Monitoring Gesetzessammlung

096G0666

IT - Regolamenti Governativi

096G0666

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996 n. 660)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 11-1-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 , ed in particolare l'art. 4 e l'allegato C; Vista la direttiva 92/42/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992 , concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi; Visto l' art. 12 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 1996, recante attuazione della direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , sulla sicurezza di impiego del gas combustibile; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 , ed in particolare l'art. 4, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA: il seguente regolamento:

Art. 1

(Campo di applicazione) 1. Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 K W e pari o inferiore a 400 k W, in appresso denom- inate "caldaie".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146 , concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 4. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86, del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 36 , come sostituito dall'articolo 3 della presente legge".
- L'allegato C della suddetta legge cosi' recita:
"ALLEGATO C (Articolo 3, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
IN VIA REGOLAMENTARE
(Omissis).
Direttiva 92/42 .
Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
- La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 220 del 30 agosto 1993. L'art. 12 della direttiva cosi' recita:
"Art. 12. - La direttiva 92/42/CEE e' modificata come segue:
1) in tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con "marcatura CE";
2) il testo dell'art. 4, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente:
"1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare, od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio degli apparecchi e delle caldaie conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura CE prevista all'articolo 7 che dichiara la loro conformita' a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure relative alla conformita' di cui agli articoli 7 e 8, qualora il trattato o altre direttive o prescrizioni comunitarie non dispongano altrimenti.".
3) All'art. 4 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5.a) Qualora le caldaie siano disciplinate da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che le caldaie soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive;
b) tuttavia, nel caso in cui una o piu' delle suddette direttive lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che le caldaie soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano le caldaie."
4) Il testo dell'art. 7, paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente:
"4. La marcatura CE di conformita' alle esigenze della presente direttiva e alle altre disposizioni relative all'attribuzione della marcatura CE nonche' le iscrizioni previste dall'allegato I sono apposti sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile: E' vietato apporre su tali prodotti qualsiasi marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sulle caldaie e sugli apparecchi puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.".
5) All'art. 7 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5.a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' l'obbligo di conformare tale prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate da tale Stato membro;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformita', lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.".
6) Il testo dell'art. 8, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente:
"1: Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per attuare le procedure di cui all'art. 7, nonche' i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonche' i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.".
7) Il testo all'allegato I e' sostituito dal testo seguente:
"ALLEGATO I
MARCATURA CE DI CONFORMITA'
E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE
1. Marcatura CE di conformita',
- La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
VEDI FIGURA PAG. 26
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indi- cate nel simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm.
2. Marcature specifiche.
- Le due ultime cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE.
- La marcatura di rendimento energetico, attribuita ai sensi dell'art. 6 della presente direttiva, corrisponde al simbolo seguente:
VEDI FIGURA A PAG. 27
8) L'allegato IV e' modificato come segue:
a) il testo del punto 1, ultima frase del modulo C e' sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'.";
b) il testo del punto 1, ultime due frasi del modulo D e' sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.";
c) il testo del punto 1, ultime due frasi del modulo E e' sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone la marcatura CE su ciascuna caldaia o ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.".
- La direttiva 90/396/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1990.
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , reca norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10 , reca norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. L'art. 4, comma 4, della suddetta legge cosi' recita:
"4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonche' le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalita' di cui all'art. 1.".
- Il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 , approva il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ,

