011G0014
011G0014
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014) (DECRETO 10 settembre 2010 n. 249)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2011 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visti gli articoli 33, sesto comma , e 117, secondo comma, lettera n) , e sesto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315 , e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 ; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 ; Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268 ; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ; Visto l' articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; Visto l' articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ; Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto l' articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ; Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell' istruzione, dell' universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 , concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89 , concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilita' di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria e' gia' contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non e' attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poiche' la maturazione di competenze docimologiche e' gia' prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed e' approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perche' i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 , cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell' articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all' articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 , i requisiti e le modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' universita' e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo' essere comunque adottato, e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validita' delle graduatorie di cui all' articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Sono abrogati l' articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 .»
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lettera n) e sesto comma della Costituzione :
«Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)-m) (omissis)
n) norme generali sull'istruzione;»
«La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.»
- Il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Per il testo dell' articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", si veda la nota al titolo.
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante: "Norme sul diritto agli studi universitari" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo":
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all' articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1 , 2 , 3, comma 1 e 4 , comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 , in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .»
- Si riporta il testo dell' articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante "Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca":
«4. Le universita' possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalita' sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all' articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere altresi' utilizzati per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.»
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", e' stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999, n. 183.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2000, n. 67.
- Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 recante "Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2002, n. 226 e convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, della legge 22 novembre 2002, n. 268 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2002, n. 276.
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell' articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 " stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2004, n. 51, S.O.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 ." e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.»
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n.296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a)-b) (omissis);
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all' articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 , sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004 , i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 . E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 , erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996 , e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall' articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 . Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all' articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;»
La rubrica dell' articolo 13, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), reca:
«Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore.»
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, della legge 14 luglio 2008 n. 121 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n.164.
- Si riporta il testo dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
«4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.»
- Si riporta il testo dell' articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 recante Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita', convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 :
«Art. 5-bis. Disposizioni in materia di graduatoria ad esaurimento - 1. Nei termini e con le modalita' fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti , a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e' sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.»
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 concernente Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell' articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2005, n. 243.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2009, n. 162.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137 reca: «Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale ( A 77).»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004 n.82 , riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37 , ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n.244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), si veda la nota al titolo.
- Per il testo dell' articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti 1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e' finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 .
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarieta' della funzione docente.
Note all'art. 2:
Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", si vedano le note alle premesse.
Art. 3
Percorsi formativi 1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.
2. I percorsi formativi sono cosi' articolati:
a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall' articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 , nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:
a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione;
b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita';
c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12.
6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e' incompatibile, ai sensi dell' articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , con l'iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che da' diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.
7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro del'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica :
«2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la laurea.»
- Per i riferimenti della legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", si vedano le note alle premesse.
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006.
- Per i riferimenti della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" , si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' articolo 142, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , recante Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore:
«Art. 142. Nelle Universita' e negl'Istituti superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di studenti.
Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita' e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa Universita' o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.»
Art. 4
Corsi di laurea magistrale 1. Le universita' istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 e' subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 .
3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o piu' facolta' dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facolta' di piu' atenei o in convenzione tra facolta' universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle universita' e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano all'istituzione del corso, indica la facolta' o l'istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi.
5. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' le risorse economiche e organizzative, le stesse universita' e istituzioni possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonche' coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attivita' formative previste per il tirocinio formativo attivo.
6. E' vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facolta' di riferimento, dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.
7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' articolo 9, comma 2 , e dell' articolo 10, commi 2 e 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica :
«2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'universita'. Nel caso di disattivazioni, le universita' assicurano comunque la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.»
«2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
3. (omissis).
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita' formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali.»
Art. 5
Programmazione degli accessi 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
(( 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. )) (( 2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:
a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente.
2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e' maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresi' dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. )) 3. Le modalita' di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 6
Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e' a numero programmato con prova di accesso. Il corso e' attivato presso le facolta' di scienze della formazione e presso altre facolta' autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale e' richiesto, in deroga a quanto previsto dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Il corso di laurea magistrale e' strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Le attivita' di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalita' tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.
5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorita' accademica, e' integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica :
«2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'universita' stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalita' definite nei regolamenti didattici.
L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale puo' essere consentita dall'universita' anche ad anno accademico iniziato, purche' in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.»
Art. 7
Formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:
a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 :
a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
b) la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
Note all' art. 7:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37 , ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
Art. 8
Formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di secondo grado 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:
a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10.
2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 " si vedano le note alle premesse.
Art. 9
Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado 1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 :
a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell' articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.
4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facolta' sono attribuite ai consigli accademici. Per le attivita' del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.
Note all' art. 9:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37 , ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
- Per il testo dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , si vedano le note alle premesse.
Art. 10
Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado 1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) e' un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 , e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all' articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 , in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 , e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 ; le attivita' in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.
2. Il tirocinio formativo attivo e' istituito presso una facolta' di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresi' sedi amministrative. Il corso di tirocinio puo' essere svolto in collaborazione fra piu' facolta' della stessa universita' ovvero fra facolta' di una o piu' universita' o tra facolta' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attivita':
a) insegnamenti di scienze dell'educazione;
b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attivita' formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilita'.
c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
4. La gestione delle attivita' del tirocinio formativo attivo e' affidata al consiglio di corso di tirocinio, cosi' costituito:
a) nelle universita', dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta;
b) negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto tra i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attivita' di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalita' di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. L'attivita' di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attivita'.
