Monitoring Gesetzessammlung

093G0433

IT - Regolamenti Governativi

093G0433

Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1993 n. 378)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 12/10/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quarto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 21, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , che demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalita' appli- cative del risanamento di enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 giugno 1993 e nell'adunanza generale del 22 luglio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Elementi identificativi dello stato di dissesto 1. Si ha stato di dissesto, ai sensi dell' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , quando l'ente e' nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero nei confronti dell'ente vi siano crediti liquidi ed esigibili che non trovino valida copertura finanziaria, a norma di legge, con mezzi di finanziamento autonomi dell'ente senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. Si ha stato di dissesto anche quando e' stato gia' fatto ricorso alle procedure previste dall' art. 24 del decreto-legge n. 66 del 1989 , senza ottenere la re- ale estinzione dei debiti.
2. Il mancato assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili puo' risultare dall'impossibilita' per l'ente, pur riducendo tutte le spese relative a servizi non indispensabili, di assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza, a causa di elementi strutturali non eliminabili se non con il ricorso alla procedura di dissesto di cui all' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , e successive modificazioni ed integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi oggi trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 7 dell'art. 21 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica) e' cosi' formulato: "7. Le disposizioni dell' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo".
- L' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve promunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinato le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti me'inisteriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) e' il seguente:
"Art. 25 (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano ri risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.
2. Il piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.
3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'ame'ministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:
a) e' indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;
b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:
1) il provento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;
2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;
3) le entrate una tantum;
4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.
4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.
5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della lgestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di apartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra' essere essere eliminata o ridotta ogni revisione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunita'. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potra' essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'entita' del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilita' potra' essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.
6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale puo' richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimita' del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione puo' chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e puo' richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione puo' chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo.
Per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.
7. Il piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale puo' autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali e' stata riscontrata la legittimita' del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.
8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti e' utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del pi- ano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della sitazione debitoria pregressa.
10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le azioni esecutive dei creditori dell'ente.
11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti.
13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente.
Il consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.
14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.
15. E' fatto divieto agli enti per i quali e' stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.
16. Il Ministro dell'interno puo' autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza lo- cale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 .
17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, e' dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuita' dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita' per la veridicita' e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo".
- Il testo dell' art. 21 del D.L. n. 8/1993 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 68/1993 , e' il seguente:
"Art. 21 (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati). - 1. La deliberazione di dissesto di cui all' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non puo' essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'art. 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalita' previste all' art. 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 . L'omissione integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 , con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo art. 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato art. 39 della legge n. 142 del 1990 . La deliberazione non e' revocabile e puo' essere adottata solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con piu' di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.
3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del pi- ano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono piu' interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attivita' non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non puo' comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) - e' determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato art. 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che e' sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.
4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 .
La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma e' formata dall'ente lo- cale tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso l'ente, a parita' di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e' trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilita' di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.
5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed e' approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.
6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta commissione di ricerca, che non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 .
7. Le disposizioni dell' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in mobilita' gia' compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.
9. (Soppresso dalla legge di conversione).
9-bis. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma".
- Il testo dell'art. 24 del citato D.L. n. 66/1989 , convertito con modificazioni, nella legge n. 144/1989 , e' il seguente:
"Art. 24 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1.
Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.
2. Il riconoscimento del debito puo' avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni, siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.
3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.
4. Nel caso i cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalita' indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all' art. 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , con tutte le facolta' ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.
5. L'ente e' tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente e' tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.
6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunita' montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non piu' di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.
7. Le morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all' art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.
8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennita' di espropriazione per cause di pubblica utilita', gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458 , e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all' art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, e' consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passivita' comprese nel pi- ano:
a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;
b) (soppressa)".

Art. 2

Aspetti formali e contenuto della deliberazione 1. La deliberazione di dissesto e' adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza la previa adozione di alcun altro provvedimento.
2. ((IL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell' art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 .
4. La deliberazione di dissesto e' soggetta al controllo di legittimita' previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 . E' pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge.
5. La deliberazione di dissesto e' trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutivita', alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia.
6. Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione.

