008G0184
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Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (DECRETO 18 settembre 2008 n. 163)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2008 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ed in particolare, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 recante: «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5 , 22 , 41 , 53 , 62 , 88 , 98 , 109 , 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 »; Visto l' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , il quale dispone che l'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso; Ravvisata l'opportunita', in relazione alla specificita' delle funzioni del Corpo nazionale, di disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco attraverso un concorso per titoli ed esami; Considerato che, ai sensi dell' articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , per i concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, occorre prevedere le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione ai concorsi, le modalita' di svolgimento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale; Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 2008 e del 28 agosto 2008; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. 47749/3401/9.3.2 del 17 settembre 2008; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Disciplina del concorso a Vigile del fuoco 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 », e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- L' art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
«Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell' art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell' art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 , e successive modificazioni, e dall' art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 , nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all' art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 , in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.».
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
- Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 , recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5 , 22 , 41 , 53 , 62 , 88 , 98 , 109 , 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Prova preselettiva 1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.
(( 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso, di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo. )) 3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 3
(( (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). )) (( 1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
b) titoli: 5 punti.
3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove sono indicate nel bando di concorso.
4. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi.
6. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.
7. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.
8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.
9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. ))
Art. 4
Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 2 del presente decreto, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
(( 2. La Commissione e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . )) 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 OTTOBRE 2021, N. 203)) .
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da ((personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale)) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1.
Art. 5
Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al ((comma 9)) dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici ((o sanitari)) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici.
La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
Trova applicazione la facolta' di stipulare particolari ((accordi ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .)) 4. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte da ((personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale)) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.
6. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
7. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 6
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL DECRETO 5 OTTOBRE 2021, N. 203))
Art. 7
Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano ((in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .)) Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 2008 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 353
Allegato A
Allegato A
((ALLEGATO SOPPRESSO DAL DECRETO 5 OTTOBRE 2021, N. 203))
Allegato B
((Allegato B
(articolo 3, comma 7)
TITOLI
===================================================================
| Patenti |Punti|
+==========================================================+=====+
| | | Autoveicoli la cui massa massima | |
| | | autorizzata non supera 3500 kg e | |
| | | progettati e costruiti per il | |
| | | trasporto di non piu' di otto persone | |
| | | oltre al conducente; ai veicoli di | |
| | B | questa categoria puo' essere | 1 |
| | | agganciato un rimorchio avente una | |
| | | massa massima autorizzata non | |
|Categoria B | | superiore a 750 kg. Agli autoveicoli | |
| | | di questa categoria puo' essere | |
| | | agganciato un rimorchio la cui massa | |
| | | massima autorizzata superi 750 kg, | |
| | | purche' la massa massima autorizzata | |
| | | di tale combinazione non superi | |
| | | 4250 kg. | |
| |---------------------------------------------+-----+
| | | Complessi di veicoli composti di una | |
| | BE | motrice della categoria B e di un | 2 |
| | | rimorchio o semirimorchio: questi | |
| | | ultimi devono avere massa massima | |
| | | autorizzata non superiore a 3500 kg. | |
+----------------------------------------------------------+-----+
| | | Autoveicoli diversi da quelli delle | |
| | | categorie D1 o D, la cui massa mas- | |
| | | sima autorizzata e' superiore a 3500 | |
| | C1 | kg, ma non superiore a 7500 kg, pro- | 3 |
| | | gettati e costruiti per il trasporto | |
| | | di non piu' di otto passeggeri, oltre | |
| | | al conducente; agli autoveicoli di | |
| | | questa categoria puo' essere aggan- | |
| | | ciato un rimorchio la cui massa mas- | |
| | | sima autorizzata non sia superiore | |
| | | a 750 kg. | |
| |---------------------------------------------+-----+
| | | Autoveicoli diversi da quelli delle | |
| | | categorie D1 o D, la cui massa | |
| | | massima autorizzata e' superiore a | |
| | | 3500 kg e progettati e costruiti | |
| | | per il trasporto di non piu' di otto | |
| | C | passeggeri, oltre al conducente; | 4 |
| | | agli autoveicoli di questa categoria | |
| | | puo' essere agganciato un rimorchio | |
| | | la cui massa massima autorizzata | |
| | | non superi 750 kg. | |
|Categoria C |---------------------------------------------+-----+
| | | Complessi di veicoli composti di | |
| | | una motrice rientrante nella catego- | |
| | | ria C1 e di un rimorchio o di un | |
| | | semirimorchio la cui massa massima | |
| | C1E | autorizzata e' superiore a 750 kg, | |
| | | sempre che la massa autorizzata del | 5 |
| | | complesso non superi 12000 kg; | |
| | | complessi di veicoli composti di una | |
| | | motrice rientrante nella categoria B | |
| | | e di un rimorchio o di | |
| | | un semirimorchio la cui massa | |
| | | autorizzata e' superiore 3500 kg, | |
| | | sempre che la massa autorizzata | |
| | | del complesso non superi 12000 kg. | |
| |---------------------------------------------+-----+
| | | Complessi di veicoli composti di | |
| | CE | una motrice rientrante nella | 5 |
| | | categoria C e di un rimorchio o di | |
| | | un semirimorchio la cui massa | |
| | | massima autorizzata superi 750 kg. | |
| |---------------------------------------------+-----+
| | CQC | Veicoli della categoria C1, C e C+E | 5 |
| | Merci| per trasporto professionale. | |
+----------------------------------------------------------+-----+
| | | Autoveicoli progettati e costruiti | |
| | | per il trasporto di non piu' di | |
| | D1 | 16 persone, oltre al conducente, e | 3 |
| | | venti una lunghezza massima di | |
| | | 8 metri; agli autoveicoli di questa | |
| | | categoria puo' essere agganciato | |
| | | un rimorchio la cui massa massima | |
| | | autorizzata non superi 750 kg. | |
| |---------------------------------------------+-----+
| | | Autoveicoli progettati e costruiti | |
| | | per il trasporto di piu' di 8 persone | |
| | D | oltre al conducente; a tali | 4 |
| | | autoveicoli puo' essere agganciato | |
| | | un rimorchio la cui massa massima | |
| | | autorizzata non superi 750 kg. | |
|Categoria D |---------------------------------------------+-----+
| | | Complessi di veicoli composti da | |
| | D1E | una motrice rientrante nella | 5 |
| | | categoria D1 e da un rimorchio | |
| | | la cui massa massima autorizzata e' | |
| | | superiore a 750 kg. | |
| |---------------------------------------------+-----+
| | | Complessi di veicoli composti da | |
| | DE | una motrice rientrante nella | 5 |
| | | categoria D e da un rimorchio | |
| | | la cui massa massima autorizzata | |
| | | supera 750 kg. | |
| |---------------------------------------------+-----+
| | CQC | Veicoli della categoria D1, D e D+E | |
| |Perso-| in servizio pubblico di linea o di | 5 |
| |ne | noleggio con conducente. | |
+----------------------------------------------------------+-----+
))
Allegato C
Allegato C
((ALLEGATO SOPPRESSO DAL DECRETO 5 OTTOBRE 2021, N. 203))