095G0285
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Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. (DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1994 n. 774)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 23/7/95 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Vista la nota ACG/5(26)996 del 27 maggio 1994, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedinento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi).
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1 :
- Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della richiesta o della proposta.
Art. 3
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonche' il disposto di cui all' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo degli articoli 7 , 8 e 18 della legge n. 241/1990 :
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'Amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'Amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 , recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
"Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".
Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell' art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Nota all' art. 4 :
- Per l' art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.
Art. 5
Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990 e' il seguente:
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".
Art. 6
Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , siano di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. Gli adempimenti relativi ai procedimenti per i quali sia competente all'adozione dell'atto finale un'altra amministrazione sono conclusi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero di novanta giorni nei casi in cui gli atti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica necessitino di una attivita' istruttoria che coinvolga organi consultivi del Ministero stesso, universita', enti od altre istituzioni vigilate.
4. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
5. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990 :
"Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente all'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli Organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
"Art. 17. - 1. Ove per disposizioni espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".
Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazione tecniche
di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all' art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresi', ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avra' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota dell'art. 6.
Art. 8
Parere facoltativo del Consiglio di Stato 1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota dell'art. 6.
Art. 9
Unita' organizzative responsabili della istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale 1. Relativamente al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica deve intendersi per unita' organizzative responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ciascun ufficio dei dipartimenti e dei servizi, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 gennaio 1992.
Art. 10
Responsabile del procedimento 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall' art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15 .
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 241/1990 :
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
- La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Art. 11
Integrazione e modificazione del presente regolamento 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 12
Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 giugno 1994
Il Ministro: PODESTA' Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1995
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 10
Allegato
DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE
===============================================
1. PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA
2. Unita' organizzativa
3. Termine giorni
4. N O T E
===============================================
1. Procedimenti contabili di pratiche relative alla liquidazione di competenze inerenti a:
- competenze accessorie personale Ministero
- spese di funzionamento del Ministero (categoria IV - acquisto
Beni e Servizi - Rubrica I)
- spese personale in quiescenza e spese per provvidenze equo
indennizzo (categoria III e V - Rubrica I)
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e succ. modificazioni e integr - R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e succ. modificazioni e integraz.
- L. 5 agosto 1978, n. 468 , cosi' come modificato dalla legge 2
agosto 1988, n. 362
- D.P.R. 12 luglio 1991, n. 354 )
2. Ufficio II
3. 120
4. Dalla acquisizione della documentazione utile a norma delle vigen disposizioni, per procedere alla liquidazione ovvero dalla effett disponibilita' degli stanziamenti concessi in bilancio.
DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
===============================================
1. PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA
2. Unita' organizzativa
3. Termine giorni
4. N O T E
=============================================== 1. Indizione degli
esami di stato per l'abilitazione all'esercizio d professioni e nomina relative commissioni giudicatrici
( Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
D.M. 9 settembre 1957
D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980
D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981
D.M. 3 dicembre 1985
D.M. 13 gennaio 1992, n. 240 )
2. Ufficio I
3. 210
4. Nel procedimento intervengono le Universita', gli ordini
professionali ed il CUN. Il termine decorre dalla data di esami prevista dall'O.M. Gli ulteriori adempimenti relativi allo
svolgimento degli esami sono demandate alle
Universita'.
1. Rilascio diploma di abilitazione alla professione di ingegnere ag ufficiali militari
( Artt. 180 e segg. del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 )
2. Ufficio I
3. 180
4. Il termine e' comprensivo del prescritto parere del CUN.
1. Risposte a quesiti relativi agli esami di Stato
2. Ufficio I
3. 120
4. Il termine e' comprensivo delle eventuali richieste di parere al 1. Esperti in materia di esami di Stato
2. Ufficio I
3. 60
4. Il termine e' comprensivo delle richieste di notizie alle
Universita'.
1. Parere su proposte di legge relative alle istituzioni di nuove
professioni
2. Ufficio I
3. 30
4.
1. Esami statuti di autonomia degli Atenei e dei Regolamenti di Aten per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'
( Artt. 6 e 7 legge n. 168/1989 )
2. Ufficio I
3. 60
4. Termini previsti dalla legge.
1. Nomina componenti collegi dei Revisori dei Conti delle Universita non ancora dotate del Regolamento di autonomia e nulla osta per l nomina dei dipendenti del Ministero a componenti del collegio scelti direttamente dalle Universita' in base ai loro regolamenti ( Art. 98 D.P.R. n. 371/1982 )
2. Ufficio I
3. 90
4. Intervento del Ministero del Tesoro e della Corte dei Conti per l rispettive designazioni. Il termine tiene conto anche della proro prevista dalla normativa vigente.
1. Autorizzazione alle Universita' per il patrocinio del libero foro ( Art. 43 legge n. 103/1979 )
2. Ufficio I
3. 20
4.
1. Concessione esenzione fiscale alle filiazioni di Universita' ed
Istituti di cultura stranieri
( Art. 34 comma 8-bis legge 27 febbraio 1989, n. 154 )
2. Ufficio I
3. 120
4. Interviene nel procedimento il Ministero degli affari esteri per parere.
1. Promozioni indagini ispettive presso le Universita'
2. Ufficio I
3. 30
4.
1. Esame risultati ispezioni ed assunzione eventuali provvedimenti
conseguenti
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Contenzioso relativo ai provvedimenti ministeriali di competenza:
a) ricorso giurisdizionale (istituzione pratiche per costituzi in giudizio)
b) ricorso straordinario ( art. 11 legge 1199/1971 )
2. Ufficio I
3.
4. Termini previsti art. 8 legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 1 legge n. 241/1990 .
1. Invio al Ministero della Pubblica Istruzione delle schede contene richieste nomina Presidenti di Commissione per esami di maturita' ( Art. 7 legge 5 aprile 1969, n. 119 )
Circolari ministeriali
2. Ufficio I
3.
4. Termine fissato annualmente dalla circolare ministeriale della
Pubblica Istruzione.
1. Rilascio certificazioni
2. Ufficio I
3. 30
4.
1. Designazioni comitati CEE
2. Ufficio II
3. 90
4.
1. Attuazione direttive CEE su libera circolazione professione
architetto
(D. L.vo n. 129/1992)
2. Ufficio II
3. 270
4. Pareri CUN, Consiglio Nazionale Ordine Architetti. Decreto
interministeriale MURST - MAE - Ministero Grazia e Giustizia.
1. Libera circolazione architetti in via provvisoria
(D. L.vo n. 129/1992)
2. Ufficio II
3. 40
4.
1. Comandi personale docente e scuola per insegnamento c/o Universit per stranieri Perugia e Siena
2. Ufficio II
3. 90
4. Decreto interministeriale MURST MPI.
1. Riconoscimento rilevanza scientifica internazionale Universita'
straniere
( Legge 18 febbraio 1989, n. 56 )
2. Ufficio II
3. 210
4. Parere CUN. Richiesta elementi istruttori.
1. Riconoscimento titoli universitari CEE ai fini esercizio professi in Italia
(D. L.vo 27 gennaio 1992, n. 115)
2. Ufficio II
3. 240
4. Parere CUN.
1. Quesiti vari su Universita', studenti
2. Ufficio II
3. 150
4. Parere CUN. Richiesta elementi istruttori all'Universita'.
1. Istituzione presso gli Atenei di Facolta', di Corsi di laurea, di diploma e Scuole di specializzazione
2. Ufficio II
3. 180
4. Il termine decorre dalla richiesta di attivazione da parte
dell'Universita' ed e' comprensivo del parere del CUN.
