Monitoring Gesetzessammlung

090G0276

IT - Regolamenti Governativi

090G0276

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 agosto 1990 n. 319)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 13/11/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , e 23 agosto 1988, n. 395 , recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto l' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle universita', ai sensi dell' art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 , 19 luglio 1984, n. 571 , e 28 settembre 1987, n. 567 ; Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988 , concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989 , che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale delle universita'; Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541 , recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989); Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 1990, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazio'ni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto delle universita' di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto aderenti alla CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, la Confederazione italiana sindacati autonomi personale universita' (CISAPUNI) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGlL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, ClSAL, CONFSAL, CONFEDIR; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell' articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 febbraio 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle universita' di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , per il triennio 1988-1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al personale di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZA:
Il comma 2 dell'art. 11 e i commi 3 e 4 dell'art. 13, stampati in carattere corsivo, sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985 . Si trascrive il testo dell'art. 12 di detta legge:
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7.
La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".
- Il D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986.
- Il testo del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 , contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 settembre 1988 .
- Il testo del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 . Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto sopraindicato:
"Art. 9 (Comparto personale delle universita'). - 1. Il comparto di contrattazione del personale delle universita' comprende:
il personale delle universita' e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta da rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93 :
"Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini".
- La legge 11 luglio 1980, n. 312 , recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980 .
- Il testo del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270 , concernente "Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981 .
- Il testo del D.P.R. 19 luglio 1984, n. 571 , concernente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente dell'Universita' e di analoghe istituzioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984 .
- Il testo del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 , recettivo delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo per il personale del comparto delle universita', e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1988.
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1989, relativo alla "determinazione della composizione delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il comparto del personale dipendente dalle universita' di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ":
"Art. 2. - La delegazione di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 63 , e' composta:
dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente dalle universita':
l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.;
l'organizzazione di categoria aderente alla CONF.S.A.L.;
Confederazione italiana sindacati autonomi personale universita' (C.I.S.A.P.UNI);
dai rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:
Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);
Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);
Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.D.I.R.)".
- Il comma 1, lettera e), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si trascrive il testo dell'art. 6 della citata legge n. 93/1983 :
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 9 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 , e' riportato in nota alle premesse.

Art. 2

Rapporti istituzioni-utenti 1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale il miglioramento delle attivita' istituzionali da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le universita' e gli istituti di istruzione universitaria approntando, a tal fine, adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti.
2. In tale quadro le amministrazioni possono promuovere e realizzare, nel periodo di vigenza del presente regolamento, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali di cui all' art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989 , appositi progetti finalizzati alla semplificazione dei procedimenti connessi all'assolvimento delle attivita' istituzionali, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare condizioni il piu' possibile favorevoli nel rapporto con gli utenti dei servizi, favorendo anche l'ampliamento dell'orario di apertura delle strutture interessate anche nelle ore pomeridiane.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le singole istituzioni universitarie promuovono apposite conferenze con le confederazioni e le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto citato al comma 2 e con la partecipazione di una rappresentanza degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione degli ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989 e' riportato in nota alle premesse.

Art. 3

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi
pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle universita' sono i seguenti:
a) istruzione universitaria;
b) igiene;
c) attivita' assistenziali e sanitarie;
d) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
e) sicurezza e salvaguardia degli impianti;
f) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti;
g) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovra' garantirsi, con le modalita' di cui all'art. 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, per un periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto nelle singole sedi;
b) esami conclusivi dei cicli di istruzioni;
c) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;
d) prestazioni di accettazione e di pronto soccorso, specialistiche e diagnostiche, necessarie a garantire le attivita' assistenziali a carattere di urgenza assicurate al Servizio sanitario nazionale; servizio ambulanze nei casi di urgenza; servizi di cucina per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio;
e) cura degli animali e delle piante;
f) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad assicurare la continuita' dei servizi essenziali;
g) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
h) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi;
i) prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento ad attivita' inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilita';
l) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalita' da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni.
Nota all'art. 3:
- Gli estremi di pubblicazione del testo del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 , sono riportati in nota alle premesse.

Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 3 sono individuate modalita' e procedure necessarie ad assicurare la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3 ed, in relazione a tali modalita' e procedure, appositi contingenti di personale - per le diverse qualifiche e profili professionali addetti ai medesimi servizi essenziali - che dovranno essere esonerati dallo sciopero.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello di ateneo e di istituzione - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti, nonche' i contingenti numerici necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati di cui all'art. 3.
3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2 saranno assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.
4. In conformita' agli accordi di cui al comma 2, le singole universita' o istituzioni universitarie individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso gli uffici interessati tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui al comma 2 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento.