Art. 3

Omissione della deliberazione di dissesto 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi o da altra fonte, il comitato regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando il termine non prorogabile di trenta giorni.
2. Nel caso in cui non sia data risposta ovvero sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il comitato regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine il comitato regionale di controllo procede ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nominando un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto finanziario.
4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente. Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 39, comma 2, della legge n. 142/1990 , e' il seguente: "2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".

Art. 4

Nomina, insediamento e funzionamento
dell'organo straordinario di liquidazione (( 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall' art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i revisori dei conti degli enti locali. )) (( 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. )) 3. Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto.
4. La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
5. Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta.
6. Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge.
7. ((Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.)) Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato. Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, e' stabilita l'equiparazione alla qualifica piu' elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente.
(( 8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , con onere a carico della liquidazione. ))

Art. 5

Competenze dell'organo straordinario di liquidazione 1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:
a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui;
b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336 )) ;
d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio;
e) inserimento d'ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell'esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dei procedimenti;
f) transazione delle vertenze;
g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione;
h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni;
i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi;
l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile;
m) individuazione ed acquisizione delle attivita' che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti;
(( n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti; )) o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione;
(( p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata; )) q) deliberazione del rendiconto della gestione.
(( 1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese. ))

Art. 5-bis

(( (Piano di rilevazione della massa passiva).
1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;
b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;
c) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
a) le generalita' identificative del creditore;
b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui e' sorta la stessa;
d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.
Per le passivita' derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruita' della prestazione resa, ove cio' sia possibile sulla base degli elementi disponibili.
4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all' art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .

Art. 6

((Piano di estinzione)) (( 1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto. )) 2. Fanno parte della massa attiva:
a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;
b) i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo;
c) le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti;
d) il ricavato della cessione di attivita' produttive non sufficientemente remunerative per l'ente;
e) il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto;
(( f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h); )) (( g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato; )) h) interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione.
3. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme da restituire al comune per gia' avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, come da comma 2, lettera a), del presente articolo; i debiti riportati nei residui passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel complesso, per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio dell'ente o dal verbale di chiusura dell'esercizio precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo;
(( b) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 . )) c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336 )) ;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336 )) ;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336 )) .
e-bis). debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi dall'organo straordinario di liquidazione.
4. Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennita' di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate.
5. Sono esclusi dalla massa passiva:
a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell' art. 2934 del codice civile ;
b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3;
c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
(( e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione; )) f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990 per fattispecie diverse da quelle indicate all' articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 , in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell' art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989 ;
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336 )) ;
h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.
6. ((IL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge, con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti gia' dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva.
8. Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attivita' produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione e' tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 per cento) della stima effettuata.
9. Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio:
- il numero d'ordine;
- il nominativo o ragione sociale;
- l'oggetto della spesa;
- l'epoca del debito;
- l'importo del debito per sorte capitale;
- l'importo del debito per interessi ed accessori;
- il totale del debito.
10. In calce al piano di estinzione dei debiti il commissario o tutti i commissari straordinari di liquidazione rendono, sotto la propria personale responsabilita', la dichiarazione di rispetto delle disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando:
a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;
b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal presente decreto;
c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali e' stata accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge;
d) che per i debiti ammessi e' stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente decreto.
11. Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione.
12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonche' di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilita' dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruita', la legittimita' delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilita' degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.
13. Il piano di estinzione e' redatto secondo lo schema allegato D al presente decreto.

