Monitoring Gesetzessammlung

094G0725

IT - Regolamenti Ministeriali

094G0725

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico. (DECRETO 12 ottobre 1994 n. 683)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 30/12/1994 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 , avente ad oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalita' per l'istruttoria, nonche' i criteri e le modalita' per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi in ordine alle forme di incentivazione previste dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 90871 dell'11 ottobre 1994); A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Condizioni di ammissibilita' della domanda 1. Per usufruire dei contributi di cui all' art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 , le imprese siderurgiche, che esercitano una delle attivita' produttive indicate nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, devono:
a) essere iscritte nel registro delle imprese prima del 1 gennaio 1991; rientrano nella fattispecie le imprese derivanti da procedimenti di fusione, incorporazione o scissione di imprese aventi personalita' giuridica prima del 1 gennaio 1991;
b) non aver modificato l'oggetto della loro produzione e la struttura dei loro impianti dopo il 1 gennaio 1991;
c) procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro il 31 marzo 1995;
d) essere poste in liquidazione volontaria, prima del pagamento dei contributi, se controllate direttamente o indirettamente da un'impresa siderurgica o altra impresa che controlli altre imprese siderurgiche o se esse stesse controllino una tale impresa, in conformita' con il disposto di cui all'art. 4, paragrafo 2, quarto alinea, della decisione n. 3855/91/CECA ;
e) aver realizzato regolarmente fino alla data di adozione del decreto-legge n. 103 del 14 febbraio 1994 , reiterato il 14 aprile 1994 con decreto-legge n. 234, reiterato il 20 giugno 1994 con decreto-legge n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 , una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la societa'.
2. Per sito produttivo deve intendersi una unita' produttiva idonea a realizzare un ciclo completo di attivita' di laminazione e un ciclo completo di produzione di acciaio grezzo, o uno solo dei due cicli predetti inseriti in un unico stabilimento industriale.
3. Nei documenti che l'Amministrazione dovra' esaminare deve essere compresa una indicazione precisa degli impianti fusori e relative colate continue e i treni di laminazione da rottamare corredata da documentazione fotografica.
4. Gli impianti da dismettere devono essere nel possesso della impresa istante alla data della domanda stessa.
5. Non e' condizione ostativa alla concessione dei contributi di cui al comma 1 l'eventuale procedura fallimentare o concorsuale, stante la finalita' dei contributi stessi di incentivare la distruzione fisica di impianti idonei alla produzione di prodotti CECA.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'art. 1.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda nota all'art. 1.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 del D.L. n. 396/1994 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.
1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei ripettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacita' produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.
2. Le finalita' di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacita' produttiva nel settore siderurgico, in conformita' con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991 ;
b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento e' condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potra' essere attribuito anche a soggetti diversi, purche' realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unita' lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande gia' presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234 , restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera a), e' effettuato entro il 31 dicembre 1996.
4. Le modalita' per l'istruttoria, che potra' essere svolta anche da istituti di credito, nonche' i criteri e le modalita' per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente:
a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).
6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
7. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), sono altresi' utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilita' provenienti, in attuazione dell' art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , dalla contabilita' speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonche' nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 .
8. Le disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con riferimento alle disposizioni sopra citate si precisa quanto segue:
La decisione CECA n. 3855/91 , recante norme comunitarie a favore della siderurgia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 362 del 31 dicembre 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 aprile 1992 2a serie speciale.
Il D.L. n. 234/1994 , di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, i cui effetti sono stati sanati dall' art. 1, comma 2, della legge n. 481/1994 (di conversione del D.L. n. 396/1994 ) non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 141 del 18 giugno 1994).
La legge n. 559/1993 reca la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 8:
"Art. 8 (Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le disponibilita' esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ed all' art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sulla contabilita' speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , nonche' le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977 , come modificato dall' art. 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 , e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , nonche' le somme di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246 , affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilita' speciale di cui allo stesso comma 1.
3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.
4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 e' esercitato in via successiva".
Per il testo delle disposizioni richiamate nell'art. soprariportato, consultare il testo della legge n. 559/1993 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993.
Il D.L. n. 20/1986 reca misure urgenti per il settore siderurgico.
Il testo dell' art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".
- Il testo dell'art. 4, paragrafo 2, quarta alinea della decisione 3855/91/CECA (v. nella nota precedente) e' il seguente: "- non siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorita' da un'impresa che e' a sua volta un'impresa siderurgica o che controlla altre imprese siderurgiche, e non controllino esse stesse una tale impresa, e che la chiusura dei loro impianti non sia gia' stata presa in considerazione nell'ambito vuoi dell'applicazione delle precedenti decisioni di cui al paragrafo 1 sugli aiuti all'industria siderurgica o dell'atto di adesione della Spagna o del Portogallo e vuoi di un parere favorevole emesso ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA".
- I DD. LL. n. 103/1994 e n. 234/1994 , di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, i cui effetti sono stati sanati dall' art. 1, comma 2, della legge n. 481/1994 (di conversione del D.L. n. 396/1994 ), non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994 e n. 141 del 18 giugno 1994).

