075U1038
075U1038
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 luglio 1975 n. 1038)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 , che, in attuazione all'apposita delega contenuta nell' art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , detta norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;
Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 2 del predetto decreto presidenziale, il quale prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione che disciplini l'amministrazione e la contabilita' degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto medesimo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
E' approvato il regolamento di esecuzione che disciplina l'amministrazione e la contabilita' degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in attuazione dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 , annesso al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 luglio 1975 LEONE MORO - MARCORA - REALE - ANDREOTTI - COLOMBO - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 46
Art. 1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 NOVEMBRE 1967, N. 1318 , RECANTE "NORME PER IL RIORDINAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA".
Art. 1.
Comitato nazionale della sperimentazione agraria
Il comitato nazionale della sperimentazione agraria e' convocato dal presidente, quando egli lo ritiene necessario o ne ha avuto richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.
Art. 2
Art. 2.
Comitati regionali della sperimentazione agraria
I comitati regionali della sperimentazione agraria sono convocati dai rispettivi presidenti, quando essi lo ritengano necessario o ne hanno avuto richiesta da almeno tre dei rispettivi componenti.
Art. 3
Art. 3.
Comitati scientifici degli istituti di sperimentazione agraria
Il comitato scientifico di ciascun istituto di sperimentazione agraria si riunisce due volte all'anno per la preparazione dei programmi annuali di attivita' e della relazione annuale sulla attivita' svolta e sui risultati ottenuti dall'istituto. Esso e' convocato, inoltre, dal presidente ogni qualvolta egli lo ritiene opportuno o ne ha avuto richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Art. 4
Art. 4.
Consiglio d'amministrazione
Il consiglio d'amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed e' convocato, inoltre, dal presidente, quando egli lo ritiene necessario o ne ha avuto richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Art. 5.
Riunioni e deliberazioni
Le riunioni dei comitati e del consiglio d'amministrazione, di cui agli articoli precedenti, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 6
Art. 6.
Funzioni dei direttori delle sezioni specializzate
I direttori delle sezioni specializzate per la risicoltura di Vercelli e per la bachicoltura di Padova esercitano nei limiti della propria competenza le attribuzioni conferite dal presente regolamento ai direttori dei rispettivi istituti di appartenenza, attenendosi nell'attivita' sperimentale alle loro direttive.
Art. 7
Art. 7.
Scritture
Ciascun istituto tiene i seguenti libri:
1) registro delle reversali e dei mandati di pagamento distinti a seconda che si riferiscano alla gestione di competenza o a quella dei residui;
2) partitario delle entrate e delle spese costituito da schede per ogni capitolo ed articolo di bilancio. Le schede devono indicare, distintamente per la competenza ed i residui, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa con le reversali ed i mandati di pagamento relativi;
3) registro dei residui attivi e passivi;
4) registro delle rendite e spese non finanziarie;
5) libro di magazzino per le merci, i materiali, i prodotti e le scorte, dei quali l'entrata e l'uscita devono essere comprovate dai buoni di carico e scarico rilasciati dalle persone appositamente delegate;
6) libro degli inventari distinto in categorie;
7) tutti gli altri libri necessari alle esigenze funzionali dell'istituto e delle annesse aziende agricole.
Art. 8
Art. 8.
Tenuta delle scritture
Le scritture sono tenute, con riferimento a ciascun anno finanziario, in modo da far risultare in ogni loro particolarita' gli effetti degli atti amministrativi in relazione sia alla gestione di bilancio che alla situazione patrimoniale.
Art. 9
Art. 9.
Vidimazione dei libri delle scritture
Ciascun libro tenuto dall'istituto non puo' essere posto in uso, se non e' stato prima numerato in ogni sua pagina e vidimato dal presidente e da un revisore dei conti, i quali con dichiarazione apposta a tergo dell'ultima pagina attestano il numero delle pagine di cui esso si compone.
Art. 10
Art. 10.
Classificazione dei beni
I beni degli istituti sono immobili e mobili.
I beni mobili sono di uso e di consumo.
I beni immobili ed i beni mobili di uso sono descritti in appositi inventari tenuti dall'ufficio amministrativo.
Art. 11
Art. 11.
Inventario dei beni immobili
L'inventario dei beni immobili contiene per ciascun bene le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo di carico e classificazione di archivio;
b) ubicazione, denominazione, natura, qualita' del bene ed uso al quale esso e' destinato;
c) titolo di provenienza;
d) dati catastali e diversi;
e) servitu', pesi ed oneri di cui il bene e' gravato;
f) valore iniziale ed eventuali successive variazioni;
g) eventuali redditi.
Art. 12
Art. 12.
Inventario dei beni mobili
L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo di carico;
b) luogo in cui si trova il bene;
c) denominazione e descrizione del bene secondo la diversa natura e specie;
d) quantita' e numero;
e) classificazione ("nuovo", "usato", "fuori uso");
f) valore;
g) estremi del buono di carico.