Art. 5

Negoziazione decentrata 1. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati a livello nazionale e di singola istituzione di cui agli articoli 2 , 3 , 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 3, e riferiti a specifiche e particolari esigenze.
2. Ove, nell'interpretazione delle norme derivanti dagli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.
3. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati a livello di singola istituzione dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro quindici giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di venti giorni.
4. Alla negoziazione decentrata a livello nazionale di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , puo' assistere, su invito del Ministro, un rappresentante della conferenza permanente dei rettori, nonche' le parti locali interessate.
5. Gli accordi decentrati debbono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove ritenuto necessario da entrambe le parti, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Nota all'art. 5:
- Gli estremi di pubblicazione del testo del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 , sono riportati in nota alle premesse. Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5:
"Art. 2 (Accordi decentrati). - 1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , e nel rispetto della peculiarita' dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie:
a) l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttivita' e di efficienza;
b) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto;
c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;
d) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;
e) la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
f) i programmi per la realizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
g) proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici;
h) le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata;
2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1 possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra le diverse universita'.
Art. 3 (Titolari del potere di negoziazione decentrata).
- 1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo sono:
a) Per la parte pubblica:
1) una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualita' di presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano e nelle opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica e' presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal presidente, ovvero da loro delegati ufficiali.
b) Per la parte sindacale:
1) una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2) Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato.
Art. 4 (Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole universita' o istruzione di cui all'art. 2.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.
3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.
4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni.
Art. 5 (Procedure). - 1. Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.
2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.
3. Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2".
- Il testo dell' art. 9 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 , e' trascritto in nota alle premesse.

Art. 6

Pari opportunita' 1. I comitati per le pari opportunita', a livello di singola istituzione, di cui all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'amministrazione garantisce gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell' art. 17 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 :
"Art. 17 (Pari opportunita'). - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto delle universita' saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', sia a livello centrale che di singolo ateneo, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi".

Art. 7

Assenze obbligatorie 1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1972 :
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".

Art. 8

Copertura assicurativa 1. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , le universita' o istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Nota all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 :
"Art. 6 (Copertura assicurativa). - 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria".

Art. 9

Diritto allo studio 1. I permessi di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , qualora le richieste superino il tre per cento delle unita' in servizio presso ciascuna universita' o istituzione universitaria all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);
c) ai dipendenti ammessi a frequentare attivita' didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
3. A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
4. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988. n. 395.
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell' art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 :
"Art. 3 (Diritto allo studio). - 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondarie di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le seguenti modalita':
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore;
b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita' didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative programmate dall'amministrazione.
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma 2 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti".

Art. 10

Formazione ed aggiornamento professionale 1. Possono essere attuati mediante corsi di formazione, organizzati direttamente dalle istituzioni universitarie, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale in servizio presso le medesime, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza delle strutture.
2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di specifica professionalita' tecnico-scientifica.
3. Interventi particolari saranno diretti ad accrescere la professionalita' delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parita' fra tutti i dipendenti.
4. I corsi sono espletati durante il normale orario di servizio.
5. Devono essere, comunque, privilegiati i corsi per la qualificazione del personale assunto con le procedure di cui all' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 10:
- Il testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1987 .

Art. 11

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 1. In attuazione dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , fatte salve le disposizioni normative vigenti, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicaps o di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla meta' per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.
3. Le universita' o le istituzioni universitarie dispongono l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell' art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 :
"Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche). - 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica".

Art. 12

Igiene e sicurezza sul lavoro 1. Le amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
2. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989 , unitamente alle amministrazioni di cui al comma 1, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisera' una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione provvedera' ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.

