068U1116
068U1116
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 agosto 1968 n. 1116)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Vista la legge 23 aprile 1965, n. 458 , concernente l'attribuzione della personalita' giuridica pubblica alla Unione generale invalidi civili, con la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili";
Sentito il comitato centrale dell'Associazione predetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della citata legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanita';
Decreta:
E' approvato l'allegato regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 30 agosto 1968 SARAGAT LEONE - RESTIVO - COLOMBO - ZELIOLI LANZINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 71. - GRECO
Art. 1
MINISTERO DELL'INTERNO
Regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458
Art. 1 .
(Struttura associativa)
L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, istituita con personalita' giuridica pubblica dalla legge 23 aprile 1965, n. 458 , ha sede in Roma ed e' costituita dai mutilati ed invalidi civili che ad essa liberamente si associano e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge medesima.
L'Associazione si articola in sezioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia e in delegazioni sezionali, ove queste ultime vengano costituite a norma dell'art. 14 della legge.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 2
Art. 2.
(Compiti dell'Associazione)
L'Associazione svolge i seguenti compiti, anche nei confronti dei non associati:
a) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza dei minorati predetti;
b) provvedere all'assistenza morale e materiale dei medesimi, curando la loro elevazione spirituale e culturale ed agevolando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;
c) collaborare con le autorita' governative competenti in ordine all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale della categoria;
d) collaborare con lo Stato e con enti pubblici e privati per lo studio dei problemi che comunque interessino la categoria e promuovere, a tal fine, intese con altre istituzioni e sodalizi che esplicano attivita' qualificate nel settore.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 3
Art. 3.
(Soci e statuto)
Sono soci effettivi dell'Associazione i mutilati ed invalidi civili considerati dall'art. 3 della legge, che hanno compiuto il 18° anno di eta' e che versano all'ente la quota sociale.
Lo statuto dell'Associazione, deliberato ed approvato ai sensi dell'art. 1 - comma terzo - della legge, determina le modalita' per l'ammissione a socio, per la cessazione di tale qualita', per la presentazione e la decisione dei ricorsi nella materia, per il versamento della quota sociale nonche' quant'altro si riferisca alla disciplina associativa.
Lo stesso statuto, ove preveda l'istituzione e l'organizzazione di delegazioni sezionali ai sensi dell'art. 14 della legge, disciplina, altresi', il funzionamento delle relative assemblee ai fini della elezione dei delegati all'assemblea generale di cui all'art. 6, primo comma, della legge.
Oltre alla documentazione prescritta dallo statuto per la iscrizione in qualita' di socio, il richiedente deve produrre un attestato rilasciato dall'ufficiale sanitario nel quale sia precisato se egli appartenga alla categoria dei motulesi o dei neurolesi o dei poliomielitici o degli invalidi affetti da altra infermita'.
Avverso le risultanze dell'accertamento dell'ufficiale sanitario l'interessato puo' chiedere un esame di controllo da parte del medico provinciale.
((La domanda per ottenere l'iscrizione a socio puo' essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione, rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625 , modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497 . Ove dalla detta certificazione non risulti l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel quarto comma, tale precisazione e' fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione)) .
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 4
Art. 4.
(Convocazione dell'assemblea provinciale)
Ai fini di cui all'art. 12, primo comma, della legge, l'assemblea provinciale e' convocata dal presidente del consiglio provinciale, mediante avvisi personali da inviare, almeno dieci giorni prima della convocazione, ai soci residenti nella provincia.
A ciascun socio sono inviati due avvisi: l'uno per la elezione dei delegati all'assemblea generale e l'altro per la elezione dei consiglieri provinciali.
Gli avvisi di convocazione sono costituiti da due sezioni staccabili. La sezione sinistra indica l'oggetto della convocazione, il luogo e la data della riunione; la sezione destra reca la dicitura "Elezione dei delegati - Voto la lista n..." ovvero la dicitura "Elezione dei consiglieri provinciali - Voto la lista n....".