I beni mobili si iscrivono in inventario al prezzo di compravendita, o se acquistati in altro modo, al valore di stima o di mercato, sulla base dei buoni di carico emessi in duplice esemplare dal segretario amministrativo. Il numero di carico in inventario deve essere apposto in modo indelebile sui beni inventariati.
Per i beni di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 13 sono tenuti inventari separati.
Art. 13
Art. 13.
Categorie dei beni mobili
I beni mobili, ai fini della loro iscrizione negli inventari, si distinguono nelle seguenti categorie:
1) mobili, arredi, macchine d'ufficio ed automezzi;
2) macchine e strumenti scientifici ed attrezzature tecniche;
3) macchine ed attrezzi agricoli ed oggetti diversi per le aziende agrarie;
4) bestiame (bovini, equini, suini, ovini, ecc.);
5) libri e pubblicazioni;
6) titoli e valori mobiliari.
Art. 14
Art. 14.
Inventario del bestiame
L'inventario del bestiame contiene le seguenti indicazioni:
a) azienda e luogo in cui il bestiame viene allevato;
b) specie (bovini, equini, suini, ecc.), razza e categoria (toro, vacca, manza, vitello, stallone, fattrice, puledro, verro, scrofa, magrone, ecc.);
c) numero progressivo di carico da applicare con fascetta metallica o tatuaggio all'orecchio;
d) valore dell'animale.
Il bestiame nato nella stalla nel corso dell'anno e' preso in carico al momento della nascita e la sua valutazione viene fatta al momento della vendita o alla fine dell'anno.
Alla fine di ogni anno si procede alla ricognizione del bestiame esistente e si provvede all'aggiornamento delle stime.
La valutazione a fine anno del bestiame viene fatta dalla persona, alla quale e' affidata la direzione dell'azienda agraria, d'intesa con il direttore dell'istituto di ricerca o con un suo incaricato.
Lo scarico del bestiame, in caso di morte o di macellazione obbligatoria, deve essere documentato con il prescritto certificato veterinario.
Art. 15
Art. 15.
Titoli e valori
I titoli e gli altri valori si iscrivono in inventario al prezzo di acquisto o in base a stima.
I titoli del debito pubblico e gli altri titoli a reddito fisso pubblici o privati si iscrivono al loro valore nominale con la indicazione della scadenza e del reddito.
Art. 16
Art. 16.
Custodia delle sedi degli istituti
La custodia dei locali delle sedi degli istituti e delle sezioni operative periferiche puo' essere affidata, con il loro consenso, ad impiegati appartenenti al ruolo degli uscieri, i quali per il particolare incarico fruiranno, in aggiunta al trattamento economico loro spettante, dell'alloggio gratuito di servizio.
La custodia dei locali, di cui al comma precedente, puo' essere altresi' affidata a persona idonea in base a contratto di portierato.
Art. 17
Art. 17.
Custodia dei beni mobili
I beni mobili sono dati in consegna ad agenti responsabili con appositi inventari.
Gli agenti responsabili sono:
1) l'impiegato incaricato dal segretario amministrativo, per i beni esistenti presso la sede centrale dell'istituto di ricerca;
2) i direttori delle sezioni operative periferiche, per i beni esistenti presso di esse;
3) il responsabile della direzione dell'azienda agraria, per i beni esistenti presso di essa.
Gli inventari sono redatti in duplice esemplare, di cui uno e' conservato dall'ufficio amministrativo e l'altro dall'agente responsabile.
Gli agenti sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.
In caso di sostituzione degli agenti responsabili la consegna dei beni ha luogo previa materiale ricognizione di essi e deve risultare da apposito processo verbale redatto con l'intervento del segretario amministrativo o di un suo delegato.
Art. 18
Art. 18.
Custodia dei titoli, dei valori e delle raccolte scientifiche
La custodia dei titoli e dei valori deve essere affidata allo istituto di credito che esplica il servizio di tesoreria.
Le raccolte scientifiche sono affidate a funzionari responsabili scelti dal direttore previa descrizione di esse in appositi registri.
Art. 19
Art. 19.
Scarico dei beni mobili
Lo scarico degli inventari dei beni mobili, perche' fuori uso, per perdita o per altra causa di forza maggiore, e' disposto con deliberazione del consiglio di amministrazione dopo l'accertamento delle eventuali responsabilita' dei consegnatari.
La deliberazione indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico dei responsabili ed e' portata a conoscenza dei consegnatari a cura dell'ufficio amministrativo.
L'ufficio amministrativo provvede all'aggiornamento delle scritture patrimoniali sulla base della deliberazione, di cui ai commi precedenti.
Art. 20
Art. 20.