Della relazione finale di tirocinio e' relatore un docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attivita' nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attivita' di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attivita' svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacita' del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attivita' svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attivita' di laboratorio.
7. La frequenza alle attivita' del tirocinio formativo attivo e' obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione e' subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettere a), ad almeno l'80% delle attivita' di cui al comma 3 lettera b), ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettera c) e ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettera d).
8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:
a) nella valutazione dell'attivita' svolta durante il tirocinio;
b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.
9. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorita' accademica, e' composta:
a) nelle universita', da 3 docenti universitari che hanno svolto attivita' nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed e' presieduta da un docente universitario designato dalla facolta' di riferimento;
b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attivita' nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed e' presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento.
10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attivita' svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio e' superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento.
12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalita' previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che da' luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.
Note all' art. 10:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37 , ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
- Per il testo dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 , reca Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree specialistiche.
Art. 11
Docenti tutor 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti.
2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio diretto e indiretto;
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivita' in classe.
3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attivita' e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresi' di tutor organizzatori, cui e' assegnato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le universita', le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attivita' di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facolta' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonche' i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facolta' di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facolta' provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico e' soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.
(( 5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa. )) 6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facolta'.
7. Il consiglio di facolta' procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
d) gestione dei casi a rischio.
8. Il consiglio di facolta' puo' predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.
Art. 12
Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all' articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attivita' della scuola delle attivita' di tirocinio attivo;
c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati;
g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata e' espunta dall'elenco.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi e' attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ai sensi del medesimo decreto legislativo.»
Art. 13
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le universita'. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.
2. Le universita' possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle universita'.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.
Art. 14
Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Art. 15
Norme transitorie e finali 1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal (( decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 , e dal)) decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 , per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive ((modificazioni)) , e' corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 .
(( b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a); )) c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) gia' valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.
(( 1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 , purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 , istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita' alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell' articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 . Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilita' di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilita' o comunque di difficolta' derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori,.
1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalita' stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilita' ricettiva sostenibile dalle universita'. )) 2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e all'articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attivita' di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89 , alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010 , ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non gia' posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
(( 3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validita' ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 , e successive integrazioni e modificazioni. )) 4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, ((...)) .
(( 5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalita' di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. )) (( 6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalita' indicate nel comma 13. )) 7. Il test preliminare e' una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 25 MARZO 2013, N.81)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 25 MARZO 2013, N.81)) .
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle universita' o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l'insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l'insegnamento dell'italiano e' prevista una prova di analisi dei testi.
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
11. La prova orale, valutata in ventesimi, e' superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova e' organizzata tenendo conto delle specificita' delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne e' previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale puo' essere sostituita da una prova pratica.
12. Il superamento della prova orale e' condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo.
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi:
a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione:
i) 360 giorni: 4 punti;
ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti;
iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti;
iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d).
Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attivita' di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attivita'.
b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti;
c) attivita' di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell' articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell' articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.;
d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo e' formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato piu' giovane.
15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si e' avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento.
16. ((Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1, possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 .)) L'ammissione al percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso in centesimi.
(( 16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessita' di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.
16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all' articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62 . )) 17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facolta' in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.
20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004 , e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007 , entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validita' ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.
21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.
22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresi' attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio.
24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta , delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle localita' ladine si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati.
26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
27. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.
(( 27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all' articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all' articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131 , per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami. ))
Art. 16
Norma finanziaria 1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 .
Art. 17
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 settembre 2010 Il Ministro: Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119 La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 8, comma 2; dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato art. 8, comma 2; dell'art. 15, comma 24; all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed e'", tra le parole "statali" e "deliberato".
Allegato
Allegato
TABELLA 1
(Articolo 6)
Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis)
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico, all'eta' e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo e' necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacita' di gestire la classe e di
progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacita' che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.
In particolare devono:
a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze
fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e
motori);
b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in
funzione dei diversi livelli scolastici e dell'eta' dei bambini e
dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione;
c) possedere capacita' pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalita' al livello dei diversi alunni;
d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale,
discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di
gruppo, nuove tecnologie);
e) possedere capacita' relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la
convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di
responsabilita', la solidarieta' e il senso di giustizia;
f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attivita' collegiali interne ed esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera
la scuola.
In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o piu' laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli studenti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno, attivita' obbligatorie di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attivita', documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. Le attivita' di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio e' seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attivita' di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attivita' in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una
parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia.
La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate
all'insegnamento che possono avere relazione con l'attivita' di
tirocinio.
Al termine del percorso i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria. Il conseguimento del titolo e' l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di
tirocinio da parte di una commissione composta da docenti
universitari integrati da due tutor e da un rappresentante
ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.
Il profilo dei laureati dovra' comprendere la conoscenza di:
1) matematica: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e
cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra;
elementi di calcolo delle probabilita'; i temi della matematica
applicata.
2) fisica: misure e unita' di misura; densita' e principio di Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di
meccanica e meccanica celeste e astronomia; elementi di
elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura;
fenomenologie di termodinamica; il suono.
3) chimica: elementi di chimica organica e inorganica.
4) biologia: elementi di biologia umana, animale e vegetale;
elementi di cultura ambientale; elementi di scienze della terra.
5) letteratura italiana: testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni nel quadro della letteratura europea.
6) linguistica italiana: linguistica e grammatica italiana;
didattica della lingua italiana per stranieri.
7) lingua inglese: elementi avanzati di lingua inglese.