Art. 2

(Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) caldaia: l'unita' centrale scambiatore termico-bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione;
b) apparecchio:
1) lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore;
2) il bruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico;
c) potenza nominale utile espressa in chilowatt: la potenza termica massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che puo' essere trasferita all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
d) rendimento utile, espresso in percento: il rapporto tra la potenza termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantita' di combustibile per unita' di tempo;
e) carico parziale, espresso in percento: il rapporto tra la potenza utile di una caldaia funzionante in regime discontinuo, oppure ad una potenza inferiore alla potenza utile nominale, e la stessa potenza utile nominale;
f) temperatura media dell'acqua della caldaia la media delle tem- perature dell'acqua all'entrata e all'uscita della caldaia;
g) caldaia standard: caldaia per la quale la temperatura media di funzionamento puo' essere limitata in sede di progettazione;
h) back boiler: caldaia progettata per alimentare un impianto di riscaldamento centrale ed essere installata nel focolare di un camino come elemento di un'unita' caldaia retrostante con focolare a gas;
i) caldaia a bassa temperatura: caldaia che puo' funzionare in re- gime continuo, in cui la temperatura dell'acqua di alimentazione e' compresa tra 35 e 40 gradi centigradi e che, in certi casi, puo' dare luogo a condensazione. Sono comprese le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi;
l) caldaia a gas a condensazione: caldaia progettata per poter condensare in permanenza una parte considerevole del vapore acqueo contenuto nei gas di combustione;
m) caldaia da installare in un ambiente abitato: caldaia con potenza nominale utile inferiore a 37 kW, progettata per riscaldare, mediante il calore emesso dall'involucro, l'ambiente abitato in cui e' installata, provvista di vaso di espansione aperto che provvede all'alimentazione con acqua calda mediante circolazione naturale per gravita'.
Sull'involucro della caldaia e' indicato che l'istallazione e' specifica per ambiente abitato.

Art. 3

(Esclusioni) 1. Sono esclusi dal presente regolamento:
a) le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con combustibili solidi;
b) gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici;
c) le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche non comparabili a quelli normalmente in commercio quali: gas residui industriali, biogas e residui di origine vegetale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -, n. 276, del 25 novembre 1995;
d) le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici;
e) gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravita';
f) ogni caldaia prodotta in unico esemplare. 2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, comma 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.
Note all'art. 3:
Il d.P.C.M. reca la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione, si trascrive il testo del relativo art. 8:
"Art. 8 (Combustibili consentiti). - 1. Negli impianti termici di cui all'art. 7 e' consentito l'uso dei seguenti combustibili:
gas naturale;
gas di citta';
gas di petrolio liquefatto;
gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2% in peso;
residui di origine vegetale di cui all'art. 4, comma 1, alle condizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 16 gennaio 1995;
biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto ministeriale del 31 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994 ;
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;
legna tal quale e carbone di legna;
agglomerati di lignite con contenuto di zolfo non superiore allo 0,5% in peso e di materie volatili non superiore al 40% in peso;
coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 2% in peso;
antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 13% in peso;
carbone di vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 35%. (Omissis).".

Art. 4

(Requisiti di rendimento) 1. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioe' in funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 gradi centigradi, sia a carico parziale, cioe' in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia.

Art. 5

(Presunzione di conformita') 1. Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, le caldaie fabbricate in conformita' delle norme tecniche armonizzate europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. 2. Le caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I, punto 1, e corredate dalla dichiarazione CE di conformita'. 3. Le verifiche dei rendimenti di cui all'articolo 4 avvengono secondo le modalita' e con le tolleranze fissate dalle norme tecniche armonizzate europee. 4. I riferimenti alle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme armonizzate di cui ai commi 1 e 3, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa nazionale.

Art. 6

(Immissione in commercio) 1. Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformita' vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 4.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 201 )) .
4. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. E' vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.

Art. 7

(Marcatura di conformita') 1. Nel caso in cui le caldaie siano disciplinate da altre disposizioni relative ad aspetti diversi e che prevedano anch'esse l'apposizione della marcatura CE, tale marchio puo' essere apposto solo se le caldaie soddisfano le norme del presente regolamento e le altre disposizioni. 2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, che si avvale della facolta' di scegliere un diverso regime da applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente, nella documentazione che accompagna le caldaie, le disposizioni comunitarie cui si e' uniformato. 3. La marcatura CE di cui al comma 1 e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la procedura di verifica di cui all'allegato IV, moduli C, D o E. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente.

Art. 8

(Mezzi per attestare la conformita') 1. La conformita' delle caldaie fabbricate in serie e' attestata mediante l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III e la dichiarazione di conformita' al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV. 2. Per la valutazione dei requisiti di conformita' delle caldaie a combustibile gassoso si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e ogni altra misura adottata in attuazione di norme comunitarie. 3. Le procedure per l'attestazione di conformita' dei rendimenti delle caldaie possono essere eseguite contestualmente alla procedura per l'attestazione di conformita' ai requisiti in materia di sicurezza adottati ai sensi del comma 2.

