062U0083
062U0083
Approvazione del regolamento di servizio per il personale delle Imposte di fabbricazione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1962 n. 83)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 , sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962 , convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 210 , concernente l'ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione; Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509 , che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione; Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4 , sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349 , ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110 , concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e la ripartizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; Vista la legge 14 marzo 1961, n. 173 , concernente l'adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonche' l'istruzione di nuovi uffici; Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione dell'art. 30, ultimo comma, della citata legge 25 gennaio 1940, n. 4 , le norme per l'organizzazione dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione; Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione annesso al presente decreto e firmato dal Ministro per le finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 50. - VILLA
Regolamento - art. 1
Art. 1.
Servizi delle Imposte di fabbricazione
I servizi delle Imposte di fabbricazione dipendono dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette e sono attribuiti agli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (U.T.I.F.) che li disimpegnano a mezzo del personale di ruolo. Questo e' ripartito nelle seguenti carriere e qualifiche, giusta i quadri D-10, C-28, F-2 - 48/B-P.A.68/b annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e corrispondenti quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sostituiti dalle tabelle organiche A, B, C, D, contenute nell'allegato 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173 , e - per quanto riguarda gli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione - giusta tabella E allegata alla predetta legge.
Coeffi- Numero
ciente Qualifica dei posti
Carriera del personale direttivo
670 Ispettori generali..................................... 6
500 Ingegneri capi e ispettori capi........................ 40 a) 402 Ingegneri superiori.................................... 40
325 Primi ingegneri........................................|
> 78 271 Ingegneri..............................................|
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Totale... 164
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a) Di cui due con funzione di ispettore capo.
Carriera del personale di concetto
500 Procurato capi......................................... 11
402 Procuratori principali................................. 49
325 Primi procuratori...................................... 72
971 Procuratori............................................ 220
220 Procuratori aggiunti...................................|
> 270 202 Vice procuratori.......................................|
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Totale... 622
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Carriera del personale
325 Ufficiali superiori.................................... 58
271 Ufficiali capi......................................... 157
229 Primi ufficiali........................................ 175
202 Ufficiali.............................................. 210
180 Ufficiali aggiunti..................................... 260
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Totale... 860
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Carriera del personale ausiliario
159 Uscieri capi........................................... 52
151 Uscieri................................................|
> 88 142 Inservienti............................................|
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Totale... 140
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Operai permanenti del Magazzino e della Officina centrale
del materiale delle imposte di fabbricazione
Posti della categoria 1ª: operai specializzati............. 20
Posti della categoria 3ª: operai comuni.................... 10
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Totale... 30
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Per gli stessi servizi viene, altresi', utilizzato il personale dei ruoli aggiunti.
Ai servizi delle imposte di fabbricazione, in ausilio al personale civile, possono anche essere adibiti i sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza, con le norme stabilite dagli articoli dal 196 al 227 del regolamento di servizio per il Corpo della guardia di finanza approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643 .
Regolamento - art. 2
Art. 2.
Assegnazione del personale agli U.T.I.F.
Il personale delle Imposte di fabbricazione e' assegnato egli U.T.I.F. con determinazioni ministeriali, osservate le norme del presente regolamento.
I militari della Guardia di finanza, necessari per i servizi di vigilanza delle fabbriche, vengono richiesti dall'ingegnere capo ai competenti Comandi di gruppo.
I compiti normali da affidarsi ai militari dovranno risultare da appositi ordini di servizio, predisposti dalla competente Sezione dell'U.T.I.F. ed approvati dall'ingegnere capo, dei quali sara' data anche comunicazione, per norma, ai predetti Comandi.
I militari, invece, che eventualmente occorressero per coadiuvare il personale civile nelle funzioni o incarichi di limitata importanza tecnica, contabile ed amministrativa, sono richiesti, di volta in volta, al Comando generale del Corpo dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, alla quale dovranno essere precisati dagli U.T.I.F. la durata, il compito e la sede per cui si richiede il distacco.
Nei casi di eccezionale urgenza e di breve durata puo' provvedere il Comando locale, a richiesta degli stessi U.T.I.F.
Regolamento - art. 3
Art. 3.
Ufficio Tecnico Centrale delle Imposte di Fabbricazione
(U.T.C.I.F.)
L'ufficio Tecnico Centrale diete Imposte di Fabbricazione (U.T.C.I.F.), costituito in seno alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, attende al coordinamento dei servizi tecnici delle imposte di fabbricazione. Di esso fa parte il laboratorio elettrotecnico centrale.
Dall'Ufficio tecnici centrale delle imposte di fabbricazione dipendono il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina.
All'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione e' preposto un ispettore generale delle imposte di fabbricazione che ne assume il titolo di direttore. Il predetto Ufficio e' diviso in reparti a ciascuno del quali e' assegnato un ingegnere capo ed, eccezionalmente, un ingegnere superiore.
A detto Ufficio e', altresi' assegnato il necessario personale tratto dai ruoli delle imposte di fabbricazione.
All'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione sono attribuite le mansioni risultanti dalla ripartizione dei servizi della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.
Oltre alla funzione di coordinamento sono attribuiti allo Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione l'esame dei progetti di costruzione dei fabbricati, destinati ad accogliere gli uffici periferici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, eseguiti dagli organi tecnici competenti, nonche' i compiti tecnici afferenti i fabbricati medesimi, non riservati ad altre Amministrazioni.
In particolare l'U.T.C.I.F. attende:
a) agli studi ed alle indagini sui procedimenti tecnico-industriali di produzione di generi soggetti o da assoggettarsi ad imposta di fabbricazione e sulle questioni tecnico-economiche relative ai costi di produzione dei prodotti soggetti ad imposta;
b) all'elaborazione dei programmi relativi ai corsi di preparazione, di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;
c) alla formulazione dei pareri di carattere tecnico su questioni concernenti i servizi delle imposte di fabbricazione;
d) all'esame preventivo degli atti concernenti le controversie che insorgono sulla qualificazione dei prodotti soggetti alle imposte di fabbricazione;
e) alle trattazioni tecnico-normative riguardanti la sistemazione, agli effetti della sicurezza fiscale, degli Impianti, degli apparecchi e dei macchinari negli opifici che producono generi soggetti ad imposte di fabbricazione, nonche' alla trattazione delle relative controversie eventualmente sorte tra ditte ed Amministrazione;
f) all'elaborazione di relazioni sull'andamento del servizio tecnico, suggerendo, ove occorra, le opportune innovazioni per la migliore esecuzione del servizio stesso.