Art. 13

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 1. Il fondo di incentivazione di cui all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalita' di cui all'art. 14, a decorrere dal 1 luglio 1990 e' costituito presso ciascuna universita' o istituzione universitaria un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che e' alimentato:
a) dall'importo destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni ordinari di servizio ed all'erogazione delle indennita' di rischio, di servizio meccanografico, di maneggio valori e di servizio notturno e festivo di cui agli articoli 24 , 25 , 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989;
b) dalla quota del monte retribuzioni annuo relativo a ciascuna istituzione, compreso il corrispettivo di dieci ore di lavoro straordinario annue pro-capite, riferite al 1 gennaio 1988, di cui all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , incrementato, a decorrere dal 1 luglio 1990, di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari.
3. Il fondo di cui al comma 2 e' integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attivita' svolta dalle istituzioni, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi piu' qualificati a favore dell'utenza.
4. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di negoziazione decentrata a livello di istituzione.
5. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', compresi quelli correlati all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1997, n. 567 , di altre indennita' di istituto e similari, comunque denominate, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 2 e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.
8. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 13:
- Si trascrive il testo dell' art. 28 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 :
"Art. 28 (Fondo di incentivazione). - 1. In attuazione dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , in ciascuna universita' o istituzione universitaria e' costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo alle attivita' di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni del personale di ciascuna universita' nonche', dal 1988, con il corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite.
2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si da' attuazione all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di negoziazione decentrata.
3. Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi nonche' al conseguimento di piu' rapide risposte alle domande degli utenti.
4. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita' e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalita' di determinazione individuale dei compensi.
5. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.
6. Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantita' di recupero in termini di arretrato, nonche' dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacita' di iniziativa del dipendente che ha partecipato al progetto.
7. Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una piu' razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilita' dei servizi, mediante una maggiore apertura degli uffici.
8. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle attivita' incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttivita' e dare cosi' piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attivita' degli atenei".
Si trascrive il testo dell' art. 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 , richiamato dall'art. 28 sopracitato:
"Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto.
2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 19834, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza".
- Si trascrive il testo degli articoli 23 , 24 , 25 , 26 e 27 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 :
"Art. 23 (Indennita' di incentivazione e funzionalita').
- 1. E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere entro il mese di ottobre per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale non docente nelle seguenti misure:
Livelli 1987 1988
- - -
1 .......................... 240.000 450.000
2 .......................... 300.000 525.000
3 .......................... 360.000 600.000
4 .......................... 420.000 670.000
5 .......................... 480.000 750.000
6 .......................... 660.000 950.000
7 .......................... 840.000 1.200.000
8 .......................... 1.080.000 1.500.000
3. Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento, nonche' agli incaricati esterni, l'indennita' di cui sopra compete nella misura di L. 900.000 per il solo 1987.
Art. 24 (Indennita' di turno). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi.
Art. 25 (Indennita' di servizio meccanografico). - 1.
Con decorrenza dal 1 novembre 1987 al personale che sia adibire, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza.
Art. 26 (Indennita' di maneggio valori). - 1. Dal 1 novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa, che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete una indennita' mensile di lire ventiquattromila.
Art. 27 (Indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 1 novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a lire millecinquecento.
2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario".

Art. 14

Utilizzo del fondo
per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 1. Il fondo di cui all'art. 13 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la negoziazione decentrata, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna istituzione, il fondo e' finalizzato:
a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttivita'. La misura dei compensi e' determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttivita' di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilita' per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terra' conto delle disposizioni dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 . Per i settori di attivita' non regolati da standards saranno definite, con la negoziazione decentrata, le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse anche all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;
c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.
3. I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 saranno definiti in sede di negoziazione decentrata.
4. Con la negoziazione decentrata, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 13 potra' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti nella predetta sede negoziale.
5. La corretta utilizzazione del fondo sara' soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione che potranno avvalersi anche di centri esterni, in conformita' al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 .
Nota all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell' art. 12 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 :
"Art. 12 (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi.
2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita'-efficienza e della produttivita'-efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate.
3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'.
4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.
5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).
6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e di singole linee di prodotto.
7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.
8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.
9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato)che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.
10. Il premio di produttivita' verra' corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto".

Art. 15

Nuovi stipendi 1. I valori stipendiali annui lordi di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'art. 31 del medesimo decreto, sono cosi' stabiliti, a regime:
qualifica I L. 6.081.000;
" II " 6.981.000;
" III " 7.981.000;
" IV " 9.331.000;
" V " 10.381.000;
" VI " 11.331.000;
" VII " 13.431.000;
" VIII " 15.531.000;
" IX " 19.671.000;
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 19.671.000;
II qualifica funzionale: L. 24.031.000;
professori incaricati esterni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 : L. 18.071.000.
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.
3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
qualifica I L. 152.000;
" II " 190.000;
" III " 265.000;
" IV " 310.000;
" V " 355.000;
" VI " 386.000;
" VII " 487.000;
" VIII " 512.000;
" IX " 592.000;
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 592.000;
II qualifica funzionale: L. 754.000;
professori incaricati esterni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 : L. 592.000.
4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
qualifica I L. 715.000;
" II " 894.000;
" III " 1.240.000;
" IV " 1.459.000;
" V " 1.668.000;
" VI " 1.815.000;
" VII " 2.290.000;
" VIII " 2.410.000;
" IX " 2.789.000;
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 2.789.000;
II qualifica funzionale: L. 3.545.000;
professori incaricati esterni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1961, n. 270 : L. 2.789.000.
5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
qualifica I L. 1.200.000;
" II " 1.500.000;
" III " 2.100.000;
" IV " 2.450.000;
" V " 2.800.000;
" VI " 3.050.000;
" VII " 3.850.000;
" VIII " 4.050.000;
" IX " 4.690.000;
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 4.690.000;
II qualifica funzionale: L. 5.950.000;
professori incaricati esterni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 : L. 4.690.000.
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo degli articoli 20 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 :
"Art. 20 (Stipendio). - 1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati:
Dal 1 gennaio 1988 Dal 1 gennaio 1987 (compresi quelli
compreso quello degli anni
Livello Dal 1 gennaio 1986 dell'anno 1986) 1986 e 1987)
- - - -
I 150.000 325.000 500.000
I 240.000 520.000 800.000
III 270.000 585.000 900.000
IV 390.000 845.000 1.300.000
V 420.000 910.000 1.400.000
VI 450.000 975.000 1.500.000
VII 630.000 1.365.000 2.100.000
VIII 810.000 1.755.000 2.700.000
2. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , sono cosi' modificati:
Livello I: L. 3.800.000;
Livello II: L. 4.400.000;
Livello III: L. 4.800.000;
Livello IV: L. 5.800.000;
Livello V: L. 6.500.000;
Livello VI: L. 7.200.000;
Livello VII: L. 8.500.000;
Livello VIII: L. 10.400.000;
3. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile e' fissato in L. 13.900.000.
4. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche e' fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadratamento e comunque da data non anteriore al 1 gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale e' determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianita' nella qualifica di provenienza.
5. Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunto allo stipendio come sopra determinato, e' attribuita, in ragione d'anno, una indennita' pari rispettivamente a lire ottocentomila, tremilioni e quattro milioni annue.
6. Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari e' inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale.
7. Ai professori incaricati esterni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 , compete, a decorrere dal 1 gennaio 1988, lo stipendio annuo lordo di L. 12.300.000. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all' art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , sono determinati in L. 943.500 dal 1 gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1 gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in L. 3.145.000 dal 1 gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987.
8. Per il periodo dal 1 gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all' art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 ), e' attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1 gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986. Dal 1 novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 , ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito.
9. Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all' art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , e' attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti.
10. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonouscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute il conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale".
Art. 31 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorernza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione, spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
- Si trascrive il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 , concernente "Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologi e Vesuviano" ( Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981 ):
"Art. 5. - A decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni e' fissato in L. 5.940.000.
Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1.
Per la valutazione dell'anzianita' di servizio matura alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiore ai 15 giorni.
Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1 febbraio 1981 valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4".

Art. 16

Retribuzione individuale di anzianita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 198731 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
qualifica I L. 192.000;
" II " 216.000;
" III " 252.000;
" IV " 272.000;
" V " 305.000;
" VI " 346.000;
" VII " 403.000;
" VIII " 475.000;
" IX " 475.000;
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 475.000;
II qualifica funzionale: L. 581.000;
professori incaricati esterni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 : L. 475.000.
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 .
4. Al personale che, alla data del 1 ottobre 1990, abbia acquisito, o acquisisca nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo nell'amministrazione di appartenenza, competono, dalla predetta data o da quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo servizio continuativo, i seguenti importi annui lordi, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1:
qualifica I L. 182.000;
" II " 209.000;
" III " 239.000;
" IV " 280.000;
" V " 311.000;
" VI " 340.000;
" VII " 403.000;
" VIII " 466.000;
" IX " 590.000;
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 590.000;
II qualifica funzionale: L. 721.000;
professori incaricati esterni, di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 : L. 590.000.
5. Gli importi di cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale che, entro le predette date, abbia maturato o maturi, rispettivanente, dodici o sedici anni di effettivo servizio continuativo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Note all'art. 16:
- Si trascrive il testo dell' art. 21 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 :
"Art. 21 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1.
Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 . Costituisce, altresi', retribuzione individuale di anzianita' il beneficio convenzionale in godimento di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , ed il beneficio di cui al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti dal decreto medesimo.
2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli statti secondo il sistema previsto dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 .
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986".
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270 , e' riportato in nota all'art. 15.

Art. 17

Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell' art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 15 e 16, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Note all' art. 17:
- Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ( Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957 ). Si trascrive l'art. 82 del predetto testo unico:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.
- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93:
"Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
- Si trascrive il testo dell' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato":
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".