Art. 9

(Disposizioni comuni) 1. La documentazione relativa all'attestazione di conformita', le avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana. Per i prodotti commercializzati esclusivamente in altri Paesi si potra' fare riferimento anche alla lingua in uso nel Paese di destinazione. 2. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle attestazioni di conformita' rilasciati nonche' le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse. 3. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformita' rilasciate ai sensi del presente regolamento devono essere motivati e notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea. Contro tale provvedimento l'interessato puo' presentare ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico - che, comunica, entro 60 giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi degli organismi di cui all'art. 1l, ai fini dell'eventuale riesame della procedura. 4. Nei casi di cui al comma 3, il comportamento dell'organismo notificato e' altresi' valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca dell'organismo ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

Art. 10

(Organismi notificati) 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi abilitati ad attestare la conformita' delle caldaie e degli apparecchi ai requisiti di rendimento di cui agli articoli 4 e 6; 2. Le domande intese ad ottenere la designazione sono presentate, con le modalita' e la documentazione indicate nelle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico che, d'intesa con la Direzione Generale delle fonti di energia e delle industrie di base, provvede all'istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti minimi fissati nell'allegato V. 3. La designazione di cui al comma 1, della durata di cinque anni rinnovabile, puo' essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi piu' i requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente regolamento. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati e le eventuali revoche.

Art. 11

(Vigilanza e controllo) 1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato;. 2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine, agli organi preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove. 3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, l'Amministrazione di cui al comma 1 si avvale dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonche', ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto.

Art. 12

(Ritiro dal mercato) 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, il ritiro temporaneo dal mercato delle caldaie e degli apparecchi privi della marcatura di conformita' CE e della dichiarazione CE di conformita'. 2. Nel caso in cui vi siano fondati sospetti di non conformita' del prodotto e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione di cui all'allegato IV, punto 9, per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa diffida, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni. 3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento espletate ai sensi dell'articolo 11, che le caldaie, benche' munite della marcatura di conformita' CE e della dichiarazione di conformita', non rispettano i requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste entro il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione in commercio o ne dispone il ritiro a cura e a spese dei fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o al responsabile dell'immissione dei prodotto sul mercato comunitario e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, indicando le modalita' e il termine entro cui si puo' ricorrere.

Art. 13

(Spese)
l. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle caldaie e degli apparecchi e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni dell' articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 . Note all' art. 13:
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1994.
Si riporta il testo del relativo art. 47:
"Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono de- terminate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzate di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter- minate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicabili del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Norme finali e transitorie) 1. E' ammessa fino al 31 dicembre 1997 l'immissione in commercio e la messa in funzione delle caldaie e degli apparecchi conformi alla regolamentazione nazionale vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, Il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1996 Atti di Governo, n. 105, foglio n. 19

Allegato I

ALLEGATO I
MARCATURA CE DI CONFORMITA' E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE
1. Marcatura CE di conformita'
- La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm.
2. PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 201 . ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 15 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Resta ferma l'abrogazione del punto 2 del comma 3 dell'articolo 6 dell'allegato I".

Allegato II

ALLEGATO II
((IL D.LGS 16 FEBBRAIO 2011, N. 15 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO))

Allegato III

ALLEGATO III
MODULO B: ESAME CE DEL TIPO
1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni del presente regolamento, ad esso relativo.
2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione Europea ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato "tipo". L'organismo notificato puo' chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve comprendere tutti i dati concernenti il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto necessari per consentire di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente regolamento.
In particolare, deve contenere:
- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano applicate le norme di cui all'articolo 5;
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformita' con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 5 nonche' gli elementi progettati senza applicare le disposizioni da tali norme;
4.2. effettua gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali del presente regolamento qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;
4.3. effettua gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo richiesto. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.
Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo CE, l'organismo autorizzato deve fornire motivi dettagliati di tale rifiuto.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato, che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo, di tutte le modifiche apportate al prodotto approvato, le quali se influiscono sulla conformita' ai requisiti essenziali o modalita' di uso prescritte del prodotto, devono ricevere una ulteriore approvazione. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE del tipo.
7. Ogni organismo notificato comunica agli organismi notificati compresi negli elenchi pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo e i loro complementi rilasciati o ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nell'Unione Europea, l'obbligo di tenere a disposizione la stessa documentazione incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

