Monitoring Gesetzessammlung

079U0758

IT - Regolamenti Governativi

079U0758

Modificazioni all'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1979 n. 758)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Il primo e il secondo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , come sostituiti dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77 , sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Il personale operaio specializzato con qualifica di infermiere, di cui al quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificato dall' art. 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito con legge del 10 giugno 1978, n. 271 , presta la propria opera presso gli istituti penitenziari previsti dall'art. 59 della predetta legge 26 luglio 1975, n. 354 .
Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con qualifica di infermiere presso gli istituti di cui al comma precedente, oltre ai requisiti preveduti all' art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157 , e' richiesto anche il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni".
L'ultimo comma dello stesso art. 122, come sostituito dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77 , e' cosi' sostituito:
"I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di giorni quarantacinque presso gli istituti penitenziari di cui alla tabella E della legge 9 ottobre 1970, n. 740 o gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi o minorati psichici".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 1979 PERTINI COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1980 Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 12
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