Regolamento - art. 4
Art. 4.
Attribuzioni e compiti degli U.T.I.F.
Gli U.T.I.F. sono diretti da ingegneri capi.
Gli U.T.I.F., la cui circoscrizione territoriale e' stabilita dall'allegato n. 3 alla legge 14 marzo 1961, n. 173 , provvedono, a mezzo del personale ad essi assegnato, al servizi tecnico-fiscali stabiliti dalle leggi concernenti le imposte di fabbricazione e da ogni altra norma riguardante la materia delle imposte stesse.
Detti Uffici effettuano le stime dei beni mobili ed immobili destinati ad essere vincolati a garanzia della imposta di fabbricazione.
Essi attendono, altresi', ai compiti relativi alla radiofonia per conto della Direzione generale delle tasse e imposte indirette, nonche' ai servizi concernenti le fabbriche di fiammiferi, di cartine e tubetti per, sigarette per conto della Amministrazione dei monopoli di Stato, rispettivamente ai sensi del regio decreto-legge 30 ottobre 1925, n. 1917, e dell'art. 3 della legge 8 agosto 1895, n. 486 allegato E e dell' art. 3 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 Essi esplicano, inoltre, tutti quei compiti che sono loro devoluti da leggi speciali.
Regolamento - art. 5
Art. 5.
Sezioni e personale degli U.T.I.F.
Ciascun U.T.I.F. e' articolato in una o piu' Sezioni, Ad ogni Sezione e preposto un impiegato della carriera direttiva con la qualifica di ingegnere superiore o di primo ingegnere.
A ciascun U.T.I.F. il Ministero assegna il personale in relazione all'importanza ed entita' dei servizi da svolgere nella circoscrizione.
L'assegnazione del personale e' fatta precisando la residenza.
Nei casi di urgenti ed imprescindibili necessita' di servizio, l'ingegnere capo puo' comandare, temporaneamente in missione, impiegati da una sede all'altra della circoscrizione dell'U.T.I.F. informandone nel contempo, il Ministero per telegrafo, nonche' le Intendenze di finanza delle Province nel cui ambito hanno luogo i movimenti.
Regolamento - art. 6
Art. 6.
Ripartizioni e zone di verificazione
Agli effetti dei servizi delle imposte di fabbricazione, la circoscrizione territoriale degli U.T.I.F. e' articolata in una o piu' ripartizioni.
La ripartizione e' costituita da un numero variabile di zone di verificazione secondo la entita' dei servizi rientranti nelle zone stesse.
La zona di verificazione comprende stabilimenti, fabbriche, opifici ed esercizi soggetti a vigilanza fiscale, esistenti nel territorio di uno o piu' Comuni, anche appartenenti a Province diverse.
Qualora l'entita' dei servizi lo giustifichi, la zona di verificazione puo' comprendere anche un solo stabilimento o fabbrica.
Regolamento - art. 7
Art. 7.
Personale delle ripartizioni e zone di verificazione
A capo di ciascuna ripartizione e' posto un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore capo, di procuratore principale o di primo procuratore.
Ciascuna zona di verificazione e' affidata ad un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore.
Gli impiegati di cui ai precedenti commi hanno l'obbligo di risiedere nella localita' sede della ripartizione o della zona di verificazione.
Regolamento - art. 8
Art. 8.
Uffici delle ripartizioni e delle zone di verificazione
In ogni localita', non sede di U.T.I.F., ma sede di ripartizione o di zona di verificazione, puo' essere istituito un ufficio presso il quale il personale residente nella localita' stessa ed addetto alla ripartizione o alla zona dovra' trovarsi nelle ora in cui non sia impegnato nei servizi esterni.
Regolamento - art. 9
Art. 9.
Costituzione delle sezioni, delle ripartizioni e delle zone di verificazione
La costituzione delle sezioni in seno all'U.T.I.F., la Istituzione e la delimitazione territoriale delle ripartizioni e della zone di verificazione sono disposte dal Ministero su proposta dell'ingegnere capo.
Regolamento - art. 10
Art. 10.
Doveri del personale
Il personale degli U.T.I.F. e' tenuto a curare, nella propria sfera di azione ed in conformita' alle attribuzioni a ciascuno conferite, il regolare e sollecito espletamento del servizio, conciliando le norme che lo disciplinano con le esigenze delle industrie controllate ed astenendosi da qualunque atto o rapporto che non sia strettamente necessario per l'assolvimento dei doveri di ufficio.
Gli impiegati preposti ai vari servizi sono responsabili della organizzazione e del funzionamento dei servizi stessi, nonche', unitamente al personale dipendente, delle mancanze da questo commesse e che essi avrebbero dovuto rilevare o che, avendole rilevate, abbiano omesso di denunciare.
Il personale addetto al servizio delle imposte di fabbricazione deve conservare il segreto d'ufficio anche su quanto possa apprendere, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine all'attivita' delle industrie controllate.
Al predetto personale competono le attribuzioni specificate nei successivi articoli.
Regolamento - art. 11
Art. 11.
Funzioni ispettive
Le funzioni ispettive sono disimpegnate dagli ispettori generali e dagli ispettori capi delle Imposte di fabbricazione, i quali sono alle dirette dipendenze del direttore generale.
Regolamento - art. 12
Art. 12
Ispettori generali ed ispettori capi - Loro compiti
Gli ispettori generali e gli ispettori capi sono incaricati di eseguire ispezioni ordinarie e straordinarie di carattere generale o riguardanti determinati rami di servizio, nonche' missioni speciali concernenti le imposte di fabbricazione.
Essi normalmente:
a) attendono alle ispezioni, segnalano le eventuali irregolarita' rilevate e formulano proposte sui provvedimenti da adottare;
b) esprimono pareri sui progetti di costituzione delle sezioni negli U.T.I.F., di istituzione e delimitazione territoriale delle ripartizioni e delle zone di verificazione;
c) esaminano le relazioni annuali compilate dagli ingegneri capi ed elaborano relazioni sull'andamento generale del servizio;
d) sorvegliano sull'andamento generale dei servizi delle imposte di fabbricazione;
e) attendono a quegli altri studi a quelle trattazioni particolari che il direttore generale delle Dogane e imposte indirette intenda loro affidare.
Gli ispettori generali e gli ispettori capi possono essere incaricati di esprimere pareri su provvedimenti concernenti il personale delle Imposte di fabbricazione.
Regolamento - art. 13
Art. 13.
Compiti specifici degli ispettori generali e degli ispettori capi
Nelle visite ispettive ordinarie gli ispettori generali e gli ispettori capi:
a) controllano l'andamento degli U.T.I.F. ed accertano se il servizio proceda in modo da garantire efficacemente gli interessi erariali,
b) accertano se il personale assegnato all'Ufficio sia o meno presente in servizio e si informano sui compiti ordinari e sulla condotta del medesimo, procurando di conoscerlo di persona per stabilire una diretta valutazione dell'attitudine ai servizi cui esso e' adibito o ad altri cui potrebbe piu' utilmente essere destinato;
c) si rendono conto della buona utilizzazione del personale sia in ufficio che nei servizi esterni;
d) accertano se tra il personale dell'Ufficio esistano buona armonia e la voluta disciplina;
e) verificano la tenuta dei registri di contabilita' dei prodotti soggetti ad imposta, nonche' la gestione, da parte dei consegnatari, del materiale delle imposte di fabbricazione, degli stampati a rigoroso rendiconto e dei beni mobili di ufficio.
Regolamento - art. 14
Art. 14.
Direttore dell'U.T.C.I.F.
L'ispettore generale, direttore dell'Ufficio tecnico erariale delle imposte di fabbricazione, ha la direzione e la vigilanza dei servizi e dei lavori assegnati al suo ufficio.
Egli sovraintende, altresi', al complesso dei servizi riguardanti il laboratorio elettrotecnico centrale, il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina.
Il direttore dell'U.T.C.I.F., al pari degli altri ispettori generali espleta, anche fuori sede, quegli incarichi che il direttore generale ritenga di affidargli.
Regolamento - art. 15
Art. 15.
Ingegneri capi - Loro compiti
Gli ingegneri capi hanno la direzione e la vigilanza di tutti i servizi tecnici ed amministrativi della circoscrizione dell'U.T.L.F. cui sono preposti.
Essi curano che detti servizi vengano espletati in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed alle speciali istruzioni impartite dal Ministero.
Particolarmente, gli ingegneri capi:
a) ricevono, assegnano e firmano tutta la corrispondenza dell'U.T.I.F. e si assicurano che gli atti di ufficio siano ordinatamente registrati e custoditi;
b) impartiscono agli ingegneri, preposti alle sezioni dell'U.T.I.F., le direttive e le istruzioni occorrenti, perche' i servizi siano espletati nel miglior modo, con uniformita' di criteri e con economia di tempo e di spesa;
c) controllano che dai dirigenti le sezioni siano assegnate agli impiegati che vi sono addetti le mansioni corrispondenti alla carriera ed alla qualifica di ciascuno di essi;
d) possono, qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano, utilizzare temporaneamente impiegati per mansioni di altra qualifica della stessa carriera, nonche' per servizi diversi da quelli cui normalmente sono destinati, tenendo presenti le particolari attitudini dimostrate da ciascuno di essi;
e) si accertano con sopraluoghi presso stabilimenti, fabbriche, opifici, magazzini, depositi ed esercizi, della regolare esecuzione dei servizi da parte del dipendente personale, nonche' dell'efficiente organizzazione della prescritta vigilanza tecnico-fiscale;
f) sono personalmente responsabili delle erogazioni delle somme poste a loro disposizione e ne rendono conto, quali funzionari delegati, nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato e dalle istruzioni ministeriali; con analoga responsabilita' attendono alta gestione dello somme versate sui conti correnti postali intestati all'Ufficio, con divieto di trarre assegni sui conti medesimi a proprio favore, liquidano le tabelle d'indennita' al personale;
g) si assicurano dell'esatta osservanza delle prescrizioni in materia di assistenza e previdenza al personale non di ruolo;
h) immettono nelle funzioni gli impiegati destinati a prestare servizio presso l'U.T.I.F. ricevendone, se trattasi di personale di nuova nomina, la promessa solenne ed il giuramento e ne danno comunicazione alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette e, per conoscenza, all'intendenza di finanza competente per territorio;
i) propongono alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette gli spostamenti del personale nell'ambito dell'U.T.I.F., ogni qualvolta lo ritengono necessario per esigenze di servizio, precisandone i motivi;
l) compilano i rapporti informativi annuali per il dipendente personale delle carriere direttive e di concetto. Il giudizio complessivo per i primi ingegneri, gli ingegneri ed il personale della carriera di concetto e' espresso dal direttore generale delle Dogane e imposte indirette.
Per gli ingegneri superiori trasmettono il rapporto alla Direzione generale delle dogane ed imposta indirette, per lo eventuali osservazioni da parte del direttore generale e per l'attribuzione del giudizio complessivo da parte del Consiglio di amministrazione;
m) inviano alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette il modello del proprio rapporto informativo, perche' questo possa essere compilato dal direttore generale e per l'attribuzione del giudizio complessivo da parte del Consiglio di amministrazione;
n) attribuiscono il giudizio complessivo ai dipendenti impiegati delle carriere esecutiva ad ausiliaria;
o) nel caso in cui nella sede dell'U.T.I.F. non presti servizio un ingegnere superiore, compilano i rapporti informativi del dipendente personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria e li trasmettono al direttore generale delle Dogane e imposte indirette per l'attribuzione del giudizio complessivo;
p) accordano al personale dipendente il congedo ordinario.
Possono accordare, ove il servizio non ne soffra, tale congedo anche in periodi frazionati che non eccedano, nel complesso, la durata di un mese;
q) chiedono alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, la concessione dei propri congedi e ne informano l'intendente di finanza in sede;
r) comunicano alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette le violazioni degli obblighi d'ufficio ed ogni altra irregolarita' addebitata ai dipendenti impiegati che possano dar luogo ad una delle sanzioni previste nel titolo VII del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
s) compilano una completa relazione sull'attivita' svolta durante l'esercizio finanziario e sui risultati ottenuti, ponendo in rilievo l'andamento del gettito dei singoli tributi, tenute presenti le condizioni economiche locali; tale relazione e' inviata alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette e, per conoscenza, agli intendenti di finanza delle province della circoscrizione dell'U.T.I.F. entro il 30 settembre di ciascun anno.
In caso di assenza o di impedimento, l'ingegnere capo e' sostituito dall'ingegnere che riveste la qualifica piu' elevata o, a parita' di qualifica, dall'ingegnere avente maggiore anzianita'.
Regolamento - art. 16
Art. 16.
Rapporti con gli altri uffici
L'ingegnere capo deve sentire l'intendente di finanza della Provincia in cui ha sede l'U.T.I.F. e corrisponde con lo stesso e con gli intendenti delle altre Province della circoscrizione per tutto cio' che riguarda l'amministrazione del personale.