All'assemblea provinciale partecipano i soci iscritti prima della data di emissione degli avvisi di convocazione ed in regola con i pagamenti.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 5
Art. 5.
(Candidature per la elezione dei delegati e dei consiglieri provinciali)
L'assemblea provinciale elegge il proprio presidente il quale, verificata la validita' dell'adunanza ai sensi dell'art. 12 secondo comma, della legge, da' corso alle operazioni elettorali.
Le candidature per la elezione dei delegati all'assemblea generale e le candidature per la elezione dei consiglieri provinciali devono essere raggruppate in liste contenenti, ciascuna, un numero di candidati pari a quello da eleggere.
I delegati da eleggere sono computati in ragione di uno ogni 1000 soci residenti nella provincia o frazione superiore a 500. Ogni provincia deve avere almeno quattro delegati.
Ogni lista, sia per la elezione dei delegati, sia per la elezione dei consiglieri provinciali, deve comprendere almeno un candidato per ciascuna delle quattro categorie di invalidita', di cui all'art. 3, penultimo comma, del presente regolamento.
Le liste, per entrambe le elezioni, devono essere presentate al presidente dell'assemblea entro un'ora dall'avvenuto insediamento del medesimo.
All'atto della presentazione delle liste, i soci presentatori designano un rappresentante per ciascuna lista. Se venga presentata una sola lista i rappresentanti sono in numero di due.
Il presidente ed i rappresentanti delle liste costituiscono l'ufficio elettorale dell'assemblea.
A cura del detto ufficio viene assegnato ad ogni lista, per ciascuna delle due elezioni da effettuare, un numero progressivo, seguendo l'ordine di presentazione. Le liste, cosi' numerate, sono affisse nella sala della riunione per tutta la durata delle operazioni di voto.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 486 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Negli articoli 5, 9 e 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116 , i richiami in essi contenuti all'art. 3 debbono intendersi riferiti al quarto comma dello stesso articolo".
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 6
Art. 6.
(Votazioni)
Decorso il tempo previsto dal quinto comma dell'articolo precedente, si procede alle votazioni, che debbono proseguire fino alle ore 20.
Sul tavolo dell'ufficio elettorale devono essere collocate due urne recanti, l'una, la dicitura "Elezione dei delegati" e l'altra la dicitura "Elezione dei consiglieri provinciali".
Non possono essere ammessi alle votazioni se non i soci che presentino i due avvisi di convocazione ricevuti.
Riconosciuta l'identita' personale del socio, il presidente stacca la sezione sinistra dagli avvisi di convocazione, da conservarsi in separati plichi, distintamente per la elezione dei delegati e per quella dei consiglieri provinciali.
Il socio esprime il voto tracciando nell'apposito spazio il numero della lista prescelta e consegna i documenti di voto, debitamente piegati, al presidente che li pone nell'urna della rispettiva elezione.
Dell'avvenuta votazione e' presa nota, a cura dell'ufficio elettorale, negli elenchi nominativi dei soci.
Gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita' esprimono il voto con l'aiuto di un altro socio, volontariamente scelto come accompagnatore.
Il socio portatore di delega ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge e' tenuto ad esibire gli avvisi pervenuti al delegante, sui quali la delega deve essere redatta.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 7
Art. 7.
(Elezione dei delegati e dei consiglieri provinciali)
Appena ultimate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale, accertato il numero dei votanti risultanti dagli elenchi nominativi e dal conteggio degli avvisi conservati nei plichi, procede allo spoglio dei voti, distintamente per l'elezione dei delegati e per quella dei consiglieri provinciali.
Compiuto lo scrutinio, il presidente proclama eletti i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Se nessuna lista abbia ottenuto la maggioranza assoluta, l'assemblea e' riconvocata il giorno seguente e si procede ad una nuova votazione solo sulle due liste che hanno ottenuto nel precedente scrutinio, maggior numero di voti.
