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066U1340

IT - Regolamenti Governativi

066U1340

Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1966 n. 1340)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 53 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , concernente l'emanazione delle norme per l'esecuzione della legge stessa;
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro e' allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 agosto 1966 SARAGAT MORO - NATALI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 72. - VILLA

Art. 1

Regolamento per la esecuzione della legge 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi
Art. 1.
(Ordini di introito e bollette di pagamento)
Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 20) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'autorita' marittima.
Gli ordini di introito devono essere staccati da un bollettario a matrice del modello stabilito, numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina a cura della Capitaneria di porto competente.
Di qualunque tassa o diritto pagati il ricevitore doganale rilascia ricevuta mediante bolletta di pagamento staccata da apposito registro a matrice.
L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di pagamento, viene allegato alla matrice di questo.
La bolletta di pagamento viene presentata alla Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo di cui al successivo art. 4, la restituisce all'interessato.

Art. 2

Art. 2.
(Contenuto dell'ordine di introito)
L'ordine di introito deve indicare la persona dalla quale e' dovuta la tassa, l'oggetto e l'ammontare di essa, il periodo di validita', il giorno della decorrenza, l'articolo della legge e tutti gli altri dati necessari per ben determinare la tassa. Esso e' sottoscritto dal funzionario all'uopo designato. L'ordine di introito puo' comprendere piu' tasse purche' dovute dallo stesso soggetto.

Art. 3

Art. 3.
(Contenuto della bolletta di pagamento)
La bolletta di pagamento deve indicare l'Ufficio che ha ordinato il pagamento, il numero e la data dell'ordine di introito, l'inizio del periodo di validita' della tassa, l'importo in cifre e lettere riscosso e tutti gli altri dati contenuti in detto ordine.

Art. 4

Art. 4.
(Registrazione delle tasse pagate)
In ogni Ufficio di porto e' tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute, conforme al modello prescritto dal Ministero della marina mercantile.
In questo registro si devono trascrivere giornalmente gli ordini di introito, la specie e l'ammontare delle tasse e le altre indicazioni in esso accennate, nonche' il numero e la data della relativa bolletta.
Tale registrazione deve essere annotata sulla bolletta.

Art. 5

Art. 5.
(Controllo bimestrale delle esazioni effettuate)
Alla fine di ogni bimestre gli Uffici di porto devono provvedere al confronto delle matrici dei propri bollettari con quelle delle bollette della Dogana e dei risultati del riscontro e' fatta annotazione tanto sui registri dell'Ufficio di porto tanto su quelli della Dogana.
Le annotazioni effettuate devono essere reciprocamente firmate dai funzionari che hanno eseguito il riscontro.

Art. 6

Art. 6.
(Responsabilita' connesse all'accertamento ed alla riscossione delle tasse - Prescrizioni e rimborso)
I funzionari di porto designati ai sensi del precedente art. 2 sono responsabili della esatta imposizione delle tasse; quelli di dogana della esatta riscossione.
L'azione dello Stato per ottenere il pagamento dei tributi, stabiliti dalla legge, e l'azione del contribuente per la restituzione di quanto indebitamente corrisposto sono regolate dalle norme contenute nella legge 25 settembre 1940, n. 1424 .

Art. 7

Art. 7.
(Mancato pagamento delle tasse e degli altri diritti dovuti)
Alla nave non possono essere rilasciate le spedizioni se non siano state presentate, registrate ai sensi dell'art. 4, le bollette di pagamento delle tasse e degli altri diritti marittimi dovuti.

Art. 8

Art. 8.
(Documentazione per l'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2 della legge)
Per ottenere la riduzione della tassa stabilita dal primo e secondo comma dell'art. 2 della legge il comandante della nave deve presentare all'autorita' marittima un certificato della Dogana che indichi il numero delle tonnellate di merci sbarcate od imbarcate.
Affinche' la Dogana possa disporre gli opportuni accertamenti per l'emissione del certificato suddetto, il comandante della nave prima di iniziare le operazioni di commercio che devono formare oggetto del certificato, e' tenuto a darne avviso per iscritto alla Dogana.

Art. 9

Art. 9.
(Documentazione per l'applicazione del terzo comma dell'art. 2)
Il comandante di una nave che intenda avvalersi della facolta' di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge deve presentare all'autorita' marittima una dichiarazione attestante il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati, corredata da un elenco degli stessi.
L'autorita' marittima puo', nei modi che riterra' piu' opportuni, accertare la' esattezza della dichiarazione del comandante.