Egli riferisce, invece, direttamente alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, per tutto cio' che riguarda le questioni di carattere tecnico.
L'ingegnere capo deve tenere un registro nel quale annota, per ordine di tempo, gli eventuali rilievi comunicati dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette emersi in sede d'ispezione.
Regolamento - art. 17
Art. 17.
Ingegnere capo dirigente il magazzino
Il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina e' diretto da un ingegnere capo, il quale cura l'organizzazione dei relativi servizi, avvalendosi dell'opera del personale assegnatovi.
Egli propone, per ogni esercizio finanziario, alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette il programma dei lavori da eseguirsi in officina e trasmette alla medesima il preventivo delle forniture del materiale occorrente.
Regolamento - art. 18
Art. 18.
Ingegneri preposti alle sezioni
Gli ingegneri preposti alle sezioni dipendono dall'ingegnere capo dal quale ricevono le direttive per tutto quanto riguarda la organizzazione ed il funzionamento dei servizi loro affidati.
Essi dirigono tali servizi e vigilano sul regolare andamento dei servizi stessi.
In particolare:
a) esaminano la corrispondenza in arrivo, assegnata dall'ingegnere capo, ed impartiscono le opportune direttive per l'espletamento delle pratiche, trattando personalmente quelle di particolare importanza e delicatezza, nonche' quelle loro affidate dall'ingegnere capo;
b) per quanto di competenza, propongono all'ingegnere capo le eventuali variazioni per un migliore andamento dei servizi; possono, altresi', formulare proposte circa le assegnazioni degli impiegati alle ripartizioni e zone di verificazione, nonche' in merito ad eventuali spostamenti;
c) provvedono a rendere edotto il personale delle disposizioni relative ai servizi di istituto;
d) procedono, coadiuvati dal personale preposto alle ripartizioni, alla verificazione dei piu' importanti impianti, esaminandone la regolare installazione ed il funzionamento e controllando gli apparecchi e le varie strutture tecniche adibiti nel ciclo industriale di produzione. Si assicurano della corrispondenza degli impianti medesimi a tutte le prescrizioni di sicurezza fiscale, atte a tutelare gli interessi dell'erario.
Di tali verifiche ed accertamenti redigono apposito verbale.
Essi devono accertarsi, altresi', mediante sopraluoghi, che le eventuali modifiche, successivamente denunciate, da apportarsi agli impianti, agli apparecchi ed alle strutture tecniche, siano eseguite con la piena osservanza delle predette prescrizioni di sicurezza fiscale. Anche di tali accertamenti redigono apposito verbale.
Essi sono, inoltre, tenuti ad assicurarsi che, nel corso delle lavorazioni denunciate, nessuna modifica, pregiudizievole al fini della sicurezza fiscale, sia apportata allo stato degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature tecniche gia' constatato e verbalizzato;
e) vigilano e controllano l'opera di tutto il personale dipendente;
f) controfirmano gli atti relativi a sgravi di imposta;
g) rivedono la corrispondenza e gli elaborati da sottoporre alla firma dell'ingegnere capo;
h) esaminano ed approvano il piano settimanale di servizio da espletarsi dal personale dipendente; controllano e vistano le tabelle di indennita' da liquidare al personale medesimo;
i) eseguono gli altri incarichi che l'ingegnere capo ritenga di affidare loro;
l) stipulano le convenzioni di abbonamento da sottoporre ai visto di approvazione dell'ingegnere capo; esaminano e controfirmano gli elaborati contabili e periodici dei diversi rami d'imposta;
m) firmano le licenze di esercizio, i relativi rinnovi, nonche' le dichiarazioni di lavoro presentate all'U.T.I.F., se a cio' delegati dall'ingegnere capo;
n) rivedono gli elaborati riguardanti le analisi di costo di prodotti soggetti ad imposta;
o) controllano la razionale e regolare compilazione degli inventari periodici dei prodotti gravati da imposta esistenti nel magazzini fiduciari e li controfirmano;
p) eseguono personalmente, quando lo ritengono necessario per speciali circostanze, qualsiasi operazione demandata al personale dipendente;
q) ove rivestano la qualifica di ingegneri superiori compilano i rapporti normativi del dipendente personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.
Regolamento - art. 19
Art. 19.
Primi ingegneri ed ingegneri
I primi ingegneri non dirigenti le sezioni degli U.T.I.F. e gli ingegneri sono utilizzati dagli ingegneri capi secondo le esigenze dei servizi.
Regolamento - art. 20
Art. 20.
Procuratori capi, procuratori principali e primi procuratori
Loro compiti
Alle ripartizioni sono preposti i procuratori capi; i procuratori principali e i primi procuratori.
Essi hanno alla loro dipendenza tutto il personale assegnato per l'espletamento dei servizi delle imposte di fabbricazione nell'ambito del territorio della ripartizione, in particolare:
a) provvedono ad affidare al personale dipendente la esecuzione del vari servizi e ne vigilano l'operato;
b) riferiscono normalmente all'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T.I.F. circa la necessita' dei servizi della propria ripartizione e sulla relativa utilizzazione del personale;
c) impartiscono al personale dipendente le istruzioni occorrenti, perche' i servizi siano espletati nel miglior modo;
d) sono corresponsabili delle eventuali irregolarita' riscontrate sull'andamento dei servizi, tanto dal lato tecnico che da quello amministrativo, nell'ambito del territorio della ripartizione;
e) elaborano le convenzioni d'abbonamento e le trasmettono all'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dello U.T.I.F. per la conseguente stipulazione;
f) espletano tutti quegli incarichi che l'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T,I.F. ritenga di affidare loro;
g) elaborano, sulla base dei preventivi di servizio, predisposti, al sensi del successivo art. 34, dal personale delle dipendenti zone di verificazione, il piano settimanale di servizio e lo trasmettono, debitamente vistato, all'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T.I.F.;
h) coadiuvano l'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T.I.F. nelle verifiche degli impianti di cui alla lettera d) dell'art. 18;
i) presenziano le operazioni di suggellamento degli impianti; curano l'applicazione degli apparecchi di controllo e di misura dell'Amministrazione nonche' la loro consegna ai fabbricanti, controfirmando i relativi verbali;
l) si accertano del regolare funzionamento degli impianti e del regolare andamento dei processi di lavorazione, controllano gli apparecchi di misura e propongono eventuali modifiche ed adattamenti ai fini dell'efficace vigilanza fiscale;
m) partecipano, quando lo ritengono opportuno per speciali circostanze, alle operazioni che importano accertamenti, liquidazioni ed abbuoni di imposta ed agli altri servizi disimpegnati dal personale dipendente;
n) intervengono, ove lo ritengono opportuno, al prelevamento dei saggi dai misuratori-saggiatori di alcole e dei saggi di controllo dai misuratori di birra e partecipano alle operazioni di denaturazione, controfirmando gli atti relativi;
o) controllano, presso le fabbriche e gli opifici, le scritture che si riferiscono al movimento delle materie prime introdottevi e dei prodotti ottenuti;
p) curano che l'impiegato di zona compili gli inventari e gli altri elaborati periodici dei prodotti gravati da imposta ed esistenti nei magazzini fiduciari;
q) procedono all'esame dei verbali di contravvenzione, all'eventuale supplemento di istruttoria disposta dall'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T.I.F., nonche' alla liquidazione delle imposte e delle penalita' relative;
r) prendono cognizione di tutti gli altri atti compilati direttamente dal personale della propria ripartizione, curandone quindi il sollecito inoltro all'U.T.I.F.;
s) predispongono gli ordini di servizio per la vigilanza nelle fabbriche e li trasmettono, per l'approvazione, all'U.T.I.F.;
t) provvedono all'espletamento degli altri compiti non espressamente indicati nel presente articolo e riguardanti i servizi della propria ripartizione, previa autorizzazione, anche telefonica, da parte dell'U.T.I.F. Quando particolari esigenze lo richiedano, il capo della ripartizione puo' provvedervi immediatamente, informandone, nel contempo, anche per telefono, l'U.T.I.F.