Modifiche di statuto per l'adeguamento degli ordinamenti didattic
1. Ufficio II
2. 180
3. Parere del CUN.
1. Ripartizione borse per scuole di specializzazione di medicina
2. Ufficio II
3. 120
4. Parere Comitato medicina CUN e Min.
Sanita'.
1. Regolamenti didattici di Ateneo
( Art. 11 legge 19 novembre 1980, n. 341 )
2. Ufficio II
3. 180
4. Parere CUN. Termine previsto dalla
legge.
1. Ripartizione borse aggiuntive
2. Ufficio II
3. 30
4. Il termine decorre dalla scadenza del termine previsto nel Decret ripartizione pubblicato sulla G.U.
1. Quesiti vari relativi a borse per scuole di specializzazione
2. Ufficio II
3. 120
4. Parere CUN.
1. Contratti e supplenze
( D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
Legge 19 novembre 1990, n. 341 )
2. Ufficio II
3. 150
4. Parere CUN.
1. Certificazioni CEE
( D.L. 27 gennaio 1992, n. 115
D.L. 27 gennaio 1992, n. 129 )
2. Ufficio II
3. 60
4.
1. Direttori tecnici Istituti farmaceutici
( D.L. 29 maggio 1991, n. 178 )
2. Ufficio II
3. 210
4. Parere CUN. Decreto Interministeriale MURST - Sanita'.
1. Autorizzazione conferimento lauree ad honorem
2. Ufficio II
3. 30
4.
1. Riconoscimento Scuole Psicoterapia
( Legge n. 56/1989 )
2. Ufficio II
3. 30
4. Termini previsti dal decreto ministeriale.
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo a
provvedimenti di competenza
2. Ufficio II
3.
4. Termini previsti art. 8 legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 legge n. 241/1990 .
1. Ricorso TAR contro provvedimenti di competenza
2. Ufficio II
3.
4. Termini previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 .
1. Assegnazione fondi per compensi lavoro straordinario al personale qualifica dirigenziale nonche' prestazioni eccezionali al
personale non docente
2. Ufficio III
3. 30
4. Il termine decorre dall'emanazione e registrazione dell'apposito D.P.C.M. autorizzativo della spesa nonche' del relativo stanziame dei fondi disposto dal Ministero del Tesoro.
1. Liquidazione dei compensi ai componenti le Commissioni dei concor dell'Istruzione Universitaria
2. Ufficio III
3. 180
4.
1. Liquidazione dei compensi ai componenti le Commissioni per gli es di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni per le Universita' libere
2. Ufficio III
3. 60
4. Il termine indicato decorre dalla seconda sessione annuale
(novembre).
1. Anticipi sui compensi ai componenti delle commissioni dei concors dell'Istruzione Universitaria
2. Ufficio III
3. 15
4. Il termine decorre dalla presentazione all'ufficio della richiest anticipo.
1. Procedimenti relativi alla amministrazione del patrimonio mobilia ed immobiliare delle Univ., Istit. Univ. e Osserv. (alienazioni, acquisti ecc.)
2. Ufficio III
3. 120
4. Il termine comprende l'acquisizione parere Consiglio di Stato
previsto, in molti casi, per legge (v. R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ).
1. Risposte a quesiti in materia finanziaria e giuscontabilistica
2. Ufficio III
3. 120
4. Il termine indicato e' comprensivo del tempo occorrente per
l'eventuale richiesta di parere al Ministero del Tesoro - IGF.
1. Risposte e quesiti in relazione all'applicazione delle norme in
materia di stato giuridico e trattamento economico di attivita' del personale universitario
2. Ufficio III
3. 120
4. Il termine indicato e' comprensivo del tempo occorrente per
l'eventuale richiesta di parere al Ministero del Tesoro - IGOP.
1. Risposte e quesiti formulati da altri uffici del Ministero e da a Amministrazioni
2. Ufficio III
3. 60
4.
1. Risposte e quesiti in materia di rivalutazione monetaria ed inter legali
2. Ufficio III
3. 120
4. Nel termine indicato e' stata prevista l'eventualita' di dover
acquisire il parere di diversa Amministrazione.
1. Riconoscimento pers. giur.
( Artt. 12 e segg. del C.C. )
2. Ufficio III
3. 270
4. Parere Consiglio di Stato.
1. Modifica statuto
( Art. 16 C.C. )
2. Ufficio III
3. 170
4.
1. Autorizzazioni ad acquisto immobili, accettazione atti di liberal ( Art. 17 C.C. - Art. 5 legge 30 marzo 1961, n. 304 )
2. Ufficio III
3. 270
4.
1. Nomina organi statutari - Statuti singole Istituzioni
2. Ufficio III
3. 90
4. Nel termine e' compresa la richiesta di designazione ai Ministeri Amministrazioni pubbliche.
1. Cap. 7301 - Fondi ricerca scientifica - Ripartizione quota 40% - Ricerche a carattere nazionale
( Art. 65 D.P.R. n. 382/1980 )
2. Ufficio III
3. 180
4. Il termine decorre dalla comunicazione ai Rettori dell'avvenuta
assegnazione dei fondi. La Ragioneria Centrale provvede ai succes adempimenti di controllo per permettere la erogazione dei fondi.
1. Modifiche di statuto per la istituzione delle aziende ospedaliere presso i Policlinici
(Art. 4, comma 5 del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 502)
2. Ufficio IV
3. 180
4. Parere del CUN.
1. Decreti ministeriali relativi alla concessione di abilitazione a rilasciare diplomi con valore legale alle scuole private per
Interpreti e Traduttori
( Legge n. 697/1986 )
2. Ufficio IV
3. 180
4. Il termine e' comprensivo degli adempimenti istruttori e del pare del CUN e decorre dalla pubblicazione sulla G.U. del piano trienn di sviluppo delle Universita'.
1. Ricostituzione dei Consigli di Amministrazione delle Scuole Auton di Ostetricia
( R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2129 e successive norme modificativ ed integrative)
2. Ufficio IV
3. 90
4. Il termine tiene conto del periodo di proroga di 45 gg. previsto dalla normativa vigente.
1. Designazione ministeriale per la nomina e costituzione dei Comita Consultivi CEE per la formazione dei medici chirurghi,
odontoiatri, veterinari, ostetriche e infermieri professionali
(Rispett. Direttive CEE, 75/362/CEE ; 77/452/CEE ; 78/686/CEE ;
78/1026/CEE ; 75/362/CEE ; 75/453/CEE ; 78/687/CEE ; 78/1027/CEE ;
81/1057/CEE)
2. Ufficio IV
3. 60
4. Nel procedimento intervengono: Il Ministro della Sanita' e gli
organismi che forniscono la formazione.
1. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dello ISEF statale Roma
2. Ufficio IV
3. 90
4. Il termine tiene conto del periodo di proroga di 45 gg. previsto dalla normativa vigente e nel procedimento intervengono le altre Amministrazioni ed Enti che devono avere rappresentanti dell'ISEF
1. D.M. ripartizione fondo borse studio incentivazione e
razionalizzazione frequenza universitaria
( Legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 17 , cap. 1528)
2. Ufficio V
3. 360
4. Parere CUN e Conferenza Permanente Rettori. D.M. annuale ripartiz fondo.
1. D.M. conferimento borse studio perfezionamento e specializzazione all'estero
( D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 , cap. 1515)
2. Ufficio V
3. 180
4. Per istruttoria accertamento possesso requisiti aventi diritto e relative procedure contabili.
1. D.M. ripartizione fondo in favore Centro Res. Cosenza, Collegi
Universitari legalmente riconosciuti, Regione Sardegna
(Cap. 1508)
2. Ufficio V
3. 360
4. D.M. annuale ripartizione fondo.
1. D.M. riconoscimento giuridico Collegi Universitari e Fondazioni
( Art. 12 C.C. )
2. Ufficio V
3. 270
4. Istruttoria e acquisizione prescritto parere Consiglio di Stato.
1. D.M. autorizzazione accettazione eredita', legati, donazioni,
acquisto immobili Collegi Universitari e Fondazioni
( Art. 17 C.C. )
2. Ufficio V
3. 270
4. Istruttoria e acquisizione prescritto parere Consiglio di Stato.
1. D.M. modifiche statutarie Collegi Universitari e Fondazioni
( Art. 16 C.C. )
2. Ufficio V
3. 180
4. Istruttoria e acquisizione prescritto parere Consiglio di Stato.
1. Rilascio certificazioni borse studio specializzazione ed estero
2. Ufficio V
3. 30
4.
1. Nomine componenti Consigli Amm.ne e Collegi Revisori dei Conti ne Collegi Universitari e Fondazioni
2. Ufficio V
3. 90
4. Il termine tiene conto del periodo di proroga previsto dalla
normativa vigente.
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
2. Ufficio V
3.
4. Termini previsti art. 8, legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 1 legge n. 241/1990 ).
1. Ricorso TAR
2. Ufficio V
3.
4. Termini previsti dalla legge.
1. Corsi di dottorato - Attivazione
2. Ufficio V
3. 30
4. Il termine decorre dalla acquisizione del parere del CUN.
1. Costituzione commissioni nazionali di dottorato per esami finali, previo sorteggio di nove nominativi indicati dal CUN
2. Ufficio V
3. 30
4. Il termine decorre dalla acquisizione del parere del CUN.
1. Rilascio certificazioni dopo superamento prova di esame
2. Ufficio V
3.
4. Contestualmente alla comunicazione dell'esito esame, dopo il depo delle tesi alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
1. Rilascio titolo originale
2. Ufficio V
3. 240
4. Il termine decorre dal superamento esame e tiene conto dei tempi richiesti per la stampa del Poligrafico.
1. Equipollenza dottorato Ricerca conseguito all'estero
( Art. 74 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 )
2. Ufficio V
3. 120
4. Il termine e' comprensivo dell'acquisizione del parere del CUN.
1. Riconoscimento dottorato ricerca (Accordo Italia-S. Marino - Decr 11 giugno 1990)
2. Ufficio V
3. 30
4.
1. Rinnovo dei Consigli direttivi degli Osservatori Astronomici,
Astrofisici e Vesuviano
( Art. 4 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163 )
2. Ufficio VI
3. 150
4. Parere del Consiglio Ricerche astronomiche ed elezioni di n. 4
componenti. Il termine tiene conto del periodo di proroga previst dalla normativa vigente.
1. Nomina dei Direttori degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano
( Art. 6 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163 )
2. Ufficio VI
3. 45
4. Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.
1. Nomina della Commissione di disciplina del personale degli
Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano
( Art. 17 legge 18 marzo 1958, n. 276 )
2. Ufficio VI
3. 30
4.
1. Concorsi a posti di Ricercatore Astronomo e Ricercatore Geofisico ( Artt. 16 e 35 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163 )
2.
3.
4. Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.
1. - Autorizzazione a bandire concorsi
2. Ufficio VI
3. 45
4.
1. - Sorteggio composizione commissioni
2. Ufficio VI
3. 45
4. Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.
1. - Approvazione atti dei concorsi
2. Ufficio VI
3. 30
4. Le Nomine dei vincitori vengono effettuate dagli Osservatori
Astronomici.
1. Concorsi a posti di astronomo straordinario, astronomo associato, geofisico straordinario, geofisico associato
( Artt. 10 , 13 , 29 e 32 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163 )
2.
3.
4. Parere del Consiglio Ricerche astronomiche o del Consiglio Nazion Geofisico.
1. - Bandi di concorso
2. Ufficio VI
3. 120
4.
1. - Nomina commissioni giudicatrici
2. Ufficio VI
3. 180
4. Elezioni nei seggi elettorali delle Universita' e degli Osservato 1. - Approvazioni atti dei concorsi
2. Ufficio VI
3. 60
4. Il termine decorre dalla conclusione dei lavori della Commissione Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.
1. - Nomine dei vincitori del concorso
2. Ufficio VI
3. 150
4. Il termine decorre dalla approvazione degli atti. Nei procediment intervengono i Consigli direttivi degli Osservatori per la chiama dei vincitori.
1. Riconoscimento servizi all'estero personale ricerca degli OO.AA.
( Art. 103 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 )
2. Ufficio VI
3. 60
4. Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche ed interazione col
Ministero degli Affari Esteri.
1. Collocamento fuori ruolo estero
( Legge n. 1114/1962 )
2. Ufficio VI
3. 240
4. Parere Rettori - Autorizzazione Presidenza Consiglio Ministri -
Consiglio Amministrazione.
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
2. Ufficio VI
3.
4. Termini previsti art. 8, legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 1 legge n. 241/1990 .
1. Ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti ministeriali di
competenza (adempimenti per eventuali costituzioni in giudizio) 2. Ufficio VI
3. 60
4. Termini previsti dalla legge.
1. Risposte a quesiti
2. Ufficio VI
3.
4.
1. Concorsi a ricercatore universitario
( Art. 30, comma 1, D.P.R. n. 382/1980 )
2. Ufficio VI
3.
4.
1. - Autorizzazioni a bandire
2. Ufficio VI
3. 120
4.
1. - Sorteggio composizione commissioni
2. Ufficio VI
3. 120
4. Ivi compreso il termine di 90 gg. per la formulazione delle terne parte del CUN.
1. - Approvazioni atti
2. Ufficio VI
3. 90
4.
1. Trasmissione del verbale relativo alla conferma dei ricercatori
universitari
( Art. 31 D.P.R. n. 382/1980 )
2. Ufficio VI
3. 30
4. Dalla ricezione del verbale agli uffici.
1. Decreto interministeriale riconoscimento servizi preruolo all'est ( Art. 103 D.P.R. n. 382/1980 )
2. Ufficio VI
3. 360
4. I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per ottenere il
parere delle Autorita' consolari all'estero e successivamente il parere del CUN.