Sono proclamati eletti i candidati appartenenti a quella delle due liste che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
Il presidente dell'assemblea provinciale da' immediata comunicazione alla sede centrale dell'Associazione dei risultati della elezione dei delegati e al prefetto della provincia dei risultati della elezione dei consiglieri provinciali, ai fini dei provvedimenti previsti dall'art. 11 della legge.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 8
Art. 8.
(Assemblea generale dei soci)
L'assemblea generale dei soci, di cui all'art. 6 della legge:
a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione;
b) designa i dieci membri elettivi del comitato centrale, previsti dall'art. 7 della legge, secondo le norme del presente regolamento che disciplinano tale elezione;
c) designa i tre soci componenti del collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 9 della legge;
d) delibera lo statuto e, quando occorra, ne propone la revisione e le modifiche, ai sensi dell'art. 1 della legge.
L'assemblea generale e' convocata dal presidente del comitato centrale e si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni. Essa puo', tuttavia, essere convocata in via straordinaria e per particolari necessita' ad iniziativa del comitato centrale.
Le adunanze sono valide in prima convocazione, con la partecipazione di almeno due terzi dei delegati; in seconda convocazione, da tenersi dopo 24 ore, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei predetti delegati.
Le deliberazioni, salvo che per la designazione dei membri elettivi del comitato centrale, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
L'assemblea generale elegge, di volta in volta, il proprio presidente.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 9
Art. 9.
(Designazione dei membri elettivi del comitato centrale)
Ai fini della designazione dei dieci membri del comitato centrale, previsti dall'art. 7 della legge, deve essere inviato a ciascun delegato, almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per la riunione dell'assemblea generale, apposito avviso personale di convocazione, costituito da due sezioni staccabili. La sezione sinistra indica l'oggetto della convocazione, il luogo e la data della riunione; la sezione destra reca la dicitura "Designazione dei membri del comitato centrale - Voto la lista n....".
Le candidature devono essere raggruppate in liste contenenti, ciascuna, dieci nominativi di soci.
Ciascuno dei primi quattro nominativi di ogni lista deve appartenere ad una delle quattro categorie di invalidita' di cui all'art. 3, penultimo comma, del presente regolamento.
Per la presentazione delle liste, per la costituzione dell'ufficio elettorale dell'assemblea e per le operazioni di voto si osservano, in quanto siano compatibili, le norme del presente regolamento concernenti le elezioni dei delegati e dei consiglieri provinciali.
Compiuto lo scrutinio dei voti, l'ufficio elettorale dell'assemblea determina la cifra elettorale di ciascuna lista, che e' costituita dalla somma, dei voti riportati dalla lista medesima.
Per l'assegnazione del numero dei posti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a 10 e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero di dieci, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista avra' tanti posti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
Stabilito il numero dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati sono eletti secondo l'ordine che occupano nella rispettiva lista, fino alla concorrenza dei posti cui la lista medesima ha diritto.
Se non risulteranno rappresentate, tra i dieci eletti, tutte e quattro le categorie di invalidita' di cui all'art. 3, penultimo comma, del presente regolamento, il posto sara' attribuito, in sostituzione dell'ultimo eletto, al candidato della categoria non rappresentata iscritto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 486 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Negli articoli 5, 9 e 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116 , i richiami in essi contenuti all'art. 3 debbono intendersi riferiti al quarto comma dello stesso articolo".
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 10
Art. 10.
(Compiti del comitato centrale)
Il comitato centrale:
a) delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno decorso;
b) determina la misura della quota sociale e delibera annualmente, in rapporto al numero dei soci iscritti per provincia, l'aliquota dei proventi associativi che le sezioni provinciali debbono versare alla sede centrale e quella di cui le sezioni medesime possono disporre per il funzionamento e le attivita' delle sezioni provinciali e delle delegazioni sezionali;
c) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi centrali dello Stato per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;
d) formula i programmi degli interventi di assistenza generica e di assistenza sanitaria da attuarsi a cura dell'Associazione e da direttive alle sezioni provinciali per l'azione da svolgere in favore dei mutilati ed invalidi civili;
e) cura l'attuazione dei deliberati dell'assemblea generale dei soci;
f) delibera il regolamento organico del personale ai sensi dell'art. 17 della legge nonche' i regolamenti dei servizi centrali e periferici; nomina il segretario generale ed il personale della Associazione secondo le norme del regolamento organico;
g) delibera le convenzioni per l'espletamento dei servizi di esattoria e tesoreria, secondo le norme stabilite in materia dello statuto;
h) esercita il controllo sulle attivita' delle sezioni provinciali e delega, in caso di necessita', alcuno dei suoi membri ad eseguire ispezioni presso le dette sezioni e presso le delegazioni sezionali;
i) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 11
Art. 11.
