Monitoring Gesetzessammlung

084U0723

IT - Regolamenti Governativi

084U0723

Modificazioni agli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (regolamento organico del Corpo della guardia di finanza). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1984 n. 723)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 ; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 , recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di decentrare alcuni compiti gia' demandati al comandante generale della Guardia di finanza; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984; Sulla proposta del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

Gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 , sono cosi' modificati:
"Art. 93. - I sottufficiali e i militari di truppa del contingente ordinario possono essere trasferiti al contingente di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneita' voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi presso la legione allievi od una capitaneria di porto.
Sono dispensati dall'esperimento gli aspiranti che abbiano i requisiti di cui all'art. 27.
Il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare e' disposto dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda della Guardia di finanza.
Art. 94. - In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale o, per delega, il comandante in seconda, puo' autorizzare il passaggio di sottufficiali e militari di truppa dal contingente di mare a quello ordinario".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 settembre 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1984 Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 3
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