Monitoring Gesetzessammlung

094G0568

IT - Regolamenti Governativi

094G0568

Regolamento recante modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 agosto 1994 n. 531)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 23/9/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli ordini dei giornalisti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300 ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il consiglio interregionale della Puglia e Basilicata; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Basilicata con sede del consiglio in Potenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 2 del regolamento approvato con D.P.R. n.
115/1965 e' cosi' formulato:
"Art. 2 (Modifica delle circoscrizioni territoriali). -
Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al
precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente
della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia
e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti e i consigli regionali e
interregionali interessati".
- Il D.P.R. n. 300/1972 reca: "Istituzione dell'ordine
dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige".
- Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
c) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".

Art. 2

1. L' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue:
1) Piemonte, Valle d'Aosta; sede del consiglio: Torino;
2) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
3) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
4) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
5) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
6) Liguria; sede del consiglio: Genova;
7) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
8) Marche; sede del consiglio: Ancona;
9) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
10) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
11) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
12) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma;
13) Campania; sede del consiglio: Napoli;
14) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
15) Puglia; sede del consiglio: Bari;
16) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
17) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
18) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994 Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 11 ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/09/1994, n. 223 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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