(Adunanze e deliberazioni del comitato centrale)
Il comitato centrale si riunisce almeno una volta ogni bimestre. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta il presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
Gli avvisi di convocazione del comitato centrale devono essere inviati con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno.
Il comitato non puo' deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un terzo dei componenti almeno due giorni prima della riunione e comunicati agli altri membri almeno un giorno prima.
Le adunanze del comitato sono valide, in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, il giorno seguente, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche, all'attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
I verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario generale dell'Associazione, che esplica le funzioni di segretario del comitato centrale e sono sottoscritti dal presidente e dallo stesso segretario.
Ogni membro del comitato ha diritto di prendere visione dei verbali e di averne copia conforme all'originale.
I componenti del comitato che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decadono dall'ufficio. La decadenza e' pronunziata dal comitato stesso e del provvedimento e' data comunicazione all'interessato.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 12
Art. 12.
(Presidente)
Il presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza della medesima, presiede il comitato centrale, vigila perche' siano osservate le norme statutarie e regolamentari e provvedere a dare esecuzione alle deliberazioni del comitato stesso.
In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito da quello fra i componenti elettivi del comitato centrale che sia piu' anziano di nomina ed in caso di parita' di nomina da quello tra i predetti che sia piu' anziano di eta'.
Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Associazione o per resistere nei giudizi intentati contro la medesima, il presidente deve essere preventivamente autorizzato dal comitato centrale.
Nei procedimenti conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non e' necessaria; tuttavia, in questi casi, il presidente e' tenuto ad informare alla prima riunione il comitato centrale.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 13
Art. 13.
(Consiglio provinciale)
Il consiglio provinciale:
a) cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei soci e sulle modifiche della situazione dei soci stessi;
b) forma e tiene aggiornati gli elenchi dei soci iscritti, residenti nella provincia, distintamente per le categorie di cui al penultimo comma dell'art. 3 del presente regolamento;
c) tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili nella circoscrizione provinciale, secondo le direttive degli organi centrali;
d) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;
e) attua, con i mezzi a disposizione nella sezione provinciale ai sensi dell'art. 10, provvidenze di assistenza generica e di assistenza sanitaria per i detti minorati;
f) studia i problemi che interessano la categoria, nella circoscrizione provinciale, segnalando al comitato centrale necessita' e prospettive di intervento;
g) provvede al finanziamento delle delegazioni sezionali ed esercita il controllo sulle attivita' delle medesime, secondo le direttive degli organi centrali;
h) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo statuto e dai regolamenti.
Copia delle deliberazioni del consiglio provinciale dev'essere inviata alla sede centrale dell'Associazione non oltre dieci giorni dalla loro adozione.
Il consiglio provinciale rassegna al comitato centrale, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione programmatica delle attivita' che intende svolgere nell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il resoconto dell'attivita' svolta nell'anno precedente.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 486 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Negli articoli 5, 9 e 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116 , i richiami in essi contenuti all'art. 3 debbono intendersi riferiti al quarto comma dello stesso articolo".
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 14
Art. 14.
(Adunanze e deliberazioni del consiglio provinciale)
Il consiglio provinciale si riunisce ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti.
Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
Le funzioni di segretario del consiglio provinciale sono demandate ad uno dei componenti elettivi scelto dal presidente; il segretario redige i verbali, che sono sottoscritti dal presidente e dallo stesso segretario.
I componenti del consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decadono dall'ufficio. La decadenza e' pronunziata dal consiglio stesso e del provvedimento e' data comunicazione all'interessato.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 15
Art. 15.
(Presidente del consiglio provinciale)
Il presidente del consiglio provinciale:
a) convoca il consiglio stesso e fissa l'ordine del giorno delle adunanze;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del collegio;
c) assicura il coordinamento delle attivita' del consiglio provinciale e delle delegazioni sezionali con le direttive di ordine generale emanate dagli organi centrali dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito da quello fra i componenti elettivi del consiglio provinciale che sia piu' anziano di nomina ed in caso di parita' di nomina da quello tra i predetti che sia piu' anziano di eta'.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 16
Art. 16.
(Delegazione sezionale)
La delegazione sezionale, salve le altre attribuzioni previste dallo statuto ai sensi dell'art. 14 della legge:
a) provvede all'istruttoria delle domande per l'ammissione dei soci;
b) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;
c) provvede all'istruttoria delle domande per l'assistenza diretta, da attuarsi a cura dell'Associazione;
d) attua gli interventi assistenziali che siano demandati alla delegazione medesima dalla sezione provinciale.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 17
Art. 17.
(Vigilanza)
L'Associazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno per quanto riguarda le attivita' inerenti all'amministrazione generale e all'assistenza generica e del Ministero della sanita' per le attivita' relative all'assistenza sanitaria.
A tali fini, l'Associazione trasmette al Ministero dell'interno e al Ministero della sanita', secondo le materie di cui sopra, un elenco delle deliberazioni non soggette ad approvazione, con l, indicazione sommaria della parte dispositiva. Copia dell'elenco inviato ad uno dei detti Ministeri e' trasmessa per conoscenza anche all'altro.
Il Ministero competente puo', entro quindici giorni dal ricevimento dell'elenco, chiedere copia integrale delle deliberazioni elencate; le deliberazioni delle quali non e' richiesta copia diventano esecutive allo scadere del suddetto termine di tempo.
Lo stesso Ministero, entro il termine di quindici giorni da ricevimento degli atti richiesti, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Durante detto termine L esecutivita' delle deliberazioni rimane sospesa.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 18
Art. 18.
(Controllo di merito)
Agli effetti dell'approvazione prevista dagli articoli 16 e 17 della legge, l'Associazione rimette in copia al Ministero dell'interno, entro dieci giorni dall'adozione, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) bilancio preventivo e relative variazioni;
b) conto consuntivo;
c) regolamento organico del personale.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 19
Art. 19.
(Contratti)
I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere, per un valore complessivo di oltre lire 2.000.000, devono, di regola, essere preceduti, sotto pena di nullita', da pubblici incanti con le forme stabilite per 1 contratti dello Stato.
Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma devono essere preventivamente autorizzate dai Ministeri vigilanti, in relazione alle rispettive competenze ai sensi dell'art. 17.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 20
Art. 20.
(Collegio dei sindaci)
Il collegio dei sindaci, di cui all'art. 9 della legge, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni nonche' il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato centrale.
Le osservazioni formulate dal collegio sull'andamento della gestione devono essere comunicate ai Ministri vigilanti.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 21
Art. 21.
(Gratuita' delle cariche sociali)
Le funzioni inerenti a tutte le cariche sociali sono disimpegnate gratuitamente.
La gratuita' non esclude il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni di componente del comitato centrale e di componente del collegio dei sindaci.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 22
Art. 22.
(Prima iscrizione dei soci)
Ai fini della prima costituzione degli organi ordinari della Associazione previsti dalla legge 23 aprile 1965, n. 458 , il comitato centrale in carica per effetto dell'art. 19 della legge stessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento indice l'iscrizione dei soci effettivi, mediante adeguate forme di pubblicita' da attuarsi in ogni capoluogo di provincia.