Art. 7

Acquisizione della massa attiva 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonche' a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione e' abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi piu' brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno.
2. L'individuazione del patrimonio disponibile da alienare e' fatta sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonche' di ogni altra risultanza scritta o verbale.
3. La stima dei beni destinati alla vendita e' effettuata dal tecnico dell'ente o da periti privati in caso di necessita', sulla base dei valori di mercato. La vendita e' disposta dopo l'approvazione ministeriale del piano di liquidazione.
4. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'alienazione autorizzata col decreto ministeriale, stabilendo anche le modalita' di vendita piu' opportune, tra quelle previste dalle norme vigenti in materia. Sino all'alienazione del patrimonio disponibile, l'organo straordinario di liquidazione, ultimata l'individuazione dei beni da alienare, li prende in consegna e ne cura la conservazione, avvalendosi della struttura dell'ente.
5. L'organo straordinario di liquidazione delibera l'assunzione del mutuo a fronte del contributo erariale, dopo l'autorizzazione ministeriale, senza necessita' di altro adempimento.

Art. 8

Particolari condizioni di ammissibilita' di alcuni debiti 1. I debiti nei confronti degli istituti assistenziali e previdenziali sono definiti dall'organo straordinario di liquidazione direttamente con gli enti interessati.
2. I debiti per acquisizione di aree sono ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:
a) l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;
b) non sia piu' possibile la retrocessione dell'immobile occupato;
c) l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;
d) l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di documentazione prodotta in conformita' alle tipologie individuate dall' art. 12, comma 4- bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 .
3. Sono ammissibili alla liquidazione, se spettanti, solo i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto.
4. Gli interessi corrispettivi sono ammessi alla liquidazione solo a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione di dissesto.
5. Gli oneri per rivalutazioni monetarie o altro sono ammessi alla liquidazione solo se dovuti in base a sentenza definitiva o definiti con atto transattivo nel loro ammontare riferito alla data della deliberazione di dissesto.
6. I debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici sono ammissibili alla liquidazione se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilita' dei lavori pubblici ( legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 ; decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ).
7. I debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilita' da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruita' dell'ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilita' e' condizionata esclusivamente al visto di congruita' dell'ordine competente.
Note all' art. 8 :
- Il comma 4-bis dell'art. 12 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rappporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie), aggiunge i commi 1- bis , 1- ter e 1-quater (di seguito riportati) all' art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 , recante concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio:
"1- bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli consentiti a provvedimenti adottati in conformita' alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:
a) da stime definitive e non impugnate, della commissione provinciale espropriazioni;
b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;
c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennita', i risarcimenti od ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;
d) da indennita' stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;
e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;
f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385 .
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1- bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali.
1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ".
- La legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, e' la legge sui lavori pubblici.
- Il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 , reca: "Regolamento per la direzione, la contabilita' e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici".
- Il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 , reca: "Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici".

Art. 9

((Procedure della
formazione del piano di rilevazione della massa passiva)) 1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attivita' di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge.
2. Ai creditori gia' riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria.
3. Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario di liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni per la sorte capitale, gli interessi e gli accessori.
4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilita' dei debiti alla massa passiva e da' comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilita' personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336 )) .
6. I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all'organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell'ente, sino a che non interviene l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, per il seguito di competenza.

Art. 9-bis

(( (Adempimenti dell'ente locale relativi
alla massa passiva).
1. L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall' art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
2. L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
3. L'ente dissestato e' altresi' tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.

Art. 10

(( (Contenuto e forma del piano di estinzione).
1. Il piano di estinzione e' costituito dalle passivita' e dalle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.
2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.
3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 11

((Gestione della liquidazione delle passivita'
contenute nel piano di rilevazione e
formazione del piano di estinzione)) 1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se' stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di credito, il servizio di cassa e' gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalita' analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. Per le spese della liquidazione l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.
(( 2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano. )) 3. Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione ovvero accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.
(( 4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva. )) 5. L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della liquidazione e' tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero del tesoro.
6. In presenza di eventi straordinari o imprevisti che comportano una diminuzione della massa attiva o della mancata vendita di beni disponibili dell'ente tali da compromettere l'esecuzione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione propone alla commissione di ricerca per la finanza locale, per il parere di competenza, le necessarie modifiche al piano con l'eventuale richiesta di un'adeguamento del contributo erariale nel rispetto dei limiti massimi consentiti per legge. La revisione del piano di estinzione puo' essere proposta una sola volta.
7. La disponibilita' di cassa, che eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, e' versata, a cura dell'organo della liquidazione alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione e ne e' data contestuale comunicaziona all'ente. Nel caso in cui il piano di estinzione sia stato finanziato col mutuo appositamente autorizzato dal Ministero dell'interno, l'importo relativo, fino alla concorrenza della disponibilita' residua, e' versato allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro.
(( 7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.
7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione. ))

Art. 12

Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione
e sui danni recati all'ente locale o all'erario 1. I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale e' tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri per l'ente, ai sensi dell' art. 25, comma 13, del decreto-legge n. 66 del 1989 .
2. I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro entro il termine del 15 luglio 1991 ((o dall'organo straordinario di liquidazione)) , sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi.
3. I debiti non ammessi alla liquidazione, in quanto rientranti nella fattispecie dell' art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 1989 , sono comunicati direttamente ai creditori perche' non a carico dell'ente.
4. Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai debiti di cui al comma 1 il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto ministeriale approvativo del piano di estinzione, a nominare un commissario ad acta per i provvedimenti sostitutivi.
5. In ogni caso di accertamento di danni all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla segnalazione dei fatti al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 13

Rendiconto della liquidazione 1. Nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni della liquidazione, l'organo straordinario della liquidazione approva il rendiconto della stessa e trasmette la deliberazione al comitato regionale di controllo ed all'ente locale.
2. Il rendiconto elenca per ciascuna partita attiva e passiva della liquidazione rispettivamente le somme riscosse e pagate, nonche' quelle rimaste da riscuotere. Indica gli scostamenti rispetto al pi- ano di estinzione approvato col decreto del Ministro dell'interno, illustrandone i motivi ed i provvedimenti adottati per l'assestamento del piano. Evidenzia il risultato della gestione della liquidazione.
3. Il rendiconto e' redatto secondo lo schema allegato E al presente decreto.

Art. 14

Principi del bilancio riequilibrato
e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato 1. L'ipotesi di bilancio riequilibrato redatta su modello ufficiale e' deliberata dal consiglio dell'ente o dal commissario nominato ai sensi dell' art. 39 della legge n. 142 del 1990 ed e' presentata al Ministro dell'interno nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario della liquidazione. L'inosservanza del termine per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 .
2. La deliberazione con la quale l'ente adotta l'ipotesi di bilancio e' soggetta al controllo di legittimita' del comitato regionale di controllo.
3. L'ipotesi di bilancio riequilibrato comprende anche l'ipotesi di relazione previsionale e programmatica per il triennio che ne costituisce allegato.
4. L'ipotesi di bilancio e' formulata:
a) obbligatoriamente, sulla base della previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa;
b) sulla base del contributo erariale per l'allineamento alla me- dia dei contributi erariali dei comuni della stessa classe demografica, calcolata ad inizio dell'anno relativo all'ipotesi di bilancio, a norma dell' art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989 ;
(( c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza; )) d) sulla base dell'eliminazione dei servizi non indispensabili e del contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza;
e) sulla base di rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell'esposizione debitoria con la Cassa depositi e prestiti ((e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia)) ;
f) sulla base di un contributo una tantum del Ministero dell'interno per il trattamento economico del personale posto in mobilita';
g) sulla base del contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonche' delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell'ente e sino al definitivo risanamento della gestione degli enti, organismi ed aziende.
5. Contestualmente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio, l'ente locale delibera:
a) l'aumento di tutte le imposte e tasse (compreso il contributo per gli oneri di urbanizzazione) e di tutti i canoni patrimoniali alle misure massime stabilite dalla legge;
b) provvedimenti di immediata applicazione tendenti ad eliminare ogni caso di evasione dei tributi e dei canoni patrimoniali;
c) la rideterminazione della pianta organica con la riduzione della stessa entro il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza;
d) ((IL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)) ;
e) i provvedimenti relativi al risanamento economico-finanziario degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonche' delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali dell'ente, secondo le norme vigenti in materia.
6. L'ipotesi di bilancio e' stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o piu' di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.
7. La presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di cui al comma 1 si intende realizzata mediante il deposito dell'atto alla commissione di ricerca per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, unitamente ai seguenti documenti:
a) relazione previsionale e programmatica, nella quale sia data dimostrazione della razionalizzazione dei servizi e della maggiore economicita' ed efficienza che si vuole raggiungere, con allegati i piani finanziari delle opere pubbliche realizzate negli ultimi tre anni o in corso di realizzazione;
b) relazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, sull'ipotesi di bilancio;
c) rapporto dell'ente ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio, redatto sul modello conforme all'allegato F al presente decreto;
d) deliberazioni di aumento dei tributi e dei canoni patrimoniali;
e) deliberazioni riguardanti la riorganizzazione dei servizi;
f) deliberazioni di rideterminazione della pianta organica e di mobilita' del personale.
8. E' fatto obbligo all'ente di trasmettere gli estremi dell'esecutivita' della deliberazione e le eventuali modifiche apportate alla stessa su richiesta dell'organo regionale di controllo anche successivamente alla presentazione al Ministro dell'interno.
9. La deliberazione e' anche trasmessa, a mezzo del servizio postale, al prefetto della provincia.