Art. 10

Art. 10.
(Documentazione relativa al tonnellaggio della nave)
Il tonnellaggio netto della nave nazionale in base al quale viene pagata la tassa e' quello indicato nell'atto di nazionalita' o dal passavanti provvisorio o nella licenza della nave stessa.

Art. 11

Art. 11.
(Variazioni nel tonnellaggio netto della nave)
Se durante il periodo di validita' della tassa di ancoraggio, aumenta o diminuisce il tonnellaggio netto per nuovi lavori fatti alla nave o per nuova misurazione, deve essere pagata la differenza o puo' essere domandato il rimborso, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 3 della legge, in ragione delle tonnellate aumentate o diminuite a datare dal giorno della ristazzatura e per il tempo rimanente fino alla scadenza della tassa.

Art. 12

Art. 12.
(Tonnellaggio delle navi stazzate all'estero)
Il tonnellaggio netto delle navi stazzate all'estero e' desunto dalle carte di bordo purche' il metodo di stazzatura adottato sia, ai sensi delle norme vigenti, riconosciuto equivalente a quello in vigore nello Stato.
In caso di non equivalenza, salvo che non sia diversamente previsto da accordi internazionali, il tonnellaggio netto sara' determinato in base alle norme vigenti nello Stato sulla stazzatura delle navi.

Art. 13

Art. 13.
(Rimorchio occasionale)
I benefici di cui all'art. 7 della legge non si estendono alle navi che esercitano il rimorchio in via occasionale.

Art. 14

Art. 14.
(Computo del periodo di validita' della tassa di ancoraggio) Nel determinare il periodo di validita' della tassa di ancoraggio i giorni si calcolano da una mezzanotte all'altra e nel computo si comprende il giorno dell'approdo.

Art. 15

Art. 15.
(Pagamento e decorrenza della tassa d'ancoraggio annuale)
Qualora la nave abbia chiesto l'abbonamento annuale alla tassa di ancoraggio e sia scaduto il termine previsto dall'art. 8 della legge, la nave, pagata la tassa mensile, ha facolta' di chiedere che l'abbonamento decorra dal giorno successivo alla scadenza mensile stessa o da quello in cui riprendono le operazioni commerciali.

Art. 16

Art. 16.
(Diritto sostitutivo per navi in crociera turistica)
Per ottenere il beneficio di cui all'art. 5 della legge il comandante della nave deve dichiarare per iscritto alla autorita' marittima che la nave trovasi in crociera turistica.
L'autorita' marittima, qualora ritenga di dover effettuare accertamenti sulla veridicita' della dichiarazione suddetta, puo' richiedere a garanzia il deposito della differenza fra l'ammontare del diritto dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge e quello di cui al sopracitato art. 5.
Il deposito, appena comprovata la veridicita' della dichiarazione, viene restituito secondo le norme del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 .
Qualora il diritto di cui all'art. 5 della legge non sia stato pagato per tutti i passeggeri, il comandante della nave e' tenuto a presentare all'autorita' marittima un elenco dei passeggeri per i quali il diritto viene versato.
Detto elenco, vistato dall'autorita' marittima, e' riconsegnato al comandante della nave.

Art. 17

Art. 17.
(Mutamenti nella proprieta' della nave)
La tassa di ancoraggio e' pagata per conto della nave ed e' valida anche nel caso che la nave cambi di proprieta'.
La validita', anche nel caso di cambio della bandiera, permane salvo che trattisi di cambio di bandiera nazionale o equiparata con bandiera non equiparata.

Art. 18

Art. 18.
(Annotazioni della proroga)
Il periodo della proroga della tassa di ancoraggio nei casi di cui all'art. 10 della legge viene annotato dalla autorita' marittima sulla bolletta di pagamento della tassa stessa o in separata certificazione.

Art. 19

Art. 19.
(Trasbordo di merci o di passeggeri)
La tassa di ancoraggio e' dovuta anche nel caso di trasbordo di merci o passeggeri da una nave all'altra.

Art. 20

Art. 20.
(Sopratassa di ancoraggio)
In relazione a quanto stabilito dagli articoli 17, 18 e 19 della legge, l'ammontare della sopratassa si determina in misura proporzionale al rimanente periodo di validita' della tassa di ancoraggio.
Durante il periodo di validita' della tassa di ancoraggio in abbonamento annuale, l'ammontare della sopratassa puo' essere corrisposto anche per piu' periodi di 30 giorni salvo, per l'ultimo mese di validita', il disposto del comma precedente.

Art. 21

Art. 21.
(Decorrenza della validita' della sopratassa di ancoraggio)
Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 18 della legge, il comandante della nave deve dar prova dell'inizio dell'imbarco delle merci in coperta mediante certificato della Dogana alla quale deve, prima dell'imbarco, dare avviso per iscritto.
Qualora non venga data la prova suddetta, la sopratassa decorre dalla data di inizio delle operazioni di carico generale.
Ove la validita' della sopratassa venga a scadere durante le operazioni commerciali, la nuova sopratassa decorre dal giorno successivo alla scadenza della validita' della sopratassa anteriore.

Art. 22

Art. 22.
(La tassa ridotta)
Per l'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2 della legge la stazza netta delle navi aventi merci in coperta si determina aggiungendo alla stazza netta ordinaria di cui all'art. 1 della legge stessa quella corrispondente al volume occupato dalle merci in coperta.

Art. 23

Art. 23.
(Supplemento di sopratassa)
Qualora lo spazio occupato dalle merci in coperta sia superiore a quello in base al quale e' stata liquidata la sopratassa il comandante della nave e' tenuto a farne denuncia all'autorita' marittima, la quale, peraltro, ha facolta' di verificare, in ogni caso, la corrispondenza fra la sopratassa pagata e lo spazio effettivamente occupato.
Ove sussista una maggiore occupazione e' dovuto il pagamento di un supplemento della sopratassa in ragione delle tonnellate di stazza effettivamente occupate da merci in coperta.
L'ammontare del supplemento e' determinato con i criteri di cui all'art. 20 del presente regolamento.
Qualora il comandante abbia omesso di fare la denuncia di cui al primo comma del presente articolo il supplemento e' liquidato in relazione alla decorrenza della sopratassa.

Art. 24

Art. 24.
(Esenzione dalla sopratassa)
Ai fini della esenzione di cui all'art. 20 della legge, il comandante della nave e' tenuto a comunicare tempestivamente alla autorita' marittima, lo spazio occupato dalle merci in coperta e quello vuoto in corrispondenza nella stiva.
E' in facolta' dell'autorita' marittima, in caso di contestazione, di fare eseguire da un perito stazzatore, la misurazione degli spazi suddetti, previo deposito da parte del comandante della nave della somma all'uopo occorrente.
Tale deposito gli sara' restituito ove l'accertamento tecnico si risolvesse in suo favore.

Art. 25

Art. 25.
(Merci disistivate e collocate in coperta)
La nave proveniente dall'estero, che approda ad un porto dello Stato, vi scarica una parte del carico e poi prosegue per altri porti dello Stato per continuare le sue operazioni di sbarco, non e' soggetta in questi successivi approdi al pagamento della sopratassa di ancoraggio per le merci che avesse in coperta, a condizione che: dimostri, per mezzo di un certificato dell'autorita' marittima del primo porto di approdo dello Stato, che all'arrivo cola' le merci suddette erano nelle stive;
la nave abbia nelle stive uno spazio vuoto sufficiente per contenerle.
E' applicabile in questo caso la disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 26

Art. 26.
(Trasporto di bestiame)
L'esenzione di cui alla lettera e) dell'art. 20 della legge non si applica alle navi attrezzate per il trasporto del bestiame e che siano adibite esclusivamente al trasporto di esso.

Art. 27

Art. 27.
(Tassa supplementare di ancoraggio)
La tassa supplementare di cui all'art. 24 della legge e' valevole soltanto per il porto nel quale e' stata pagata.

Art. 28

Art. 28.
(Navi in crociera turistica nei porti di Genova, Venezia e Napoli)
Alle navi in crociera turistica che, nei porti di Genova, Venezia e Napoli, si avvalgono della facolta' di cui all'art. 25 della legge, l'autorita' marittima puo' richiedere il deposito della differenza tra l'ammontare della tassa di cui all'art. 23 della legge e quello della tassa di cui al citato art. 25.

Art. 29

Art. 29.
(Merci estratte dai depositi e punti franchi)
Sono considerate come merci provenienti dall'estero per via di mare e soggette alla tassa di cui all'art. 27 della legge le merci estratte per importazione definitiva o temporanea dai depositi e punti franchi situati in localita' costiere.

Art. 30

Art. 30.
(Fosfati ed assimilati)
Agli effetti dell'art. 27 della legge si considerano assimilati ai fosfati, i perfosfati, i fosfati naturali (fosfoidi) nonche' le scorie fosfatiche di Thomas.

Art. 31

Art. 31.
(Accertamento e riscossione della tassa sulle merci)
La tassa di cui all'art. 27 della legge e' accertata e riscossa dalla Dogana sulla base dei documenti che scortano la merce, con separata bolletta all'atto dello sbarco delle merci stesse;
per le merci di cui all'art. 29 del presente regolamento essa e' riscossa all'atto dell'estrazione salvo la facolta' del Ministro per le finanze di autorizzare la riscossione all'atto della introduzione.