Art. 2

Presentazione domanda e istruttoria tecnica 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 , e le relative integrazioni, per le domande gia' presentate, devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e corredate della documentazione indicata nell'allegato B del presente regolamento. Le notizie relative alla richiesta di maggiorazione del contributo per investimento in settori produttivi diversi da quello CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti da distruggere, devono essere fornite separatamente, utilizzando l'allegato schema C.
Le domande e la relativa documentazione devono essere prodotte in duplice copia, di cui una in bollo.
2. Sulle domande di dismissione e reinvestimento, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 , si pronuncia il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito di istruttoria tecnica articolata in: acquisizione di elementi informativi, perizia di Istituzione creditizia di cui al successivo art. 3, comma 1, sulla base di riclassificazione dei bilanci effettuata da societa' di revisione, parere espresso dal comitato tecnico di cui al comma 3.
3. Con successivo decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina i componenti del comitato tecnico di cui al comma 2, nel numero massimo di cinque unita', scelti tra esperti con conoscenze specifiche delle problematiche del settore produttivo, e provvede a definire gli elementi informativi necessari all'espletamento dell'attivita' istruttoria.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla notifica alla Commissione U.E. dei singoli interventi per la preventiva approvazione. Gli interventi riguardanti i piani di investimento di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 , vengono comunicati alla data della loro realizzazione sulla base delle verifiche effettuate dall'Osservatorio del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui al successivo art. 8.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie non risultano sufficienti al pagamento di tutti i contributi, gli stessi vengono ridotti in pari misura percentuale.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'art. 1.

Art. 3

Calcolo del contributo per incentivare
la soppressione di capacita' produttiva 1. La misura del contributo destinato alla distruzione degli impianti, di cui all' art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 , fa riferimento ai due seguenti valori, accertati attraverso una istruttoria tecnica svolta da Istituzioni creditizie specializzate nella valutazione di complessi aziendali ed impianti industriali, a seguito di convenzione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Banca d'Italia:
a) valore del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti nell'ultimo triennio, detratti i diversi vantaggi che l'impresa beneficiaria puo' ricavare dalla loro chiusura; per la determinazione del margine di contribuzione della impresa industriale, si fa riferimento alle sole voci di ricavo e di costo a monte del risultato operativo ad esclusione quindi delle componenti di natura sia finanziaria sia extraoperativa;
b) valore contabile residuo degli impianti da chiudere, al netto degli ammortamenti effettuati, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1 gennaio 1990, della parte di dette rivalutazioni che supera il tasso di inflazione nazionale.
2. L'entita' del contributo stesso scaturisce dalla media dei due valori precedentemente individuati.
3. Le imprese istanti sono tenute ad effettuare una riclassificazione dei bilanci stessi da parte di societa' di revisione, secondo lo schema di cui all'allegato D.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'art. 1.

