Monitoring Gesetzessammlung

093G0269

IT - Regolamenti Ministeriali

093G0269

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entita' della spesa prevista sul cap. 1573 dello stato di previsione del Ministero concernente: "Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per lo svolgimento di attivita' relative al progresso della meteorologia ed ecologia agraria". (DECRETO 15 dicembre 1992 n. 579)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 25/6/1993 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e asusili finanziari; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge di bilancio 31 dicembre 1991, n. 416; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992 , concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entita' della spesa prevista sul cap. 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per lo svolgimento di attivita' relative al progresso della meteorologia ed ecologia agraria"; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere n. 743/92 espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 23 luglio 1992 , col quale non sono stati mossi rilievi sul contenuto di uno schema di regolamento proposto in attuazione dell'art. 12 della citata legge n. 241/1990 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , compiuta con nota n. 17265/54977 del 15 dicembre 1992; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri e priorita' 1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al capitolo 1573 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorita' indicati nei successivi commi.
2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed associazioni per la realizzazione di studi ed iniziative a carattere divulgativo, che riguardano problemi agricoli di rilevanza nazionale, nonche' iniziative relative allo svolgimento di attivita' attinenti al progresso della meteorologia ed ecologia agraria.
3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalita' della politica agricola ed agro- alimentare nazionale e, prioritariamente, quelli presentati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonche' da enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro.
4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:
a) enti pubblici fino al 95%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;
b) enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia;
c) altri enti, istituti ed associazioni fino al 75%, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 12 della legge n. 241/1990 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1990:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- La legge n. 468/1978 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978 e riguarda norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.
- Il regolamento adottato con D.M. n. 376/1992 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992 .
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta seficiale.

Art. 2

Modalita' procedimentali 1. Il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi e' fissato alla data del 30 luglio di ogni esercizio finanziario.
2. L'Amministrazione potra' prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.
3. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:
deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, istituto od associazione.
4. Nella domanda devono essere, altresi', indicate:
le finalita' per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;
le eventuali altre attivita' svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
5. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attivita' che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.
6. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo (per le societa' l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);
b) statuto;
c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;
d) struttura organizzativa;
e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati ne' si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).
7. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3

Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 dicembre 1992 Il Ministro: FONTANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1993 Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 254
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