Monitoring Gesetzessammlung

097G0228

IT - Regolamenti Ministeriali

097G0228

Regolamento concernente la determinazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa, nonche' la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici. (DECRETO 24 aprile 1997 n. 186)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 13/7/1997 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175 , concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 92 / 1996 / CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92 / 49 / CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visti, in particolare, l' articolo 9 del decreto legislativo n. 174 / 1995 e l' articolo 11 del decreto legislativo n. 175 / 1995 , i quali prevedono che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme regolamentari per l'individuazione di requisiti dei soggetti interessati alle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa ed all'assunzione di partecipazioni qualificate di controllo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20 , ed, in particolare, l'articolo 11, comma 5, concernente l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti da coloro che sono interessati ad acquisire partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la proposta formulata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) n. A / 550772 del 27 luglio 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dimbre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, conuna 3, della citata legge n. 400 / 1988 , con nota n. 1035821 del 13 marzo 1997; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 11 NOVEMBRE 2011, N. 220))

Art. 2

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 11 NOVEMBRE 2011, N. 220))

Art. 3

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 11 NOVEMBRE 2011, N. 220))

Art. 4

Sana e prudente gestione dell'impresa 1. I soggetti che assumono o detengono una partecipazione di controllo o qualificata in una impresa assicuratrice, oltre a possedere il requisito di onorabilita' di cui all'articolo 2, debbono garantire una sana e prudente gestione. La sussistenza di tale requisito deve essere valutata in considerazione della situazione complessiva del soggetto e dell'impresa di assicurazione, con particolare riferimento:
a) alla capacita' finanziaria, valutata in relazione alla necessita' di dare attuazione a piani di risanamento o di finanziamento e, comunque, agli impegni finanziari volti ad assicurare l'esecuzione del programma di attivita' ovvero ad esigenze di gestione ed eventualmente di capitalizzazione dell'impresa stessa;
b) alla sussistenza di eventuali collegamenti di carattere partecipativo, tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale nonche' familiare con altri soggetti che non devono comportare ipotesi di influenza pregiudizievoli per l'autonomia gestionale e devono essere tali da non ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 5

Autorizzazione 1. I soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , devono farne domanda all'ISVAP secondo il modello allegato e devono unire all'istanza i seguenti documenti:
a) se persone giuridiche, elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della societa' richiedente, con relativi curricula vitae, nonche', per i sindaci, certificato di iscrizione nel registro dei revisori contabili;
b) certificato generale del casellario giudiziale riguardante il richiedente persona fisica ovvero, se si tratta di persone giuridiche, gli amministratori, i rappresentanti legali, i sindaci ed il direttore generale;
c) se persone fisiche, certificato di nascita o, se persone giuridiche, certificato di iscrizione rilasciato dalla competente camera di commercio, nonche' certificato di nascita di amministratori, direttori generali, sindaci e rappresentanti legali;
d) relazione sulla struttura giuridica ed economica del gruppo di imprese al quale eventualmente appartiene il richiedente, dalla quale risultino i rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale, nonche' gli accordi organizzativi e commerciali esistenti tra il richiedente ed altri soggetti; nella stessa devono essere inoltre, specificati gli obiettivi perseguiti con l'operazione per la quale si richiede l'autorizzazione ed i programmi che si intendono realizzare, con particolare riferimento alla natura ed all'entita' dei collegamenti finanziari che si intendono porre in essere tra l'impresa assicuratrice e le altre imprese che fanno parte del gruppo. Deve, infine, essere indicato se nel programma degli investimenti dell'impresa assicuratrice vi siano, ed in quali dimensioni, eventuali attivita' facenti capo al richiedente ovvero a soggetti ad esso collegati;
e) informazioni e documentazione in ordine alla situazione economico - patrimoniale del soggetto che intende acquisire la partecipazione, con riferimento anche alle societa' controllate ed all'attivita' d'impresa eventualmente svolta direttamente;
f) informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione di assunzione della partecipazione;
g) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della societa' richiedente e prova dell'avvenuta iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese;
h) copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo fra soci che consentano il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.
2. Il richiedente deve inoltre dichiarare di assumere, nei confronti dell'ISVAP, i seguenti impegni:
a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale dell'impresa assicuratrice nonche' agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa assicuratrice;
b) a non imporre all'impresa controllata eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
c) a comunicare tempestivamente all'ISVAP ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonche' ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione nell'impresa assicuratrice;
d) a fornire all'ISVAP ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte dallo stesso Istituto con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilita' dell'impresa assicuratrice ed alla sana e prudente gestione.
3. Oltre alla documentazione espressamente prevista dal presente decreto, il richiedente, su richiesta dell'ISVAP, dovra' fornire ogni specifica informazione, nonche' assumere ogni ulteriore e piu' specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa assicuratrice partecipata.
Nota all' art. 5 :
- Per l' art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , vedi nota all'art. 1.

Art. 6

Sospensione 1. L'autorizzazione puo' essere sospesa dall'ISVAP quando venga accertata la temporanea modifica o mancanza di uno o piu' requisiti richiesti per l'autorizzazione. L'ISVAP fissa i tempi entro cui dovra' essere ripristinata la situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione.
2. Oualora nei termini fissati la situazione non sia stata ancora ripristinata, l'ISVAP puo' eccezionalmente prorogare il provvedimento di sospensione.
3. La sospensione puo' altresi' essere disposta dall'ISVAP in considerazione di conflitto di interesse, anche potenziale, fra l'impresa assicuratrice ed i soggetti titolari di una partecipazione di controllo ovvero qualificata, quando possa essere pregiudicata la sana e prudente gestione dell'impresa stessa.

Art. 7

R e v o c a 1. L'autorizzazione e' revocata qualora vengano meno o si modifichino, in via definitiva, i presupposti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.
2. La revoca puo' inoltre essere disposta in relazione all'assunzione di comportamenti volti ad eludere la normativa speciale di settore ed in caso di trasmissione all'ISVAP di informazioni e dati non rispondenti al vero.

Art. 8

Norme abrogate 1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 luglio 1991 incompatibili con quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 24 aprile 1997 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 170 Nota all'art. 8:
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 luglio 1991 concerne la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi.

Allegato

Allegato
SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 20. (da consegnare all'ISVAP o spedire a mezzo raccomandata, assolvendo l'imposta di bollo).
All'Isvap - Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse
collettivo - Servizio
patrimoniale e finanziario -
Via Vittoria Colonna, 39 -
00193 Roma
Il sottoscritto ...... nato a ........... (prov. ................) il ........... residente in ............... (provincia di ...........
....) in proprio / nella qualita' di ............... della societa' .............. con sede legale in ............... (provincia .....),
via ............... (c.f. ......................) iscritta nel
registro delle imprese presso ............... al n. ........ del reg.
soc. e presso la C.C.I.A.A. di ................ al n. ......... del registro ditte, presenta a codesto Istituto, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , domanda di autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualificata/di controllo dell'impresa assicuratrice ................ .
Si allega la documentazione prevista nel decreto ministeriale n. .
................ in data ............... .
Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo ....................
Data, .................
Firma ......................
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