Art. 4

Liquidazione volontaria del sito o impresa 1. Le imprese beneficiarie dei contributi per la riduzione di capacita' produttiva devono procedere alla liquidazione volontaria, secondo le seguenti modalita':
a) se e' la societa' facente parte di un gruppo ad essere posta in liquidazione, i liquidatori devono pagare con i benefici per la soppressione di capacita' produttiva i debiti sociali e le passivita' residue devono essere trasferite a carico della societa' controllante o controllata;
b) se e' una societa' appartenente ad un gruppo industriale o una singola societa' che offre in dismissione uno o piu' siti produttivi, questa deve procedere a costituire una nuova entita' giuridica che assume la titolarita' di tutti gli impianti residui e le passivita' relative agli stessi.

Art. 5

Distruzione degli impianti 1. La distruzione degli impianti produttivi consiste nel taglio alla fiamma, in dimensioni inferiori ad un metro lineare, delle seguenti parti essenziali degli impianti:
a) per gli impianti fusori: i forni elettrici, il tino, la volta, il braccio porta elettrodi, nonche' i dispositivi di azionamento idraulico e meccanico;
b) per la colata continua: la macchina completa;
c) per i laminatoi: le gabbie e le guarniture, le allunghe, i riduttori e i manipolatori, i forni di riscaldo e mantenimento, le vie a rulli di entrata, intermedie e di uscita, i letti di raffreddamento e gli aspi.
2. La verifica della distruzione degli impianti produttivi avviene a mezzo di commissioni previste dall' art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , formate da un presidente e due membri. Gli uffici della Commissione dell'Unione europea, sulle base di programmi predeterminati e di date precise, possono inviare propri funzionari ad assistere alle operazioni di verifica.
3. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata e del positivo accertamento da parte delle commissioni ispettive di cui al comma 2.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 18 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983) e' il seguente:
"Art. 18. - Per consentire il completamento degli interventi del 'Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell' articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:
a) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera a) della legge 12 agosto 1977, n. 675 :
lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;
b) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera b) della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.
La durata del Fondo e' estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.
I contributi in conto interessi su emissioni obbligatorie, previsti dall' art. 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.
Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilita' industriale.
A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agibile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675 , nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ".

Art. 6

Contributo aggiuntivo 1. L'entita' del contributo aggiuntivo, da destinare agli investimenti per la riconversione in settori produttivi diversi dai prodotti CECA, di cui all' art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 , e' pari ai massimali previsti dalla normativa CEE in materia di aiuti regionali alle imprese, secondo la collocazione territoriale delle imprese stesse sul territorio nazionale.
2. La presentazione di un programma di reinvestimento e' criterio di valutazione preferenziale per l'accesso agli incentivi destinati alla soppressione di capacita' produttiva. Tale programma puo' essere presentato da un'impresa diversa da quella che effettua la soppressione di capacita' produttiva, sulla base di un accordo interaziendale purche' realizzi nelle stesse aree iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unita' lavorative dismesse.
3. I programmi di reinvestimento devono contenere indicazioni precise sul recupero della forza lavoro impiegata negli impianti distrutti, quale condizione per la valutazione positiva del programma stesso. Sono esclusi dai benefici i programmi che comportano investimenti nel settore siderurgico ed in altri settori saturi, conformemente alle normative comunitarie in materia di aiuti settoriali.
4. Le societa' ammesse al contributo aggiuntivo, quale titolo preferenziale previsto dall'art. 1, lettera b), possono accedere ad una anticipazione del contributo concesso in una misura non superiore al 30% dell'entita' globale dello stesso, prestando idonea garanzia fideiussoria.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'art. 1.