Le comunicazioni telefoniche di cui sopra devono essere confermato sollecitamente per iscritto.
I procuratori capi ed i procuratori principali, ove non siano preposti alle ripartizioni, possono essere destinati alle sedi degli U.T.I.F., per essere adibiti, oltre a quei compiti che l'ingegnere capo ritenga di affidare loro, anche alla revisione degli atti a documenti tecnici, contabili ed amministrativi.
In caso di mancanza o di assenza dell'ingegnere preposto alla sezione, i procuratori capi ed i procuratori principali possono essere incaricati, dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, su proposta dell'ingegnere capo, della reggenza della sezione medesima.
Essi possono, altresi', essere destinati ad altri uffici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette per essere utilizzati in servizi inerenti alle imposte di fabbricazione.
Regolamento - art. 21
Art. 21.
Procuratori, procuratori aggiunti e vice procuratori - Loro compiti
I procuratori, i procuratori aggiunti ed i vice procuratori sono addetti alle zone di verificazione.
Essi curano personalmente l'espletamento dei vari servizi delle imposte di fabbricazione nell'ambito del territorio della propria zona di verificazione, avvalendosi della collaborazione degli impiegati della carriera esecutiva eventualmente assegnati alla zona stessa e dei quali devono vigilare ed integrare l'operato.
Devono informare il capo della propria ripartizione degli eventuali inconvenienti rilevati nell'espletamento del servizio, specie per quanto riguarda il funzionamento degli apparecchi di controllo e di misura, nonche' di tutte le possibili divergenze con le ditte.
Quando non sono impegnati in servizi esterni prestano la loro opera presso la sede del proprio Ufficio.
In particolare:
a) partecipano alle verifiche di cui alla lettera d) dell'art. 18;
b) si assicurano che nessuna modificazione venga apportata agli impianti se non previamente denunziata allo U.T.I.F;
c) accertano l'integrita' degli apparecchi di controllo e di misura e la regolarita' del funzionamento degli stessi; vigilano perche' i suggelli applicati non siano manomessi e si assicurano che nessuna variazione sia stata apportata dopo l'ultimo verbale di verifica;
d) esaminano le dichiarazioni di lavoro presentate dalle ditte della propria zona di verificazione e, nei sopraluoghi, eseguono i riscontri necessari con i registri delle ditte medesime per accertare le rispondenza di quanto dichiarato;
e) predispongono gli atti ed i conteggi ai fini della determinazione e della revisione dei canoni di imposta, nonche' dei diritti di licenza;
f) custodiscono il materiale delle imposte di fabbricazione occorrente all'espletamento dei servizi d'istituto e sorvegliano che i suggelli ed i congegni applicati nelle fabbriche della propria zona siano sempre in perfetta efficienza;
g) eseguono, coadiuvati dal personale dipendente, le operazioni di suggellamento degli apparecchi verificati, puzonando le laminette ed i rametti con la propria pinza bollatrice e redigendo i relativi verbali;
h) previ accordi con il capo della propria propria ripartizione, provvedono alla rimozione dei suggelli su motivata richiesta per iscritto da parte della ditta ed alla loro riapplicazione.
In caso di urgenza, rimuovono direttamente i suggelli, riferendone subito alla propria ripartizione.
Per ogni operazione di rimozione e di riapplicazione di suggelli redigono il prescritto verbale e lo inviano all'U.T.I.F. competente tramite la ripartizione;
i) provvedono all'applicazione degli apparecchi di controllo e di misura, ne sorvegliano il regolare funzionamento e ne curano la manutenzione;
l) seguono i processi ed i cicli di lavorazione e controllano le rese delle materie prime; si assicurano che i registri delle materie prime siamo tenuti al corrente, controllando saltuariamente che le relative rimanenze contabili corrispondano a quelle effettive;
m) eseguono le operazioni di accertamento dei prodotti soggetti ad imposta con l'osservanza delle norme e modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti, o, a richiesta del fabbricante, provvedono all'estrazione dei prodotti medesimi per il consumo e per altra destinazione consentita; rilasciano i documenti necessari per la circolazione dei prodotti, liquidano i diritti per i piombi e contrassegni ed attendono alla relativa contabilita';
n) controllano, tarano e suggellano gli apparecchi di misura agli effetti della determinazione dell'imposta erariale di consumo sul gas e sull'energia elettrica; collaudano, nelle fabbriche, i dispositivi di misura impiegati per il controllo della potenza media in Watt assorbita da ogni tipo di lampada prodotta. Attendono ai prescritti controlli presso le fabbriche, officine di montaggio e riparazione degli apparecchi radio-televisivi e relativi esercizi di vendita;
o) inoltrano, con urgenza, le richieste le istanze che siano consegnate direttamente dalle ditte;
p) eseguono, ove non sia diversamente disposto, le operazioni di accertamento della produzione agli effetti della liquidazione della relativa imposta, nonche' le operazioni di denaturazione e quelle che comportano abbuono o restituzione d'imposta;
q) eseguono le prescritte verificazioni ordinarie e quelle straordinarie, compilano gli inventari, effettuano riscontri nei magazzini e procedono ai prelevamento dei campioni con la osservanza delle prescrizioni in materia.