Per ottenere l'iscrizione in qualita' di socio effettivo, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge e che abbiano compiuto il 180 anno di eta' debbono inoltrare al comitato provinciale in carica per effetto del citato art. 19 della legge apposita domanda, corredata dal certificato di nascita, dal certificato di residenza, da un attestato dell'ufficiale sanitario comprovante il grado della minorazione fisica e che non si tratti di cecita' o sordomutismo nonche' da altra idonea certificazione da cui risulti che la minorazione stessa non deriva da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Nell'attestato sanitario di cui al comma precedente deve essere, altresi', precisato se il richiedente appartenga alla categoria dei motulesi o dei neurolesi o dei poliomielitici o degli invalidi affetti da altre infermita'.
Avverso le risultanze dell'accertamento dell'ufficiale sanitario l'interessato puo' chiedere un esame di controllo da parte del medico provinciale.
((La domanda per ottenere l'iscrizione a socio puo' essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625 , modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497 . Ove dalla detta certificazione non risulti la appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel comma terzo, tale precisazione e' fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione)) .
Nella domanda l'interessato deve dichiarare l'impegno a versare, dalla data dell'ammissione a socio, la quota sociale, secondo le modalita' che saranno determinate a norma di statuto.
Il comitato provinciale di cui al secondo comma decide sulla domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione all'interessato.
Contro il diniego di iscrizione e' ammesso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione, ricorso al prefetto che decide entro i successivi quindici giorni con provvedimento definitivo, sentito il medico provinciale.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 MARZO 1971, N. 486 )) .
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 486 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli adempimenti previsti nell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116 , debbono essere espletati entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 23
Art. 23.
(Prime assemblee provinciali)
Il comitato provinciale forma gli elenchi dei soci iscritti distintamente per le categorie dei motulesi, dei neurolesi, dei poliomielitici degli invalidi affetti da altre infermita'.
Sulla base dei quattro elenchi, il presidente del comitato indice subito l'assemblea provinciale, inviando ai soci gli avvisi di convocazione nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
Entro i venti giorni successivi al termine indicato dall'ultimo comma del precedente articolo, l'assemblea si riunisce ed elegge il proprio presidente.
Si applicano, per la prima elezione dei delegati all'assemblea generale e per la prima elezione dei consiglieri provinciali, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
Il presidente dell'assemblea provinciale da' immediata comunicazione alla sede centrale dell'Associazione dei risultati della elezione dei delegati e al prefetto della provincia dei risultati della elezione dei consiglieri provinciali, ai fini dei provvedimenti previsti dall'art. 11 della legge.
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 24
Art. 24.
(Prima assemblea generale)
Il presidente del comitato centrale, in carica per effetto dell'art. 19 della legge, ricevute tutte le comunicazioni relative alla elezione dei delegati, convoca l'assemblea generale dei soci.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 MARZO 1971, N. 486 )) .
Funziona da presidente provvisorio dell'assemblea generale dei soci il presidente del comitato centrale.
Si applicano, per la convocazione, per la validita' dell'adunanza e per la prima designazione dei dieci membri elettivi del comitato centrale, le disposizioni contenute negli art. 8 e 9 del presente regolamento.
L'assemblea procede, quindi, a maggioranza assoluta dei votanti e per scrutinio segreto, alla designazione dei tre soci componenti del collegio dei sindaci, di cui all'art. 9 della legge.
La stessa assemblea delibera, inoltre, a maggioranza assoluta dei votanti, lo statuto dell'Associazione ai sensi dell'art. 1 della legge.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 486 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli adempimenti previsti nell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116 , debbono essere espletati entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458- art. 25
Art. 25.
(Costituzione degli organi ordinari)
I verbali delle adunanze dell'assemblea generale sono comunicati, a cura della sede centrale dell'Associazione, al Ministero dell'interno che provvede, di concerto con quello della sanita', alle nomine previste dagli art. 7, 8 e 9 della legge.
Dalla data di insediamento degli organi ordinari dell'Associazione, cessano di funzionare gli organi provvisori di cui all'art. 19 della legge stessa.
Visto, il Ministro per l'interno: RESTIVO