8) storia: elementi di storia antica, medioevale, moderna e
contemporanea.
9) geografia: elementi di geografia fisica e umana.
10) attivita' motorie: metodi e didattiche delle attivita' motorie.
11) arte: disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle
diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia.
12) musica: elementi di cultura musicale.
13) letteratura per l'infanzia: testi e percorsi di letteratura per
l'infanzia.
14) pedagogia: pedagogia generale; pedagogia interculturale;
pedagogia dell'infanzia.
15) storia della pedagogia: storia dell'educazione; storia della
scuola.
16) didattica: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco;
didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.
17) pedagogia speciale: pedagogia speciale; didattica speciale.
18) pedagogia sperimentale: metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.
19) psicologia: elementi di psicologia dello sviluppo e
dell'educazione; psicologia della disabilita' e dell'integrazione.
20) sociologia: elementi di sociologia dell'educazione.
21) antropologia: elementi di antropologia culturale.
22) diritto: elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica.
23) neuropsichiatria infantile: elementi di neuropsichiatria
infantile.
24) psicologia clinica: psicopatologia dello sviluppo.
25) igiene generale e applicata: igiene ed educazione sanitaria ed alimentare.
Si precisa che:
a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso
professionale;
b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa;
c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo
numero di ore di esercitazione;
d) e' necessario che nell'insegnamento delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita.
Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati
e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola
primaria;
e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere
suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli
studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.
ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE:
PSICOPEDAGOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE
Ambiti disciplinari Settori scientifico - disciplinari Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori) Crediti assegnati dalla Classe alle attivita' caratterizzanti dell'Area 1 Discipline matematiche MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche complementari MAT/06 Probabilita' e statistica matematica 20 + 2 Discipline letterarie L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 12 + 1 Linguistica L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 12 + 1 Discipline biologiche ed ecologiche BIO/ 01 Botanica generale BIO/03 botanica ambientale e applicata, BIO/05 Zoologia, BIO/ 06 Anatomia comparata e citologia, BIO/07 Ecologia, BIO/09 Fisiologia, 12 + 1 Discipline fisiche FIS/01 Fisica sperimentale, FIS/05 Astronomia e astrofisica, FIS/08 Didattica e storia della fisica 8 + 1 Discipline chimiche CHIM/03 Chimica generale e inorganica; CHIM/06 Chimica organica 4 Metodi e didattiche delle attivita' motorie M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivita' sportive 8 + 1
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI
Area 1: I saperi della scuola
Ambiti disciplinari Settori scientifico - disciplinari Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori) Crediti assegnati dalla Classe alle attivita' caratterizzanti dell'Area 1 Discipline matematiche MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche complementari MAT/06 Probabilita' e statistica matematica 20 + 2 Discipline letterarie L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 12 + 1 Linguistica L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 12 + 1 Discipline biologiche ed ecologiche BIO/ 01 Botanica generale BIO/03 botanica ambientale e applicata, BIO/05 Zoologia, BIO/ 06 Anatomia comparata e citologia, BIO/07 Ecologia, BIO/09 Fisiologia, 12 +1 Discipline fisiche FIS/01 Fisica sperimentale, FIS/05 Astronomia e astrofisica, FIS/08 Didattica e storia della fisica 8 + 1 Discipline chimiche CHIM/03 Chimica generale e inorganica; CHIM/06 Chimica organica 4 Metodi e didattiche delle attivita' motorie M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivita' sportive 8 + 1 Discipline storiche L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/ 02 Storia moderna, M-STO/ 04 Storia contemporanea 16 Discipline geografiche M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia economico- politica 8 + 1 Discipline delle arti ICAR/17 Disegno, L-ART/02 Storia dell'arte moderna, L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea, L-ART/ 06 cinema, fotografia e televisione 8 + 1 Musicologia e storia della musica L-ART/07 Musicologia e storia della musica 8 + 1 Letteratura per l'infanzia M-PED/02 Letteratura per l'infanzia 8 + 1 Totale 135 CFU
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI
Area 2: Insegnamenti per l'accoglienza di studenti disabili
Ambiti disciplinari Settori scientifico - disciplinari Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (Il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori) Crediti assegnati dalla Classe alle attivita' caratterizzanti dell'Area 2 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 8 + 1 Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 8 + 2 Psicologia clinica e discipline igienico- sanitarie MED/39 Neuropsichiatria infantile M-PSI/08 Psicologia clinica 8 Discipline giuridiche e igienico- sanitarie MED/42 Igiene generale e applicata IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/19 Diritto amministrativo 4 Totale 31 CFU
ALTRE ATTIVITA'
Tipologia Crediti assegnati dalla Classe Attivita' a scelta dello studente 8 CFU Attivita' di tirocinio 24 CFU Laboratorio di tecnologie didattiche 3 CFU Laboratori di lingua inglese 10 CFU Prova/Idoneita' di lingua inglese di livello B2 2 CFU Attivita' formative per la Prova Finale 9 CFU
TABELLA 2
(Articolo 7)
Classe di abilitazione A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado
1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2
lettera a):
L'acquisizione nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di
seguito elencati:
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILO SOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04 ESTETICA
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/04 SCIENZA POLITICA
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA
I 102 CFU comprendono:
- almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10;
- almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia
moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;
- almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01
Glottologia e linguistica;
- almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:
1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
2) M-GRR/01 Geografia.
- almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;
2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe
LM-14 - Filologia moderna, all'interno della quale i CFU sono
acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Area disciplinare - Letteratura italiana L-FIL- LET/10 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 - Linguistica italiana L-FIL- LET/12 - Geografia M-GGR/01 - Storia medievale M-STO/01; Storia moderna M-STO/02; Storia contemporanea M-STO/04 - IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 75 CFU : tra questi, 18/24 di didattiche disciplinari nei SSD L-FIL-LET, M-STO e M-GGR Tra i restanti 51/57 CFU: 1) almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio); 2) almeno 12 CFU nei SSD M-STO/01, M-STO-02, M-STO/04 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio) 3) almeno 6 CFU in M-GGR/ 01 Totale 75 CFU Scienze dell'educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazi- one; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/ 01 Discipline demoetnoantro pologiche Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02 18 CFU Laboratori, Esami a scelta Tesi di laurea Tra laboratori, esami a scelta e tesi di laurea lo studente deve conseguire 27 CFU 27 CFU TOTALE COMPLESSIVO 120 CFU
TABELLA 3
(Articolo 7)
Classe di abilitazione A045 - Lingua inglese e seconda lingua straniera
1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2
lettera a):l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei
seguenti SSD:
a) almeno 18 CFU nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi
eventuali crediti nel SSD L-LIN 11);
b) almeno 12 CFU nella seconda lingua comunitaria per la quale si intende conseguire l'abilitazione;
c) almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24 CFU;
d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea,
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;
e) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e
linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12
Linguistica italiana;
2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe
LM-37 - Lingua straniera, all'interno della quale i cfu sono
acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Settori scientifico - disciplinari CFU Lingue e Letterature moderne L-LIN/03 - Letteratura francese L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/05 - Letteratura spagnola LIN/06 Lingua e letterature ispanoamericane L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana L-LIN/10 - Letteratura inglese L-LIN/11 - Lingua e letterature anglo-americane L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/13 - Letteratura tedesca L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca L-LIN/21 - Slavistica L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne 54/72 Di cui almeno 18 in didattiche disciplinari; almeno 18 nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi eventuali crediti nel SSD L-LIN 11) e almeno 12 nei SSD relativi alla seconda lingua comunitaria per la quale si intende conseguire l'abilitazione. Discipline di contesto L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate L-LIN/01 - Glottologia e linguistica L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LETT/15 Filologia germanica 6/18 Scienze dell'educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/ 01 Discipline demoetno- antropologiche 18 Di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/ 01 o M-PED/ 02 Laboratori, esami a scelta, tesi di laurea 24-27 TOTALE COMPLESSIVO CFU 120
TABELLA 4
(Articolo 7)
LM-95
Classe di abilitazione A059 - Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi magistrale della classe:
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della matematica,
incluse le capacita' di dimostrare e ragionare rigorosamente, di
modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria;
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali delle discipline fisiche,
chimiche, biologiche e di scienze della terra, dell'informatica e
della statistica, con particolare riferimento ai contenuti
dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- possiedono una buona conoscenza dello sviluppo storico delle
discipline predette;
- possiedono una buona capacita' di collegare le conoscenze
scientifiche acquisiti con i problemi tecnologici e le applicazioni pratiche
- hanno acquisito una buona padronanza nella pratica di
laboratorio, nell'uso degli strumenti, nella tecniche di misura,
nell'organizzazione ed elaborazione dei dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e
scritte di contenuto scientifico mirate a diversi livelli di
conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie
informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali
utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo
responsabilita' di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico
matematico e scientifico in tale lingua.
I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilita', attivita' in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta,
richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacita' di comunicare.
In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della
classe si potranno inserire, si indicano:
- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- L'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unita' di studio per lo sviluppo della scienza presso
enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che
internazionali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della
classe:
- prevedono attivita' di laboratorio o ambientali, dedicate alla
conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e
tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attivita' esterne come tirocini formativi
presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un
relatore.
Per ciascuno studente e' previsto un piano di studio individuale obbligatorio che garantisce che nel curriculum complessivo dello studente (nella laurea e nella laurea magistrale) siano presenti almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno: 30 in MAT; 12 in FIS: 6 in CHIM; 6 in GEO; 6 in BIO; 6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01.
Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU
cosi' articolati:
a) almeno 12 CFU nei seguenti SSD (Settori Scientifico Disciplinari):
MAT/01 Logica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche Complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilita' e Statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
b) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
FIS/01 Fisica Sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, Modelli e metodi matematici
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e astrofisica
FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08 Didattica e storia della fisica
c) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/02 Chimica fisica
CHIM/03 Chimica generale e inorganica
CHIM/04 Chimica industriale
CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 Chimica organica
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10 Chimica degli alimenti
CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01 Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 Geologia strutturale
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 Geologia applicata
GEO/06 Mineralogia
GEO/07 Petrologia e petrografia
GEO/08 Geochimica e vulcanologia
GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali
GEO/10 Geofisica della terra solida
GEO/11 Geofisica applicata
GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera
BIO/01 Botanica generale
BIO/02 Botanica sistematica
BIO/03 Botanica ambientale e applicata
BIO/04 Fisiologia vegetale
BIO/05 Zoologia
BIO/06 Anatomia comparata e citologia
BIO/07 Ecologia
BIO/08 Antropologia
BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/14 Farmacologia
BIO/15 Biologia farmaceutica
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia generale
d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
SECS-S/01 Statistica.
ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI
Attivita' formative Ambiti disciplinari Settori scientifico - disciplinari CFU Tot CFU Caratte- rizzanti Fondamenti di matematica e di fisica MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09 FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08 di cui almeno 12 CFU nei SSD MAT sopra elencati e almeno 6 nei SSD FIS sopra elencati 24 Discipline integrative matematiche, fisiche, biologiche, chimiche e di scienze della terra a) A scelta in tutti i SSD FIS, CHIM, GEO, BIO per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD MAT. b) A scelta in tutti i SSD MAT e FIS con almeno 6 CFU nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD CHIM, GEO e BIO. c) A scelta in tutti i SSD MAT, CHIM, GEO e BIO, con almeno 6 CFU nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD FIS. d) 6 CFU nei SSD MAT; 6 CFU nei cfu FIS, INF/01, INGINF/ 05, SECS-S/01; 6 CFU nei SSD CHIM, GEO, BIO nel caso in cui i CFU acquisiti nella laurea di primo livello siano 30 nei SSD MAT, 30 nei SSD FIS e 30 nei SSD CHIM, GEO, BIO e) Chi abbia acquisito piu' di 30 CFU sia nei SSD MAT che FIS puo' scegliere tra le opzioni a) e c); chi abbia acquisito piu' di 30 CFU sia nei SSD MAT che BIO, CHIM GEO assieme considerati puo' scegliere tra le opzioni a) e b); chi abbia acquisito piu' di 30 CFU sia nei SSD FIS che BIO, CHIM GEO puo' scegliere tra le opzioni b) e c) 18 Didattiche disciplinari MAT/04, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, GEO/01, BIO/06, MED/02 Storia della medicina M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 18 Scienze della educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetno- antropologiche 18 CFU di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/ 01 o M-PED/ 02 Laboratori didattici 18 Discipline a scelta Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO e inoltre INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/01 Statistica MED/02 Storia della medicina M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 12 Tesi di laurea 12 120
TABELLA 5
(Art. 7)
Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive
1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): Laurea nella classe L-22 - Scienze delle attivita'
motorie e sportive; diploma rilasciato dagli istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.
136 .
2) Laurea magistrale nella classe LM-67 - Scienze e tecniche delle
attivita' motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 - Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue.
I laureati nel corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive devono
essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali,
metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a:
a) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attivita'
motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo
sviluppo psicofisico e sociale del giovane.
b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attivita' di preparazione fisica ed atletica e delle attivita' sportive per
disabili.
c) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata
all'agonismo individuale e di squadra.
I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed approfondite nel campo delle attivita' motorie e sportive con attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell'ambito del concetto di tutela della salute psico-fisica dell'allievo, alle differenze legate all'eta', al genere, al contesto socio-culturale di appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla presenza di disabilita' fisica. Devono inoltre possedere competenze specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a
promuovere l'educazione allo sport attraverso lo sport a livello
scolastico.
Devono conoscere almeno al livello B2 la lingua inglese.
Ai fini indicati, i laureati dovranno:
- conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione
atteso, delle condizioni ambientali, dell'eta' e del genere del
praticante;
- possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e padroneggiare i metodi di insegnamento delle attivita' motorie nel
contesto delle attivita' della scuola secondaria;
- possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con
gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello
scolastico;
- possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e
culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell'agonismo sportivo;
- possedere le conoscenze necessarie per elaborare una progettazione articolata e centrata sull'allievo, capace di
promuovere l'educazione alla salute e al rispetto della persona, e
l'adozione di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni
degenerativi dello sport e della vita sociale;
- possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le attivita' motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il mondo dell'educazione presente nella scuola e quello dello sport
agonistico e promozionale;
- possedere le conoscenze sull'organizzazione del sistema scolastico e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei
cittadini;
- essere capaci di interagire con i docenti di altre discipline al fine di favorire attivita' di ricerca didattica inserendo le
attivita' motorie in un contesto di educazione interdisciplinare
della persona;
- avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con
capacita' di adattare i diversi modelli anche in funzione di eta',
genere e abilita' dei praticanti;
- conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attivita' motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti discipline sportive con capacita' di utilizzare tali conoscenze adattandole ai diversi contesti di attivita' sportiva, alle
specificita' di genere, all'eta', alla presenza di disabilita', al
contesto socio-culturale di riferimento, nonche' agli obiettivi
individuali e di gruppo;
- conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi
impiegati;
- conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione
delle diverse discipline nel contesto di specificita' di genere,
eta', presenza di disabilita' e degli obbiettivi della pratica
sportiva;
- conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati all'attivita' sportiva, saper identificare i limiti di prestazione individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno
alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni
legati alla pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze
negative e favorire il pieno recupero dell'atleta;
- possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla
prestazione sportiva anche in relazione alla specificita'
dell'allenamento e del recupero nelle diverse discipline;
- conoscere i rischi per la salute derivati dall'uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la relativa
normativa e essere in grado di intervenire con efficaci misure per
prevenire, combattere ed eliminare l'uso di tali pratiche;
- essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i destinatari della loro azione educativa alla scelta di attivita'
motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria,
mentale, relazionale ed emotivo-affettiva;
- possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del gruppo-squadra o gruppo-associazione;
- acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione
interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla
gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le
famiglie;
- conoscere i regolamenti che disciplinano le attivita' sportive e le normative relative alle responsabilita' del proprio operato, alle istituzione e agli enti coinvolti nelle attivita' sportive.
A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi
specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie
per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi sotto la diretta responsabilita' degli Atenei.