Regolamento - art. 22
Art. 22.
Ufficiali superiori, ufficiali capi, primi ufficiali, ufficiali ed ufficiali aggiunti - Loro compiti
Gli ufficiali superiori, gli ufficiali capi, i primi ufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali aggiunti disimpegnano le mansioni inerenti ai servizi contabili ed amministrativi degli U.T.I.F., nonche' quelle di collaborazione nei servizi tecnici ed elettrotecnici nelle zone di verificazione.
Essi inoltre:
a) provvedono, presso le fabbriche e gli opifici, alla scritturazione, negli appositi registri, dei dati concernenti il movimento delle materie prime e dei prodotti;
b) coadiuvano l'impiegato di zona nella compilazione degli inventari periodici dei prodotti gravati da imposta esistenti nel magazzini fiduciari, nonche' nelle operazioni di cui alla lettera n) dell'art. 21;
c) eseguono la lettura dei misuratori e rilevano quanto possa occorrere per il controllo della produzione e dei consumi;
d) coadiuvano l'impiegato di zona nelle operazioni di suggellamento di apparecchi ed impianti installati nelle fabbriche e negli opifici;
e) provvedono, in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al suggellamento e al dissuggellamento degli apparecchi radio televisivi presso gli utenti;
f) provvedono alla tenuta della contabilita' per i diversi capitoli di spesa di cui compilano, alla data stabilita, i relativi rendiconti;
g) compilano le note nominative degli stipendi e degli altri assegni fissi dovuti al personale;
h) provvedono alla tenuta del registro del personale con tutti i dati richiesti e l'indirizzo di ciascun impiegato;
i) attendono alla contabilita' delle imposte di fabbricazione predisponendo gli elaborati necessari;
l) compilano le statistiche mensili e di fine esercizio e gli altri elaborati periodici;
m) tengono il protocollo e l'archivio ordinario dell'ufficio e custodiscono gli stampati;
n) tengono aggiornato il registro delle cauzioni prestate dalle ditte, nonche' i registri e gli schedari delle licenze;
o) sono addetti ai lavori di copia anche con l'utilizzazione di macchine.
Regolamento - art. 23
Art. 23.
Ufficiali superiori ed ufficiali capi - Compiti particolari
Gli ufficiali superiori e gli ufficiali capi, oltre ai compiti indicati nell'articolo precedente:
a) curano il buon andamento del servizio di contabilita' presso la sede degli U.T.I.F. e presso gli uffici cui sono assegnati;
b) se consegnatari del materiale delle imposte di fabbricazione osservano scrupolosamente le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Essi, inoltre, attendono alla custodia degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto;
c) sottopongono a diligente revisione tutti gli elaborati di natura contabile trasmessi all'Ufficio dai capi delle ripartizioni prima di registrarli e rispondono, anche disciplinamente, delle eventuali Irregolarita' non rilevate;
d) attendono al disbrigo delle pratiche inerenti alla tenuta del conti intestati ai privati e dei conti correnti postali intestati all'ufficio e delle pratiche di carattere generale;
e) revisionano le statistiche e gli altri elaborati periodici;
f) provvedono alla revisione contabile ed alle operazioni di liquidazione delle tabelle di indennita';
g) attendono al disbrigo di quei lavori che l'ingegnere capo ritenga di affidare loro.
Regolamento - art. 24
Art. 24.
Personale della carriera ausiliaria - Compiti
Il personale della carriera ausiliaria, anche durante il periodo di prova, e' incaricato della custodia dei locali di ufficio, della loro pulizia, del trasporto dei documenti e della corrispondenza, e degli altri servizi accessori e di fatica inerenti ai funzionamento dell'ufficio al quale e' assegnato.
Regolamento - art. 25
Art. 25.
Operai del magazzino e dell'officina
Gli operai dell'officina e del magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione si distinguono in specializzati e comuni.
Gli operai specializzati provvedono ordinariamente ai lavori di costruzione, riparazione, revisione, controllo e manutenzione degli strumenti, apparecchi e macchinari inerenti ai servizi delle imposte di fabbricazione.
Gli operai comuni, oltre a coadiuvare nelle operazioni suddette gli operai specializzati, provvedono all'imballaggio ed alla spedizione dei materia delle imposte di fabbricazione e dei vari tipi di contrassegni distribuiti dai magazzino e a tutti i lavori di facchinaggio del magazzino stesso e della officina.
Regolamento - art. 26
Art. 26.
Impiego di operai per l'esecuzione di particolari lavori
L'ingegnere dirigente il magazzino centrale, su richiesta giustificata da parte degli ingegneri capi degli U.T.I.F. puo' inviare, previa autorizzazione della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, il personale dell'officina presso stabilimenti ed opifici industriali per l'esecuzione di particolari lavori inerenti alla installazione o alla riparazione di apparecchi di controllo e di misura dell'Amministrazione.
Regolamento - art. 27
Art. 27.
Periodo di prova
Gli ingegneri di nuova nomina, nel periodo di prova, sono utilizzati dagli ingegneri capi nel modo ritenuto piu' idoneo alla loro formazione tecnico-professionale.
I vice procuratori di nuova nomina, durante il periodo di prova, sono adibiti, nelle sedi degli U.T.I.F., ai compiti propri della carriera di concetto, al fine di acquisire la necessaria conoscenza del servizio tecnico ed elettrotecnico delle imposte di fabbricazione.
Gli ufficiali aggiunti di nuova nomina, durante il periodo di prova, disimpegnano, nelle sedi degli U.T.I.F., le mansioni proprie della carriera esecutiva, onde conseguire la necessaria conoscenza dei servizi contabili ed amministrativi delle Imposte di fabbricazione, nonche' la buona preparazione per poter collaborare alto svolgimento del servizio tecnico ed elettrotecnico di Istituto.
Sara' cura degli ingegneri capi di avvicendare il personale in prova nelle diverse mansioni, affinche' possa acquisire conoscenza dei vari servizi.
Anche dopo il periodo di prova e fino a quando detto personale non avra' dato affidamento di avere buona conoscenza del servizio cui s'intende destinarlo, il medesimo deve essere affiancato ad altro personale della stessa carriera, a) quale unicamente incombe la responsabilita' del servizio stesso.
