011G0259
011G0259
Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali, nonche' dei requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (11G0259) (DECRETO 11 novembre 2011 n. 220)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante il codice delle assicurazioni private ; Visto in particolare l'articolo 76 del predetto codice, che prevede, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione, il possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, e dispone che il medesimo regolamento stabilisce anche le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata; Visto altresi' l'articolo 77, comma 1, del medesimo codice che prevede, per i titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione, la determinazione dei requisiti di onorabilita' con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, e tenuto conto dell' articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 , che ha modificato il codice delle assicurazioni private in attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 , che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE , 2004/39/CE , 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive, e l' articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 , che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri; Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 ottobre 2011, protocollo n. 20190; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))
Art. 2
Ambito di applicazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88)) .
3. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano anche ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del codice in una impresa di assicurazione e di riassicurazione. Nel caso in cui tali soggetti sono persone giuridiche, le disposizioni dell'articolo 5 si applicano a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito delle stesse. ((2))
(1)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 , ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera a)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 2 maggio 2022, n. 88 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220 , ad eccezione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5 con riguardo ai soggetti che detengono in una impresa, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del Codice".
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))
Art. 5
Requisiti di onorabilita' 1. Ai fini del presente decreto, il requisito dell'onorabilita' non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall' art. 2382 del codice civile ;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonche' dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni ed integrazioni;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267 ;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, direttore generale o sindaco nelle imprese di assicurazione e riassicurazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'ISVAP.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 , ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera a)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 2 maggio 2022, n. 88 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220 , ad eccezione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5 con riguardo ai soggetti che detengono in una impresa, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del Codice".
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella, raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 novembre 2011 Il Ministro: Romani Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 169