Aggiornamento degli inventari dei beni mobili di uso
Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione generale dei beni mobili di uso degli istituti anche ai fini della rivalutazione e dell'eventuale radiazione dei beni inservibili o fuori uso.
Art. 21
Art. 21.
Custodia dei beni mobili di consumo
I beni mobili di consumo sono dati in consegna, secondo le rispettive competenze, agli agenti responsabili di cui allo art. 17.
Le variazioni nella consistenza dei beni, di cui al comma precedente, sono seguite attraverso uno schedario analitico per quantita' ed alla fine dell'esercizio il riepilogo delle rimanenze viene comunicato all'ufficio amministrativo.
Art. 22
Art. 22.
Chiusura annuale degli inventari
Gli inventari sono chiusi alla fine di ogni anno finanziario per la determinazione delle singole consistenze ai fini della formazione del conto patrimoniale.
Art. 23
Art. 23.
Tipi di contratto
Gli istituti provvedono agli acquisti, alle forniture, alle permute, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, ai trasporti ed ai servizi mediante contratti.
I contratti debbono essere preceduti, a scelta del consiglio di amministrazione, da pubblico incanto o da licitazione privata, ai quali possono essere sostituiti nei casi previsti dagli articoli 30 e 32 l'appalto concorso e la trattativa privata.
Art. 24
Art. 24.
Provviste in economia
Gli istituti, con le modalita' prescritte dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e relativo regolamento approvati con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, possono provvedere in economia a:
a) acquisti, riparazioni, manutenzione ed adattamento di mobili, utensili, strumenti, macchine d'ufficio, arredi e decorazioni di locali, riparazioni di autoveicoli ed acquisto di combustibili, lubrificanti ed altri materiali di consumo per tali mezzi;
b) illuminazione e riscaldamento di locali sia in via ordinaria che straordinaria;
c) manutenzione degli immobili e degli impianti fissi;
d) provviste di reagenti chimici, vetrerie, accessori vari e combustibili per i laboratori, nonche' materiali di pulizia;
e) trasporti, spedizioni e noli di vettura a trazione meccanica od animale;
f) acquisti e riparazioni di oggetti scientifici, macchine, strumenti, collezioni e suppellettili scientifiche;
g) spese di cancelleria, stampa, litografia;
h) spese inerenti alla pubblicazione di annali, riviste, monografie, estratti, bollettini;
i) acquisto di volumi e pubblicazioni in genere nonche' abbonamenti a periodici;
l) acquisto di semi, piante, concimi ed altre spese necessarie alla sperimentazione agraria;
m) acquisto di anticrittogamici ed antiparassitari;
n) acquisto e manutenzione di utensili, attrezzi e macchine agricole;
o) acquisto di seme bachi, api vive selezionate, e materiale vario per la sperimentazione relativa alla zoologia agraria;
p) bestiame, foraggi, mangimi e quant'altro sia necessario per provvedere alla sperimentazione zootecnica;
q) spese per noleggio calcolatori elettronici ed altre apparecchiature necessarie per l'elaborazione di dati sperimentali;
r) macchine fotografiche e cinematografiche e relativo materiale;
s) spese inerenti alla progettazione, costruzione di prototipi di macchine agricole ed attrezzature tecniche varie.
Art. 25
Art. 25.
Capitolati d'oneri
Gli istituti, con deliberazione del consiglio d'amministrazione su proposta del presidente, possono adottare un unico capitolato generale o distinti capitolati particolari d'oneri per i vari tipi di contratto.
Art. 26
Art. 26.
Lavori e forniture continuativi
I lavori e le forniture continuativi e riguardanti un unico oggetto non possono essere ripartiti in lotti per la stipulazione di piu' contratti, a meno che il consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata non ritenga la ripartizione piu' vantaggiosa per l'istituto.
Art. 27
Art. 27.
Cauzioni e fidejussioni
Ciascun partecipante alla gara deve costituire presso l'istituto di credito che espleta il servizio di cassa, a garanzia della propria offerta, una cauzione provvisoria in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di importo non inferiore al cinque per cento del valore complessivo del contratto.
La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, si tramuta in definitiva ed e' vincolata fino alla completa esecuzione a garanzia delle obbligazioni assunte.
Le altre cauzioni provvisorie sono restituite senza nessun interesse ai partecipanti alla gara non aggiudicatari.
L'aggiudicatario puo' sostituire la cauzione definitiva con una fidejussione di pari importo e durata, prestata da un istituto di credito di diritto pubblico o da una banca di interesse nazionale.
Art. 28
Art. 28.
Pubblico incanto
Il pubblico incanto avviene mediante asta pubblica indetta con avviso da affiggere negli albi dell'istituto e delle sue sezioni periferiche e da pubblicare in uno o piu' giornali quotidiani almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la gara.
La gara viene fatta per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta oppure per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.
