Monitoring Gesetzessammlung

093G0625

IT - Regolamenti Governativi

093G0625

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993 n. 572)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 19-1-1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91 , recante nuove norme sulla cittadinanza, ed in particolare l'art. 25; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 30 novembre 1992 e del 17 maggio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993; Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni 1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91 , e' indicata con la denominazione "legge".
2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;
b) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorita' competenti;
c) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- In relazione all'art. 2, lettera a), del decreto qui pubblicato si trascrive il testo dell' art. 3, commi 1 , 2 e 3 , e dell' art. 4, commi 1 , 2 , 3 e 4, della legge n. 39/1990 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato):
"Art. 3 (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato.
Respingimento alla frontiera), commi 1, 2 e 3. - 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorita' italiane, nonche' di visto ove prescritto, e siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalita' richieste.
2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro degli interni, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i Paesi dai quali e' richiesto il visto. A tal fine, si terra' anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi piu' rilevanti, nonche' della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.
3. Il visto d'ingresso e' rilasciato dalle autorita' diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso puo' essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera".
"Art. 4 (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. - 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non e' prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.
3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dalla data di ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed e' rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto.
Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno e' rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i piu' brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto d'ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno puo' evere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza".
- In relazione al comma 2, lettera a), del decreto qui pubblicato si trascrive il testo dell' art. 2 della legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente):
"Art. 2. - E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per se' e per le persone sulle quali esercita la patria potesta' o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell' art. 44 del Codice civile , l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.
L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.
Ai fini dell'obbligo dei cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.
Per i nati all'estero, si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri soggetti, all'obbligo della residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri sopra indicati e' istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonche' il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica".
- In relazione al comma 2, lettera b), del decreto qui pubblicato si trascrive il testo dell' art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio all'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), emanato in esecuzione della delega di cui all' articolo 4, legge n. 1862/1962 :
"Art. 1 (Soggezione alla leva). - Sono soggetti alla leva:
a) i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta';
b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza (Abrogato dall' art. 22 della legge n. 91/1992 );
c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.
I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare".
- In relazione al comma 2, lettera b), del decreto qui pubblicato si trascrive il testo degli articoli 1 e 5 della legge n. 772/1972 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza):
"Art. 1. - Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.
Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi in- dicate, rispettivamente negli articoli 28 o 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi".
"Art. 5. - I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti (3/a).
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.
Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco".

Art. 2

Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato 1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi.

Art. 3

Dichiarazione di volonta' 1. La dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c) certificato di cittadinanza del genitore.
2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza.
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 2, comma 2. - Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione".
"Art. 4. - 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta', risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

Art. 4

Istanze per l'acquisto della cittadinanza 1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:
a) atto di nascita;
b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
a) atto di nascita;
b) certificato di situazione di famiglia;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.
7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l' articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , e gli articoli 4 , 7 , 14, commi 1 , 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 ".

Art. 5

Reiezione delle istanze di concessione 1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 e' il Ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 9 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota dell'art. 4.

Art. 6

Riconoscimento della sentenza straniera di condanna 1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa. Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell' art. 6, comma 4, della legge n. 91/1992 :
"Art. 6, comma 4. - L'acquisto della cittadinanza e' sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonche' per il tempo in cui e' pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo".
- Si trascrive il testo degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile , approvato con R.D. n. 1443/1940 :
"Art. 796 (Giudice competente). - Chi vuol far valere nello Stato una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia (797) puo' essere chiesta in via diplomatica quando cio' e' consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.
L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario".
Art. 797 (Condizioni per la dichiarazione di efficacia).
- La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nello Stato della sentenza straniera quando accerta:
1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato ad essa assegnato un congruo termine a comparire;
3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo e la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge;
4) che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo con cui e' stata pronunciata;
5) che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) che non e' pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia".

Art. 7

Notifica e giuramento 1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per la localita' straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della Repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale e' stato prestato il giuramento, o al quale e' stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne da' immediata notizia al Ministero dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l' articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , e gli articoli 4 , 7 , 14, commi 1 , 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 ".

Art. 8

Rinuncia alla cittadinanza 1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 )) .
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b) certificato di cittadinanza italiana; c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera; d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

Art. 9

Decreto di intimazione 1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del Ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero.
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell' art. 12, comma 1, della legge numero 91/1992 :
"Art. 12, comma 1. - Il cittadino italiano perde la cittadinanza se avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano puo' rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare".

Art. 10

Riacquisto della cittadinanza 1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Nota all'art. 10:
- Si trascrive il testo degli articoli 13 e 17 della legge n. 91/1992 :
"Art. 13. - 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero, o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempreche' abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1.
2. Non e' ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'art. 3, comma 3, nonche' dell'art. 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite".
"Art. 17. - 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 , o per non aver reso l'opzione prevista dall' art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123 , la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall' art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ".

Art. 11

Inibizione al riacquisto 1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno Stato estero deve essere data al Ministero dell'interno.
2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e' compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.

Art. 12

Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.
Nota all'art. 12:
- Si trascrive il testo dell' art. 14 della legge n. 91/1992 :
"Art. 14. - I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di un'altra cittadinanza".

Art. 13

Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza 1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
Note all'art. 13:
- Si trascrive il testo dell' art. 15 della legge n. 91/1992 :
"Art. 15. - L'acquisto o riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalita' richieste".
- Per il testo dell' art. 4, comma 1, della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 3.
- Per il testo dell' art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.

Art. 14

Dichiarazioni di cittadinanza 1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge. ((1)) 2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione. ((1)) 3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l' articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , e gli articoli 4 , 7 , 14, commi 1 , 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 ".

Art. 15

Sanzioni amministrative 1. L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.
Nota all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell' art. 24 della legge n. 91/1992 :
"Art. 24. - 1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, od al raggiungimento della maggiore eta', se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se e' residente all'estero, all'autorita' consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'art. 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000. Competente alla sanzione amministrativa e' il prefetto".

Art. 16

Adempimenti relativi allo stato civile 1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e' il Ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette (( all'ufficiale dello stato civile competente )) , copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 )) .
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio.
L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile. (( Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all' articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , vengono emesse dall'autorita' diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento; l'autorita' diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita. )) 9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto.

Art. 17

Certificazione della condizione d'apolidia 1. Il Ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Art. 18

Regime transitorio delle rinunce al riacquisto 1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555 , abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Note all'art. 18:
- Per il testo dell' art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.
- Si trascrive il testo dell' art. 9 della legge n. 555/1912 sulla cittadinanza italiana:
"Art. 9. - Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:
1) se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;
2) se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.
Tuttavia nei casi indicati ai numeri 2) e 3) sara' inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facolta' potra' esercitarsi dal Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri 2) e 3) se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.
E' ammesso il riacquisto della cittadinanza senza obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso pero' e' necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo".

Art. 19

Abrogazione di norme 1. E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri MANCINO, Ministro dell'interno CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1993 Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 10
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