052U4552
052U4552
Regolamento per le spese da farsi in economia dalle scuole magistrale statali (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 dicembre 1952 n. 4552)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ; Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ; Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 , che apporta modificazioni ed aggiunte al testo unico precitato per quanto riguarda l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento per le spese da farsi in economia delle scuole magistrali statali, relative alla somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale delle classi del grado preparatorio delle scuole medesime, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 59. - PALLA
Art. 1
Regolamento per le spese da farsi in economia dalle scuole magistrali statali, relative alla somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale delle classi del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali.
Art. 1.
Le scuole magistrali statali per la formazione delle maestre del grado preparatorio possono provvedere, ciascuna lino al limite di L. 1.500.000 alla spesa in economia per la somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale insegnante e di servizio delle classi preparatorie annesse alle scuole magistrali medesime.
Art. 2
Art. 2.
Al pagamento della spesa di cui all'art. 1 si fa luogo mediante apertura di credito a favore delle direttrici delle singole scuole magistrali, le quali ne renderanno conto a norma della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 3
Art. 3.
Gli acquisti sono effettuati da ciascuna delle direttrici avuto riguardo agli affidamenti che le ditte fornitrici danno sia per quanto riguarda la genuinita' dei prodotti, sia per la convenienza dei prezzi in relazione alle condizioni del mercato.
I prezzi saranno subordinati alla conferma, quanto alla congruita', da parte delle Camere di commercio, nelle citta' Capoluoghi di provincia e dei sindaci negli altri Comuni.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI
Il Ministro per il tesoro