Art. 18

Mobilita' 1. Al personale trasferito ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554 , verra' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
qualifica VIII e superiori: L. 3.500.000;
qualifica VII: L. 3.000.000;
qualifica VI: L. 2.500.000;
qualifica V ed inferiori: L. 2.000.000.
2. I trasferimenti del personale da una sede ad altra all'interno del comparto sono disposti dal rettore o dal direttore dell'istituzione universitaria presso la quale il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'istituzione di appartenenza, e sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e teconologica.
3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza all'area funzionale, alla qualifica ed al profilo professionale di inquadramento dell'interessato.
Note all'art. 18:
- Il testo del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1988 .
- Il testo della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989 .

Art. 19

Trattamento di missione 1. Le misure intere lorde dell'indennita' di cui all' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , sono le seguenti:
a) qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona; qualifiche del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: L. 39.600;
b) qualifica funzionale prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800.
2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) attivita' di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche;
c) attivita' di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
d) attivita' di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio;
e) attivita' che comportino imbarchi su unita'.
3. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.
Nota all'art. 19:
- Si trascrive il testo dell' art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 :
"Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie e giornaliere, intere.
3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato.
7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.
8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari a settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.
9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93 ".

Art. 20

Indennita' di rischio da radiazioni 1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971 , e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, e' corrisposta un'indennita' di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei limitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attivita' assistenziali previste nelle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 20:
- Si trascrive il testo della circolare del Ministero della sanita' n. 144/1971 , recante: "Osservanza degli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti":
"Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'oggetto, intesi a conoscere:
1) quali principi bisogna tener presente nell'accertamento del rischio radiologico per il personale dipendente degli ospedali;
2) quale personale esposto alle radiazioni sia in diritto di beneficiare dell'indennita' di rischio o di altri riconoscimenti;
3) l'opinione di questo Ministero circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici ai fini di accertare eventuali carenze di protezione dalle radiazioni.
Da quanto sopra, e da altri elementi in possesso di questo Ministero, si ha motivo di ritenere che da parte di istituti pubblici di ricovero e cura e case di cura private siano disattese le prescrizioni di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , con conseguente possibilita' per le amministrazioni di detti enti sanitari, di incorrere nelle penalita' previste dal capo XI del medesimo decreto presidenziale, a seguito di sopralluoghi effettuati dall'ispettorato medico del lavoro.
Come e' noto, le norme sulla sicurezza degli impianti radiogeni e sulla protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli dalle radiazioni ionizzanti, sono contenute nel decreto del Presidete della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sopraindicato. Si richiama tuttavia, qui di seguito, quegli articoli del citato decreto presidenziale, il cui contenuto e' di base per la risposta ai quesiti formulati.
Per inciso, corre altresi' l'obbligo di ricordare che, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, la vigilanza per la tutela fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dei propri ispettorati provinciali.
Cio' premesso, in attesa che siano emanati i decreti presidenziali di cui all'ultimo comma degli articoli 72 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (con i quali verranno stabilite le modalita' per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati e dei medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori esposti alle radiazioni), si ravvisa la necessita' di ricordare che la responsabilita', ai fini dell'applicazione e della osservanza delle norme di radioprotezione, ambientale ed individuale, come precisato negli articoli 61 e seguenti del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, spetta al direttore del servizio di fisica sanitaria (istituito a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969), ovvero, se detto servizio non fosse stato previsto dal piano regionale ospedaliero, la responsabilita' medesima deve essere affidata a persona professionalmente idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera.
I nominativi di tali persone devono essere comunicati, oltre che alla S.V., anche all'ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Dette norme presuppongono la conoscenza delle definizioni di cui all'art. 9 del piu' volte citato decreto presidenziale. Per poter infatti stabilire quale personale (medico o ausiliario) sia da considerarsi esposto ai pericoli derivanti dalla radiazioni ionizzanti, e' essenziale che l'esperto qualificato, ovvero il fisico sanitario, o la persona idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera, provveda preliminarmente a delimitare, nell'ambito ospedaliero, le "zone controllate" e le "zone sorvegliate", nonche' di stabiilire quali persone abitualmente lavorano in una "zona controllata" (art. 9, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185) e quali persone invece possono trovarsi, a titolo occasionale e quindi eccezionalmente, nella "zona controllata" (art. 9, lettera h), gruppo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185).
Per i lavoratori che svolgono la propria attivita' permanentemente nella "zona controllata" e' prescritta la sorveglianza fisica e medica della protezione contro le radiazioni, mentre per coloro i quali in detta zona sostano a titolo temporaneo e per motivi quindi occasionali, e richiesta solo la sorveglianza dosimetrica individuale (art. 72, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185).
Nessun controllo individuale e' da effettuarsi sul personale che opera nelle "zone sorvegliate", per le quali e' unicamente presente il controllo fisico della radiazione ambientale.
Da quanto precede, si giunge alla conclusione, peraltro condivisa ed accettata dagli organi sindacali e dalla F.I.A.R.O. (accordo F.I.A.R.O., sindacati 5 maggio 1970, paragrafo 3, lettera d) che unicamente al personale esposto per ragioni professionali e quindi addetto a sorgenti radiogene in "zone controllate", spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennita' di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni quindici, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi): cio' in quanto e' da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici negli ambienti di lavoro, ove siano installate sorgenti radiogene (controllo fisico della radiazione ambientale), e' appena il caso di sottolineare che non possono essere disattese le prescrizioni, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , con particolare riguardo al disposto dell'art. 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa i compiti dell'esperto qualificato, tra i quali sono fondamentali il controllo e l'esame periodico dei dispositivi di radioprotezione e la valutazione delle dosi di esposizione individuali e nei luoghi di lavoro.
Si prega, pertanto, la S.V. di voler urgentemente richiamare l'attenzione delle amministrazioni interessate (enti ospedalieri, istituti a carattere scientifico, enti ecclesiastici che gestiscono ospedali pubblici, case di cura private) su quanto precisato con la presente circolare.
Si gradira' un cortese cenno di assicurazione".
- Il D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 , relativo al "Regolamento di attuazione dell' art. 4 della legge 15 novembre 1973 n. 734 , concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975 n. 128.
- Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 735 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973 :
"Art. 4. - Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalita' di corresponsione delle indennita' per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, ovvero che richiedono un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne.
La disciplina di cui al comma precedente e' applicabile anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che comportino una continua applicazione agli impianti di centro meccanografico.
Le indennita' per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
La spesa annua per tali indennita', da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1973 esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, e' determinata, per l'esercizio 1973, in lire 6 miliardi".

Art. 21

Attivita' culturali e ricreative 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , ed a integrazione di quanto previsto nell' articolo 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , ai fini dell'incremento della produttivita', conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le universita' o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da rappresentanti della amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.
3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
4. Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.
6. Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.
Note all'art. 21:
- Si trascrive il testo dell' art. 14 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 :
"Art. 14 (Attivita' culturali, ricreative ed assistenziali). - Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle singole universita' o istituzioni per il personale di cui all'art. 1, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori".
- Si trascrive il testo dell' art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , recante "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1986 :
"Art. 3 (Servizi sociali). - 1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.
2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.
3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubbllica istruzione, ovvero svolta direttamente dalla amministrazione universitaria.
4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.
5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.
6. Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e dell' art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ".
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro della funzione pubblica 3 agosto 1989 e' riportato in nota alle premesse.

Art. 22

Ordinamento professionale 1. E' consentita, nell'ambito delle dotazioni organiche di qualifiche di ogni ateneo o istituzione, la mobilita' orizzontale tra i profili professionali ascritti alla settima qualifica e tra i profili professionali ascritti all'ottava qualifica funzionale nell'ambito delle aree funzionali di appartenenza o di aree funzionali affini, purche' si sia in possesso di titoli specifici o abilitazioni richiesti per gli accessi dall'esterno. Nei casi in cui non siano richiesti i predetti titoli o abilitazioni, la mobilita' orizzontale e' consentita previo superamento di specifico corso o di tirocinio appositamente predisposti dall'amministrazione.
2. Nell'ambito della quarta qualifica funzionale l'"area dei servizi generali tecnici ed ausiliari" assume la denominazione di "area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche". Tra le mansioni previste per il profilo professionale di "agente degli uffici tecnici" del gruppo degli uffici tecnici della predetta area sono incluse quelle di manuntenzione straordinaria degli automezzi e conduzione dei medesimi.
3. Nell'ambito della quinta qualifica funzionale sono istituiti "l'area funzionale delle biblioteche", nonche' il profilo professionale di "operatore di biblioteca", che svolge mansioni di consegna e riordino del materiale librario, assistenza degli utenti nelle procedure di consultazione e nell'uso delle relative apparecchiature, compiti di supporto nelle inerenti attivita' amministrativo-contabili ed altre attivita' che richiedano l'uso di strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.
4. Al profilo di cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per esame, indetto con decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto e' il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica di cui all' art. 23 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 , ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell' art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 . Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del titolo II del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983 , per la composizione delle commissioni giudicatrici e l'art. 23 del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 , per il contenuto delle prove di esame.
5. Le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4, si applicano ai fini dell'accesso al profilo professionale di "segretario amministrativo del dipartimento" di ottava qualifica funzionale, istituito dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 .
6. Il profilo professionale di "usciere" della II qualifica dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari e' reso ad esaurimento.
7. Nei confronti del personale con le professionalita' di "infermiere professionale", "vigilatrice di infanzia", "assistente sanitaria", "ostetrica", "dietista", "ortottista", "logopedista", "massaggiatore non vedente", "tecnico di radiologia", "tecnico dei laboratori clinici", "ottico", appartenenti al profilo di "assistente socio-sanitario" dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981 ; "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici" o "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari", i cui profili sono stati ascritti, in applicazione dell' art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , nella settima qualifica, nonche' nei confronti del personale rivestente la qualifica di "assistente sociale" e del personale rivestente altri profili professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al comparto di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1936, n. 68 , trovano applicazione, ove piu' favorevoli, gli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , purche' detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel comparto delle universita' e sussista una sostanziale identita' delle mansioni.
8. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici", "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari" ascritti alla settima qualifica funzionale dal comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , sono richiesti il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali universitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ovvero gli altri titoli culturali e professionali richiesti per i corrispondenti profili dal Servizio sanitario nazionale.
9. Nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria e' istituito il profilo professionale di "assistente sociale collaboratore", che svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio sociale professionale, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonche' dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare, attivita' di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di valutare, trattare e risolvere o prevenire situazioni di bisogno e disadattamento individuale, familiare o di gruppo attraverso opportuni e mirati piani di intervento.
10. Al profilo di cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per esami, bandito con decreto rettorale; il titolo di studio richiesto e' il diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 . Per la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove di esame trovano, rispettivamente, applicazione le disposizioni di cui all' art. 27 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 , ed all'art. 1, quinto comma, del titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4. Le professionalita' "assistente sociale", nell'ambito del profilo "assistente socio-sanitario", di sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio, sono collocate ad esaurimento.
11. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981 , per l'accesso ai profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, e' eliminato il titolo del diploma di laurea.
Note all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969 .
"Art. 1. - Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.
Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241 , convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8 , concernente l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero.
Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, puo' essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo e' retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.
Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo' iscriversi ad altro corso di laurea.
Il termine per le iscrizioni alle universita' di cui al presente articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969".
- Si trascrivono i commi 3 e seguenti dell'art. 11 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 :
"3. Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile e' istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento.
4. Al segretario del Dipartimento competono sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, funzioni di:
a) collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni, e dei seminari;
b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo nonche' della situazione patrimoniale;
b) coordinamento delle attivita' amministrativo-contabili assumendo la responsabilita', in solido con il direttore, dei conseguenti atti;
d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante;
e) altre attivita' che saranno individuate dalla commissione di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengono all'ottava qualifica funzionale.
6. Sono altresi' inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1 settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato.
7. Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea".
- Il testo dell' art. 20, comma 6, del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 , e' riportato, infra, in nota all'art. 15.
- Si trascrivono i testi dell' art. 9 e dell' art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68 :
"Art. 9 (Comparto personale delle universita'). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle universita' comprende:
il personale delle universita' e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. La delegazione di parte pubblica e composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario: i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegratari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta da rappresentati:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
"Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanita';
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurgici e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale e a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresi' definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziato dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubbliche e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
9. I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ".
- Il testo del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 , concernente "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987 .
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983 concernente la "Normativa concorsuale del personale non docente delle Universita' in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 giugno 1983 .

Art. 23

Aspettative sindacali 1. I dipendenti delle universita' o istituzioni universitarie che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare dalla competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnate.
2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni tremila dipendenti in attivita' di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per tutte le amministrazioni comprese nel comparto. In sede di prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in settanta unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 e' riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989 , garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 1989.
4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988 , provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale, comunicate alle singole amministrazioni di appartenenza, sono presentate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle singole amministrazioni, previa autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94 , per effetto dell' art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

Art. 24

Disciplina del personale in aspettativa sindacale 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 23, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed all'amministrazione interessata. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94 , per effetto dell' art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

Art. 25

Permessi sindacali retribuiti 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi, costituiti ai sensi dell' art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 26, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94 , per effetto dell' art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

Art. 26

Monte orario complessivo dei permessi sindacali 1. Nell'ambito di ciascuna universita' o istituzione universitaria il monte ore orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 25 e' determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore e' effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata a livello di singola istituzione in modo che una parte, pari al dieci per cento, del monte ore sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all' art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , operanti nella istituzione stessa, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del rettore e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di negoziazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'istituzione.
5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 25 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , ed ai congressi e convegni nazionali ed organismi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni e di organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94 , per effetto dell' art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

Art. 27

Disposizioni particolari 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta ferma la corresponsione, con periodicita' annuale, secondo i termini, le modalita' e le condizioni di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , dell'indennita' di incentivazione e funzionalita'.
3. L'indennita' di cui al comma 2 e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi:
qualifica I L. 135.000;
" II " 158.000;
" III " 180.000;
" IV " 201.000;
" V " 225.000;
" VI " 285.000;
" VII " 360.000;
" VIII " 450.000.
4. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonche' alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennita' di cui al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.
Note all'art. 27:
- Il testo dell' art. 23 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 , e' riportato in nota all'art. 13.
- Il testo del comma 5 dell'art. 20 del D.P.R. 28 settembre 1985, n. 567 , e' riportato, infra, in nota all'art. 15.