1. Collocamento f.r. presso organismi internazionali dei ricercatori universitari
( Legge n. 1114/1962 )
2. Ufficio VI
3. 150
4. I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per l'autorizzazi da parte della P.C.M., parere del Ministero Affari Esteri.
1. Collocamento f.r. a disposizione Ministero A.E. Ric. Univ. quali addetti culturali presso istituti italiani di cultura all'estero ( Art. 1 legge n. 604/1982 )
2. Ufficio VI
3. 150
4. I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per l'emanazione D.M. del M.A.E. e successivo decreto
interministeriale.
1. Passaggio dei Ric. Univ. nei ruoli dei professori degli istituti istruzione secondaria di I e II grado
( Art. 7 legge n. 349/1958 )
2. Ufficio VI
3. 120
4. I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per il parere del e successiva trasmissione al Provveditorato agli Studi competente 1.
Collocamento f.r. a disposizione del Ministero A.E. dei Ric. Univ quali esperti presso istituti italiani di Cultura all'estero
( Art. 16, comma 1, legge n. 401/1990 e art. 168 D.P.R. n. 18/19
2. Ufficio VI
3. 180
4. Salvo termini maggiori in relazione alle comunicazioni degli Uffi competenti.
1. Collocamento f.r. a disposizione del Ministero A.E. dei Ric. Univ quali Direttori presso istituti italiani di Cultura all'estero
( Art. 14, comma 6, legge n. 401/1990 )
2. Ufficio VI
3. 180
4. Salvo termini maggiori in relazione alle comunicazioni degli Uffi competenti.
1. Riconoscimento servizio all'estero per partecipazione concorsi
riservati
( Art. 20 legge n. 705/1985 e art. 103 D.P.R. n. 382/1980 )
2. Ufficio VI
3. 120
4. Ivi compreso il termine di 90 gg. per la acquisizione del parere CUN.
1. Concorsi per l'accesso ai ruoli di professore di I fascia
( Legge 7 febbraio 1979, n. 31, art. 3 D.P.R. 11 luglio 1980, n.
382, art. 41 )
2. Ufficio VII
3.
4.
1. 1) Presentazione domande di ammissione per partecipazione al
concorso
2.
3.
4. Termini previsti dal bando.
1. 2) Costituzione delle commissioni giudicatrici
2.
3. 240
4. Termine complessivo dei tempi richiesti per le procedure elettora di sorteggio.
1. 3) Approvazione atti
2.
3. 180
4. Il termine indicato e' comprensivo del tempo necessario per
l'acquisizione del parere del CUN e l'approvazione degli atti a f del Ministro con comunicazione agli interessati degli atti stessi
1. 4) Emanazione DD.MM. di nomina vincitori concorso
2.
3. 80
4. Il termine decorre dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti ed e' comprensivo del termine di 60 gg. prescritto per chiamata da parte della Facolta'. Per le nomine d'ufficio il term e' aumentato di ulteriori
45 gg.
1. Concorsi per l'accesso ai ruoli di professore di II fascia
( D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 e 2 . Ufficio VII
3.
4.
1. 1) Presentazione domande di ammissione per partecipazione al
concorso
2.
3.
4. Termini previsti dal bando.
1. 2) Costituzione delle commissioni giudicatrici
2.
3. 240
4. Termine complessivo dei tempi richiesti per le procedure di
sorteggio e elettorali.
1. 3) Approvazione atti
2.
3. 180
4. Il termine indicato e' comprensivo del tempo necessario per la
acquisizione del parere del CUN e l'approvazione degli atti a fir del Ministro con comunicazione agli interessati dell'approvazione degli atti stessi.
1. 4) Emanazione DD.MM. di nomina vincitori concorso
2.
3. 80
4. Il termine decorre dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti ed e' comprensivo del termine di 60 gg. prescritto per chiamata da parte delle Facolta'. Per le nomine d'ufficio il term e' aumentato di ulteriori
45 gg.
1. Collocamento a disposizione Ministero A.E. per incarico all'ester ( R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 96 )
2. Ufficio VII
3.
4.
1. - Ricevimento ed esame richiesta M.A.E. per collocamento a
disposizione e richiesta delibera di Facolta' dall'Univ. di
appartenenza del docente interessato
2.
3. 90
4. Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario p l'acquisizione della delibera del Consiglio di
Facolta'.
1. - Emanazione D.I. di collocamento a disposizione
2.
3. 30
4. Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario p la firma On. Ministro M.U.R.S.T. e On. Ministro Tesoro.
1. Accertamento di attivita' svolta all'estero ai fini della
equiparazione al servizio presso le Univ.
( D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103 )
2. Ufficio VII
3.
4.
1. - Ricevimento ed esame domanda, richiesta ed acquisizione notiz presso Min. AA.EE.
2.
3. 180
4. Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario p l'acquisizione delle notizie richieste al Min.
AA.EE.
1. - Emanazione D.L. di concerto con il Min. AA.EE.
2.
3. 90
4. Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario p l'acquisizione del parere del CUN.
1. Collocamento f.r. per assumere impieghi presso Organizzazioni
internazionali
( Legge n. 1114/1972 )
2. Ufficio VII
3.
4.
1. - Ricevimento ed esame domanda e richiesta nulla osta Facolta' 2.
3. 30
4. Il termine e' comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione nulla osta.
1. - Richiesta autorizzazione Presidenza Consiglio dei Ministri e nulla
osta Ministero AA.EE.
2.
3. 60
4. Il termine e' comprensivo del tempo necessario per il ricevimento della relativa documentazione.
1. - Emanazione D.I. M.U.R.S.T., Min. AA.EE. e Min. Tesoro
2.
3. 60
4. Decreto interministeriale M.U.R.S.T., Min. AA.EE. e Tesoro.
1. Collocamento f.r. per svolgere attivita' scientifica in paesi CEE istituzioni internazionali con il trattamento piu' favorevole
( D.P.R. n. 382/1980, art. 17, commi 8 e 9 )
2. Ufficio VII
3.
4.
1. - Ricevimento ed esame domanda, richiesta nulla osta Facolta' e richiesto nulla osta Min. AA.EE.
2.
3. 90
4. Il termine e' comprensivo del tempo necessario per acquisizione n osta della Facolta' e Min. AA.EE.
1. - Emanazione D.I. di concerto con Min. AA.EE. e Min. Tesoro
2.
3. 60
4. Decreto interministeriale M.U.R.S.T., Min. AA.EE. e Tesoro.
1. Conferma in ruolo dei Prof. associati
( Art. 23 D.P.R. n. 382/1980 )
2. Ufficio VII
3. 270
4. Il termine decorre dalla comunicazione agli interessati per la
presentazione dei titoli ed e' comprensivo della costituzione del Commissione previa designazione dei componenti da parte del CUN.
1. Nomina ad ordinario dei Prof. di I fascia
(Art. 78 T.U. leggi Istruzione Sup. approvati con R.D. 31 agost
1933, n. 1592)
2. Ufficio VII
3. 270
4. Il termine decorre dalla comunicazione agli interessati per la
presentazione dei titoli ed e' comprensivo della costituzione del Commissione previa designazione dei componenti da parte del CUN.