L'avviso d'asta deve indicare le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione per la gara relativamente alla partecipazione, allo svolgimento ed all'aggiudicazione, nonche' l'importo della cauzione provvisoria.
Art. 29
Art. 29.
Licitazione privata
La licitazione privata ha luogo previo invio, alle persone ritenute idonee, di uno schema di atto, in cui sono descritti l'oggetto del contratto e le sue condizioni generali e speciali, con invito a restituirlo munito della propria sottoscrizione e con l'offerta del prezzo per il quale si e' disposti ad eseguire il contratto o con l'indicazione del miglioramento del prezzo base eventualmente prestabilito.
Art. 30
Art. 30.
Appalto concorso
L'appalto concorso ha luogo, per i lavori e le forniture che richiedono una speciale competenza scientifica, tecnica o artistica, su deliberazione motivata del consiglio d'amministrazione, il quale stabilisce anche i criteri di massima per la presentazione dei progetti tecnici con le condizioni di loro esecuzione e sceglie le persone ritenute idonee sulla base di eventuali pareri di esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni.
Le persone prescelte sono invitate con lettera raccomandata a presentare il progetto dell'opera o della fornitura con le relative condizioni di esecuzione, secondo i criteri di massima di cui al comma precedente. Non spetta alcun compenso o rimborso di spese per la compilazione dei progetti presentati.
Art. 31
Art. 31.
Aggiudicazione
All'esame delle offerte procede una commissione nominata dal presidente dell'istituto e composta dal direttore, che la presiede, dal segretario amministrativo e da un direttore di sezione operativa nonche', per l'appalto concorso, da due esperti. Alle operazioni della commissione deve essere invitato un componente del collegio dei revisori dei conti.
La commissione procede all'esame delle offerte per il pubblico incanto e la licitazione privata nel giorno stabilito in seduta pubblica, previa apertura dei plichi che le contengono, e dichiara l'aggiudicazione al miglior offerente.
La commissione procede all'esame dei progetti per l'appalto concorso nel giorno stabilito, previa apertura dei plichi che li contengono, e sceglie il progetto preferibile con riferimento agli elementi tecnici ed economici.
La commissione redige processo verbale di tutte le operazioni e lo trasmette al direttore dell'istituto per i successivi adempimenti.
Art. 32
Art. 32.
Trattativa privata
E' ammessa la trattativa privata:
1) quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano andati deserti o vi siano fondati motivi per ritenere che se si esprimessero nuovamente andrebbero ugualmente deserti;
2) per l'acquisto di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale o la cui natura non consente di promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
4) per l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a servizi dell'istituto;
5) per acquisti o forniture da effettuarsi all'estero;
6) quando si tratta di contratti da cui derivi un'entrata di importo non superiore a L. 20.000.000 o una spesa di importo non superiore a L. 10.000.000, se il consiglio d'amministrazione ritiene, con deliberazione motivata, di non provvedervi con pubblico incanto o con licitazione privata;
7) quando l'urgenza ed altre eccezionali circostanze non consentano di eseguire utilmente la forma dell'incanto e della licitazione.
Art. 33
Art. 33.
Stipulazione dei contratti
I contratti sono stipulati dal presidente o da persona da lui delegata, in forma pubblica o privata, secondo le leggi vigenti.
I contratti a trattativa privata sono stipulati:
a) per mezzo di scrittura privata;
b) per mezzo di assunzione di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, quando sono conclusi con ditte commerciali, delle quali devono essere indicate le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare.
I contratti soggetti ad approvazione, a norma dell' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 , sono iscritti, dopo la stipulazione, nell'apposito registro cronologico a cura del segretario amministrativo.
Art. 34
Art. 34.
Esecuzione dei contratti
L'amministrazione dell'istituto provvede all'esecuzione dei contratti stipulati e, se necessario, approvati.
Il privato contraente e' obbligato ad assoggettarsi, alle stesse condizioni e fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito, agli aumenti o alle diminuzioni dei lavori o delle forniture che si rendono necessari nel corso dell'esecuzione del contratto. Egli, se gli aumenti o le diminuzioni eccedono tale limite, puo' chiedere la risoluzione del contratto ed ha diritto al pagamento delle opere, dei lavori e delle forniture eseguiti.
I pagamenti in acconto sul prezzo sono fatti soltanto in ragione dei lavori eseguiti, dei servizi prestati e della merce fornita, salvo che si tratti di imprese di notoria importanza che non accettano incarichi o commesse senza anticipazione di parte del prezzo. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza sono validamente eseguiti, se non e' stata notificata allo istituto in tempo utile e nelle forme previste dalla legge la revoca del mandato.
Art. 35
Art. 35.
Collaudi
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le modalita' stabilite nel contratto.