Art. 15

(( (Rideterminazione della pianta organica e
mobilita' del personale).
1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.

Art. 16

Provvedimenti ministeriali sull'ipotesi di bilancio 1. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria dell'ipotesi di bilancio e da' il parere al Ministro dell'interno in tempo utile per consentire il rispetto del termine di quattro mesi per l'adozione del provvedimento ministeriale.
2. In caso di necessita' formula richieste istruttorie all'ente lo- cale, che e' tenuto ai chiarimenti ed alle integrazioni di documentazione entro il termine assegnato che non puo' superare i venti giorni dalla richiesta.
3. Il Ministro dell'interno, ove siano stati accertati dalla commissione di ricerca per la finanza locale il rispetto delle norme in vigore ed il raggiunto equilibrio, approva con decreto l'ipotesi di bilancio e formula eventuali prescrizioni, alle quali l'ente lo- cale e' tenuto ad adeguarsi.
4. Ove l'ente locale, nonostante le eventuali richieste istruttorie, non si adegui alle norme in vigore o non assicuri un riequilibrio della gestione, il Ministro dell'interno, su parere della commissione di ricerca per la finanza locale, nega l'approvazione dell'ipotesi di bilancio.

Art. 17

Adempimenti delle prefetture 1. Sulla base della copia dell'ipotesi di bilancio trasmessa, per conoscenza, la prefettura entro il termine di trenta giorni fornisce alla commissione di ricerca per la finanza locale un circostanziato parere che illustri la coerenza dei provvedimenti adottati per fronteggiare il dissesto e la fondatezza delle previsioni di bilancio formulate.

Art. 18

Applicabilita' delle norme 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai piani di risanamento deliberati dagli enti locali anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , e per i quali non sia stato emesso il provvedimento ministeriale di approvazione.
2. Per i piani di risanamento di cui al comma 1, la commissione di ricerca per la finanza locale esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio gia' formulata, senza che l'ente locale ne debba deliberare altra.
3. Il termine per l'approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comprese nei piani di risanamento di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 .
4. La documentazione dei debiti fuori bilancio viene trasmessa dal Ministero dell'interno direttamente al commissario o ai commissari straordinari di liquidazione.
5. I termini per la presentazione del piano di estinzione iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli organi straordinari di liquidazione nominati anteriormente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1993 Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 1

Modello A

MODELLO A
Parte di provvedimento in formato grafico

Modello B

MODELLO B
Parte di provvedimento in formato grafico

Modello C

MODELLO C
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

ALLEGATO D
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

ALLEGATO E
Parte di provvedimento in formato grafico

Modello F

MODELLO F
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht