092G0297
092G0297
Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992 n. 287)
Art. 1 - Uffici centrali e periferici
Uffici centrali e periferici 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonche' le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 , e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:
a) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) ; b) l'ufficio del coordinamento legislativo; c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa; d) il Servizio centrale degli ispettori tributari; e) la Scuola centrale tributaria; f) il servizio per il controllo interno.
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189 .
Art. 2
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO II CAPO II Consiglio di amministrazione e comitati di gestione
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO III CAPO III Segretario generale
Art. 5
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 6
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 8
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 9
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO IV CAPO IV Servizio centrale degli ispettori tributari
Art. 13 - Attribuzioni del Ministro delle finanze e del segretario generale
Attribuzioni del Ministro delle finanze e del segretario generale 1. Il Ministro delle finanze esercita tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed all'attivita' del Servizio centrale degli ispettori tributari non espressamente conferite dalla legge ad altri organi e puo' dare al Servizio direttive, nonche' ordini per particolari e motivate esigenze.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
Art. 14
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 15
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 16
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 17
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 18
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 19
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 20
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 21
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 22
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 23
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 24
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 25
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 26
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 27
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 28
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 29
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) CAPO V CAPO V Altri uffici a competenza generale
Art. 30 - (Ufficio del coordinamento legislativo)
(Ufficio del coordinamento legislativo) 1. Le funzioni svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa, istituito con l' articolo 1, primo comma, del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202 , sono demandate all'ufficio del coordinamento legislativo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della citata legge n. 358 del 1991 .
2. L'ufficio del coordinamento legislativo svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione di schemi di provvedimenti normativi e di attuazione normativa di direttive comunitarie;
b) esame e valutazione degli elementi su questioni di legittimita' costituzionale;
c) esame e predisposizione delle risposte a interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;
d) elaborazioni di pareri e relazioni su problemi giuridici;
e) coordinamento dell'attivita' di realizzazione e gestione del servizio di documentazione tributaria;
f) rapporti con gli uffici del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L'ufficio si articola in un servizio e tre divisioni con le attribuzioni di seguito indicate:
a) servizio di coordinamento e affari generali: coordinamento delle attivita' dell'ufficio secondo le direttive del direttore; affari relativi al personale, all'organizzazione e ai metodi di lavoro anche mediante il ricorso a sistemi automatizzati e collegamenti telematici con i sistemi informativi del Parlamento, della Corte di cassazione, della Gazzetta Ufficiale. Ogni altro affare che esula dalla competenza delle divisioni;
b) divisione "Atti di Governo": redazione dei testi normativi e cura del loro iter sino all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri; formulazione di pareri su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione; redazione di note, pareri e relazioni, con formulazione normativa, su disegni di legge d'iniziativa di altri Ministeri; assistenza tecnico-giuridica al Ministro durante il Consiglio dei ministri ed eventuale successivo perfezionamento dei testi normativi; esame dei decreti ministeriali su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione;
c) divisione "Relazioni ed atti parlamentari": esame dello svolgersi dei lavori parlamentari su disegni e proposte di legge; diario e riscontro delle attivita' parlamentari; redazione e illustrazione di emendamenti; formulazione di pareri su disegni e proposte di iniziativa parlamentare; assistenza tecnico-giuridica al Ministro e ai Sottosegretari; predisposizione delle note da allegare alle leggi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
d) divisione "Atti di sindacato ispettivo e questioni di legittimita' costituzionale": adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e istruzione di quelli rivolti al Ministro delle finanze; predisposizione degli elementi per gli interventi in causa dell'Amministrazione, nei giudizi davanti alla Corte di giustizia della Comunita' economica europea, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni nazionali e internazionali.
Note all'art. 30:
- Il testo del primo comma, dell'art. 1, del D.L. n. 202/1944 (Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro), e' il seguente:
"Art. 1. - Costituiscono il Ministero delle finanze le direzioni generali, l'ispettorato generale e gli uffici seguenti con i relativi servizi:
1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;
4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;
6) la Direzione generale delle imposte dirette;
7) la Direzione generale per il servizi della finanza lo- cale;
8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro".
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 358/1991 e' il seguente:
"Art. 4 (Altri uffici alle dirette dipendenze del Ministro). - 1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:
a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui e' preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'uffico del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti".
Art. 31 - (Ufficio per i servizi dell'informazione e stampa)
(Ufficio per i servizi dell'informazione e stampa) 1. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con tutti gli organi di informazione e stampa, assicurando, comunque, il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire all'opinione pubblica in materia di politica fiscale.
2. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa, nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, assicura la coerenza con le direttive impartite dal Ministro e l'uniformita' di tutti i rapporti con la stampa da parte degli uffici e degli organi centrali, civili e militari, di qualsiasi livello dell'Amministrazione finanziaria.
3. All'ufficio di cui al comma 1 possono anche essere addetti estranei alla pubblica amministrazione, purche' iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti, in numero non superiore a quattro. Al conferimento ed alla revoca dei relativi incarichi si provvede con decreto del Ministro delle finanze, nel quale devono essere espressamente indicate le eventuali funzioni di direttore dell'ufficio attribuite ad uno di essi.
4. Agli estranei addetti all'ufficio ai sensi del comma 3 spetta, per tutta la durata dell'incarico, l'indennita' corrispondente al trattamento economico del personale con qualifica di dirigente generale, se l'incarico stesso prevede lo svolgimento delle funzioni di direttore dell'ufficio, o del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, negli altri casi.
CAPO VI TITOLO II Organi ed uffici a competenza specifica CAPO I Attribuzioni degli uffici e competenze dei direttori generali e centrali
Art. 32
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 33
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 34
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 34-bis
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 35
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO VII CAPO II Uffici periferici dei dipartimenti
Art. 36
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 37
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 38
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 39
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 40
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 41
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 42
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO VIII CAPO III Altri organi, uffici e servizi dei dipartimenti
Art. 43
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 44
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 45
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO IX TITOLO III Autonomia funzionale e di gestione CAPO I Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato
Art. 46
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 47
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO X CAPO II Immobili per uffici
Art. 48
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO XI TITOLO IV Servizi informatici CAPO I Sistema informativo
Art. 49
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 50
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 51
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO XII CAPO II Organi collegiali di coordinamento
Art. 52
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 53
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO XIII TITOLO V Ordinamento e amministrazione del personale CAPO I Ruoli del personale del Ministero delle finanze. Piante organiche degli uffici
Art. 54
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 55
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 56
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO XIV CAPO II Reclutamento e passaggi di qualifica
Art. 57
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 58
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 59
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 60
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO XV CAPO III Amministrazione e gestione del personale
Art. 61
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 62
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 63
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 64
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 65
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 66
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 67
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO XVI TITOLO VI Disposizioni generali CAPO I Trasparenza e semplificazione dell'attivita' amministrativa
Art. 68
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 69
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO XVII CAPO II Flessibilita' delle strutture e altre disposizioni
Art. 70
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 71
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 72
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO XVIII TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali CAPO I Attivazione delle strutture
Art. 73
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 74
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 75 - Uffici soppressi
Uffici soppressi 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
6. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, fanno parte del Consiglio superiore delle finanze, fermo quanto disposto dalle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646 , cosi' come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104 , oltre al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al comandante generale della Guardia di finanza, al Ragioniere generale dello Stato, al segretario generale della programmazione economica, al direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e al direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, in luogo dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze indicati nella lettera b) del primo comma del predetto articolo 2, il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale degli affari generali e del personale, il rettore della Scuola centrale tributaria e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991 .
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
8. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
CAPO XIX CAPO II Prima formazione dei ruoli del personale
Art. 76
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 77
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 78
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO XX CAPO III Norme transitorie e di prima attuazione
Art. 79
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 80
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 81
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 82
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 83
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 84
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 85
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 86
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 87 - (Entrata in vigore)
(Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 30
Tabella
TABELLA
(Articolo 75, comma 9)
CORRISPONDENZA DI FUNZIONI
1. UFFICI SOPPRESSI
2. UFFICI DI NUOVA ISTITUZIONE
1. a) INTENDENZE DI FINANZA
2.
1. - NEI CAPOLUOGHI DI REGIONE
2. DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE
1. - NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
2. UFFICIO DELLE ENTRATE DEL CAPOLUOGO (INDICATO CON DECRETO
MINISTERIALE, OVE NE SIANO PREVISTI PIU' DI UNO)
1. (Organi con competenze economico-tributarie, sociali o diverse da lett. b)
2.
1. b) INTENDENZE DI FINANZA
2.
1. - NEI CAPOLUOGHI DI REGIONE
2. DIREZIONI COMPARTIMENTALI DEL TERRITORIO
1. - NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
2. UFFICI DEL TERRITORIO
1. (Organi con competenze in materia immobiliare)
2.
1. c) ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED ISPETTOR COMPARTIMENTALI DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
2. DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE
1. d) UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE, UFFICI PROVINCIALI IVA, UFFICI DEL REGISTRO
2. UFFICIO DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, INDICATO CON
DECRETO MINISTERIALE, PER I COMUNI IN CUI NE SIANO PREVISTI PIU' UNO
1. e) UFFICI TECNICI ERARIALI
2. UFFICI DEL TERRITORIO
1. f) CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI
2. UFFICI DEL TERRITORIO