistica Div. 4
Provveditorato agli studi
STIPULA CONTRATTI A TRATTATIVA O LICITAZIONE PRIVATA (CON PARERE
C.d.S.)
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24 ; D.L. 29/93 ; D.P.R. 573/94 ;
D.P.R. 367/94 ; D.P.R. 1403/71 ; L. 47/94 ; L. 82/94 ; L. 118/85 ;
D.P.R. 422/72 ; D.L. 490/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 1-12-15-18
D.G. Istr. Elementare Uff. Rag.
D.G. Istr. Secondaria I Grado Uff. Rag.
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 6
D.G. Istr. Tecnica Div. 5-U.C.
D.G. Istr. Professionale Div. 4
D.G. Scambi Culturali Div. 1-2-3-4-5
Ispett. Istr. Artistica Div. 4-5-7
Ispett. Educazione Fisica e Sportiva Div. 1
Servizio Scuola Materna Div. 1-3
Provveditorato agli studi
Sovrintendenza Scolastica
STIPULA CONTRATTI IN ECONOMIA, A TRATTATIVA I LICITAZIONE PRIVATA
(SENZA PARERE C.d.S.)
Termine per l'adozione (gg): 120
Norm: R.D. 2440/23 ; R.D. 827/24 ; D.P.R. 139/86 ; D.L. 29/93 ; D.P.R.
573/94 ; D.P.R. 367/94 ; D.P.R. 1403/71 ; L. 47/94 ; L. 82/94 ; L. 118/85 ;
D.P.R. 422/72 ; D.L. 490/94 ;
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 1-12-15-18
D.G. Istr. Elementare Uff. Rag.
D.G. Istr. Secondaria I Grado Uff. Rag.
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 6
D.G. Istr. Tecnica Div. 5-U.C.
D.G. Istr. Professionale Div. 4
D.G. Scambi Culturali Div. 1-2-3-4-5
Ispett. Istr. Artistica Div. 4-5-7
Ispett. Educazione Fisica e Sport. Div. 1
Servizio Scuola Materna Div. 1-3
Provveditorato agli studi
Sovrintendenza Scolastica
TRASFERIMENTO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITA'
Termine per l'adozione (gg): 180
Norm: T.U. 297/94
Uffici responsabili:
D.G. del Personale Div. 4-5
D.G. Istr. Elementare Div. 5
D.G. Istr. Secondaria I Grado Div. 3
D.G. Istr. Classica, Scient. e Mag. Div. 3-5
D.G. Istr. Tecnica Div. 3
D.G. Istr. Professionale Div. 2-6
Ispett. Istr. Artistica Div. 1-2-3-4
Provveditorato agli studi