Attivita' formative Ambiti disciplinari Settori scientifico- disciplinari CFU Assegnati CFU Totali assegnati Caratte- rizzanti Discipline motorie e sportive M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita' motorie(24 CFU) M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive (12 CFU) 36 72 Biomedico BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/16 - Anatomia Umana MED/09 - Medicina interna MED/13 - Endocrinologia MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/38 - Pediatria generale e Specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile 18 Sociologico Psicologico Pedagogico M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale SPS/08 - Sociologia dei processi culturalie comunicativi 18 Affini e integrative ( art. 10, comma 5, D.M. 22/10/04, n. 270 , lettera b) BIO/11 Biologia molecolare BIO/13 Biologia applicata BIO/14 Farmacologia MED/42 - Igiene generale e applicata IUS/01 - Diritto privato IUS/10 - Diritto costituzionale 8 8 A scelta dello studente 8 8 Per la prova finale 12 12 Tirocini ed attivita' pratiche 20 20 Totale 120
TABELLA 6
(Articolo 7)
Classe di abilitazione A032 - Musica
1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD:
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04 ESTETICA
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA
I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei
SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di
SSD:
a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia
L-ART/08;
b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10
oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e
alle lingue e letterature straniere (L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05,
L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13);
c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);
d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01
oppure M-STO/02 oppure M-STO/04);
e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure
M-DEA/01);
f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo
(L-ART/05-06).
2) di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7
comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-45 -
Musicologia e beni musicali, all'interno della quale i cfu sono
acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Area disciplinare - Musicologia e Storia della musica L-ART/07; Etnomusicologia L-ART/08 - discipline relative alla letteratura italiana L-FIL-LET/10-12 - discipline storiche M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 - discipline delle arti e dello spettacolo L-ART/01-06 72 CFU Tra questi, 18-24 CFU di didattiche disciplinari nel SSD L-ART/07. Tra i restanti 48-54 CFU: - almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; - almeno 6 CFU in almeno uno dei seguenti gruppi di SSD: (1) L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12; (2) M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04; (3) L-ART/01-06 (4) FIS/01, FIS/07, INF/01, ING-INF/05 Totale 72 CFU Scienze dell'educazione e discipline antropologiche M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/ 01 Discipline demoetno- antropologiche Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/ 02 18 CFU Laboratori, Esami a scelta Tra laboratori ed esami a scelta 18 CFU 18 CFU Tesi di laurea 12 CFU TOTALE COMPLESSIVO 120 CFU
TABELLA 7
(Articolo 7)
LM-96
Classe di abilitazione A033 - Tecnologia
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:
- hanno una solida preparazione culturale di base nell'area delle scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai
contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi
sperimentali;
- hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli
strumenti dell'informatica, dell'elettronica e della sistemica.
- conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che si riconducono ai settori dell'ingegneria civile, industriale e
dell'informazione;
- possiedono un buon inquadramento culturale del rapporto tra
sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali;
- conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le
problematiche di impatto ambientale;
- sono in grado di predisporre e organizzare esperienze di
laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di
trattare i dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e
scritte di contenuto scientifico- tecnologico mirate a diversi
livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di
tecnologie informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali
utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo
responsabilita' di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico
matematico e scientifico in tale lingua.
I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilita', attivita' in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta,
richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacita' di comunicare.
In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della
classe si potranno inserire, si indicano:
- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unita' di studio per lo sviluppo della scienza presso
enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che
internazionali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della
classe:
prevedono attivita' di laboratorio o ambientali, dedicate alla
conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e
tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
possono prevedere attivita' esterne come tirocini formativi presso
laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende,
strutture della pubblica amministrazione;
prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un
relatore.
1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU
cosi' articolati:
MAT/01 LOGICA
MAT/02 ALGEBRA
MAT/03 GEOMETRIA
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05 ANALISI MATEMATICA
MAT/06 PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07 FISICA MATEMATICA
MA/08 ANALISI NUMERICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA
INF/01 INFORMATICA
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06 MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
BIO/01 BOTANICA GENERALE
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07 ECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA
BIO/09 FISIOLOGIA
BIO/10 BIOCHIMICA
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
BIO/14 FARMACOLOGIA
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
BIO/16 ANATOMIA UMANA
BIO/17 ISTOLOGIA
BIO/18 GENETICA
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI
AGR/07 GENETICA AGRARIA
AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
AGR/09 MECCANICA AGRARIA
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE
AGR/13 CHIMICA AGRARIA
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
ICAR/01 IDRAULICA
ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE
ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI
ICAR/05 TRASPORTI
ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
ICAR/07 GEOTECNICA
ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA
ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA
ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO
ICAR/17 DISEGNO
ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/19 RESTAURO
ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ICAR/21 URBANISTICA
ICAR/22 ESTIMO
ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI
ING-IND/21 METALLURGIA
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
ING-IND/31 ELETTROTECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
ING-INF/01 ELETTRONICA
ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04 AUTOMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA
ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI
Attivita' formative Ambiti disciplinari CFU Tot CFU Caratte- rizzanti Discipline matematiche a) 6 CFU da scegliere tra MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08 b) 6 CFU da scegliere tra MAT/09 e INF/01 12 Discipline fisiche e chimiche a) 6 CFU da scegliere tra FIS/01, FIS/02, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/10, CHIM/12 b) 6 CFU da scegliere tra FIS/03, FIS/04, FIS/07 c) 6 CFU da scegliere tra CHIM/04, CHIM/05, CHIM/07, CHIM/09, CHIM/11 18 Discipline di Ingegneria civile A scelta tra ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/12, ICAR/13, ICAR/16, ICAR/17, ICAR/20 6 Discipline di Ingegneria industriale A scelta entro tutti i SSD INGIND (da ING-IND/01 a INGIND/ 35) 12 Discipline di Ingegneria dell'infor- mazione A scelta entro tutti i SSD INGINF (da ING-INF/01 a INGINF/07) 12 Laboratori Didattici 18 Scienze della educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetno- antropologiche 18 di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/ 01 o M-PED/ 02 Discipline a scelta Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO e inoltre INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/01 Statistica MED/02 Storia della medicina M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 12 Tesi di laurea 12 120
TABELLA 8
(Articolo 9, comma 2)
Classe di abilitazione A032 - Musica
1) Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero un diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori artistico-disciplinari dell'area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD07); diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell' articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508 .
2) Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo
livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I
grado nella classe di abilitazione di musica (A032)
---------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) ( 1 ) 12 CFA
Pedagogia generale
Psicologia generale e dell'eta' evolutiva
Didattica e pedagogia speciale;
Didattica generale
Legislazione e organizzazione scolastica
( 1 ) Le discipline contenute in quest'area "possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Universita'" (cfr.
tabella B, nota 1 D.M. 137/07 ).
---------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale) ( 2 ) 36 CFA
CODD/04 Pedagogia musicale
CODD/04 Psicologia musicale
CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica
CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione
CODD/01 Direzione e concertazione di coro per didattica della musica CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale
CODD/06 Storia della musica per Didattica della musica
CODD/06 Metodologia d'indagine storico-musicale
CODD/06 Elementi di semiologia musicale
CODD/06 Elementi di sociologia musicale
CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della
musica
CODD/05 Pratica dell'accompagnamento estemporaneo
CODD/05 Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte
---------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI ( 2 ) 40 CFA
CODD/04 Metodologia dell'educazione musicale
CODD/02 Didattica dell'improvvisazione (per l'educazione musicale)
CODD/02 Didattica della composizione (per l'educazione musicale)
CODD/01 Repertorio corale
CODD/01 Didattica del canto corale
CODD/06 Didattica dell'ascolto
CODD/06 Didattica della storia della musica
CODD/03 Pratiche di musiche d'insieme
CODM/02 Antropologia della musica
CODD/07 Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea
---------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE 12 CFA
COME/05 Informatica musicale
CODI/23 Improvvisazione vocale
Improvvisazione allo strumento ( * )
CODM/06 Storia delle musiche d'uso
CODM/06 Storia della musica jazz
COCM/01 Tecniche dell'organizzazione
COCM/02 Tecniche della comunicazione
COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di
programmazione per la multimedialita'
COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione
audio
COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica
CODM/06-Storia della popular music
(*) il codice sara' attribuito a seconda dello strumento di
riferimento
---------------------------------------------------------------------
LABORATORI DIDATTICI 10 CFA
---------------------------------------------------------------------
TESI FINALE 10 CFA
---------------------------------------------------------------------
TOTALE 120 CFA
-------------------------------------------------------------------
(2) Le discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere accorpate in un unico modulo di insegnamento, ferma restando l'acquisizione delle specifiche competenze previste.
Tabella 9
(Art. 9, comma 2)
Classe di abilitazione A077 Strumento musicale
1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) : diploma accademico di I livello relativo alla specifica classe di strumento; diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla
specifica classe di strumento congiunto al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, ai sensi dell' articolo 4 comma 3 bis
della legge 21 dicembre 1999 n. 508 .
2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera b) : Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I
grado nella classe di concorso di strumento (A077)
---------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) (1) 12 CFA
---------------------------------------------------------------------
Pedagogia generale
Psicologia generale e dell'eta' evolutiva
Didattica e pedagogia speciale;
Didattica generale
Legislazione e organizzazione scolastica
---------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale) 28 CFA
---------------------------------------------------------------------
CODD/02 Elementi di composizione per didattica della musica
CODD/01 Direzione e Concertazione di coro per didattica della musica
CODD/03 Pratiche di musica di insieme
CODD/04 Pedagogia musicale
CODD/06 Storia della musica per didattica della musica
CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della
musica
CODD/07 Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea
---------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI 48 CFA
---------------------------------------------------------------------
Prassi esecutive e repertori ( * )
Metodologia dell'insegnamento strumentale ( * )
COMI/03 Musica da camera
( * )Il codice sara' attribuito a seconda dello strumento di
riferimento
---------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta) 12 CFA
---------------------------------------------------------------------
COME/05 Informatica musicale
COTP/02 Lettura della partitura
CODI/23 Improvvisazione vocale
Improvvisazione allo strumento ( * )
Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (*)
CODM/06 Storia delle musiche d'uso
CODM/06 Storia della musica jazz
COCM/01 Tecniche dell'organizzazione
COCM/02 Tecniche della comunicazione
COME/06 Sistemi,tecnologie,applicazioni e linguaggi di programmazione
per la multimedialita'
COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione
audio
COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica
CODM/06 Storia della Popular Music
( * )Il codice sara' attribuito a seconda dello strumento di
riferimento
---------------------------------------------------------------------
Laboratori didattici 10 CFA
---------------------------------------------------------------------
Tesi finale 10 CFA
---------------------------------------------------------------------
TOTALE 120 CFA
---------------------------------------------------------------------
( 1 ) Le discipline contenute in quest'area "possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Universita'" (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07 ).
---------------------------------------------------------------------
TABELLA 10
(Art. 9, comma 2)
Classe di abilitazione A028 - Arte e immagine
1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I livello; diploma di accademia delle belle arti o di istituto
superiore di industria artistica congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell' articolo 4 comma 3 bis
della legge 21 dicembre 1999 n.508 .
2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera b): Diploma accademico di secondo
livello strutturato secondo la tabella seguente:
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Tipologia delle | |Settore artistico|
attivita' | | - scientifico - | totale crediti
formative | Codice | disciplinare | formativi
---------------------------------------------------------------------
| |Stile, Storia |
| |dell'Arte e del |
|ABST47 |Costume |
|----------------|-----------------|
| |Pedagogia |
| |e didattica | 30
|ABST59 |dell'arte |
|----------------|-----------------|
| |Storia |
|ABST50 |dell'architettura|
|----------------|-----------------|-----------------
| |Antropologia |
|ABST55 |Culturale |
|----------------|-----------------|
| |Teoria |
| |della percezione |
| |e psicologia |
|ABST58 |della forma |
|----------------|-----------------|
|ABST46 |Estetica |
|----------------|-----------------|
| |Discipline | 12
|ABST56 |Sociologiche |
|----------------|-----------------|
| |Beni culturali e |
|ABVPA61 |ambientali |
|----------------|-----------------|
| |Teorie |
| |e pratiche della |
ATTIVITA' | |valorizzazione |
FORMATIVE DI | |dei beni |
BASE |ABVPA63 |culturali |
---------------------------------------------------------------------
| |Elementi di |
| |architettura e |
|ABPR14 |urbanistica |
|----------------|-----------------|
| |Disegno per la |
|ABPR16 |progettazione |
|----------------|-----------------|
| |Storia e |
| |metodologia della| 30
|ABST52 |critica d'arte |
|----------------|-----------------|
| |Storia delle arti|
|ABST48 |applicate |
|----------------|-----------------|
| |Anatomia |
|ABAV1 |artistica |
|----------------|-----------------|
|ABAV3 |Disegno |
|----------------|-----------------|-----------------
|ABPR17 |Design |
|----------------|-----------------|
| |Tecniche |
|ABAV6 |per la pittura |
|----------------|-----------------|
| |Tecniche per la |
|ABAV12 |Decorazione |
|----------------|-----------------|
| |Fenomenologia |
| |delle arti | 24
|ABST51 |contemporanee |
|----------------|-----------------|
| |Tecniche |
| |dell'Incisione - |
|ABAV2 |Grafica d'Arte |
|----------------|-----------------|
| |Tecniche Grafiche|
|ABAV4 |Speciali |
|----------------|-----------------|
|ABPR21 |Modellistica |
|----------------|-----------------|
|ABPR31 |Fotografia |
ATTIVITA' |----------------|-----------------|
FORMATIVE | |Metodologia della|
CARATTERIZZANTI |ABPR16 |progettazione |
---------------------------------------------------------------------
|ABLIN72 |Lingue |
|----------------|-----------------|
| |Tecnologie |
|ABTEC39 |dell'informatica |
|----------------|-----------------|
| |Esami a Scelta, | 24
| |tra cui Didattica|
Laboratori, | |e pedagogia |
esami a scelta, | |speciale; |
tesi finale |----------------|-----------------|
| |Prova Finale |
---------------------------------------------------------------------
| |Totale Crediti | 120
---------------------------------------------------------------------
TABELLA 11
(Art. 10, comma 1)
Il tirocinio formativo attivo (TFA) e' un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facolta' universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta
formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attivita',
secondo le norme dell'art. 10
Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:
a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di
insegnamento e possedere la capacita' di proporle nel modo piu'
adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalita' alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro
di gruppo, nuove tecnologie);
c) avere acquisito capacita' pedagogiche, didattiche, relazionali e
gestionali;
d) aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilita' organizzative.
Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalita' di insegnamento in classe; un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilita', che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attivita' e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilita', indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalita' di collaborazione tra i docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori. Le attivita' del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facolta' o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di
riferimento.
L'attivita' di tirocinio formativo attivo nelle scuole e' seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'universita' o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facolta' sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attivita' di coordinamento fra le scuole e la facolta' sede del
tirocinio formativo attivo.
Il consiglio di corso del TFA e' costituito secondo le norme
stabilite dall'art. 10 comma 4.
L'attivita' di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui e' relatore un docente universitario, ovvero dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l'attivita' di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attivita' svolte. Esso deve evidenziare la capacita' del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attivita' svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attivita' di laboratorio.
Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso
previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 .
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale 18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici 18 CFU Tirocinio a scuola 19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicaticati ad alunni disabili Tesi finale e relazione finale di tirocinio 5 CFU ((TABELLA 11-BIS
(art. 15, comma 1-bis)
La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15,
comma 1-bis.
I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtu' dei particolari requisiti di servizio di cui
all'articolo 15, commi 3 e 4.
I crediti formativi sono indirizzati:
a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 , 15 marzo 2010 n.
87 , n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee
guida;
b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) . In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i
contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri
che ne assicurano l'accessibilita';
c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto
disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni.
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:
a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacita' di proporle nel modo piu'
adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalita' alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) di aver acquisito capacita' pedagogiche, didattiche,
relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilita' organizzative.
I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.
La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione e' espresso in
centesimi.
Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresi' la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un
risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento
dell'abilitazione.)) (( QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI
Crediti formativi Attivita' formative Settori scientifico disciplinari 15 cfu Didattica generale e didattica speciale M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali. 18 cfu /cfa Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso SSD o SAD delle discipline 3 cfu/ cfa Laboratori di tecnologie didattiche M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte; CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica. Gli insegnamenti sono destinati all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la didattica 5 cfu Elaborato finale Totale 41 cfu
))