073U1065
073U1065
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 ottobre 1973 n. 1065)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 , sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti sementieri; Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 40 della predetta legge, il quale prevede l'emanazione di norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee, numeri 400, 401, 402, 403, del 14 giugno 1966, nonche' n. 208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Articolo unico
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1973 LEONE RUMOR - FERRARI-AGGRADI - LA MALFA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 56. - CARUSO
Art. 1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096, SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA.
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 2
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 3
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 4
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 5
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 6
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 7
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 8
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 8-bis
Art. 8-bis.
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate con prodotti sementieri di varieta' non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
Art. 9
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 10
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 10-bis
Art. 10-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 11
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 12
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 13
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 14
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 15
Art. 15.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
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Una varieta' geneticamente modificata puo' essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varieta' di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all' articolo 19 della legge n. 1096 del 1971 che:
a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varieta', previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversita' agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformita' a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversita' biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena;
c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento;
d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione .
Nel caso di una varieta' geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa puo' essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano gia' stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 .
Art. 16
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 16-bis
Art. 16-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 16-ter
Art. 16-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 17
Art. 17.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
E' istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varieta' geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varieta', siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonche' il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varieta' deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varieta' geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, e' vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura:
"Prodotti Geneticamente Modificati ."
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 )) .
Art. 17-bis
Art. 17-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 18
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 19
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 20
Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 21
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 22
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 23
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 24
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 25
Art. 25.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 26
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 26-bis
Art. 26-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 26-ter
Art. 26-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 27
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 28
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 29
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 30
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 31
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 32
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 33
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 34
Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 35
Art. 35.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Art. 36
Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-Allegato 1
ALLEGATO N. 1
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-Allegato 2
ALLEGATO N. 2
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-Allegato 3
ALLEGATO N. 3
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-Allegato 4
ALLEGATO N. 4
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-Allegato 5
ALLEGATO N. 5
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-Allegato 6
ALLEGATO N. 6
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-Allegato 7
ALLEGATO N. 7
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-Allegato 8
ALLEGATO N. 8
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-Allegato 9
ALLEGATO N. 9
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 ))