Il collaudo e' effettuato da uno o piu' esperti nominati dal presidente o, se l'importo dei lavori o della fornitura supera la somma di trenta milioni di lire, da una commissione nominata dal consiglio d'amministrazione. La persona che ha diretto o sorvegliato i lavori non puo' partecipare al collaudo.
Art. 36
Art. 36.
Gestione finanziaria
La gestione finanziaria degli istituti si svolge in base al bilancio di previsione relativo a ciascun anno finanziario, che indica le entrate che si prevede di accertare e le spese che possono essere impegnate in tale anno.
La chiusura dei conti, per la riscossione delle entrate accertate ed il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, e' protratta al 31 gennaio successivo.
Art. 37
Art. 37.
Oggetto del bilancio di previsione
Tutte le entrate devono essere iscritte nel loro intero ammontare, senza alcuna riduzione per eventuali spese di riscossione o di qualsiasi altra natura. Tutte le spese devono essere iscritte per il loro intero ammontare, senza riduzioni per qualsiasi concomitante entrata.
Il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione dell'anno finanziario immediatamente precedente a quello cui il bilancio si riferisce deve essere iscritto come prima voce delle entrate o delle spese. L'ammontare complessivo delle spese previste deve essere contenuto entro i limiti dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte. L'ammontare delle spese correnti non puo' superare quello delle corrispondenti entrate.
Non sono consentite gestioni di alcun genere fuori bilancia.
Art. 38
Art. 38.
Classificazione delle entrate e delle spese
Le entrate e le spese nel bilancio di previsione sono classificate nei titoli di cui ai commi seguenti.
Al titolo I sono imputate, come "Entrate e spese correnti", le entrate e le spese ricorrenti per il funzionamento dell'istituto.
Al titolo II sono imputati, come "Entrate e spese in conto capitale", i movimenti finanziari che determinano corrispondenti variazioni nella consistenza dei beni immobili e degli impianti fissi o nei debiti e crediti non riguardanti la gestione dei residui.
Al titolo III sono imputate, come "Entrate e spese per partite di giro", le entrate e le spese per conto terzi e gli analoghi movimenti finanziari.
Al titolo IV sono imputate le contabilita' speciali istituite per le aziende agrarie o per le gestioni, le cui entrate e spese devono essere tenute distinte da quelle riguardanti la gestione normale.
Sono iscritti nelle contabilita' speciali gli stanziamenti corrispondenti ai totali delle entrate e delle spese attinenti alla conduzione di ciascuna azienda agraria escluse quelle relative a particolari programmi di attivita' sperimentale. L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione delle aziende agrarie, complessivamente considerato, e' stanziato separatamente nella parte corrente del bilancio.
Ciascun titolo e' ripartito in capitoli secondo la natura degli stanziamenti. I capitoli riguardanti entrate e spese correnti che incidono sul patrimonio netto sono contraddistinti con apposito asterisco.
Art. 39
Art. 39.
Preparazione e variazioni del bilancio di previsione
Il bilancio di previsione e' preparato a cura del segretario amministrativo, sulla base delle direttive del direttore dello istituto, tenendo conto, con riferimento alle entrate ed alle spese rispettivamente accertate ed impegnate nell'anno in corso ed in quello precedente, delle presumibili entrate e delle spese da sostenere per il funzionamento dell'istituto e per le attivita' programmate dagli organi competenti. Gli stanziamenti proposti sono confrontati con quelli iniziali del bilancio di previsione dell'anno finanziario in corso.
Lo schema di bilancio di previsione, corredato di una relazione illustrativa del presidente, e' sottoposto entro il 15 ottobre al collegio dei revisori dei conti, che entro il 30 successivo presenta la propria relazione al consiglio di amministrazione.
Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate con lo stesso procedimento e non possono prevedere storni di fondi dai residui agli stanziamenti di competenza e viceversa.
Art. 40
Art. 40.
Fondo di riserva per le spese
E' iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al dieci per cento dell'ammontare delle spese correnti per eventuali aumenti degli stanziamenti di bilancio riguardanti spese impreviste ed indifferibili.
I prelievi dal fondo di riserva e le iscrizioni ai competenti capitoli di spesa sono disposti con deliberazione motivata del consiglio d'amministrazione da comunicare al Ministero della agricoltura e delle foreste.
Art. 41
Art. 41.
Bilancio di previsione delle sezioni specializzate
Le sezioni specializzate per la risicoltura di Vercelli e per la bachicoltura di Padova hanno appositi bilanci di previsione distinti da quello del rispettivo istituto di appartenenza.
Il bilancio di previsione della sezione specializzata e' preparato dal suo direttore ed e' sottoposto ad ogni altra norma della presente sezione.
Art. 42
Art. 42.
Accertamento delle entrate
L'accertamento delle entrate avviene con l'acquisizione del titolo che conferisce all'istituto il diritto di riscuotere la somma relativa.
Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dello anno finanziario costituiscono i residui attivi e vengono comprese tra le attivita' dello stato patrimoniale.
Art. 43
Art. 43.
Riscossione delle entrate
La riscossione delle entrate avviene mediante reversale di incasso emessa a favore dell'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
Le reversali, sottoscritte dal presidente o per sua delega dal direttore e controfirmate dal segretario amministrativo, sono numerate progressivamente e devono contenere l'indicazione:
a) dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;
b) del capitolo di competenza o dei residui al quale viene imputata l'entrata;
c) delle generalita' del debitore;
d) della causale della riscossione;
e) dell'importo in cifre ed in lettere della somma da riscuotere;
f) della data di emissione.
L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa rilascia quietanza liberatoria da distaccarsi da apposito bollettario con matrice a ricalco numerato e vidimato a norma dell'art. 9.
Art. 44
Art. 44.
Versamento di entrate varie
Le somme riscosse a qualsiasi titolo da dipendenti dello istituto appositamente autorizzati dal direttore devono essere versate all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa periodicamente e comunque non appena l'importo riscosso raggiunge le cinquantamila lire.
I dipendenti autorizzati a norma del comma precedente sono forniti di un bollettario con matrici a ricalco, numerato e vidimato a norma dell'art. 9, dal quale vengono staccate le ricevute per le somme riscosse.
Art. 45
Art. 45.
Entrate delle sezioni specializzate
Le entrate delle sezioni specializzate per la risicoltura di Vercelli e per la bachicoltura di Padova sono costituite dai contributi concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da enti e da privati per il loro funzionamento, per il potenziamento delle loro attrezzature e per particolari studi e ricerche, nonche' dai redditi patrimoniali dei beni ad esse assegnati per i loro compiti.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'assegnare il contributo finanziario agli istituti sperimentali per la zoologia di Firenze e per la cerealicoltura di Roma, determina la quota da destinare al funzionamento delle rispettive sezioni specializzate.
Art. 46
Art. 46.
Impegni di spesa
Gli impegni di spesa ordinaria si riferiscono all'anno finanziario in corso. Gli impegni di spesa continuativa o ricorrente o straordinaria possono riferirsi a piu' anni finanziari, ma deve essere indicata la parte di competenza di ciascun anno nei limiti dei cui stanziamenti devono essere contenuti i pagamenti.
Le spese impegnate e non pagate entro l'anno finanziario costituiscono i residui passivi e vengono comprese fra le passivita' dello stato patrimoniale.
Ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 , il consiglio di amministrazione puo' delegare il presidente ad assumere impegni di spesa entro il limite massimo di L. 5.000.000 (cinque milioni) per ciascuna ordinazione.
Art. 47
Art. 47.
Registrazione degli impegni di spesa
Gli impegni di spesa vengono annotati in apposito registro previo esame della relativa documentazione.
A fianco di ciascun impegno vengono annotate le eventuali variazioni con l'indicazione delle ragioni che le hanno determinate.
Art. 48
Art. 48.
Liquidazione delle spese
La liquidazione delle spese e' fatta dall'ufficio amministrativo dell'istituto o dalla persona preposta alla direzione della sezione periferica o dell'azienda agraria sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi concernenti il diritto del creditore.
Art. 49
Art. 49.
Ordinazione delle spese
L'ordinazione delle spese e' disposta con mandati di pagamento sottoscritti dal presidente e controfirmati dal segretario amministrativo o da chi li sostituisce ed emessi a carico dello istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento delle sezioni specializzate per la risicoltura di Vercelli e per la bachicoltura di Padova sono sottoscritti dal rispettivo direttore e controfirmati dall'addetto alla loro contabilita'.
Art. 50
Art. 50.
Mandati di pagamento
I mandati di pagamento devono contenere l'indicazione:
a) dell'anno finanziario;
b) del capitolo di competenza o dei residui al quale e' imputata la spesa;
c) della somma netta in cifre ed in lettere da pagare, del suo importo lordo e delle singole ritenute;
d) delle generalita' del creditore e delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;
e) della causale della spesa;
f) della data di emissione;
g) della residua disponibilita' di fondi sul relativo stanziamento del capitolo.
I mandati di pagamento sono resi esigibili in contanti oppure, secondo le indicazioni del creditore, con accreditamento in conto corrente postale o bancario, con commutazione in vaglia del Tesoro o vaglia cambiario, con assegno bancario non trasferibile.
Art. 51
Art. 51.
Documenti giustificativi
Ad ogni mandato di pagamento sono allegati:
a) i documenti o le attestazioni comprovanti la regolare esecuzione dei lavori o delle forniture o dei servizi;
b) i documenti di liquidazione della spesa;
c) i buoni di carico dei beni mobili di uso, al cui acquisto si riferisce la spesa.
I documenti relativi alle spese che non vengono pagate in unica soluzione sono allegati al primo mandato, al quale e' fatto riferimento nei mandati successivi.