1. Chiamata docente straniero
( Art. 4 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 )
2. Ufficio VII
3. 270
4. Nel procedimento intervengono: Ministero AA.EE. per parere sulla equivalenza del servizio prestato all'estero, ed il CUN per il
prescritto parere.
1. Riconoscimento art. 103 dei professori universitari chiamati ai s dell' art. 4 D.P.R. n. 382/1980 . Docenti stranieri
2. Ufficio VII
3.
4.
1. - Esame domande e richiesta notizie al Min. AA.EE. D.G.R.C.
2.
3. 150
4. Il termine e' comprensivo del tempo necessario per acquisizione d risposta dal Min. AA.EE.
1. - Emanazione D.I. di equipollenza del servizio di concerto con Min. AA.EE.
2.
3. 90
4. Il termine e' comprensivo del tempo necessario per acquisizione d parere del CUN e firma del provvedimento.
1. - Emanazione D.M. di computo dei servizi pre-ruolo prestati dai proff. stranieri e firma del provvedimento con inoltro alla
Ragioneria Centrale
2.
3. 60
4.
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
===============================================
1. PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA
2. Unita' organizzativa
3. Termine giorni
4. N O T E
===============================================
1. Concessione finanziamenti nella forma di credito agevolato,
contributo nella spesa e contributo in c/interessi per progetti d ricerca applicata autonomamente presentati dalle imprese ai sensi art. 4, legge n. 1089/68 e successive modifiche
2. Ufficio II
3.
4. L'iter procedurale e' variabile su delibera CIPI
1. Progetti per lo svolgimento dell'attivita' di formazione lavoro
(D.L.vo 30 ottobre 1984, n. 720 conv. legge 19 dicembre 1984, n
863, art. 3, comma 15 )
2. Ufficio IV
3. 60
4. Il termine e' comprensivo dell'intesa con il Min. del lavoro.
1. Autorizzazione a laboratori a ospitare ricerche di carattere
applicativo
( Legge n. 46/82, art. 4 )
2. Ufficio IV
3. 120
4. Il procedimento e' sottoposto alla disciplina dell' art. 20 della legge n. 241/90 .
1. Approvazione delibere Enti sottoposti a vigilanza ai sensi delle disposizioni statutarie ove previste
2. Ufficio VI
3. 150
4. Il termine comprende l'esame del provvedimento sotto il profilo d legittimita' e/o di merito ed eventuale richiesta di parere ad al Amministrazioni cointeressate.
1. Controllo sulle delibere degli Enti pubblici non economici sottop alla vigilanza del Ministero
(Enti non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 8 )
( art. 29 , legge 20 marzo 1975, n. 70 )
2. Ufficio VI
3. 90
4. Il termine comprende l'esame della delibera trasmessa a mezzo di raccomandata da parte dell'Ente e comunicazione degli eventuali rilievi concernenti vizi di legittimita' o di merito.
1. Rideterminazione dotazioni organiche Enti di ricerca di cui all'a 9, legge n. 168/89
(art. 13 .4, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 )
2. Ufficio VI
3. 150
4. Il termine comprende l'esame delle delibere adottate dagli Enti, l'acquisizione pareri di competenza da parte del Min. del tesoro, funzione pubblica e di eventuali Ministeri covigilanti.
1. Controllo di legittimita' e di merito in ordine ai regolamenti de Enti di ricerca non strumentali
( artt. 6 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168 )
2. Ufficio VI
3. 60
4. Tempi previsti dalla legge.
1. Nomine organi collegiali di controllo degli Enti e rappresentanti ministeriali in seno a organi di revisione di Enti, Consorzi,
Fondazioni
(norme istitutive e/o statutarie dei singoli Enti e art. 2459 C
2. Ufficio VI
3. 90
4. Il termine tiene conto del periodo di proroga di 45 giorni previs dal D.L. 19 novembre 1993.
1. Promozione indagini ispettive presso le Universita'
2. Ufficio VI
3. 30
4.
1. Esame risultati ispezioni ed assunzione eventuali provvedimenti
conseguenti
2. Ufficio VI
3. 90
4.
1. Inoltre al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione n Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso di Enti pubblici
2. Ufficio VI
3. 30
4.
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(D. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 8 , 10 e seguenti )
2. Ufficio VI
3.
4. Termini previsti dalla legge.
1. Gestione cap. 7510 (contributi a titolo di concorso nelle spese
relative ai rapporti di collaborazione ed alla costituzione di
consorzi fra le Universita' e le altre istituzioni di ricerca
pubbliche e private da regolare mediante apposite convenzioni)
( art. 15, legge 11 marzo 1988, n. 67 , D.M. 2 agosto 1988)
2. Ufficio VI
3. 60
4. Il termine decorre dalla ricezione delle relazioni dell'apposita commissione di verifica per ogni singolo progetto.
1. Compensi e rimborsi sostenuti in favore dei componenti delle
commissioni di verifica dei progetti di cui all' art. 15, legge 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 2 agosto 1988 - cap. 7510
2. Ufficio VI
3. 60
4.
1. Rilascio di attestazioni di incarichi svolti in organi collegiali controllo di Enti, in commissioni, comitati, gruppi di lavoro,
ecc., ricadenti nell'ambito di competenza specifica dell'ufficio 2. Ufficio VI
3. 30
4.
1. Apposizione di visti su distinte azioni in possesso di istituzion scientifiche
( art. 10-bis, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , aggiunto con D.L
febbraio 1967, n. 22)
2. Ufficio VI
3. 30
4.
DIPARTIMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI
===============================================
1. PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA
2. Unita' organizzativa
3. Termine giorni
4. N O T E
===============================================
1. Assegnazioni borse studio Erasmus
(Del. Consiglio CEE n. 87/327 del 15 giugno 1987)
Esame domande ed autorizzazione all'assegnazione della borsa
2. Ufficio I
3. 60
4.
1. Assegnazioni alle Universita' per stipule convenzioni con Univers di Paesi stranieri
( D.P.R. n. 382/80, art. 91 , D.I. 10 febbraio 1988)
2. Ufficio I
3.
4.
1. Esame richiesta finanziamenti ed autorizzazione alla stipula
di convenzioni
2. Ufficio I
3. 90
4. L'esame viene effettuato da una Commissione composta da docenti
universitari.
1. Emissione ordinativo direttivo
2. Ufficio I
3. 30
4. I termini indicati fanno salvi i tempi procedimentali a carico di soggetti ed organi esterni all'Ufficio.
1. Concessione contributi per iniziative di cooperazione internazion 2. Ufficio I
3. 60
4.
1. Ammissione agli interventi della legge n. 46/1982 di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria
( Legge 13 febbraio 1987, n. 22 , D.M. 19 settembre 1991)
2. Ufficio II
3. 240
4. Partecipano al procedimento:
- IMI (Istituto Mobiliare Italiano);
- Commissione Tecnico-Consultiva.
SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO
===============================================
1. PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA
2. Unita' organizzativa
3. Termine giorni
4. N O T E
=============================================== 1. Fornitura di beni
e servizi. Norme generali di contabilita' di St e Regolamento per i servizi in economia del M.U.R.S.T. (D. P.R. n. 354 del 12 luglio 1991 )
2. Ufficio II
3.
4. Il termine totale non e' comprensivo dei tempi occorrenti all'U.T per il parere di congruita' e per il collaudo.
1. - esame richiesta sotto il profilo della necessita' e
compatibilita'
finanziaria
2.
3. 30
4.
1. - trattativa privata
2.
3. 40
4.
1. - richiesta parere di congruita' U.T.E.
2.
3. 10
4.
1. - ordinazione e consegna
2.
3. 40
4.
1. - richiesta collaudo U.T.E.
2.
3. 10
4.
1. - trasmissione fatture per liquidazione al Dipartimento compete compresa la presa in carico dei beni - emissione mod. 130 PGS
2.
3. 145
4. Totale.
1. Acquisizione beni e servizi per asta pubblica o licitazione priva secondo norme C.E.E.:
2. Ufficio II
3.
4.
1. - richiesta parere al Consiglio di Stato
2.
3. 90
4.
1. - pubbl. del bando di gara
2.
3. 30
4.
1. - esame delle richieste di partecipazione
2.
3. 20
4.
1. - invito a produrre offerte
2.
3. 40
4.
1. - invio offerte delle ditte
2.
3. 60
4.
1. - esame delle offerte e aggiudicazione
2.
3. 5
4.
1. - stipula contratto e registrazione
2.
3. 60
4.
1. - termini per effettuare la fornitura o i servizi
2.
3. 60
4.
1. - collaudo della fornitura o servizi
2.
3. 90
4.
1. - presa in carico fornitura
2.
3. 20
4.
1. - pagamento fatture
2.
3. 90
4.
1.
2.
3. 565
4. Totale.
1. - pagamento fatture spese minute
2. Ufficio I
3. 30
4.
1. - pagamento fatture facchinaggio
2. Ufficio I
3. 30
4.
1. - acquisto carburante e riparazione auto
2. Ufficio I
3. 30
4.
SERVIZIO PER IL SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI
===============================================
1. PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA
2. Unita' organizzativa
3. Termine giorni
4. N O T E
===============================================
1. Rinnovo Consiglio Universitario Nazionale
( art. 10, legge 19 novembre 1990, n. 341 )
2. Ufficio I
3. 180
4. Elezioni componenti e designazione rappresentanti istituzioni est al Ministero.
1. Rinnovo Consiglio Nazionale Scienza e Tecnologia
( D.P.R. 6 agosto 1990, n. 282 )
2. Ufficio I
3. 240
4. Elezioni componenti e designazione rappresentanti istituzioni est al Ministero.
1. Rinnovo Consiglio Ricerche Astronomiche
( D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163, art. 2 )
2. Ufficio I
3. 210
4. Designazione terna da parte del C.U.N. - Elezione componenti.
1. Rinnovo Consiglio Nazionale Geofisico
( D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163, art. 2 )
2. Ufficio I
3. 210
4. Designazione terna da parte del C.U.N.
- Elezione componenti e designazione
degli esperti da parte di Enti
del settore.
1. Corresponsione anticipi indennita' di missione ai componenti degl Organi Collegiali del Ministero (CUN, CNST, CRA e CONAG) nonche' di Consigli, Comitati e Commissioni di studio
2. Ufficio contabilita'
3. 30
4.
1. Liquidazione indennita' di missione ai componenti degli Organi
Collegiali del Ministero
2. Ufficio contabilita'
3. 90
4.
1. Corresponsione di gettoni di presenza ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni del Ministero
2. Ufficio contabilita'
3. 90
4.
SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO
===============================================
1. PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA
2. Unita' organizzativa
3. Termine giorni
4. N O T E
===============================================
1. Attribuzione codice iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche ( art. 64, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 )
2. Ufficio I
3.
4.
1. - richiesta iscrizione - assegnazione codice provvisorio - invi
2. scheda dati statistici
3.
4. 30
5.
1. - restituzione scheda - assegnazione codice definitivo
2.
3. 30
4.
SERVIZIO PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
===============================================
1. PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA
2. Unita' organizzativa
3. Termine giorni
4. N O T E
===============================================
1. Autorizzazione agli acquisti immobiliari Enti di ricerca,
accettazione liberalita' (mortis causa et inter vivos)
( art. 17 C.C. , art. 5, dis. att. C.C.)
2. Ufficio I
3. 360
4. Il termine e' comprensivo di pareri di:
Prefettura competente, Avvocatura
Generale dello Stato, Consiglio di
Stato.
1. Approvazione bilanci di previsione Enti di ricerca
( artt. 6 , 7 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168 )
- artt. dall'1 al 29 D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696
- regolamento interno all'Ente
- legge ASI, ENEA
- art. 30, legge 20 marzo 1975, n. 70 )
2. Ufficio I
3. 60
4.
1. Approvazione conti consuntivi Enti
( artt. 6 , 7 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168 )
- D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 dall'art. 32 al 39
- art. 30, legge 20 marzo 1975, n. 70
- leggi istitutive Enti)
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Approvazione variazioni di bilancio degli Enti
( artt. 6 , 7 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168
- D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, art. 11
- leggi istitutive Enti
- regolamenti interni Enti)
2. Ufficio I
3. 45
4.
1. Ispezioni amministrativo-contabili nei confronti Enti ricerca
( art. 13, legge 9 maggio 1989, n. 168 )
2. Ufficio I
3. 120
4.
1. Controllo di legittimita' e di merito sui regolamenti degli Enti ricerca non strumentali
( artt. 6 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168 )
2. Ufficio I
3. 60
4. Termini previsti dalla legge.
1. Riconoscimento personalita' giuridica ad Enti (Associazioni e
Fondazioni)
( art. 12 C.C. - art. 2 disp. att. C.C.)
2. Ufficio II
3. 270
4. I termini sono comprensivi dell'acquisizione dei pareri dei Minis interessati e parere Cons. Stato.
Scioglimento delle Fondazioni
( art. 25 C.C. )
1. Ufficio II
2. 270
3.
1. Estinzione e revoca delle persone giuridiche
( art. 27 C.C. e art. 10 disp. att. C.C.)
2. Ufficio II
3. 360
4.
1. Approvazione e modifiche statuti ed atti costitutivi consorzi
( Legge 21 maggio 1981, n. 240
D.M. 1 settembre 1989 - art. 2618 C.C. )
2. Ufficio II
3. 120
4. I termini sono comprensivi dell'esame deliberazione dell'assemble degli Enti, di eventuali richieste interlocutorie a Enti pubblici privati o a Ministeri e dell'atto di approvazione.
1. Approvazioni modifiche statutarie adottate da associazioni e
fondazioni
( art. 16 C.C. , art. 4 disp. att. C.C.)
2. Ufficio II
3. 210
4. I termini sono comprensivi dell'invio di istanza di approvazione dell'Ente tramite Min. Interno, dei pareri: Min. tesoro, industri altro Ministero e Consiglio di Stato.
E' altresi' comprensivo il D.M. di
approvazione.
1. Nomina o designazione rappresentanti MURST o di altri Ministeri i seno a organi di revisione o sindacali di Enti
(Norme istitutive Enti
- disposizioni statutarie singoli Enti
- art. 2459 C.C. )
2. Ufficio II
3. 90
4. I termini sono comprensivi di: proposta di designazione o nomina, predisposizione provvedimento nomina o designazione, trasmissione provvedimento a Ente e all'interessato. Il suddetto termine e'
altresi' comprensivo del termine di proroga (45 giorni) a cui son soggetti gli organi di controllo degli Enti ex art. 3 del D.L. 19 novembre 1993.
