097G0009
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Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996 n. 680)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 25/1/1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ; Visto l' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ; Ritenuta la necessita' di regolare i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, da parte delle imprese di radiodiffusione televisiva, alle provvidenze previste dalle norme citate, nonche' la modalita' di erogazione delle stesse; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995; Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che debbano essere emanati due distinti regolamenti per i contributi alle emittenti radiofoniche e per i contributi alle emittenti televisive dal momento che la previsione legislativa per l'emanazione del regolamento, di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , si limita a quello per le emittenti radiofoniche nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, mentre, in assenza di previsioni specifiche per le emittenti televisive, occorre applicare la norma di carattere generale di cui all' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sull'emanazione dei regolamenti; Ritenuta la necessita' di adeguarsi al suddetto parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Presentazione della domanda 1. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
2. Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la possibilita' di completare la documentazione successivamente.
3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attivita' necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre le domande prescritte nonche' l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall' articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 . Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, puo' essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze.
La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.
4. Qualora nel corso dell'anno l'impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione, l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4 , 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , o le modifiche degli stessi ovvero che l'impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato rispettato, l'impresa deve restituire le somme percepite agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l'espressione "programmi informativi autoprodotti", contenuta nell' articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , a quella "propri programmi informativi" contenuta nell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identita' di ogni programma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione) della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' il seguente:
"1. Al comma 2 dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
'c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa'.
2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi' come modificato dall' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , nonche' quelli di cui agli articoli 28 , 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni e integrazioni (comma cosi' sostituito dall' art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 )".
- Il testo dell'art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione) comma 1, della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), successivamente modificato dall' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , a sua volta modificato dall' art. 7, comma 2 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323 , convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , e' il seguente:
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale".
- L' art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il terzo comma dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e' sostituito dal seguente: 'Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi' come modificato dall' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , nonche' quelli di cui agli articoli 28 , 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. All' art. 11, primo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , le parole 'tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi' sono sostituite dalle seguenti 'tribunale e'.
3. All' art. 8, primo comma della legge 7 agosto 1990, n. 250 , sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni'".
- Il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa)".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 .
- Il testo dell'art. 12 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' il seguente:
"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , come modificato dall' art. 7, comma 2, del D.L. 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , e' il seguente:
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale".
Art. 2
Documentazione 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti:
1) la sede legale e operativa dell'impresa;
2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita;
3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla societa' che esercita l'impresa;
4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;
5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall' articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ;
8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;
b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della societa' esercente l'impresa in carica nell'anno oggetto della domanda, ovvero certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;
c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ; tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi;
d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente;
e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278 , le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.
3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, e' consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano, a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".
- Il testo dell' art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e' il seguente:
"Art. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio). - 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire negli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1993, n. 110 , finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 , che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti all'ulteriore condizione che rendano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall' art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 , corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984 .
4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione dei segnali esteri".
- Il testo dell' art. 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278 , e' il seguente: "1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall' art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come modificato dall' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990 e dall'art. 23, comma 3 , della legge 6 agosto 1990, n. 223 , a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, e' comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente".
Art. 3
Controlli 1. Oltre gli eventuali controlli previsti dall' articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278 , l'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' richiedere l'esibizione o la copia del registro di cui all' articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai fini del controllo. (Seguiva un alinea non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278 , si veda la nota precedente. Il testo dell'art. 6, commi 2, 3 e 4, e' il seguente:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' art. 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'art. 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990 .
3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale e' stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all' art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 .
4. E' abrogato l' art. 3 del D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410 , come modificato dall' art. 2 del D.P.C.M. 14 dicembre 1987, n. 557 ".
- Il testo dell'art. 20 (Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari), comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e' il seguente: "4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformita' alle disposizioni dell' art. 2215 c.c. (Libro giornale e libro degli inventari - il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono), su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonche' la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione".
- Per il testo dell' art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , si veda in nota alle premesse.
Art. 4
Modalita' di erogazione delle provvidenze 1. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e dall' articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale cosi' come definite dall' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e dall'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , per gli anni successivi, provvede altresi' a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinche' le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento e' fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 )) . ((2)) 4. La commissione e' nominata con decreto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Art. 5
Agenzie di informazione 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 .
2. Il rimborso previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e dall' articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , puo' essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva in relazione all'importo delle spese di abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale e regionale relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello regionale;
b) siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe per le agenzie che effettuano servizi informativi televisivi;
c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
d) emettano notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700;
e) operino da almeno un anno con le caratteristiche descritte alle lettere c) e d).
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorche':
a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire un'autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;
b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.
2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al 2 comma dell' art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'art. 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 .
3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all' art. 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni".
- Per il testo dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e dall' art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , si veda in nota alle premesse.
Art. 6
Comunicazioni delle agenzie di informazione 1. Le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale e regionale debbono presentare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno presso l'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la seguente documentazione:
a) certificati previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti e degli altri dipendenti occupati nell'anno precedente con un rapporto continuativo di lavoro subordinato e in applicazione di contratti nazionali collettivi di lavoro;
b) copia autentica dei contratti di abbonamento con le imprese di radiodiffusione televisiva relativi all'anno di riferimento dei contributi;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risulti il numero di notiziari quotidiani o dei servizi televisivi emessi nell'anno precedente con l'indicazione della durata complessiva degli stessi;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante le tariffe di abbonamento praticate nell'anno precedente;
e) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
f) certificato in bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica.
2. I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le agenzie che abbiano depositato la documentazione sopra indicata.
Art. 7
Rimborso riduzioni tariffarie 1. A cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' corrisposto ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, il rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite, concesse alle imprese televisive. Nella domanda di rimborso, riferita alle riduzioni applicate a ciascuna impresa televisiva, devono essere specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a tariffa intera che al 50%, relative all'energia attiva, al corrispettivo di potenza compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione delle imposte.
2. Alle domande degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe riguardanti gli anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere allegate per ciascuna impresa le copie autenticate dal responsabile della societa' erogante delle note di liquidazione alla singola impresa nella quale devono essere indicate:
a) il numero d'utenza ed eventuali variazioni intervenute;
b) la somma rimborsata.
3. Per le richieste degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe che si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, che prevede che le riduzioni possano essere direttamente applicate in bolletta, deve essere allegato per ciascuna impresa televisiva il riepilogo dei minori introiti per l'anno di riferimento con le relative bollette.
4. I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti all'applicazione delle tariffe per l'intero anno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le utenze indicate nella domanda presentata dalle imprese televisive.
Gli organismi competenti all'applicazione delle tariffe sono tenuti a comunicare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali variazioni di utenza intervenute nel corso dell'anno.
5. Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuto rimborso specificando l'anno, la somma ricevuta e le utenze alle quali il rimborso si riferisce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997 Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 1, con esclusione dell'art. 3, secondo alinea, ai sensi della delibera della sezione del controllo, adottata nell'adunanza del 19 dicembre 1996.