Regolamento - art. 28
Art. 28.
Servizio permanente e saltuario
Il servizio permanente e' quello espletato con orario prestabilito in modo continuativo presso un solo stabilimento, opificio, magazzino e simili, sia di giorno che di notte.
L'ingegnere capo stabilisce l'orario e dispone i turni del personale necessario tenendo conto delle disposizioni in vigore per l'orario d'ufficio.
Il servizio saltuario e' quello prestato in modo discontinuo e senza orario prestabilito in uno o piu' stabilimenti ed in altri luoghi soggetti a vigilanza.
Regolamento - art. 29
Art. 29.
Ufficio finanziario di fabbrica
Il servizio permanente presso un determinato stabilimento puo', per un medesimo periodo di tempo, essere disimpegnato da uno o piu' impiegati. In tal caso, detto personale costituisce un ufficio finanziario di fabbrica.
Presso ogni ufficio finanziario di fabbrica e' tenuto un apposito registro nel quale sono trascritti gli ordini di servizio ed ogni altra disposizione che l'ingegnere capo impartisce per il regolare funzionamento dell'ufficio, nonche' gli eventuali rilievi fatti dai superiori in occasione di sopraluoghi.
Regolamento - art. 30
Art. 30.
Registro di presenza
In tutti gli stabilimenti, fabbriche, opifici e simili, soggetti a vigilanza fiscale, e' tenuto un registro di presenza nel quale gli impiegati dalle imposte di fabbricazione, che entrano nello stabilimento, annotano il loro nominativo, l'ora di entrata e di uscita e le specificazione del servizio espletato.
Detto registro, chiuso a fine mese, viene restituito allo U.T.I.F. per i controlli del caso.
Regolamento - art. 31
Art. 31.
Formalita' per l'esecuzione dei servizi.
Salvo i casi per i quali sia diversamente disposto i fabbricati di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e gli esercenti i magazzini vincolati possono rivolgersi direttamente all'impiegato delle Imposte di fabbricazione, normalmente preposto alla vigilanza fiscale dello stabilimento, per le introduzioni nei magazzini, le estrazioni degli stessi e per il rilascio di bollette ed altro.
Le richieste di rimozione ed applicazione di suggelli debbono essere espressamente motivate per iscritto. L'impiegato, riconosciuta l'attendibilita' del motivo, e l'urgenza, provvede direttamente a tali operazioni e ne riferisce senza dilazione all'ufficio da cui dipende, trasmettendo altresi' le richieste con i verbali all'uopo redatti.
Le denunzie dei guasti negli apparecchi di distillazione in quelli di misura o di controllo e, in generale, dei guasti verificatisi negli impianti suggellati dal personale delle imposte di fabbricazione debbono essere presentate dalle ditte in doppio esemplare alla competente ripartizione per i provvedimenti del caso.
Il verbale di constatazione, compilato in esito alla denuncia deve dare una chiara idea della entita' del guasto o delle sue cause, nonche' dei provvedimenti adottati. Quello di contravvenzione deve contenere le eventuali osservazioni della pare interessata.
Regolamento - art. 32
Art. 32.
Rimozione dei suggelli
In caso di rimozione di suggelli, il personale si assicura che le impronte fatte con le pinze bollatrici corrispondono con quelle risultanti dai verbali di applicazione e procede alla distruzione dei suggelli rimossi mediante taglio quando non vi sia luogo ad eccezioni e controversie. Dell'operazione compiuta viene redatto apposito verbale.
Regolamento - art. 33
Art. 33.
Pinza bollatrice
La pinza bollatrice e' di uso strettamente personale del consegnatario di essa e non puo' essere cambiata nel corso della carriera salvo che per rottura o per sensibile alterazione del conio.
Regolamento - art. 34
Art. 34.
Preventivo dei servizi
Il personale addetto alle zone di verificazione predispone, in doppio esemplare, il preventivo dei servizi che ritiene di dover eseguire nella settimana successiva e lo presenta, entro il giovedi, al capo della ripartizione ai fini della elaborazioni del piano settimanale di servizio.
Dopo l'approvazione da parte dell'ingegnere preposto alla corrispondente sezione dell'U.T.I.F., un esemplare del predetto piano viene restituito all'impiegato interessato, il quale lo tiene in evidenza e vi annota le eventuali variazioni che nella pratica esecuzione dei servizi, si siano verificate, indicandone le cause.
Tale esemplare, che costituisce il consuntivo dei servizi, viene restituito, entro il lunedi della settimana successiva, al capo della ripartizione, il quale, dopo i dovuti riscontri, lo inoltra alla corrispondente sezione dell'U.T.I.F.
Per il personale in servizio presso la sede dell'U.T.I.F. e non addetto alle zone di verificazione, e' tenuto un registro giornale nel quale devono essere segnate, prima del loro inizio, le missioni, i relativi itinerari, la prevedibile durata, nonche' tutti gli altri servizi di istituto, debitamente autorizzati dall'ingegnere capo.
A missione e servizi espletati, l'impiegato Interessato, sotto la propria responsabilita', completa i dati di cui al comma precedente ai fini dei dovuti riscontri.
Regolamento - art. 35
Art. 35.
Missioni
Il personale che esegue le missioni deve tenere al corrente la tabella delle indennita' con le indicazioni precisa e succinte dei lavori eseguiti in ciascun giorno in relazione alle risultanze dei consuntivi dei servizi, del registro giornale e del registro di presenza. Entro il giorno 3 di ciascun mese, le tabelle di indennita' del mese precedente debbono essere presentate all'U.T.I.F. per la revisione e la liquidazione.
Regolamento - art. 36
Art. 36.
Archiviazione degli atti
L'archiviazione degli atti presso gli U.T.I.F. VA FATTA distintamente per un anno solare, per materia e per Provincia.
Presso gli uffici dipendenti la custodia degli atti deve essere con sistema corrispondente a quella dell'U.T.I.F.
In fascicoli separati devono essere conservate:
a) le raccolte delle circolari;
b) le raccolte dei bollettini ufficiali.
L'archivio deve essere diviso in classi contraddistinte da una lettera maiuscola per i servizi generali e da un numero romano per le singole imposte.
Gli atti tecnici e quelli inerenti all'esercizio degli stabilimenti, delle, fabbriche e degli opifici (cioe': denuncia e relativi disegni, verbali di verifica, lettera di comunicazione di concessioni ministeriali, variazioni introdotte negli impianti con relativa documentazione e verbali di verifica suppletivi, ordini di esercizio per la vigilanza, verbali relativi all'impianto dei misuratori e d' altri congegni di controllo fiscale) vanno conservati in fascicolo separato fino a quando lo stabilimento, la fabbrica e l'opificio non abbiano cessato la loro attivita'.