Art. 28

Norma finale di rinvio 1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , 19 luglio 1984, n. 571 , e 2 giugno 1981, n. 270 .
Nota all'art. 28:
- Gli estremi di pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 ; 19 luglio 1984, n. 571 e 2 giugno 1981, n. 270 sono riportati in nota alle premesse.

Art. 29

Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente regolamento valutato in lire 166 miliardi per il periodo 1988-1990, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 ed al netto dell'importo di lire 115 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200 , ed in lire 265 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 29:
- Il D.L. 24 luglio 1990, n. 200 , recante "Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988/1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1990, non e' stato convertito in legge nel termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1990 e' stato pubblicato il D.L. 22 settembre 1990, n. 264 , reiterativo del precedente.

Art. 30

Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 11, con esclusione degli articoli 11, comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della deliberazione n. 57 della sezione del controllo, adottata nell'adunanza del 28 settembre 1990 Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1990 Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 2, con riserva relativamente agli articoli 11, comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della deliberazione n. 75/S.R./E delle sezioni riunite dell'8 novembre 1990

Allegato

COMPARTO DEL PERSONALE DELLE UNIVERSITA'
( Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 )
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL,
CONFSAL, CISAL, CONFEDIR.
Organizzazioni sindacali: S.N.U./CGIL, CISL/Universita', UIL/Scuola/ Universita', CONFSAL/SNALS, CISAPUNI.
Le organizzazioni sindacali del comparto "Universita'" firmatarie del seguente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero,
nella convinzione che il rispetto dei diritti, che hanno pari dignita', degli utenti e dei lavoratori vada ricercato con criteri di equita' che assicurino all'utenza i diritti tutelati dalla Costituzione e garantiscano nel contempo ai lavoratori l'esercizio del diritto di sciopero in quanto anch'esso costituzionalmente garantito;
considerato che un codice di autoregolamantazione improntato al rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati rappresenti, nelle relazioni sindacali, lo strumento adeguato per concorrere alle esigenze di giustizia sociale proprie di una societa' avanzata;
Dichiarano che si atterranno alle seguenti norme:
1. Ai sensi dell' art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93 del 29 marzo 1983 , gli scioperi dei lavoratori del comparto Universita' di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , saranno proclamati con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Ai sensi dell' art. 11, comma 5, lettera b), della legge n. 93/83 , le modalita' di svolgimento degli scioperi saranno comunque tali da garantire lo svolgimento delle prestazioni indispensabili, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica ricettivo dell'accordo contrattuale, garantendo d'intesa con gli organi dell'autonomia universitaria la tutela alla salute dei cittadini, la cura di animali e piante, la salvaguardia degli impianti.
3. Sara' assicurato un'intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione di sciopero e le successive.
4. L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza, non potra' superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva non potra' superare le due giornate consecutive.
5. Gli organi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono:
a) a livello nazionale di comparto: la struttura nazionale di categoria;
b) a livello territoriale e aziendale di comparto: la struttura territoriale di categoria.
6. La proclamazione degli scioperi sara' comunicata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, per i conflitti in sede locale, alle universita' o istituzioni. All'atto della proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei contenuti della vertenza.
7. Non saranno proclamati scioperi nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie, nonche' regionali, provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali.
8. Le predette norme non si applicano qualora fossero in pericolo i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace.
9. Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite dai livelli confederali eventualmente integrate con contenuti e modalita' indicate dalle organizzazioni sindacali di comparto.
10. Gli scioperi di qualsiasi genere saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale.
11. Le presenti norme di autoregolamentazione hanno validita' fino al termine della vigenza contrattuale.
Confederazioni sindacali:
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
C.I.D.A.
C.I.S.N.A.L.
C.I.S.A.L.
CONF.S.A.L.
CONFE.D.I.R.
Organizzazioni sindacali:
S.N.U./C.G.I.L.
C.I.S.L./Universita'
U.I.L./Scuola/Universita'
CONF.S.A.L./S.N.A.L.S.
C.I.S.A.P.UNI.
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