1. Nomina rappresentanti MURST o di altre Amministrazioni nei Consig di amministrazione nei Comitati o in altri organi collegiali
(norme istitutive Enti
- disposizioni statutarie singoli Enti
- art. 2459 C.C. )
2. Ufficio II
3. 90
4. Il termine e' comprensivo di: richiesta ed acquisizione delle
designazioni alle Amministrazioni interessate, proposta designazi del rappresentante/i ministeriale, predisposizione provvedimento costituzione dell'organo, comunicazione provvedimento
all'Ente alle altre Amministrazioni e all'interessato. Il suddett termine e' altresi' comprensivo del termine di proroga (45 giorni cui sono soggetti gli organi di amministrazione attiva e consulti ex art. 3 del D.L. 19 novembre 1993.
1. Controllo delle delibere degli Enti pubblici (non rientranti tra quelli indicati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 8 ) che
adottano o modificano la consistenza organica, il numero degli
uffici ecc.
( art. 29, legge 20 marzo 1975, n. 70 )
2. Ufficio II
3. 180
4. Il termine e' comprensivo dell'esame della delibera e comunicazio eventuali rilievi relativi a vizi di legittimita' o di merito e d nuova deliberazione ed approvazione.
1. Rideterminazione dotazioni organiche Enti di ricerca
( art. 9, legge 9 maggio 1989, n. 168 ; art. 13, punto 4, D.P.R. febbraio 1991, n. 171)
2. Ufficio II
3. 150
4. Il termine e' comprensivo di: esame delle delibere adottate dagli Enti, acquisizione pareri Min. tesoro, funz. pubbl. e altri Minis concertanti, emanazione provvedimento.
1. Nomina presidenti di Enti di ricerca
( legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 3 ; legge 20 marzo 1975, n. art. 29; legge 30 maggio 1988, n. 186 , art. 9, legge 24 gennaio 1978, n. 14 )
2. Ufficio II
3. 120
4. Il termine e' comprensivo dell'acquisizione della deliberazione d Commiss. Parlam. e della deliberazione del Consiglio dei Ministri tiene conto del termine di proroga (45 giorni) a cui sono soggett gli organi di controllo degli Enti ex art. 3 del D.L. 19 novembre 1993.
1. Rilascio attestazioni incarichi svolti in organi collegiali, di
controllo degli Enti, in commissioni, comitati, gruppi di lavoro 2. Ufficio II
3. 30
4.
1. Nomina dirigenti generali Enti di ricerca
( art. 7, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 :
- art. 17, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171
- art. 13, D.L. 3 febbraio 1993, n. 29 )
2. Ufficio II
3. 120
4. Il termine e' comprensivo del parere dei Ministeri di concerto co gli enti, della emanazione del D.P.C.M. e della comunicazione
all'interessato.
1. Convenzioni tra Enti
( legge 2 marzo 1963, n. 283, art. 6 - D.M. 26 luglio 1967, art.
2. Ufficio I
e
Ufficio II
3. 90
4. Il termine comprende: la deliberazione Ente e richiesta
autorizzazione, l'esame deliberazione, il parere dei Ministeri
interessati e la nota di autorizzazione.
1. Esame e verifica delle relazioni degli organi di controllo (revis e sindaci) ed eventuali interventi a seguito di rilievi
2. Ufficio I
e
Ufficio II
3. 60
4.
1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (D. P.R. 24
novembre 1971, n. 1199, artt. 8 , 10 e seguenti )
2. Ufficio II
3.
4. I termini sono previsti dalla legge.
1. Ricorsi giurisdizionali promossi da dipendenti di Enti ( Legge 6
dicembre 1971, n. 1034 )
2. Ufficio II
3.
4. I termini sono previsti dalla legge.
1. Risposte quesiti da parte di Enti
2. Ufficio II
3. 60
4.
SERVIZIO PER IL PERSONALE
===============================================
1. PROCEDIMENTO
2. Unita' organizzativa
3. Termine giorni
4. N O T E
===============================================
1. Rilascio stati matricolari
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
2 . Ufficio I
3. 30
4.
1. Rilascio attestati di servizio
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
2 . Ufficio I
3. 30
4.
1. Rilascio copie decreti ordini di servizio, atti giuridico-economi di quiescenza
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
2 . Ufficio I
3. 30
4.
1. Rilascio copie e documentazione dei servizi interni D.P.R. 3/1957 2. Ufficio I
3. 30
4.
1. Rettifica generalita'
2. Ufficio I
3. 30
4.
1. Pareri all'Avvocatura su ricorsi che rivestono carattere di
generalita' presentati da personale statale
2. Ufficio I
3. 60
4.
1. Autorizzazione lavoro part-time
2. Ufficio II
3. 60
4. Dalla adozione delle determinazioni.
1. Concessione cumulo permessi sindacali
2. Ufficio II
3. 30
4. Dalla data ricevimento nulla osta Dip. Funzione Pubblica.
1. Autorizzazione permessi straordinari per frequenza corsi di studi 2. Ufficio I
3. 60
4. Sussidi a favore del personale
5. Ufficio I
6. 30
7. Della deliberazione dell'apposito Comitato.
1. Pratiche creditizie (ENPAS)
D. P.R. n. 266/1987
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Concorsi pubblici:
- esame domande e nomina commissione esaminatrice
2. Ufficio I
3. 120
4. Dalla scadenza termine presentazione domande.
1. - adempimenti commissione
2. Ufficio I
3. 140
4.
1. - approvazione graduatoria
2.
3. 60
4.
1. - nomina vincitori
2.
3. 90
4.
1. Prove selettive ex legge n. 56/87
- esame domande, predisposizione graduatoria e nomina commissio
esaminatrice
2. Ufficio I
3. 180
4.
1. - adempimenti commissione
2.
3. 300
4.
1. - approvazione graduatoria idonei
2.
3. 90
4.
1. - nomina vincitori
2.
3. 90
4.
1. Conferma in ruolo termine periodo di prova
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
2 . Ufficio I
3. 60
4.
1. Assunzione categorie protette legge n. 482/1968
- nomina
2. Ufficio I
3. 150
4.
1. - risposta negativa
2.
3. 30
4.
1. Concorsi a dirigente:
- esame domande e nomina commissione esaminatrice
2. Ufficio I
3. 130
4. Dalla scadenza termine presentazione domande.
1. - adempimenti commissione
2.
3. 140
4.
1. - approvazione graduatoria
2.
3. 90
4.
1. - nomina vincitori
2.
3. 90
4.
1. Riammissione in servizio
Art. 132, D.P.R. n. 3/57
2. Ufficio I
3. 180
4. Dalla domanda.
1. Collocamento fuori ruolo
Art. 310, D.P.R. n. 3/57
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Collocamento fuori ruolo
Legge 27 luglio 1962, n. 1114
2 . Ufficio I
3. 180
4.
