093G0226
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Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1993 n. 164)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 30/5/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , con il quale e' stato istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli; Considerato che, ai sensi del citato art. 14, comma 2, occorre stabilire le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Sede del Comitato 1. Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli, istituito ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , d'ora in avanti denominato "Comitato", ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 169/1992 reca: "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini". Si trascrive il testo del relativo art. 14:
"Art. 14. - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.
3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:
a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;
f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;
g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e successive modificazioni;
i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle cooperative agricole produttrici;
m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo l7;
n) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;
o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;
p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;
q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.
4. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2.
5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
c) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 169/1992 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Delega per la presidenza del Comitato 1. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, dal direttore generale della produzione agricola.
Art. 3
Sostituzione dei componenti del Comitato 1. Qualora per qualsiasi motivo si verifichi in seno al Comitato una vacanza nel corso del quinquennio, il presidente invia alle categorie interessate una richiesta di designazione per la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal componente sostituito.
2. Alla nomina del sostituto si provvede con le formalita' e la procedura, di cui all' art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 .
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'intero art. 14 della legge n. 169/1992 si veda in nota alle premesse.
Art. 4
Cessazione della carica dei componenti del Comitato 1. I componenti del Comitato cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio, ovvero in caso di dimissioni volontarie.
2. La cessazione per dimissioni volontarie ha effetto dalla data della loro accettazione da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 5
Decadenza dalla carica 1. I componenti del Comitato decadono dalla carica:
a) qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
b) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti per appartenere al Comitato.
2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'ufficio, sentito il parere del Comitato, ed e' comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6
Convocazione del Comitato 1. Il Comitato e' convocato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente o il delegato, di cui all'art. 2, lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti.
2. La convocazione e' effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. In caso di eccezionale urgenza i membri del Comitato possono essere convocati anche telegraficamente o a mezzo telefax con preavviso non inferiore a tre giorni.
4. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione, nonche' gli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'indicazione della documentazione di riferimento.
5. Qualora motivi di particolare importanza od urgenza sopravvengano alla convocazione, il presidente puo' inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.
Art. 7
Riunioni del Comitato 1. Le riunioni del Comitato sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. E' richiesta la presenza dei tre quarti dei suoi componenti per le deliberazioni di particolare rilevanza istituzionale.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo che almeno cinque componenti chiedano che le votazioni stesse siano effettuate a scrutinio segreto.
6. Il Comitato, quando sia chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell' art. 15, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , informa, con lettera raccomandata, coloro che hanno richiesto il riconoscimento di una denominazione d'origine, del luogo e della data della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno nella parte di loro interesse. Analoga informazione e' data, con le stesse formalita', a coloro che hanno richiesto la modifica della disciplina riguardante un precedente riconoscimento di denominazione d'origine, nonche' a tutti gli utilizzatori della denominazione d'origine stessa.
Nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo dell' art. 15 della legge n. 169/1992 (per il titolo si veda in nota alle premesse):
"Art. 15. - 1. Il Comitato nazionale di cui all'art. 14:
a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'art. 4;
b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge;
c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorita' vengano ad esso affidati in relazione alle sue attivita' istituzionali".
Art. 8
Commissioni istruttorie 1. Il Comitato, qualora ne ravvisi la necessita', puo' costituire, nel proprio ambito, una o piu' commissioni per l'espletamento di attivita' istruttorie connesse ai compiti previsti dall' art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , nonche' nominare relatori su determi- nate questioni per riferirne al Comitato stesso.
2. Le commissioni debbono essere istituite tenuto conto delle categorie rappresentate nel Comitato.
3. Le commissioni incaricate dell'espletamento dei compiti istruttori in ordine all'attivita' del Comitato, di cui al citato art. 15, comma 1, lettera a), devono osservare la procedura prevista dall'art. 7, comma 5, del presente regolamento.
Nota all'art. 8.
- Si trascrive il testo dell' art. 15 della legge n. 169/1992 (per il titolo si veda in nota alle premesse):
"Art. 15. - 1. Il Comitato nazionale di cui all'art. 14:
a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'art. 4;
b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge;
c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorita' vengano ad esso affidati in relazione alle sue attivita' istituzionali".
Art. 9
Verbalizzazione 1. Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto a cura di un funzionario dell'ufficio di segreteria di cui al successivo art. 11, apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonche' il parere e le deliberazioni adottati.
2. Qualora il parere e le deliberazioni non siano stati adottati all'unanimita', nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti.
3. Il verbale, di cui e' rimessa copia ai componenti del Comitato, e' letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva ed e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 10
Pubblicazione dei pareri del Comitato 1. I pareri del Comitato resi ai sensi dell' art. 15, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, eventuali rilievi od osservazioni.
Nota all'art. 10
- Si trascrive il testo dell' art. 15 della legge n. 169/1992 (per il titolo si veda in nota alle premesse):
"Art. 15. - 1. Il Comitato nazionale di cui all'art. 14:
a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'art. 4;
b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge;
c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorita' vengano ad esso affidati in relazione alle sue attivita' istituzionali".
Art. 11
S e g r e t e r i a 1. E' costituita la segreteria per il disbrigo degli affari amministrativi, tecnici e giuridici inerenti al funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli, e si avvale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio di segreteria, provvede:
a) ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine, a richiedere la documentazione eventualmente mancante e quella integrativa necessaria, nonche' ad acquisire ogni altro elemento utile ai fini della decisione del Comitato, ponendo la documentazione e gli elementi raccolti a disposizione dei relatori;
b) a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti pareri e, in caso affermativo, trasmettere al relatore copia degli atti;
c) a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato;
d) a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato;
e) ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle deliberazioni del Comitato;
f) ad assolvere ad ogni altro incarico di natura amministrativa conferitogli dal Comitato.
Art. 12
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 45