099G0005
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Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari. (DECRETO 11 novembre 1998 n. 472)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999 IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; Visto in particolare l'articolo 31, comma 5, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari; Sentita la Consob; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998; Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988 , lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti di onorabilita' 1. Non possono essere iscritti all'Albo unico dei promotori finanziari, di cui all' articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "Albo"), coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall' articolo 2382 del codice civile ;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo") . ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di avvio di operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3:
a) nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472 , per «Albo unico dei promotori finanziari» e per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all' articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede".
Art. 2
(( (Situazioni impeditive).
1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell' articolo 111, comma 1 , lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo:
a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell' articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
6. L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile , provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile , ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.
7. L'Organismo, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell' articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , entro i termini e secondo le modalita' dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non e' iscritto all'Albo.
8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita' dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.
9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni)).
Art. 3
Requisiti di professionalita' 1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura ((dell'Organismo)) .
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi', superare una prova valutativa indetta ((dall'Organismo)) , secondo le modalita' stabilite ((dall'Organismo)) medesima.
3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalita' accertati ((dall'Organismo)) sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4.
Art. 4
Criteri valutativi della esperienza professionale 1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari e' consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attivita':
a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal ((Ministero dell'economia e delle finanze)) ;
b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. l;
c) funzionario di banca addetto ad uno dei ((servizi e attivita' di investimento)) previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti ((servizi e attivita' di investimento)) , ovvero responsabile del controllo interno;
((d) funzionario di impresa di investimento o di societa' di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attivita' di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attivita' di investimento o dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno)) 2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.
3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 puo' essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 novembre 1998 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998 Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 14