Art. 32

Art. 32.
(Navi non adibite normalmente al trasporto di passeggeri)
Agli effetti dell'applicazione della tassa di sbarco e di imbarco di cui all'art. 30 della legge coloro che viaggiano su navi non adibite normalmente al trasporto di persone sono considerati come viaggiatori di 2ª classe qualora si servono di cabine o cuccette; sono invece equiparati ai viaggiatori di 3ª classe qualora non fruiscono di tali comodita'.

Art. 33

Art. 33.
(Accertamento e riscossione della tassa passeggeri nei porti di Napoli, Genova a Trieste)
La tassa di cui all'art. 30 della legge e' riscossa dalla Dogana su ordine di introito delle Capitanerie di porto ed e' versata dal vettore per conto del passeggero.
Se il vettore ha sede nei porti di Genova, Napoli e Trieste o vi ha rappresentanza autorizzata a versare la tassa, il versamento puo' essere effettuato entro II termine di dieci giorni dalla partenza o dall'arrivo della nave; in caso diverso salvo che l'autorita' marittima, non richieda un congruo deposito, il versamento deve essere effettuato prima della partenza della nave.
Il riscontro delle esazioni relative alla tassa sui passeggeri sara' effettuato con i criteri indicati negli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 34

Art. 34.
(Trasbordo)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della legge le operazioni di trasbordo devono essere compiute nel tempo all'uopo indispensabile stabilito dall'autorita' marittima.
Per le merci di cabotaggio e per quelle provenienti dall'estero o dirette all'estero si prescinde dal tempo impiegato nelle operazioni di trasbordo.

Art. 35

Art. 35.
(Operazioni compiute nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato)
Le tasse sulle merci di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge e quella sui carri ferroviari di cui all'art. 43 della legge stessa si applicano anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per tutte le operazioni compiute nel loro interesse nelle zone portuali che non siano militari.

Art. 36

Art. 36.
(Accertamento e riscossione delle tasse sulle merci imbarcata e sbarcate in determinati porti)
Le tasse di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge sono accertate e riscosse dalla Dogana sui documenti che scortano la merce con separata bolletta.

Art. 37

Art. 37.
(Accertamento e riscossione delle tasse sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure)
La tassa di cui all'art. 37 della legge e' accertata e riscossa dalla Dogana col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica.
Le spese della riscossione sono a carico dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

Art. 38

Art. 38.
(Accertamento e riscossione della tassa sui carri ferroviari)
La tassa di cui all'art. 43 della legge e' a carico della merce ed e' riscossa dall'Amministrazione ferroviaria mediante applicazione sui documenti di trasporto ed annullamento di marche da L. 20 e da L.
2.
E' vietata la vendita delle marche prima della loro applicazione.

Art. 39

Art. 39.
(Accertamento e riscossione della tassa sulle merci nel porto di Genova)
La tassa di cui all'art. 44 della legge e' accertata e riscossa dalla Dogana all'entrata nel porto od all'uscita mediante apposizione ed annullamento di marche sui documenti che accompagnano la merce.

Art. 40

Art. 40.
I proventi delle tasse portuali che ai sensi degli articoli 46 (2a parte del primo comma), 47, 48 e 49 della legge spettano o devono essere devoluti ad Enti portuali ed ad altri organi nella misura stabilita dagli articoli stessi, saranno versati ai medesimi o agli uffici incaricati di fare per conto degli stessi il servizio di cassa direttamente dagli uffici doganali interessati entro il giorno 10 del mese successivo alle relative riscossioni.
I proventi riscossi nel porto di Genova, indicati nella prima parte del primo comma dell'art. 46 della legge, saranno devoluti entro II 10 del mese successivo alla riscossione al Consorzio autonomo del porto di Genova al netto dello annualita' dovuto allo Stato scadute II mese precedente.
L'importo dei proventi trattenuti a scomputo delle predette annualita' e' versato dalla Dogana di Genova, per conto del locale Consorzio autonomo, in tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.
Dell'avvenuto versamento la Dogana dara' notizia all'Ente suddetto specificando gli estremi delle relative quietanze.

Art. 41

Art. 41.
Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di cui agli articoli 50, 51 e 52 della legge sono accertate e riscosse con le modalita' stabilite nel presente regolamento per l'accertamento e la riscossione della tassa di ancoraggio.
Il Ministro per la marina mercantile
NATALI
Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE
Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI
Il Ministro per le finanze
PRETI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO
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