Monitoring Gesetzessammlung

091G0289

IT - Regolamenti Governativi

091G0289

Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente ristrutturazione e potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1991 n. 241)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 6/8/1991 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ; Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483 ; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1989 di attuazione, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell' art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 , recante soppressione dei ruoli speciali; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 luglio 1988 e in data 12 dicembre 1990 con i quali sono state rideterminate le competenze degli uffici a livello dirigenziale della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))

Art. 4

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))

Art. 5

Segreteria tecnico-operativa 1. Presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita una "segreteria tecnico-operativa" con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza.
2. La segreteria di cui al comma 1 e' costituita da dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile. I relativi incarichi quinquennali sono conferiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall' art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 .
3. La segreteria di cui al presente articolo opera secondo le disposizioni del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base; il responsabile della segreteria ne cura l'organizzazione e ne dirige l'attivita'.

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CARLI, Ministro del tesoro GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1991 Registro n. 14 Industria, foglio n. 172

Allegato 1

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)
Livello di Posti di Posti di funzione Qualifica qualifica Funzione funzione
(Omissis).
Quadro C - DIRIGENTI PER I SERVIZI DELL'ENERGIA
D Dirigente 6 Vice direttore generale 1
superiore Capo servizio 4
Consigliere ministeriale
aggiunto 1
E Primo
dirigente 18 Direttore di divisione 14
-- Vice consigliere
ministeriale 4
24
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