099G0425
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Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (DECRETO 23 luglio 1999 n. 349)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 26-10-1999 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELEGATO PER IL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 , recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE , concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"; Visto in particolare, l'articolo 21, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 111/1995 con il quale e' stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 di delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la materia del turismo; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 giugno 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi del menzionato articolo 17 della legge n. 400/1998 con nota 16769ZH3C-2 dell'8 luglio 1999; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Competenze e ambito di applicazione 1. Al Dipartimento del turismo e' affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall' articolo 21 del decreto legislativo n. 111/1995 , di seguito denominato Fondo.
2. Compito del Fondo e' quello di:
a) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
b) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a);
c) assicurare la fornitura di un'immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.
3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico e' stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.
4. Al fine di assicurare al comitato di gestione di cui all'articolo 2 un'immediata disponibilita economica, il Dipartimento del turismo stipula con un Istituto di credito - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - un'apposita convenzione della durata triennale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 , recante "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ''tutto compreso''":
"Art. 21 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il Fondo e' alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 1.
3. Il Fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
4 Il Fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , reca: "Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 21 del decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Comitato di gestione 1. Il Fondo opera attraverso un comitato di gestione, successivamente denominato comitato, con compiti decisionali di intervento e di controllo, formato da:
a) capo del Dipartimento del turismo - membro di diritto - con funzioni di presidente o in caso di impedimento da un dirigente dello stesso Dipartimento;
b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere d'ambasciata;
c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;
d) un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente.
2. Per la validita' delle deliberazioni del comitato si richiede la presenza di almeno tre componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), ove le circostanze rendono necessario un intervento con carattere d'urgenza, delibera il presidente salvo ratifica del comitato.
4. Per ogni componente effettivo viene nominato un componente supplente, al fine di garantire l'operativita' permanente del comitato nonche' un segretario effettivo ed uno supplente, senza diritto di voto, scelti tra i funzionari del Dipartimento del turismo di livello non inferiore al settimo.
5. I componenti del comitato ed i segretari, nominati dal Ministro proponente in materia di turismo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione del membro di diritto.
Art. 3
Funzioni del comitato di gestione 1. Il comitato di gestione, di cui all'articolo 2, delibera:
a) su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l'intervento del Fondo stabilendo tempi e modalita' di erogazione della somma concessa, sulla base dell'attivita' istruttoria espletata dal Dipartimento del turismo;
b) su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge e del presente regolamento;
c) su eventuali revoche degli interventi gia' effettuati e non utilizzati per lo scopo per il quale il Fondo era intervenuto e sui relativi mezzi di rivalsa;
d) sull'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo e' intervenuto.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), spetta al comitato:
a) espletare ogni attivita' istruttoria, con la maggiore celerita' possibile, per accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'intervento del Fondo. A tal fine il comitato acquisisce, a mezzo del rappresentante del Ministero degli affari esteri, una breve relazione - trasmessa con ogni mezzo anche oralmente - del fatto denunciato riservandosi di acquisire, quanto prima, agli atti del comitato copia scritta della relazione medesima; la denuncia dell'emergenza puo' provenire da ogni soggetto interessato;
b) deliberare sulle determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo;
c) disporre le opportune verifiche, da effettuarsi successivamente alla liquidazione della somma da parte del Fondo.
3. Gli organi chiamati a svolgere gli adempimenti, di cui al comma 2, curano che la rispettiva attivita' sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento.
4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c), e' di tre giorni, salvo che per circostanze particolari, da verificarsi di volta in volta, il comitato stesso non ritenga necessario ed indispensabile prorogare detto termine.
5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessita'. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive costituisce causa di decadenza dall'incarico.
6. Nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, il comitato ha riguardo alle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
7. Ove situazioni di necessita' e di urgenza non consentono l'utilizzo della disponibilita' del Fondo nel rispetto delle ordinarie procedure contabili, il comitato puo' ricorrere al finanziamento di carattere straordinario presso l'istituto di credito convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
Art. 4
Individuazione di strutture operative 1. Il comitato - nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), al fine di assolvere il prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati all' articolo 5 del decreto legislativo n. 111/1995 - provvede a:
a) verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove cio' non fosse possibile, all'individuazione di altri idonei mezzi di trasporto;
b) stabilire contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari;
c) individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 5 del decreto legislativo n. 111 del 1995 e' il seguente:
"Art. 5 (Consumatore). - 1. Ai fini del presente decreto, consumatore e' l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico".
Art. 5
Domanda per l'intervento del Fondo
fuori dei casi di urgenza 1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista e' indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.
2. La domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, e' corredata da:
a) contratto di viaggio in originale;
b) copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio;
c) ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.
Art. 6
Contributo al Fondo di garanzia 1. Il Fondo e' alimentato con le modalita' di cui all' articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 111/1995 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1, al netto delle imposte.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo.
3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sull'apposito capitolo di bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio e' stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del turismo.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione trasmettono al Dipartimento del turismo un elenco riepilogativo relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati:
a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo n. 111/1995 alla stipula di assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo n. 111/1995 ;
b) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza del Fondo;
c) data in cui e' stato effettuato il versamento della quota dello 0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5. Il Dipartimento del turismo, anche avvalendosi di dati e notizie richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica l'esattezza e la tempestivita' dei versamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato, nonche' la congruita' dei capitali assicurati da ciascun organizzatore e venditore, in rapporto all'importanza dell'agente di viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito della propria attivita' turistica.
Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995 , e' il seguente:
"Art. 20 (Assicurazione). - 1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista".
- Il testo dell' art. 15 del decreto legislativo n. 111 del 1995 , e' il seguente:
"Art. 15 (Responsabilita' per danni alla persona). - 1.
Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841 , dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806 , e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 , per ogni altra ipotesi di responsabilita' dell'organizzatore e del venditore cosi' come recepite nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l' art. 2951 del codice civile .
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1".
- Il testo dell' art. 16 del decreto legislativo n. 111 del 1995 , e' il seguente:
"Art. 16 (Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona). - 1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell' art. 1341, secondo comma, del codice civile , limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 .
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e' ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile .
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza".
Art. 7
Esecuzione dei pagamenti 1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal comitato, il Dipartimento del turismo esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.
Art. 8
Norma transitoria 1. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le compagnie di assicurazione versano le quote gia' riscosse. La rendicontazione, separata per ciascun anno solare e redatta secondo le indicazioni contenute nell'articolo 6, comma 3, deve pervenire al Dipartimento del turismo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Coloro che ritengono di avere diritto al rimborso del prezzo versato a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore o del venditore possono, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, produrre domanda a norma dell'articolo 5. Nello stesso termine sopra indicato vanno riprodotte le domande gia' presentate, nel caso in cui non rispondono ai requisiti di cui al citato articolo 5.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 luglio 1999 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 249