Art. 52
Art. 52.
Spese delle sezioni specializzate
Le spese delle sezioni specializzate, di cui all'art. 45, sono costituite da tutti i pagamenti relativi alla gestione patrimoniale dei beni ad esse assegnati e dalle erogazioni di fondi disposte in relazione al funzionamento delle sezioni medesime.
Art. 53
Art. 53.
Servizi di cassa
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato ad un istituto di credito di notoria solidita' con deliberazione del consiglio di amministrazione ed in base a convenzione.
Sono stipulate apposite convenzioni e sono tenute separate contabilita' per le sezioni specializzate.
Art. 54
Art. 54.
Fondo di economato
E' istituito a disposizione del segretario amministrativo o di altro dipendente appositamente delegato per le piccole spese correnti un fondo di economato di ammontare determinato annualmente con deliberazione del presidente.
Il fondo di economato e' reintegrato periodicamente mediante mandati di rimborso da imputare ai singoli capitoli del bilancio di previsione secondo la natura di ciascuna spesa. Il responsabile della gestione del fondo di economato tiene un apposito registro.
Art. 55
Art. 55.
Fondi di anticipazione
Sono posti a disposizione delle persone preposte alla direzione delle sezioni operative periferiche, entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e su proposta del direttore dell'istituto, fondi di anticipazione per far fronte alle spese correnti di funzionamento.
I pagamenti a carico dei fondi di anticipazione sono disposti dalla persona preposta alla direzione della sezione mediante assegni a favore dei creditori ovvero a favore di se stessa, quando occorre provvedere immediatamente in contanti.
Le somme accreditate a titolo di anticipazione o riscosse a norma dell'art. 43, nonche' i pagamenti eseguiti a carico del fondo di anticipazione sono cronologicamente registrati in apposito registro di cassa.
Art. 56
Art. 56.
Conti correnti di corrispondenza delle sezioni periferiche
L'istituto puo' aprire presso un istituto di credito locale per ciascuna delle proprie sezioni operative periferiche un conto corrente di corrispondenza, nel quale devono essere versate le entrate riscosse dai rispettivi dipendenti a norma dell'art. 44 ed i fondi di anticipazione posti a disposizione a norma dello art. 55.
Le entrate riscosse dai dipendenti e versate nel conto corrente di corrispondenza non possono essere utilizzate per le esigenze delle sezioni senza l'autorizzazione del direttore dello istituto.
Il trasferimento all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa delle somme versate nel conto corrente di corrispondenza e' disposto dal direttore dell'istituto con apposita reversale su proposta del segretario amministrativo.
Art. 57
Art. 57.
Conti correnti di corrispondenza delle aziende agrarie
E' istituito presso un istituto di credito di notoria solidita' per ciascuna azienda agraria un apposito conto corrente di corrispondenza, nel quale sono versati i proventi della gestione e le somme somministrate dall'istituto a titolo di anticipazione.
La persona preposta alla direzione della sezione periferica ed il responsabile dell'azienda provvedono alle spese secondo le istruzioni del direttore dell'istituto impartite in conformita' delle direttive eventualmente stabilite dal consiglio d'amministrazione.
I pagamenti a carico del conto corrente di corrispondenza sono disposti dal responsabile dell'azienda agraria, nei limiti stabiliti dal direttore dell'istituto, mediante assegni bancari o altri ordinativi a favore dei creditori ovvero a favore di se stesso, quando occorre provvedere immediatamente in contanti.
Le somme eccedenti le necessita' dell'azienda agraria sono trasferite dal conto corrente di corrispondenza all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
Art. 58
Art. 58.
Rendiconto delle anticipazioni
I responsabili dei fondi di anticipazione presentano allo istituto, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre o quando le spese abbiano raggiunto i due terzi dell'anticipazione, il rendiconto delle somme accreditate e incassate o pagate con allegati gli ordinativi di spesa ed i relativi titoli giustificativi e l'estratto conto dell'istituto di credito.
Il rendiconto e' presentato in doppio esemplare, uno dei quali munito del visto di regolarita' del segretario amministrativo e' restituito al responsabile del fondo di anticipazione, che viene reintegrato delle eventuali diminuzioni.
Art. 59
Art. 59.
Situazione dei fondi di anticipazione
L'ufficio amministrativo, in base ai rendiconti trimestrali dei fondi di anticipazione riscontrati regolari, imputa le entrate e le spese ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione.
L'ufficio amministrativo cura su apposito conto intestato a ciascun assegnatario la registrazione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione ed annota a discarico di esse l'importo dei rendiconti riscontrati regolari.
L'ufficio amministrativo, trascorso un mese dalla scadenza di ogni trimestre, segnala al direttore dell'istituto per i provvedimenti di competenza le anticipazioni per le quali non risultano pervenuti i rendiconti.