Allegato IV

ALLEGATO IV
MODULO C: CONFORMITA' AL TIPO
1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea si accerta e dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente regolamento.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti di rendimento del presente regolamento.
3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, conserva copia della dichiarazione di conformita' per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nel territorio dell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione a disposizione dell'autorita' di controllo incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.
4. Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua gli esami del prodotto ad intervalli non prestabiliti. Il campione del prodotto finito, prelevato sul posto dall'organismo notificato, viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite nelle norme di cui all'articolo 5, oppure a prove equivalenti intese a verificare la conformita' della produzione ai requisiti del presente regolamento.
MODULO D: GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti del presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Unione Europea appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'. La marcatura CE e' seguita dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualita' approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove degli apparecchi finiti secondo quanto specificato al punto 3 e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua
scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' per gli apparecchi interessati.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti
prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e
copia dell'attestato di esame CE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli
apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti previsti dal presente regolamento nella parte ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire una interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'.
Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa,
delle responsabilita' di gestione in materia di qualita'
dei prodotti;
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici
e delle tecniche di controllo e garanzia della qualita';
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,
durante e dopo la fabbricazione con indicazione della
frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualita', quali i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della
qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del
sistema di qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del ciclo di produzione del prodotto oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema di qualita' approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea informano l'organismo notificato, che ha approvato il sistema di qualita', sulle modifiche che intendono apportare al sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2. o se sia necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, di ispezione, di effettuazione delle prove e di deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
4.4. Inoltre l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' svolgere prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita, se necessario.
Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle prove effettuate.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
- la documentazione di cui al punto 3.1., secondo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4.;
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4., 4.3. e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate.
MODULO E: GARANZIA DI QUALITA' DEL PRODOTTO
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che le caldaie e gli apparecchi sono conformi al tipo oggetto dell'attestato d'esame CE del tipo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea appone la marcatura CE su ogni caldaia e apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualita' approvato per l'ispezione finale e le prove della caldaia e dell'apparecchio secondo quanto specificato al punto 3 e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua
scelta una domanda per la valutazione del suo sistema di qualita' per le caldaie e gli apparecchi.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di caldaie e
apparecchi previsti;
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e
copia dell'attestato di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di qualita', ogni caldaia o
apparecchio viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformita' ai requisiti del presente regolamento. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualita'.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualita', delle struttura organizzativa,
delle responsabilita' di gestione e di qualita' del
prodotto;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la
fabbricazione;
- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di
qualita'.
- della documentazione in materia di qualita', quali i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema di qualita', ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. o se sia necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza e' di garantire che il
fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di ispezione, di effettuazione delle prove e di deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione in materia di qualita', quali i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli
per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite non
preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' svolgere, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sui risultati delle prove.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della caldaia o apparecchio:
- la documentazione di cui al punto 3.1., terzo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4.;
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4., 4.3. e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate.

Allegato V

ALLEGATO V
REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI
1. L'organismo, il direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o nella manutenzione di tali caldaie e apparecchi. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresi' avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.
4. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare e una pratica sufficiente di tali controlli;
- la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere ne' dal numero dei controlli effettuati ne' dai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico
7. Il personale dell'organismo e' vincolato al segreto professionale.

Allegato VI

ALLEGATO VI
TABELLA DEI RENDIMENTI UTILI
Tipo di caldaia Inter- valli di potenza Rendimento a potenza nominale Rendimento a carico parziale kW Temperatura media dell'acqua nella caldaia (gradi C) Espressione del requisito di rendimento (in %) Temperatura media dell'acqua nella caldaia (gradi C) Espressione del requisito di rendimento (in %) Caldaie standard 4-400 70 >= 84+2 logPn >= 50 >= 80+3 logPn Caldaie a bassa tempera- tura (*) 4-400 70 >=87,5+1,5 logPn 40 >=87,5+1,5 logPn Caldaie a gas a con- densazione 4-400 70 >= 91+1 logPn 30(**) >= 97+1 logPn
(*) Comprese le caldaie a condensazione che utilizzano i
combustibili liquidi.
(**) Temperatura dell'acqua di alimentazione della caldaia.
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