In tutti gli U.T.I.F. deve essere istituito uno schedario generale di tutti gli stabilimenti, le fabbriche, gli opifici, le officine e simili, esistenti nel territorio della circoscrizione.
Regolamento - art. 37
Art. 37.
Magazzino centrale ed annessa officina
Il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina provvedono, con l'osservanza delle norme della legge e regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, agli acquisti, alla costruzione, alla manutenzione ed alla distribuzione del materiale mobile, nonche' alla custodia, alla distribuzione, alla gestione ed al rendiconto dei contrassegni di Stato occorrenti agli U.T.I.F. ed alle dogane.
Il magazzino al fine di assicurare la regolare distribuzione del materiale al predetti uffici, deve essere fornito della scorte necessarie alle esigenze del servizi in base allo preventive richieste che gli uffici stessi fanno entro il mese di dicembre di ogni anno.
Il consegnatario, previo consenso dell'ingegnere capo dirigente, sceglie tra il personale dipendente un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. La nomina deve risultare da un ordine di servizio scritto.
Il titolare consegnatario risponde in solido con il supplente della gestione di quest'ultimo.
Il consegnatario, allo scopo di assicurare il regolare funzionamento del magazzino e rendere piu' agevoli o spedite le ricognizioni ed il riscontro del materiale, deve tenere opportunamente riuniti, ma distinti, i materiali nuovi da quelli usati e reimpiegabili; deve tenere distinti dagli altri, e in locali separati, i materiali dichiarati fuori uso.
Regolamento - art. 38
Art. 38.
Laboratorio elettrotecnico centrale
Il laboratorio elettrotecnico centrale provvede:
a) alla verifica della taratura degli strumenti di misura, degli apparecchi di sicurezza e di riscontro e di qualsiasi altro congegno applicati negli stabilimenti per la produzione di gas o di energia elettrica oppure presso gli utenti;
b) al controllo del consumo dell'energia elettrica assorbita per il funzionamento degli organi di illuminazione agli effetti della liquidazione dell'imposta di fabbricazione ad essi relativa;
c) al controlli, alle verifiche, alle ricerche inerenti al funzionamento di qualsiasi apparecchio di misura adottato dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
Regolamento - art. 39
Art. 39
Impiegato addetto all'officina
La Direzione generale delle dogane ad imposte indirette conferisce ad un Impiegato della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione, avente adeguata pratica di officina oltre che idonea preparazione tecnica, l'incarico di capo dell'officina, annessa al magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.
Il capo officina e' il consegnatario di tutti i materiali esistenti nei locali dell'officina, compresi quelli da trasformare o da riparare, e provvede alla esecuzione delle lavorazioni che sono ordinate all'officina medesima dall'ingegnere capo mediante apposito ordine di lavoro.
Egli all'uopo organizza le lavorazioni necessarie e ne vigila il regolare andamento.
Il capo officina provvede, altresi', alla manutenzione delle macchine e risponde della disciplina del personale.
Tutti i particolari concernenti il funzionamento generale dei servizi, la tenuta del registri contabili del materiale, le lavorazioni eseguite e quelle in corso ed ogni altra attivita' dell'officina sono regolati con ordine di servizio dell'ingegnere capo della cui osservanza scrupolosa il capo officina e' responsabile.
Regolamento - art. 40
Art. 40.
Orario d'ufficio
L'orario giornaliero normale degli U.T.I.F. e' quello stabilito dalle relative norme in vigore. Tuttavia, quando inderogabili esigenze di servizio rendessero consigliabile l'adozione di diversi orari di ufficio, questi saranno stabiliti dal Ministero su parere della competente Intendenza di finanza.
In relazione a particolari necessita', possono essere disposti turni di servizio anche nei giorni festivi, comprese le domeniche, salvo il diritto dell'impiegato ai compensi dovuti ed al riposo settimanale.
Regolamento - art. 41
Art. 41.
Tessera di riconoscimento
Gli impiegati delle Imposte di fabbricazione, nel limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti per l'accertamento e la ricerca di determinate specie di reati, hanno, a norma dell'art, 221 del Codice di procedura penale e degli articoli 31 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, che e' fatta constare da speciali tessere di riconoscimento rilasciate dal direttore generale delle Dogane e imposte indirette, nonche' dagli ingegneri capi degli U.T.I.F. Le tessere sono strettamente personali; quelle rilasciate dagli ingegneri capi valgono esclusivamente nell'ambito della circoscrizione dell'U.T.I.F.
Regolamento - art. 42
Art. 42.
Impiego del personale
Il personale delle Imposte di fabbricazione non puo' essere distratto per lavori diversi da quelli d'istituto.
Regolamento - art. 43
Art. 43.
Materiale in consegna al personale
Al personale delle Imposte di fabbricazione e' dato in consegna il seguente materiale:
a) una pinza bollatrice;
b) un bollo ad umido;
c) un bollo a ceralacca;
d) una borsa di cuoio per la custodia dei documenti;
e) gli strumenti necessari al disimpegno del servizio.
In caso di trasferimento dell'impiegato ad altro ufficio, detto materiale deve essere restituito, ad eccezione della pinza bollatrice, che costituisce dotazione personale.
Per quest'ultima si procede al regolare passaggio di carico. In caso di temporanea cessazione dell'impiegato dal servizio, la pinza bollatrice viene ritirata e custodita presso l'U.T.I.F.
In caso di definitiva cessazione dell'impiegato dal servizio, la pinza bollatrice deve essere ritirata e restituita al magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, che non puo' rimetterla in circolazione se non dopo avere effettuato il cambio del punzone portante le caratteristiche di identificazione.
Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie
E' in facolta' del direttore generale delle Dogane e imposta indirette di consentire, in relazione a concrete esigenze di servizio e su proposta degli ingegneri capi degli U.T.I.F., che gli impiegati della carriera esecutiva, i quali, alla data del 1 luglio 1956, abbiano svolto lodevolmente ed in via continuativa per un periodo non inferiore a 15 anni le mansioni attribuite con il presente regolamento ai procuratori addetti alle zone di verificazione, continuino ad espletare le stesse mansioni.
Resta escluso che cio' possa comunque importare una modificazione allo stato giuridico proprio degli interessati e della loro posizione economica.
Visto, il Ministro per le finanze:
TRABUCCHI