Art. 7

Revoca delle agevolazioni 1. Le societa' beneficiarie delle agevolazioni non possono ripristinare la capacita' produttiva soppressa nei cinque anni successivi alla data del pagamento.
2. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, le imprese interessate perdono il diritto alle agevolazioni nella misura pari alla capacita' produttiva ripristinata, con il conseguente obbligo a restituire il corrispondente contributo comprensivo di interessi legali e rivalutazione.
3. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle societa' controllanti, controllate o comunque collegate alle societa' destinatarie dei contributi medesimi.

Art. 8

Osservatorio del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico 1. Quale organo per l'accertamento e la realizzazione dei programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla costituzione presso il Ministero dell'industria dell'"Osservatorio", di cui all' art. 8 del decreto-legge n. 396 del 20 giugno 1994 , convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 , le cui spese di funzionamento fanno carico al capitolo ((1110)) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1995 e corrispondenti ((capitoli degli)) esercizi successivi.
2. L'Osservatorio e' composto da dodici membri di cui sei, compreso il presidente, scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, statistico, comunitario, ambientale, nonche' da sei membri rappresentativi dei produttori, dei commercianti, dei lavoratori del settore e delle amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.
3. L'Osservatorio si articola in collegi in relazione ai distinti compiti previsti dalla legge.
4. Le attivita' istruttorie sono svolte da una segreteria tecnica avente un contingente complessivo di cinque unita', cui e' preposto un funzionario che assume le funzioni di segretario dell'Osservatorio.
5. ll personale di cui al precedente comma viene posto in posizione di distacco o comando.
6. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni.
7. Ai membri ed al segretario dell'Osservatorio viene corrisposto un gettone di presenza, per la partecipazione alle riunioni collegiali, stabilito in L. 200.000 per seduta.
8. In considerazione di comprovate esigenze di servizio, il personale addetto alla segreteria dell'Osservatorio puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti massimi previsti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Al presidente ed ai componenti dell'Osservatorio che, per esigenze di servizio, compiono missioni sul territorio estero o nazionale, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 ottobre 1994
Il Ministro: GNUTTI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 254

Allegato A

ALLEGATO A
Domanda in regola con l'imposta di bollo
Alla Direzione generale
produzione industriale
ROMA
La sottoscritta Societa' ......................................... con sede legale in .................. via ...........................
n. ....... tel. ........... telefax .................. codice fiscale in possesso dei requisiti di legge,
chiede
il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, punto a) del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 in relazione alla riduzione della capacita' produttiva connessa agli impianti siti nei seguenti stabilimenti:
Capacita' produttiva annua Acciaio grezzo Laminati
ridotta (Tonn.)
- - -
Stabilimento di .........................
Impianto:
(Piu' o Meno)
Stabilimento di .........................
Impianto:
(Piu' o Meno)
chiede altresi'
il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, punto b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito nella legge 3 agosto
1994 n. 481 per il reinvestimento nel settore merceologico del
................ con il costo complessivo pari a lire ..............
Si dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realta'.
Data, ...............
Legale rappresentante
..............................

Allegato B

ALLEGATO B
Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 .
I. Ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi:
1. Certificato storico di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Certificato di iscrizione all'I.N.P.S. concernente l'inquadramento nel settore industria;
3. Dichiarazione a firma del Presidente del collegio sindacale attestante che a partire dal 1 gennaio 1991 fino al momento della presentazione della domanda non si sono verificate mutazioni dell'oggetto della produzione e della struttura degli impianti;
4. Dichiarazione rilasciata della prefettura ai sensi dell' art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ;
5. Certificato I.P.L. sul livello occupazionale medio per il 1993 per ciascun stabilimento;
6. Attestazione notarile del possesso degli impianti da sopprimere al richiedente alla data della domanda nonche' dell'esistenza di collegamenti o controlli con altre societa';
6-bis. Perizia giurata di tecnico esperto del settore, iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale sulla produzione effettivamente realizzata negli anni 1991-1992-1993;
7. Dichiarazioni CECA anno 1991-1992-1993, relativamente ai dati sulla capacita' produttiva e sulla produzione;
8. Relazione tecnica dalla quale risulti:
A) Ragione sociale, sede legale, capitale sociale e sua ripartizione;
B) Composizione organi societari;
C) Composizione del gruppo di appartenenza e posizionamento attuale della richiedente;
D) Principali vicende societarie successive al 31 dicembre 1990;
E) Produzione e impianti:
- gamma produttiva nel biennio 1992-1993;
- descrizione degli impianti e evoluzione della struttura produttiva nel triennio con indicazione delle relative PMP;
- estremi e contenuto della perizia giurata;
F) Richiesta:
- estremi della richiesta con individuazione degli impianti oggetto di chiusura corredati da documentazione fotografica;
G) Statistiche:
- vendite a quantita' e valore nel triennio suddivise per tipologie di prodotto;
- personale in forza suddiviso per stabilimento e per categoria con indicazione dell'eventuale ricorso alla C.I.G.;
H) Gestione:
- andamento economico nel triennio (allegare bilanci);
- conti economici aziendali riclassificati ai fini del calcolo di contribuzione (vedi schema allegato);
I) Calcolo del contributo:
- individuazione del v.c.n. depurato al 31 dicembre 1993 (calcolato sulla base dei soli ammortamenti ordinari);
- valori del m.c.c.f. nel triennio;
L) Documentazione fotografica.

Allegato C

ALLEGATO C
Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 .
CARATTERISTICHE E FINALITA' DELL'INVESTIMENTO.
- Tipo e ubicazione dell'iniziativa
- Settore economico
- Attivita'
- Finalita'
- ......................
- ......................
INVESTIMENTI PROGRAMMATI.
- Terreni
- Fabbricati
- Macchinari, impianti, attrezzature
- Impianti antinquinamento
- Automezzi
- Progettazione e direzione lavori
- Scorte

Allegato D

ALLEGATO D
Schema di riclassifica del conto economico per la determinazione del Margine di Contribuzione ai costi fissi
(L/mil)
1991 1992 1993
RICAVI
acciaio
acciaio 2a scelta
laminati a caldo
laminati a freddo
profilati vari
prodotti finiti
Trasformazioni c/terzi
Impianti in economia (lavori patrimoniali)
Variaz. prodotti finiti e semilavorati
(A) TOTALE PRODUZIONE VALORIZZATA
COSTI VARIABILI (*)
(B) Costi materie prime e materiali vari
acq. mat. prime e semilavorati (al netto di alienazioni al costo originario)
acquisti materiali di consumo
acquisti materiali per ricambistica
var. rimanenze materie prime
Sub totale (B)
(C) Costo del lavoro
manodopera diretta di produzione
manodopera indiretta di produzione
Sub totale (C)
(D) Costi industriali
energia ed altre utenze (consumi)
manutenzioni (entro 5% del valore contabile netto)
costi per trasporti
altri costi industriali
Sub totale (D)
TOTALE COSTI VARIABILI (B+C+D)
MARGINE DI CONTRIBUZIONE (A-B-C-D)
COSTI FISSI
(E) Costi industriali
manutenzioni (quota ecced. il 5% del valore contabile netto)
energia ed altre utenze (minimi contrattuali limitat. alle quote non utilizzate)
Sub totale (E)
(F) Costi generali
costo lavoro indiretto
spese amministrative generali
costi di vendita
ammortamenti e leasing
acc. per perdite su crediti
Sub totale (F)
TOTALE COSTI FISSI (E + F)
REDDITO OPERATIVO (A-B-C-D-E-F)
Modalita' di determinazione del Margine di Contribuzione ai costi fissi:
se MC > CF allora CF = MCCF
se MC = CF " CF = MCCF
se MC < CF " MC = MCCF
(*) devono esplicitamente comprendere costi per impianti in economia di importo complessivo pari alla corrispondente voce dei ricavi.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/12/1994, n. 299 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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