1. Comando personale MURST presso altre amministrazioni
D.P.R. n. 3/57, art. 56
D.P.R. n. 1077/1970, art. 34
2 . Ufficio I
3. 180
4. Il termine comprende adempimenti Consiglio Amministrazione decret interministeriale.
1. Passaggio da o ad altra Amministrazione
Art. 199, D.P.R. n. 3/57
2. Ufficio I
3. 180
4.
1. Passaggio da ruolo ad altro dell'Amministrazione
Art. 200, D.P.R. n. 3/57
2. Ufficio I
3. 180
4.
1. Mobilita' ex D.P.C.M. n. 325/1988 :
- esame domande e nomina commissione esaminatrice
2. Ufficio I
3. 130
4.
1. - adempimenti commissione
2.
3. 300
4.
1. - approvazione graduatoria, nomina vincitori
2. Ufficio I
3. 140
4.
1. Assunzione cassaintegrati
Legge n. 460/1992
2. Ufficio I
3. 90
4. Dalla ricezione decreto Presidente Consiglio.
1. Assunzioni di personale proveniente da amministrazioni o enti
soppressi in virtu' di speciale disposizione di legge
2. Ufficio I
3. 120
4.
1. Collocamento aspettativa per:
- servizio leva, art. 67, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
- servizio leva
art. 67, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
- chiamata alle armi in tempo di pace
art. 38, comma 1, D.P.R. n. 3/57
art. 67, stesso D.P.R. per periodo eccedente due mesi
- infermita'
artt. 66 , 68, D.P.R. n. 3/57
artt. 30 , 31 , 32 e 34, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
- motivi di famiglia
art. 69, D.P.R. n. 3/57
- cure termali
- mandato sindacale
artt. 45 - 46, legge n. 249/1968
- mandato parlamentare
- mandato enti territoriali autarchici
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. - ricongiungimento coniuge estero
D.P.R. n. 18/1967
- ricongiungimento coniuge militare
Legge n. 100/1987
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Proroga eccezionale di aspettativa
art. 70, D.P.R. n. 3/1957
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Concessione congedo straordinario per:
- gravi motivi
art. 37 , 41, D.P.R. n. 3/57
legge 11 novembre 1983, n. 638
- matrimonio
- per motivi di studio
- cure di invalidita'
- richiamo alle armi
- Legge n. 1204/1971 , astensione maternita'
- dottorato di ricerca
legge 13 agosto 1984, n. 476
2 . Ufficio I
3. 90
4.
1. Mutamento mansioni per inidoneita' fisica
art. 29, D.P.R. n. 266/1987
2. Ufficio I
3. 140
4.
1. Cessazione dal servizio per raggiunti limiti eta'
art. 4, T.U. n. 1092/1973; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ; Legge
luglio 1980, n. 312
2. Ufficio I
3. 130
4.
1. Cessazione dal servizio per dimissioni
art. 124 , 125, D.P.R. n. 3/57 ; D.P.R. n. 1092/78 ;
2. Ufficio I
3. 120
4. Dalla presentazione della domanda.
1. art. 54, D.P.R. n. 3/57
2.
3. 120
4.
1. Cessazione dal servizio decadenza dal servizio
art. 126 , 127, D.P.R. n. 3/57 ; D.P.R. n. 1092/1978 ; D.P.R. n.
748/1972 ; Legge n. 312/1980
2. Ufficio I
3. 120
4.
1. Cessazione dal servizio per decesso
2. Ufficio I
3. 30
4.
1. Dispensa motivi salute fino ad accertamento sanitario
2. Ufficio I
3. 30
4.
1. Provvedimento conclusivo
2. Ufficio I
3. 130
4. Dal ricevimento giudizio della C.M.O.
1. Dispensa per insufficiente rendimento
2. Ufficio I
3. 140
4.
1. Decadenza dall'impiego
art. 127, D.P.R. n. 3/57
2. Ufficio I
3. 140
4.
1. Cessazione dal servizio per passaggio ad altra amministrazione
2. Ufficio I
3. 130
4.
1. Trattenimento in servizio
D.L. n. 503/1992
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Collocamento a riposo dipendenti trattenuti in servizio
2. Ufficio I
3. 120
4.
1. Ricongiunzione dei servizi privati
legge 7 settembre 1979, n. 29
2 . Ufficio I
3. 180
4.
1. Computo servizi pubblici ai fini pensionistici
2. Ufficio I
3. 150
4.
1. Riscatto periodo studi universitari a fini di pensione
2. Ufficio I
3. 180
4.
1. Riscatto periodi utili a fini di buonuscita
2. Ufficio I
3. 130
4.
1. Liquidazione trattamento quiescenza ordinario:
- pensione provvisoria
2. Ufficio I
3. 120
4.
1. - pensione definitiva
2.
3. 120
4.
1. Liquidazione trattamento pensione privilegiata
2. Ufficio I
3. 120
4.
1. Adempimenti finalizzati alla liquidazione indennita' buonuscita
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione
posizione assicurativa INPS
2. Ufficio I
3. 150
4.
1. Riconoscimento dipendenza da causa di servizio di infermita' o
aggravamento:
- esame istanza e adempimenti conseguenti fino alla richiesta d
parere alla C.M.O.
2. Ufficio I
3. 150
4.
1. - provvedimento conclusivo
2.
3. 150
4. Dal ricevimento parere della C.M.O.
1. Riconoscimento menomazione indennizzabile con equo indennizzo o
pensione privilegiata:
2. Ufficio I
3.
4.
1. - esame istanza e predisposizione adempimenti relativi fino a
richiesta parere C.P.P .O.
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. - dal ricevimento parere C.P.P .O. alla emanazione del provvedim conclusivo
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Determinazione trattamento economico fondamentale
2. Ufficio I
3. 180
4.
1. Conguagli stipendiali e relativa liquidazione
2. Ufficio I
3. 180
4.
1. Trattamento economico accessorio
2. Ufficio I
3.
4.
1. - compenso lavoro straordinario
2.
3. 60
4.
1. - conguagli
2.
3. 60
4.
1. - compenso incentivante
2.
3. 60
4.
1. - compenso art. 14 legge 245/1990 dalla controfirma del Ministr funzione pubblica
2.
3. 45
4.
1. - parcelle accertamenti sanitari
2.
3. 45
4.
1. - spese per cure
2.
3. 45
4.
1. - liquidazione equo indennizzo
2. Ufficio I
3. 30
4.
1. - rimborsi oneri personale comandato da vari enti
2. Ufficio I
3. 180
4.
1. Versamento contributi previdenziali e/o assistenziali a favore di vari enti
2. Ufficio I
3. 180
4.
1. Criteri generali scrutinio merito comparativo
art. 38, D.P.R. n. 1077
2. Ufficio II
3. 90
4.
1. Nota di demerito
art. 18, legge n. 312/1980
2. Ufficio I
3. 90
4.
1. Procedimento disciplinare (esclusa censura)
artt. dal 78 al 123, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
2 . Ufficio I
3. 120
4.
1. Adempimenti istruttori atti da sottoporre ad esame del Consiglio amministrazione
2. Ufficio II
3. 60
4.
1. Trasmissione delibere Consiglio amministrazione agli uffici
competenti ad emanare i provvedimenti
2. Ufficio II
3. 30
4.