Art. 60
Art. 60.
Rendiconti delle aziende agrarie
Il responsabile dell'azienda agraria presenta all'istituto in duplice esemplare, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre, il rendiconto della gestione aziendale corredato dei documenti giustificativi e controfirmato dal direttore della sezione da cui l'azienda dipende.
Il segretario amministrativo restituisce al responsabile dell'azienda agraria uno degli esemplari del rendiconto munito del visto di regolarita'.
Art. 61
Art. 61.
Composizione del conto consuntivo
Il conto consuntivo degli istituti si compone del rendiconto finanziario, del conto economico e dello stato patrimoniale.
I conti consuntivi delle sezioni specializzate della risicoltura di Vercelli e della bachicoltura di Padova sono allegati ai conti consuntivi dei rispettivi istituti di appartenenza.
Al conto consuntivo degli istituti sono allegati i rendiconti delle contabilita' speciali delle singole aziende agrarie.
Art. 62
Art. 62.
Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario espone, in corrispondenza delle voci del bilancio di previsione, le entrate e spese delle gestioni.
Nel rendiconto sono indicati in particolare:
per la competenza:
a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
b) le entrate accertate e le spese impegnate;
c) le somme riscosse e pagate;
d) le somme da riscuotere e da pagare;
e) le differenze in piu' o in meno tra accertamenti ed impegni e le correlative previsioni definitive;
per i residui:
a) la consistenza dei residui all'inizio dell'anno finanziario;
b) le variazioni in piu' o in meno intervenute a seguito degli accertamenti;
c) le somme riscosse e pagate;
d) le somme da riscuotere e da pagare.
Nel rendiconto sono anche dimostrati:
a) gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno complessivamente in conto competenze ed in conto residui nonche' l'avanzo ed il disavanzo di cassa finali;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell'anno finanziario;
c) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione.
Al conto consuntivo e' allegato un elenco analitico delle somme rimaste da riscuotere e da pagare con l'indicazione per ciascuna somma del creditore o debitore, dell'oggetto della entrata e della spesa.
Art. 63
Art. 63.
Conto economico
Il conto economico espone le entrate e le uscite finanziarie che si risolvono in aumento o in diminuzione del patrimonio netto, nonche' le variazioni apportate nei residui per riaccertamento e le variazioni patrimoniali fuori bilancio in aumento o in diminuzione.
I saldi del conto economico e dello stato patrimoniale devono concordare.
Art. 64
Art. 64.
Stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale indica distintamente e nel complesso la consistenza delle attivita' e passivita' componenti il patrimonio al principio dell'anno finanziario, le variazioni intervenute durante l'anno nelle singole voci dell'attivo o del passivo, anche a seguito di entrate e uscite di natura non finanziaria.
Il saldo dello stato patrimoniale rappresenta l'ammontare del patrimonio netto alla fine dell'esercizio. La differenza in piu' o in meno rispetto al patrimonio netto esistente alla fine del precedente anno finanziario rappresenta l'utile o la perdita di esercizio.
Art. 65
Art. 65.
Preparazione del conto consuntivo
Il conto consuntivo e' preparato a cura del segretario amministrativo entro il 20 febbraio successivo alla chiusura dello anno finanziario ed e' comunicato con una relazione del presidente sugli aspetti salienti della gestione al collegio dei revisori dei conti, che prepara entro quindici giorni dalla comunicazione la propria relazione.
Il conto consuntivo e' deliberato entro il 15 marzo all'esame del consiglio di amministrazione ed e' quindi trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente alla deliberazione relativa, alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti nonche' alla relazione del comitato scientifico sull'attivita' svolta e sui risultati ottenuti.
Art. 66
Art. 66.
Rettifica al bilancio di previsione
Si provvede, in base al conto consuntivo deliberato, alla eventuale rettifica dell'avanzo o del disavanzo indicato presuntivamente nel bilancio di previsione dell'anno finanziario in corso.
Art. 67
Art. 67.
Riduzione ed eliminazione dei residui attivi
I residui attivi possono essere ridotti ed eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione.
Le variazioni per eliminazione o riduzione devono formare oggetto distintamente per capitoli di apposito elenco da allegare con le deliberazioni del consiglio di amministrazione al conto consuntivo.
Art. 68
Art. 68.
Conservazione dei residui passivi
I residui passivi sono conservati non oltre il secondo anno finanziario successivo a quello in cui e' stata impegnata la spesa.
Essi tuttavia possono essere mantenuti in bilancio:
a) quando derivano da somme corrisposte da amministrazioni, enti o privati per particolari studi, ricerche od attivita' e non sono state erogate in tutto o in parte alla fine dell'esercizio;
b) quando il mantenimento di essi trovi giustificazione in controversie giudiziali od extra giudiziali non ancora definite.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA